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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6110/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO GARIBALDI 32 41124 MODENApresso il difensore avv. VALENTI ROBERTO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe,
[...] esponendo:
- l'esistenza di un contratto di locazione, intervenuto in data
21/11/14 e debitamente registrato, in forza del quale concedeva in locazione ad uso abitativo il proprio immobile sito in Modena, Via
Don Minzoni n. 245, piano T 3-4, al sig. il quale si CP_1 rendeva inadempiente con riferimento alla propria obbligazione di pagamento del canone, a partire del dicembre 2017;
- di aver promosso il giudizio per intimazione di convalida di sfratto N° 2066/23 RG innanzi all'innestato Tribunale, estinta in data 26/06/23 stante l'impossibilità di perfezionare regolarmente la notifica degli atti processuali nei confronti del conduttore, resosi nel frattempo irreperibile.
- che la morosità tuttora persiste e che l'immobile è ad oggi occupato senza titolo da persone sconosciute, con conseguente grave pregiudizio economico stante anche la conseguente impossibilità di alienare l'immobile in simile stato di occupazione.
Il conduttore resistente non curava la propria costituzione in giudizio e all'udienza del 06/05/25 il ricorrente documentava la rinnovazione della notificazione ex art. 143 c.p.c. e di avere esperito la mediazione con esito negativo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La mancata costituzione del conduttore preclude di poter considerare non veritiere le circostanze dedotte dal locatore, il quale ha altresì documentato la fondatezza del proprio ricorso, anche mediante l'esperimento di un precedente procedimento per la convalida di sfratto, la cui efficacia è stata frustrata dall'irreperibilità del conduttore.
Il contratto di locazione inter partes prevede un canone locatizio annuo fissato in € 7.800,00 con rata mensile ammontante ad € 650,00, oltre alle spese condominiali, contrattualmente stabilite in € 150,00 ogni mese.
pagina 2 di 4 In ragione del dichiarato inadempimento del conduttore rispetto alla propria obbligazione di pagamento a far tempo dal dicembre 2017, la morosità viene quantificata in complessivi € 57.850 per canoni ed €
13.350 per spese condominiali e così, complessivamente, € 71.200, somma maturata fino al mese di maggio 2025.
Si ritiene, conseguentemente, conforme a diritto emettere intimazione e condanna di pagamento nei confronti del conduttore CP_1 del complessivo importo di € 71.200, cui dovranno aggiungersi i canoni maturandi sino alla data di esecuzione del rilascio dell'immobile, oltre eventuali imposte di legge ed interessi dal dovuto al saldo.
Stante il grave inadempimento del conduttore che ha omesso il pagamento dei canoni contrattualmente previsti, è fondata la domanda di risoluzione, per inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione stipulato tra le parti, con condanna al rilascio.
L'attuale occupazione dell'immobile sostanziata da persone diverse dal conduttore contrattuale deve ritenersi senza titolo CP_1
e si ritiene di giustizia fissare la data per l'esecuzione del rilascio, nei confronti del conduttore o di qualsiasi altro eventuale occupante senza titolo, al 31/05/2025.
Non risulta provato, quantificato ed oggetto di specifica individuazione e deduzione il danno richiesto con liquidazione secondo giustizia, essendo generica e priva di prova la mera deduzione secondo la quale l'occupazione dell'immobile avrebbe pregiudicato la vendita del bene, anche in considerazione del lungo periodo intercorso tra l'inizio della morosità (dicembre 2017) e l'attivarsi del locatore per lo sfratto (febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara risolto, per grave inadempimento della parte conduttrice, il contratto di locazione inter partes;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al rilascio, in favore di dell'immobile situato in Parte_1
Modena, Via Don Minzoni n. 245, piano T-3-4;
- fissa per l'esecuzione del rilascio a far data dal 20 luglio 2025;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore di del complessivo importo di Parte_1
€ 71.200, cui dovranno aggiungersi i canoni maturandi sino alla data di effettiva esecuzione del rilascio, oltre eventuali imposte di legge ed interessi dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimb. forf,
IVA e CPA di legge.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. ROBERTO MASONI)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6110/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO GARIBALDI 32 41124 MODENApresso il difensore avv. VALENTI ROBERTO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe,
[...] esponendo:
- l'esistenza di un contratto di locazione, intervenuto in data
21/11/14 e debitamente registrato, in forza del quale concedeva in locazione ad uso abitativo il proprio immobile sito in Modena, Via
Don Minzoni n. 245, piano T 3-4, al sig. il quale si CP_1 rendeva inadempiente con riferimento alla propria obbligazione di pagamento del canone, a partire del dicembre 2017;
- di aver promosso il giudizio per intimazione di convalida di sfratto N° 2066/23 RG innanzi all'innestato Tribunale, estinta in data 26/06/23 stante l'impossibilità di perfezionare regolarmente la notifica degli atti processuali nei confronti del conduttore, resosi nel frattempo irreperibile.
- che la morosità tuttora persiste e che l'immobile è ad oggi occupato senza titolo da persone sconosciute, con conseguente grave pregiudizio economico stante anche la conseguente impossibilità di alienare l'immobile in simile stato di occupazione.
Il conduttore resistente non curava la propria costituzione in giudizio e all'udienza del 06/05/25 il ricorrente documentava la rinnovazione della notificazione ex art. 143 c.p.c. e di avere esperito la mediazione con esito negativo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La mancata costituzione del conduttore preclude di poter considerare non veritiere le circostanze dedotte dal locatore, il quale ha altresì documentato la fondatezza del proprio ricorso, anche mediante l'esperimento di un precedente procedimento per la convalida di sfratto, la cui efficacia è stata frustrata dall'irreperibilità del conduttore.
Il contratto di locazione inter partes prevede un canone locatizio annuo fissato in € 7.800,00 con rata mensile ammontante ad € 650,00, oltre alle spese condominiali, contrattualmente stabilite in € 150,00 ogni mese.
pagina 2 di 4 In ragione del dichiarato inadempimento del conduttore rispetto alla propria obbligazione di pagamento a far tempo dal dicembre 2017, la morosità viene quantificata in complessivi € 57.850 per canoni ed €
13.350 per spese condominiali e così, complessivamente, € 71.200, somma maturata fino al mese di maggio 2025.
Si ritiene, conseguentemente, conforme a diritto emettere intimazione e condanna di pagamento nei confronti del conduttore CP_1 del complessivo importo di € 71.200, cui dovranno aggiungersi i canoni maturandi sino alla data di esecuzione del rilascio dell'immobile, oltre eventuali imposte di legge ed interessi dal dovuto al saldo.
Stante il grave inadempimento del conduttore che ha omesso il pagamento dei canoni contrattualmente previsti, è fondata la domanda di risoluzione, per inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione stipulato tra le parti, con condanna al rilascio.
L'attuale occupazione dell'immobile sostanziata da persone diverse dal conduttore contrattuale deve ritenersi senza titolo CP_1
e si ritiene di giustizia fissare la data per l'esecuzione del rilascio, nei confronti del conduttore o di qualsiasi altro eventuale occupante senza titolo, al 31/05/2025.
Non risulta provato, quantificato ed oggetto di specifica individuazione e deduzione il danno richiesto con liquidazione secondo giustizia, essendo generica e priva di prova la mera deduzione secondo la quale l'occupazione dell'immobile avrebbe pregiudicato la vendita del bene, anche in considerazione del lungo periodo intercorso tra l'inizio della morosità (dicembre 2017) e l'attivarsi del locatore per lo sfratto (febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara risolto, per grave inadempimento della parte conduttrice, il contratto di locazione inter partes;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al rilascio, in favore di dell'immobile situato in Parte_1
Modena, Via Don Minzoni n. 245, piano T-3-4;
- fissa per l'esecuzione del rilascio a far data dal 20 luglio 2025;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore di del complessivo importo di Parte_1
€ 71.200, cui dovranno aggiungersi i canoni maturandi sino alla data di effettiva esecuzione del rilascio, oltre eventuali imposte di legge ed interessi dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimb. forf,
IVA e CPA di legge.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. ROBERTO MASONI)
pagina 4 di 4