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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210044339511000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, RGR n.726/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29920210044339511000, notificata a mezzo posta il 14.02.2024, relativa ad omesso pagamento di Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni anno 2018, emessa da Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, con riferimento all'autoveicolo targato Targa_1, sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente deduceva la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancata e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione della pretesa creditizia.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 10.07.2024, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva la Regione Siciliana, regolarmente evocata in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Relativamente al vizio di notifica dell'atto di accertamento presupposto si rileva che, in relazione al bollo auto 2018, la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R. n. 24/2016).
Il motivo, pertanto, non trova accoglimento.
Va invece scrutinata favorevolmente l'eccezione di prescrizione della pretesa creditizia.
Si premette che il termine di prescrizione del bollo auto è di tre anni (“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Cfr. art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 ).
E' peraltro noto che per i termini con scadenza durante il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da VI
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa di eventi eccezionali e che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, essi sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.
Ciò è previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, al quale rimanda l'art. 67 comma 4° del D.
L. c.d. Cura Italia n. 18/2020, che prevede che (I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).
Tanto premesso quanto al bollo anno 2018 , fermo stando che rispetto a tale annualità la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R.
n. 24/2016) , il termine di prescrizione decorrente dall'annualità successiva è maturato durante il periodo di sospensione, quindi ha fruito della proroga biennale, ma alla data di notificazione della cartella (14.02.2024) era scaduto, potendo la notifica intervenire entro il 31.12.2023.
Sul punto, pertanto, il ricorso può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di AP, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Così deciso in AP, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210044339511000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, RGR n.726/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29920210044339511000, notificata a mezzo posta il 14.02.2024, relativa ad omesso pagamento di Tassa Automobilistica, interessi e sanzioni anno 2018, emessa da Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, con riferimento all'autoveicolo targato Targa_1, sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente deduceva la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancata e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione della pretesa creditizia.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 10.07.2024, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva la Regione Siciliana, regolarmente evocata in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Relativamente al vizio di notifica dell'atto di accertamento presupposto si rileva che, in relazione al bollo auto 2018, la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R. n. 24/2016).
Il motivo, pertanto, non trova accoglimento.
Va invece scrutinata favorevolmente l'eccezione di prescrizione della pretesa creditizia.
Si premette che il termine di prescrizione del bollo auto è di tre anni (“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Cfr. art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 ).
E' peraltro noto che per i termini con scadenza durante il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da VI
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa di eventi eccezionali e che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, essi sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.
Ciò è previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, al quale rimanda l'art. 67 comma 4° del D.
L. c.d. Cura Italia n. 18/2020, che prevede che (I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).
Tanto premesso quanto al bollo anno 2018 , fermo stando che rispetto a tale annualità la cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di atto di accertamento del tributo e di strumento di riscossione (art. 19 L.R.
n. 24/2016) , il termine di prescrizione decorrente dall'annualità successiva è maturato durante il periodo di sospensione, quindi ha fruito della proroga biennale, ma alla data di notificazione della cartella (14.02.2024) era scaduto, potendo la notifica intervenire entro il 31.12.2023.
Sul punto, pertanto, il ricorso può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di AP, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Così deciso in AP, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico