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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3212/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Annunziata n. 223/2020 pubblicata in data
28.1.2020, introitata in decisione in data 25.9.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIUSEPPA
RAINONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Carbonara di Nola, alla via SS. Medici n. 19;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._3
alle liti rilasciata a margine della copia fotostatica della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a precetto da ritenersi materialmente congiunta ed apposta in calce alla comparsa stessa quale atto telematico, dall'avv. FERDINANDO VARRIALE (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Boscoreale alla Via E. Cirillo n. 35;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. all'atto di precetto, notificato in data 8.8.2018, unitamente alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 908/2018 - costituente il titolo esecutivo azionato - con il quale la sig.ra
, creditrice istante, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
2.362,32, di cui € 732 a titolo di arretrati non versati, per plurime mensilità (dicembre 2017 e da gennaio a luglio 2018), dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli in forza della menzionata sentenza;
€ 1.440 a titolo di spese di mantenimento straordinarie dei figli “come da scontrini fiscali
a suo tempo inviati” e la restante parte di € 150,00 oltre accessori a titolo di spese per la redazione e la notifica del precetto. A fondamento dell'opposizione, il sig. deduceva di non essere tenuto Pt_1
al pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento, avendo già corrisposto alla sig.ra CP_1
tutto quanto dovuto, in parte tramite vaglia postali direttamente disposti e, in parte, tramite
[...] accrediti dall'Inps con prelevamento dal proprio assegno mensile per la NASPI di cui era beneficiario.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 223/2020 pubblicata in data 28.1.2020, rigettava l'opposizione e confermava il menzionato precetto, ritenendo che il sig. non aveva Pt_1 fornito la prova dell'eccepito integrale pagamento dell'assegno di mantenimento, non avendo
“esibito né i vaglia postali né certificazione da parte dell'INPS che confermi il pagamento di somme a favore della sua creditrice né altra documentazione atta a comprovare il suo assunto”
(pag. 2 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello il sig. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 25.9.2020, censurando l'erroneità della sentenza gravata per non avere, il giudice di prime cure, tenuto conto della documentazione depositata con i propri atti difensivi, da cui emergeva chiaramente la fondatezza della propria domanda e la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento.
Con comparsa depositata il 9.12.2020 si è costituita la sig.ra eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, comunque, l'infondatezza dello stesso, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 25.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello, il quale rispecchia tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile.
2 Secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte, infatti, l'art. 342 c.p.c., vigente sino alla riforma del 2022, non va interpretato nella sua accezione più stringente e formalistica, ma “nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.
27199/2017).
Nel caso di specie, quindi, il gravame è senz'altro ammissibile, risultando ben chiara la parte della sentenza contestata, come si evince dall'esposizione che precede.
Nel merito, va precisato che nell'atto di opposizione a precetto il sig. non contestava né Pt_1
l'importo richiesto dalla sig.ra per le spese in ordine alla redazione del precetto, né la CP_1 somma precettata a titolo di spese straordinarie per i figli pari ad € 1.400,00: tale ultima somma, infatti, veniva genericamente e tardivamente contestata soltanto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Oggetto del giudizio di opposizione e, quindi, sulla base del motivo di appello, del presente giudizio di impugnazione è solo il diritto della sig.ra ad agire per Controparte_1 ottenere l'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento riconosciutole nella sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 908/2018.
Così delimitato il thema decidendum, si osserva che il sig. , con l'unico motivo Parte_1 di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la mancanza di prova documentale inerente il suo esatto adempimento all'obbligo di mantenimento. Invero, ha rilevato l'omessa valutazione da parte del Tribunale dei documenti, depositati unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., comprovanti quanto eccepito
(in particolare, ordini di bonifici , ricevute Inps relative alla richiesta Naspi e alla CP_2 certificazione INPS attestante l'erogazione direttamente alla - tabelle assegni familiari CP_1
2017/2018 - Cassetto Previdenziale del Cittadino).
Il motivo è di appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Va dato atto che l'appellante nell'atto di gravame ha citato, a fondamento delle proprie ragioni, i documenti indicati sopra, deducendo di averli già depositati nel primo grado di giudizio con le memorie istruttorie, lamentando il loro mancato esame da parte del primo giudice. Orbene,
l'estratto del Cassetto previdenziale (dal quale emerge l'addebito sul proprio assegno NASPI) risulta depositato per la prima volta nel presente giudizio di appello ed è, quindi, inutilizzabile per
3 dimostrare la fondatezza della opposizione a precetto. Gli altri documenti prodotti dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, poi, non risultano idonei a fornire la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento, così come correttamente rilevato dal primo giudice.
Tuttavia, sebbene le regole sulla ripartizione dell'onere della prova impongano al giudice di far ricadere sulla parte onerata gli effetti del mancato raggiungimento della prova stessa, il principio dispositivo della prova impone al giudice di valutare la fondatezza della domanda proposta sulla base del materiale probatorio complessivo acquisito al processo, a prescindere dalla parte da cui la prova proviene.
Orbene, nel caso in esame, la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento emerge dai documenti - presenti già nel fascicolo di primo grado - prodotti dalla creditrice opposta.
Ed infatti, dalla copia dell'estratto conto depositato in primo grado dalla sig.ra con le CP_1
proprie memorie istruttorie, risulta che, oltre agli importi a lei versati direttamente da
[...]
, pari ad € 708,00 per il mese di dicembre 2017 e ad € 250,00 mensili per i mesi da Parte_1 gennaio a luglio 2018, sul suo conto sono state accreditate dall'Inps somme per l'importo complessivo di € 3.208,66 (di cui € 1.375,14 versati in data 9 marzo 2018 e € 458,38 rispettivamente corrisposti in data 11 aprile, 11 maggio, 12 giugno, 10 luglio 2018). Nella descrizione degli accrediti risulta, poi, indicato il codice fiscale del sig. a dimostrazione che Pt_1 essi sono stati disposti dall'Inps in favore della su disposizione del marito, con CP_1
prelevamento di somme a lui spettanti.
Ulteriore riprova della destinazione di tali somme al pagamento della differenza di quanto dovuto a titolo di mantenimento rispetto a quanto già versato alla odierna appellata direttamente dal si rinviene nella periodicità e identità degli importi mensilmente versati. In mancanza di Pt_1
prova da parte della creditrice di una diversa imputazione dei pagamenti, deve ritenersi, quindi, che essi siano stati effettuati per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento disposto nella sentenza di divorzio, così come eccepito dall'odierno appellante nell'atto di opposizione a precetto.
In ragione di quanto sin qui motivato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado n. 223/2020, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.1.2020 e pubblicata in data 28.1.2020, va dichiarata l'inefficacia del precetto intimato da Controparte_1
a in data 8.8.2018, limitatamente alla somma di € 732,00, pari all'importo indicato Parte_1
in precetto a titolo di arretrati per il pagamento del mantenimento da dicembre 2017 a luglio 2018; valido ed efficace per il resto.
Viste le difese delle parti, la produzione tardiva dei documenti dell'appellante e l'accoglimento della sua domanda sulla base dei documenti depositati dall'appellata creditrice, mai richiamati ed
4 invocati a sostegno delle proprie pretese da parte dell'appellante stesso, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Annunziata n. 223/2020 pubblicata il 28.1.2020, nei Parte_1
confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, in riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto intimato in data 8.8.2018 da a limitatamente alla somma di € 732,00; valido ed efficace Controparte_1 Parte_1
per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3212/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Annunziata n. 223/2020 pubblicata in data
28.1.2020, introitata in decisione in data 25.9.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIUSEPPA
RAINONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Carbonara di Nola, alla via SS. Medici n. 19;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._3
alle liti rilasciata a margine della copia fotostatica della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a precetto da ritenersi materialmente congiunta ed apposta in calce alla comparsa stessa quale atto telematico, dall'avv. FERDINANDO VARRIALE (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Boscoreale alla Via E. Cirillo n. 35;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. all'atto di precetto, notificato in data 8.8.2018, unitamente alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 908/2018 - costituente il titolo esecutivo azionato - con il quale la sig.ra
, creditrice istante, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
2.362,32, di cui € 732 a titolo di arretrati non versati, per plurime mensilità (dicembre 2017 e da gennaio a luglio 2018), dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli in forza della menzionata sentenza;
€ 1.440 a titolo di spese di mantenimento straordinarie dei figli “come da scontrini fiscali
a suo tempo inviati” e la restante parte di € 150,00 oltre accessori a titolo di spese per la redazione e la notifica del precetto. A fondamento dell'opposizione, il sig. deduceva di non essere tenuto Pt_1
al pagamento degli arretrati a titolo di mantenimento, avendo già corrisposto alla sig.ra CP_1
tutto quanto dovuto, in parte tramite vaglia postali direttamente disposti e, in parte, tramite
[...] accrediti dall'Inps con prelevamento dal proprio assegno mensile per la NASPI di cui era beneficiario.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 223/2020 pubblicata in data 28.1.2020, rigettava l'opposizione e confermava il menzionato precetto, ritenendo che il sig. non aveva Pt_1 fornito la prova dell'eccepito integrale pagamento dell'assegno di mantenimento, non avendo
“esibito né i vaglia postali né certificazione da parte dell'INPS che confermi il pagamento di somme a favore della sua creditrice né altra documentazione atta a comprovare il suo assunto”
(pag. 2 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello il sig. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 25.9.2020, censurando l'erroneità della sentenza gravata per non avere, il giudice di prime cure, tenuto conto della documentazione depositata con i propri atti difensivi, da cui emergeva chiaramente la fondatezza della propria domanda e la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento.
Con comparsa depositata il 9.12.2020 si è costituita la sig.ra eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, comunque, l'infondatezza dello stesso, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 25.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello, il quale rispecchia tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile.
2 Secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte, infatti, l'art. 342 c.p.c., vigente sino alla riforma del 2022, non va interpretato nella sua accezione più stringente e formalistica, ma “nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.
27199/2017).
Nel caso di specie, quindi, il gravame è senz'altro ammissibile, risultando ben chiara la parte della sentenza contestata, come si evince dall'esposizione che precede.
Nel merito, va precisato che nell'atto di opposizione a precetto il sig. non contestava né Pt_1
l'importo richiesto dalla sig.ra per le spese in ordine alla redazione del precetto, né la CP_1 somma precettata a titolo di spese straordinarie per i figli pari ad € 1.400,00: tale ultima somma, infatti, veniva genericamente e tardivamente contestata soltanto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Oggetto del giudizio di opposizione e, quindi, sulla base del motivo di appello, del presente giudizio di impugnazione è solo il diritto della sig.ra ad agire per Controparte_1 ottenere l'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento riconosciutole nella sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 908/2018.
Così delimitato il thema decidendum, si osserva che il sig. , con l'unico motivo Parte_1 di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la mancanza di prova documentale inerente il suo esatto adempimento all'obbligo di mantenimento. Invero, ha rilevato l'omessa valutazione da parte del Tribunale dei documenti, depositati unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., comprovanti quanto eccepito
(in particolare, ordini di bonifici , ricevute Inps relative alla richiesta Naspi e alla CP_2 certificazione INPS attestante l'erogazione direttamente alla - tabelle assegni familiari CP_1
2017/2018 - Cassetto Previdenziale del Cittadino).
Il motivo è di appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Va dato atto che l'appellante nell'atto di gravame ha citato, a fondamento delle proprie ragioni, i documenti indicati sopra, deducendo di averli già depositati nel primo grado di giudizio con le memorie istruttorie, lamentando il loro mancato esame da parte del primo giudice. Orbene,
l'estratto del Cassetto previdenziale (dal quale emerge l'addebito sul proprio assegno NASPI) risulta depositato per la prima volta nel presente giudizio di appello ed è, quindi, inutilizzabile per
3 dimostrare la fondatezza della opposizione a precetto. Gli altri documenti prodotti dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, poi, non risultano idonei a fornire la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento, così come correttamente rilevato dal primo giudice.
Tuttavia, sebbene le regole sulla ripartizione dell'onere della prova impongano al giudice di far ricadere sulla parte onerata gli effetti del mancato raggiungimento della prova stessa, il principio dispositivo della prova impone al giudice di valutare la fondatezza della domanda proposta sulla base del materiale probatorio complessivo acquisito al processo, a prescindere dalla parte da cui la prova proviene.
Orbene, nel caso in esame, la prova dell'integrale pagamento dell'assegno di mantenimento emerge dai documenti - presenti già nel fascicolo di primo grado - prodotti dalla creditrice opposta.
Ed infatti, dalla copia dell'estratto conto depositato in primo grado dalla sig.ra con le CP_1
proprie memorie istruttorie, risulta che, oltre agli importi a lei versati direttamente da
[...]
, pari ad € 708,00 per il mese di dicembre 2017 e ad € 250,00 mensili per i mesi da Parte_1 gennaio a luglio 2018, sul suo conto sono state accreditate dall'Inps somme per l'importo complessivo di € 3.208,66 (di cui € 1.375,14 versati in data 9 marzo 2018 e € 458,38 rispettivamente corrisposti in data 11 aprile, 11 maggio, 12 giugno, 10 luglio 2018). Nella descrizione degli accrediti risulta, poi, indicato il codice fiscale del sig. a dimostrazione che Pt_1 essi sono stati disposti dall'Inps in favore della su disposizione del marito, con CP_1
prelevamento di somme a lui spettanti.
Ulteriore riprova della destinazione di tali somme al pagamento della differenza di quanto dovuto a titolo di mantenimento rispetto a quanto già versato alla odierna appellata direttamente dal si rinviene nella periodicità e identità degli importi mensilmente versati. In mancanza di Pt_1
prova da parte della creditrice di una diversa imputazione dei pagamenti, deve ritenersi, quindi, che essi siano stati effettuati per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento disposto nella sentenza di divorzio, così come eccepito dall'odierno appellante nell'atto di opposizione a precetto.
In ragione di quanto sin qui motivato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado n. 223/2020, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.1.2020 e pubblicata in data 28.1.2020, va dichiarata l'inefficacia del precetto intimato da Controparte_1
a in data 8.8.2018, limitatamente alla somma di € 732,00, pari all'importo indicato Parte_1
in precetto a titolo di arretrati per il pagamento del mantenimento da dicembre 2017 a luglio 2018; valido ed efficace per il resto.
Viste le difese delle parti, la produzione tardiva dei documenti dell'appellante e l'accoglimento della sua domanda sulla base dei documenti depositati dall'appellata creditrice, mai richiamati ed
4 invocati a sostegno delle proprie pretese da parte dell'appellante stesso, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Annunziata n. 223/2020 pubblicata il 28.1.2020, nei Parte_1
confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, in riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto intimato in data 8.8.2018 da a limitatamente alla somma di € 732,00; valido ed efficace Controparte_1 Parte_1
per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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