Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 145
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancata e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento presupposto

    La Corte rileva che, per il bollo auto, la cartella di pagamento ha anche funzione di atto di accertamento, pertanto il vizio di notifica dell'atto presupposto non è fondato.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa creditizia

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine triennale per il recupero del bollo auto 2018, pur prorogato a causa della sospensione dovuta all'emergenza COVID-19, fosse scaduto alla data di notifica della cartella di pagamento (14/02/2024), potendo la notifica intervenire entro il 31/12/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 145
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo