Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17182/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.
Francesco Gentile presso il quale elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in Portici (NA), via Malta n. 14 in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno biologico differenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeval di essere stato assunto alle dipendenze della allora CP_2 ( successivamente incorporata nella Controparte_1 , presso l'unità produttiva di Napoli, in data 1.07.1965, dapprima con singoli e successivi contratti a termine, con mansioni di manutenzione-
1971, era stato stato assunto a tempo indeterminato, sempre con le medesime mansioni;
di aver cessato la propria attività lavorativa in data 06.11.1985.
Illustrava, quindi, il contenuto delle mansioni svolte, per tutta l'attività lavorativa, senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza che l'ambiente di lavoro fosse dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai rischi lavorativi connessi a fumi di combustione dei motori, fumi di saldatura, polveri di asbesto aerodisperse nell'ambiente, microclima sfavorevole in rapporto alle elevate temperature ambientali, vapori provenienti dall'olio motore a temperatura particolarmente elevata, rumorosità elevata.
Precisava che, in sostanza, le mansioni da lui svolte, per la loro natura e tipologia, lo avevano costretto ad operare in presenza di sostanze dannose con inevitabile inquinamento dell'apparato respiratorio e di aver contratto, a causa della condotta inadempiente datoriale, una fibrosi ad etiopatogenesi multipla integrante la malattia professionale, determinata dalla inalazione prolungata e significativa sia di polveri di amianto derivanti dalle specifiche lavorazioni, sia dalla emanazione di polveri di amianto proveniente dalla fibre di asbesto aerodisperse nell'intero ambiente lavorativo. Quindi, invocata la responsabilità contrattuale della società datrice e dedotta l'esistenza di precisi margini di colpa a suo carico, chiedeva la condanna di quest'ultima, al risarcimento, in suo favore, del danno biologico differenziale permanente, morale ed esistenziale, per la somma pari ad € 55.917,00, oltre accessori di legge;
spese vinte. Controparte_1 si costituiva in giudizio contestando, nel merito, con vari argomenti in fatto ed in diritto, la fondatezza della domanda giudiziale di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed all'esito della stessa si procedeva ad una consulenza medico-legale.
All'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che: Ai fini della decisione è d'uopo rammentare che oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento a carico del soggetto datore di lavoro del danno subito dal lavoratore a causa della condotta inadempiente del primo, in relazione alle seguenti voci:
- biologico differenziale permanente;
- morale ed esistenziale;
- danno da invalidità temporanea parziale.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue.
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. La Corte di Cassazione, investita della questione della risarcibilità del danno biologico ( cfr per tutte Cass. 13/1/1993 n. 357), ha individuato cinque profili o requisiti caratteriali, ossia: II1) l'evento biologico, insieme con l'azione di cui è effetto, che esprime "il fatto livello di fattispecie normativa e consiste nella lesione dell'organismo umano quale struttura complessa, fisica e psichica;
2) il danno alla salute (specificazione dell'evento biologico nella vicenda concreta), che attiene alla persona concreta in quanto diminuzione della " carica "o" dimensione" di quella vita dovuta alla menomazione dell'integrità psico-fisica posseduta. Esso emerge da un giudizio di sintesi, che inquadri e pesi l'evento biologico ( la lesione o le lesioni personali espresse necessariamente con definizioni mediche) nel preciso contesto organico e, in proiezione, nel quadro delle funzioni vitali in cui questo si estrinseca e si realizza e deve essere rigorosamente dimostrato;
3) l'illiceità, sotto forma di lesione del diritto della persona alla salute, discende dall'antigiuridicità della fattispecie rispetto ai principi fondamentali degli artt.2 e 32 Cost., è in re ipsa e non richiede prova o motivazione, il torto essendo riflesso ontologico della pienezza della tutela costituzionale, con cui ineluttabilmente contrasta il danno alla salute;
4) la responsabilità deriva dall'effettività e completezza dell'ordinamento giuridico in cui sussiste la norma di produzione giuridica della stessa che non può non derivare dal fatto dannoso, ossia l'art. 2043 c.c. secondo cui gli effetti antigiuridici dannosi hanno controspinta in sede comportamentale e ineludibile elisione- in sede repressiva- dalle
-
conseguenze giuridiche da essi stessi prodotte e bilancianti in senso opposto. Da ultimo 5) la risarcibilità si delinea attraverso l'analogia attingendo dallo stesso art.2043 e dai successivi artt. 2056,2057 e 2058 c.c.
In via preliminare occorre qualificare l'azione proposta quale azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) o extracontrattuale ( art. 2043 c.c.), al fine di individuare la disciplina applicabile ed, in particolare, il criterio di ripartizione dell'onere della prova. Osserva il giudicante che l'eventuale riferimento al danno biologico ed alla salute non è decisivo per inquadrare la domanda del ricorrente nel paradigma della responsabilità extracontrattuale, gravando sul datore di lavoro sia il generale obbligo del "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 c.c. sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087, c.c. ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro;
sicché il danno biologico - a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia alla responsabilità extracontrattuale che a quella contrattuale ( cfr. ex plurimis, Cass.
8.5.2007 n.10441) Ciò posto, nel caso di specie la responsabilità va più correttamente qualificata di natura contrattuale in virtù della norma, definita proprio per questo di "chiusura", di cui all'art. 2087 c.c. la quale obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le cautele possibili per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ed atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Con riferimento ad una responsabilità di natura contrattuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, incombe al lavoratore la prova dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza, del danno e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo, laddove compete al datore di lavoro la prova di non imputabilità del danno alla propria condotta ( cfr. Cass.
7.11.2000 n. 14469; Cass.
6.7.2002 n.9856; da ultimo Cass. civ. Sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9817). Numerose pronunce della Corte di Cassazione hanno escluso, infatti, che la responsabilità ex art. 2087 c.c. possa essere qualificata quale responsabilità oggettiva ( cfr. in questo senso Cass. del 6.7.2002 n.9856, Cass. 25.8.2003 n. 12467; Cass. 5.3.2002, n. 3162) ed hanno prevalentemente affermato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra una specifica indicazione, da parte del ricorrente, delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate ed incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ( cfr.Cass.
6.7.2002 n. 9856, Cass. 11351/93, Cass. 3.4.1999, n. 3234, Cass. 18.2.2000 n. 1886).
Deve, però, precisarsi che, in tema di regime probatorio, all'orientamento giurisprudenziale tradizionale si è aggiunto, di recente, altro indirizzo della Cassazione che ha diversamente modellato la ripartizione tra le parti degli oneri probatori, seguendo un'interpretazione maggiormente ancorata ai principi costituzionali ed, in particolare, all'art. 24 Cost., in conformità ad una serie di sentenze delle Sezioni Unite della stessa Cassazione sia in ambito lavoristico che in sede civile.
In particolare è stato affermato dalla Corte di legittimità con le sent. nn. 9817/2008- 10579/2008: " la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ., ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743)". In base a tali premesse è stato di conseguenza precisato che "La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati) e non può, pertanto, essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile. Vi è, però, una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale e la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 cod. civ. (e l'art. 2087 c.c.) pone una presunzione legale di colpa del debitore ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale.
Ritiene questo giudicante di dover recepire quest'ultimo indirizzo interpretativo, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) ed, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza. In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Ebbene, nel caso specifico, la pericolosità dell'ambiente lavorativo in considerazione dell'avvenuta esposizione all'amianto emerge dalla stessa documentazione allegata agli atti.
In particolare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in materia di benefici previdenziali amianto (legge 257/92), Tavolo di Confronto-XVI aggiomamento, con verbale del 20.04.2020, riscontrava la presenza di materiali contenenti amianto negli stabilimenti e cantieri industriali navali anche facenti capo alla Controparte_1 L CP_3 , con attestato del 17.12.1996, certificava l'effettuazione, da parte del ricorrente, di lavori che esponevano a significative dosi di amianto per il periodo 1.7.1965-6.11.1985.
Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro del ricorrente, è, poi, emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo. Ed, infatti, il teste Testimone 1 ha dichiarato: "ADR Indifferente;
ADR Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro fin dagli anni 80. ADR Il ricorrente era addetto alla attività di pulizia, verniciatura, rimozione di cuscinetti isolanti che solitamente erano in fibra di amianto, tali cuscinetti rivestivano turbine, tubi di vapore, locali caldaie e anche paratie. Io, invece, mi occupavo delle parti elettriche, alternatori, motori e tutto quanto faceva parte del locale macchina. L'amianto era presente sui tubi di scarico dei motori principali, degli alternatori, nelle turbine e nelle caldaie. L'amianto era adoperato per contenere il calore e come isolante termoacustico. L'amianto era utilizzato, innanzitutto, in forma di polvere e veniva cementato e mischiato con altre sostanze per farlo indurire per, poi, provvedere alla coibentazioni delle turbine delle caldaie e delle pareti, ove ritenuto necessario. Poi vi era l'amianto compatto in fibre, tipo cuscini, che veniva utilizzato sia per contenere la dispersione di calore sia come isolante termoacustico. Il ricorrente, per procedere alla manutenzione o riparazione delle turbine e tubi di scarico e caldaie, doveva rimuovere tutto ciò che era isolante a base di amianto utilizzando sia scalpelli pneumatici che picchetti manuali per, poi, procedere alla rimozione del tutto con l'aria compressa in esito alla quale si formava una nube bianca di pulviscolo di amianto e fibre varie che si disperdevano nell'aria. Non esistevano meccanismi di aerazione se non a partire dagli ultimi anni, ovvero 1985-90, nei locali in cui operavano i saldatori. ADR Noi dipendenti non usavamo nessun dispositivo di protezione nè siamo stati informati del rischio della pericolosità dell'amianto di cui siamo venuti a conoscenza solo quando alcuni lavoratori hanno contratto malattie. ADR Io, personalmente, ho lavorato per la CP 1 nel corso degli anni 80 ma non so essere più preciso al riguardo, per cui non posso dire l'arco temporale in cui ho lavorato per la CP 1 con il ricorrente. ADR Non ho giudizi in corso contro la CP 1 ADR Aggiungo, inoltre, che l'amianto veniva utilizzato anche a spruzzo ovvero si trattava di amianto in polvere miscelato con liquidi indurenti che veniva spruzzato vicino alla pareti per contenere il calore e rumori. ADR Non mi risulta sia stata fatta una bonifica degli ambienti;
ADR Sia io che il ricorrente siamo stati assunti prima da Società Bacini Napoletani, poi da Società Bacini Meridionali per, poi, passare a CP 1 e, successivamente, a CAMED. ADR Le lavorazioni all'interno della nave avvenivano in maniera promiscua per cui le attività di scoibentazione venivano fatte unitamente alle altre in quanto per ogni nave bisognava rispettare un periodo preciso di lavorazione previamente stabilito a pena di sanzioni. Personalmente ho avuto dall' CP_3 la certificazione di avvenuta esposizione all'amianto. Null'altro so".
A sua volta il teste Testimone_2 ha dichiarato:" A.D.R.: Conosco il ricorrente in quanto sono stato suo collega di lavoro per 28 anni, dal 1963 fino al 1988. Il sig. Parte 1 ha cominciato a lavorare dopo di me ma siamo andati via, se ben ricordo, insieme. A.D.R.: Sia io che il ricorrente siamo stati impiegati alle dipendenze della CP_1 con le stesse mansioni. Quando la nave entrava in cantiere noi salivamo a bordo per rimuovere la coibentazione dalla sala macchine, dalla sala caldaie e dai tubi per poi provvedere alla pulizia dei locali. A.D.R.: Quando finivamo la pulizia dei locali provvedevamo a mettere i residui in dei cassoni che erano situati a bordo nave. A.D.R.: Successivamente alla nostra pulizia intervenivano i meccanici, saldatori e coloro che costruivano le caldaie e noi provvedevamo alla pulizia di tutto ciò che residuava dalla loro attività. A.D.R.: Sia io che il ricorrente ci siamo occupati, inoltre, della verniciatura a bordo navi, nonché abbiamo svolto attività di supporto e di assistenza di tutti coloro, meccanici, saldatori ed etc. che operavano a bordo delle navi nello svolgimento delle loro attività. A.D.R.: Il nostro contatto con l'amianto era continuo in quanto ogni volta che rimuovevamo la coibentazione dai tubi, dai motori e dalle caldaie si sprigionavano polveri di amianto e gli operai non salivano a bordo fino a quando non avevamo terminato la nostra attività di pulizia. A.D.R.: Solo in alcune occasioni abbiamo utilizzato mascherine di cotone. Noi abbiamo sempre operato nel porto di Napoli e lavoravamo in tutti i locali della nave e, pertanto, in sala macchine, sui motori e sulle tubazioni provvedendo, come ho prima riferito, all'asportazione della coibentazione in amianto ed alla ripulitura dei residui di amianto dai tubi, dalle caldaie e dalle parti metalliche. A.D.R: A bordo nave non esisteva nessun sistema di areazione in nessuno degli ambienti in cui eravamo tenuti ad operare. A.D.R: Anche io ho intentato un giudizio nei confronti della CP 1 avente il medesimo oggetto e conclusosi con una conciliazione. Null'altro so”.
In definitiva, parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa (tutti i testimoni escussi hanno confermato la vicenda lavorativa così come dedotta nel corpo del ricorso introduttivo), l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante il ricorso ad una consulenza medico legale, come si evidenzierà di qui a breve), nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa ( e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i propri dipendenti in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dalla suindicata consulenza medico-legale).
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti. Ed, infatti, nel caso di specie, è di tutta evidenza che nessuna prova di adempimento è stata fornita dalla Controparte_1 emergendo la pericolosità dell'ambiente lavorativo in considerazione dell'avvenuta esposizione all'amianto tanto dalla stessa documentazione allegata agli atti, quanto dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa può, pertanto, ritenersi sufficientemente provato, per l'intero arco temporale 01.07.1965-06.11.1985, il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio.
Sempre in via preliminare, la resistente Controparte_1 eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo, come unico responsabile del danno lamentato l' CP_3, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000. Il rilievo richiede, necessariamente, alcuni chiarimenti sulla tematica che interessa.
Passando, a questo punto, all'analisi della tematica della legittimazione passiva della parte datoriale rispetto a quella dell CP_3 in via preliminare deve chiarirsi che l'art. 13,
D.Lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell'CP_3 non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al c.d. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale). Cionondimeno, l'indennizzo del danno biologico introdotto dalla nuova normativa non preclude il diritto del danneggiato al risarcimento del c.d. danno biologico ulteriore (of differenziale) rispetto a quello indennizzato e/o indennizzabile da CP_3 il risarcimento e l'indennizzo assolvono infatti a due funzioni diverse: il primo teso a ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
l'indennizzo riconosciuto dall' CP_3 invece, è corrisposto indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro e dello stesso lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). Peraltro, l'indennizzo liquidato forfettariamente in base alle tabelle CP 3 e in misura uguale per tutti non è finalizzato necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad un principio di bilanciamento di interessi che, a fronte della maggior facilità e sicurezza di riscossione del dovuto, può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro. Per tali ragioni ed al fine di consentire un ristoro pieno dei pregiudizi subiti dal lavoratore, anche dopo il D.Lgs. 38/2000 il lavoratore stesso può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico nella misura non coperta dall'indennizzo CP_3
Nel senso prospettato depone, peraltro, la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, chiamata a valutare una domanda di ristoro del danno biologico connesso all'insorgere di una malattia professionale, ha statuito che "il lavoratore tecno- patico ha diritto al risarcimento del danno biologico differenziale, qualora la malattia professionale sia la conseguenza della violazione dell'art. 2087, c.c., sufficiente per superare la regola del parziale esonero di cui all'art. 10, D.P.R. n. 1124 del 1965"
(Cass., n. 29401 del 15.11.2018). Il giudice della nomofilachia ha più specificamente chiarito che "come già rilevato da questa Corte, (cfr. Cass. n. 8204/2003 e Cass. n. 20142/2010) "l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato". Ed infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 118/1986, il giudice ha la facoltà di accertare il fatto reato, da cui discende l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, anche in assenza della promozione dell'azione penale. E tale principio vale altresì con riferimento c.d. danno biologico differenziale che va liquidato oltre l'importo relativo alla rendita CP_3 , prevista dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13. La concreta deduzione da parte del ricorrente di un comportamento datoriale illegittimo (nel caso di specie la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di precauzione e di protezione dei lavoratori) appare, dunque, idonea a fondare la pronuncia del giudice sul titolo di responsabilità del datore di lavoro e sullo stesso danno differenziale, essendo sufficiente, per il profilo che qui interessa, il riferimento alla norma dell'art. 2087 c.c., nel cui ambito si sussumono sostanzialmente la colpa penale e civile, valutabile direttamente dal giudice anche in via incidentale.
Sul punto della individuazione dei pregiudizi risarcibili in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, l'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità risultante dalla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite può essere così riassunto: oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni (tra i quali il biologico e il morale) non patrimoniali che corrispondano alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione.
Sono, poi, risarcibili, quei pregiudizi che, in virtù dell'apertura propria dell'articolo 2 della Costituzione, corrispondano, alla stregua dell'evoluzione delle valutazioni della realtà sociale, ad interessi strettamente inerenti la persona umana.
E', nei termini descritti, che opera il principio di tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili sancito dalle Sezioni Unite nel 2008.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08.
Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare, dunque, corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarità del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass. n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma, tuttavia, propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", sia nei suoi
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risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta è prevista una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) nonché una percentuale di aumento di tali valori “medi" da utilizzarsi onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. La versione attuale delle Tabelle individua il valore del c.d. "punto", partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata: dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%; prevede, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. Infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e "danno morale/sofferenza soggettiva", sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e "danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). Così impostati i termini della questione, al fine della concreta individuazione dei pregiudizi risarcibili ed al fine di meglio comprendere l'effettiva portata del danno biologico dinamico-relazionale appare illuminante richiamare quanto statuito con l'ordinanza resa dalla Cassazione Civile, Sez III, 27.03.2018, n. 7513, laddove si è chiarito che Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per 66
convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di "invalidità permanente".
Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante. La redazione d'una tabella delle invalidità (bareme) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo. E', infatti, autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti"... La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Da quanto esposto derivano tre conseguenze. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di "danni dinamico-relazionali" (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, "danni alla vita di relazione"), in presenza d'una lesione della salute. La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma, piuttosto, che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
In definitiva la personalizzazione può essere riconosciuta solo in presenza di una specifica allegazione e prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta.
In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).
Ciò posto trattasi di circostanze che, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate per cui non può essere riconosciuto alcun aumento personalizzato. Non appare, inoltre, superfluo ricordare come la Suprema Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentire sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv.
628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n.
15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv.
614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
In ordine, poi, alla circostanza secondo la quale il ricorrente, periodicamente, sarebbe stato sottoposto a cicli di ventilazione polmonare e, successivamente, per l'aggravarsi della patologia, avrebbe fatto ricorso alla somministrazione di ossigeno terapeutico nelle ore pomeridiane e la sera per tre ore, essa è rimasta del tutto sfornita di prova non essendo stata depositata alcuna documentazione medica al riguardo.
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno (differenziale. nei sensi di cui all'articolo 10 D.P.R. 1124/1965) risarcibile.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, tale danno differenziale, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, è determinato secondo un computo per poste omogenee (cfr. Cass. n. 1322 del 2015, nn. 13222, 17407 e 20807 del 2016, n. 9166 del 2017, nn. 3296 e 21961 del 2018; Cassazione civile, sez. lav.
21/05/2019 n. 13645; Cassazione civile, sez. lav. 02/04/2019 n. 9112), vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennità erogate dall' CP_3 per ciascuno dei suddetti pregiudizi.
Si è affermato, ad esempio, come dall'ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' CP_3 , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015).
Una volta stabilito che, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove, poi, siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' CP_3 , in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo ed anche se l' CP_4 non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017). In sintesi, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione CP 3 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP 3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_3 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP 3 destinata a ristorare il danno biologico permanente. ( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2019, n. 9112; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso;
si è affermato, in quella sede, che, pur liquidando correttamente il danno morale quale posta autonoma, la Corte territoriale aveva errato nella comparazione tra danno civilistico e indennizzo CP_3 , dovendo procedere (una volta escluso il danno morale) al raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti
(menomazione all'integrità psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto e alterazione degli aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa: il raffronto andava, pertanto, effettuato tra gli importi di Euro 113.761,28 (danno biologico permanente) ed Euro 34.128,00 (30% di personalizzazione del danno biologico), da una parte, ed Euro 85.043,83 (indennizzo CP_3 ), dall'altra).
Laddove, quindi, 1 CP_3 abbia erogato in relazione all'infortunio una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16% l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto perchè quell'importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Pertanto il giudice deve procedere all'operazione di scomputo per poste omogenee, anche ex officio, avendo la Suprema Corte affermato che il giudice debba procedere alla decurtazione finanche se l' CP_3 non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (cfr. Cass. n. 9166 del 2017). Ciò posto, come già detto, parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un danno alla salute e di una condotta del datore di lavoro posta in essere in violazione di norme di legge (art. 2087 c.c.). Invero a monte del danno da costui subito vi è un sicuro inadempimento datoriale posto che vi è, certamente, la violazione dell'obbligo specifico del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e psichica e la personalità morale del lavoratore, sancito dall'art. 2087 C.C.
Come già precisato, nel caso di specie è emersa una responsabilità della parte resistente per i danni all'integrità fisica subiti dalla parte ricorrente;
pertanto, con l'ausilio della consulenza tecnica è stata determinata l'incidenza degli stessi sullo stato di salute di quest'ultimo al fine di individuare il parametro per la quantificazione del risarcimento da riconoscergli.
Dalla espletata perizia è emerso che il ricorrente è affetto da “insufficienza respiratoria cronica di grado lieve secondaria a broncopneumopatia cronica, esiti fibrotici pleuro- parenchimali e versamento pleurico saccato al lobo polmonare inferiore a sinistra, conseguenti all'attività lavorativa del ricorrente con l'esposizione a fibre di asbesto, a fumi di saldatura, al microclima dell'ambiente insalubre nel quale egli ha soggiornato con il concorso del tabagismo, praticato a bassa intensità per molti anni". Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto fondate su accertamenti rigorosi ed adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica.
Richiamate le valutazioni tecniche utilizzate per addivenire alla determinazione del nuovo valore del punto e ritenuto che l'utilizzo dei criteri suindicati consenta in astratto di adattare la liquidazione equitativa del risarcimento alla specifica entità del danno, nel caso concreto si ritiene di quantificare il risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella complessiva somma di € 37.233,00, valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 15 %), fissando il valore del punto danno biologico 2014, con riferimento all'attualità, in € 3.211,51, l'incremento “presunto" del 31 % in € 995,57, il valore del punto" danno non patrimoniale” in € 4.207,08 e moltiplicando il danno espresso per il coefficiente demoltiplicatore ( 0,590 ), relativo all'età anagrafica della vittima ( 83 anni al momento della diagnosi della patologia), senza alcun ulteriore aumento personalizzato. Pertanto alla parte ricorrente spetta, a titolo di danno biologico permanente, l'importo pari ad € 37.233,00.
Da detta somma deve essere detratto quanto avrebbe dovuto percepire dall CP_3 pari ad
€ 20.904,88.
Pertanto, il danno alla salute differenziale ammonta ad € 16.328,12.
Per quanto riguarda, poi, il risarcimento del danno per invalidità temporanea parziale, esso va rigettato in quanto la relativa domanda, sebbene analizzata nella parte motiva del ricorso, non risulta riprodotta nelle conclusioni dello stesso laddove ci si limita a chiedere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia" 1- accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui è portatore e gliParte 1 ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione;
2- accertare altresì la responsabilità della società convenuta e, conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale che si quantifica in € 55.917,00 per danno biologico differenziale da invalidità permanente (comprensivo dell'aumento personalizzato del 25% a titolo di danno esistenziale e danno morale), o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dal tutto va detratta la somma che il Sig. Parte 1 avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell' CP_3 ”.
Quanto alla decorrenza degli accessori poiché la responsabilità, derivando dalla violazione dei doveri di cui all'art. 2087 c.c., per le ragioni esposte ha carattere contrattuale, non opera il meccanismo della mora automatica di cui all'articolo 1219 c.c, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 20.4.2009, n. 9338, tra le altre). Pertanto gli accessori decorreranno dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio del 15.11.2022 ( cfr. memoria di costituzione della società resistente).
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico delle parti in causa e sono liquidate come da separato decreto.
Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n. 28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30.09.2022 nei confronti diParte 1 CP 1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda giudiziale accerta e dichiara che la patologia "insufficienza respiratoria cronica di grado lieve secondaria a broncopneumopatia cronica, esiti fibrotici pleuro-parenchimali e versamento pleurico saccato al lobo 66polmonare inferiore a sinistra · è permanentemente invalidante nella misura del 15
%;
- accerta e dichiara che la contrazione della suindicata patologia rappresenta evento realizzatosi per responsabilità del datore di lavoro;
- accoglie, parzialmente, la domanda di risarcimento dei danni nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, del danno biologico differenziale liquidato, complessivamente, in
€ 16.328,12 oltre accessori di legge a decorrere dall'atto di costituzione in mora del 15.11.2022;
- condanna Controparte 1 al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.695,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante metà;
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 21.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario