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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 767/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 767 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico/legale rappresentante p.t. della
[...]
(C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Spano e Maurizio C.F._2
Valentini
-APPELLANTI-
E
1 Il Controparte_2
(C.F. ) e l P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
- APPELLATI -
La causa è stata decisa all'udienza del 27.01.2022 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta, con successivo deposito della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“La e la prima quale responsabile solidale, gli Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
altri quali autori materiali in distinti periodi di tempo, si sono opposti alle ordinanze con cui la direzione lavoro di aveva loro ingiunto il pagamento di euro 717.635,20 (ordinanza n. Parte_2 CP_3
534 del 2017) e di euro 706.838,50 (ordinanza n. 535) quale importo delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni di legge inerenti l'assunzione e l'impiego dei lavoratori dipendenti indicati nei provvedimenti sanzionatori. Costituitasi, la direzione del lavoro locale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Escussi i testi presentati dalle parti, la causa è stata discussa e decisa.”
Con sentenza n. 480/2020, pubblicata il 13.02.2020, il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle opposizioni riunite, ha dichiarato non dovute le sanzioni amministrative relative alla posizione degli istruttori di nuoto, e ha rigettato nel resto le opposizioni, pur rideterminando l'entità delle sanzioni irrogate, e compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 13.10.2020, - in proprio e nella qualità di Parte_1
Amministratore Unico/legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
- e hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai Controparte_1
motivi di cui appresso, e hanno chiesto alla Corte, in parziale riforma della sentenza n.
480/2020 resa dal Tribunale del Lavoro di Taranto il 13.02.2020, in rito, di dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze ingiunzioni nn. 534, 534 bis, 535 e 535 bis per violazione dell'art. 14 co. 2 della L. 689/1981; nel merito, di annullare le ordinanze ingiunzioni perché 2 infondate in fatto ed in diritto in ragione della insussistenza degli illeciti contestati;
in ogni caso dichiarare non applicabile alla fattispecie de qua la maxi-sanzione per lavoro nero e, conseguentemente, rideterminare l'entità delle sanzioni comminate a minori importi;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il medesimo ricorso in appello è stato proposto, sempre in data 13.10.2020, innanzi alla
Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Lecce. Il Collegio ha disposto, pertanto, la trasmissione degli atti al presidente della Corte di Appello per l'assegnazione dei due fascicoli alla stessa sezione ai fini della loro riunione.
Con memoria deposita in data 5.12.2020, si sono costituiti in giudizio il
[...]
e l' , i quali Controparte_4 Controparte_3
hanno chiesto il rigetto dell'avverso appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
In data 18.05.2021, il Presidente della Sezione Lavoro ha disposto la riunione al procedimento N. 831/2020 R.G. di quello contrassegnato dal N. 396/2021 pendente tra le stesse parti.
In data 25.05.2021, la causa è stata, dunque, assegnata alla Corte Civile, Sezione ordinaria, in virtù della competenza per materia di quest'ultima a decidere sull'appello.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 27.01.2022, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, non rubricato, gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di tardività della contestazione ex art. 14, comma 2, L. n. 689/81. Secondo gli odierni appellanti, gli accertamenti e le contestazioni svolte dall' devono ritenersi, invero, conclusi CP_3
già nel novembre del 2012, atteso che già in tale momento l'Amministrazione avrebbe maturato piena consapevolezza dell'asserita condotta illecita;
sicché, la circostanza che la
3 “conclusione” dell'ispezione sia stata procrastinata al 4.11.2013 è da ricondursi esclusivamente ad un'ingiustificata inerzia dell'Amministrazione.
Il primo Giudice avrebbe errato, di conseguenza, nell'affermare che “Nella specie la contestazione è avvenuta il 4 novembre del 2013 nel rispetto del termine predetto ove si consideri che
l'accertamento iniziato con l'accesso del 24.11.2012 si è concluso il 13 settembre del 2013: e la durata dell'accertamento si giustifica alla luce del numero delle posizioni lavorative esaminate e, soprattutto, della durata delle prestazioni lavorative, il cui accertamento indispensabile anche per la quantificazione della sanzione amministrativa ha richiesto l'assunzione di informazione dei singoli lavoratori coinvolti - da ricercare e convocare, alcuni escussi sino alla fine del mese di agosto del 2013 – e dai responsabili della struttura sportiva nella quale operavano (v. dichiarazione di del febbraio 2013), senza tener Parte_1
conto delle acquisizioni documentali operate nel giugno del 2013. La contestazione deve quindi ritenersi tempestiva”.
Sostiene, infatti, parte appellante, che la documentazione aziendale in questione sarebbe stata consegnata dal consulente agli Ispettori già nel novembre 2012 e che, fatta eccezione per le dichiarazioni rese il giorno del primo accesso ispettivo dai collaboratori
[...]
, , e tutte le dichiarazioni rese dagli altri Parte_3 Testimone_1 Tes_2
collaboratori sarebbero state acquisite solo a far data dal 20.8.2013, dunque, quasi un anno dopo l'avvenuto accesso. Atteso il comportamento negligente dell'Amministrazione, a parere degli appellanti, nel caso di specie, non può giustificarsi una “rimessione in termini” della P.A. per la notifica del verbale.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio, e specificamente dalla documentazione versata in atti dalle parti (in particolare, da tutto il materiale allegato alla memoria di costituzione in primo grado dell'Amministrazione), emerge chiaramente che l' CP_3
è stato impegnato nella disamina di una ingente mole di materiale documentale, incluso quello direttamente fornito dalla stessa società appellante, nel compimento di ricerche e indagini svolte presso altri enti e istituti, nonché nell'onerosa attività di ricerca e convocazione (necessariamente caratterizzata da tempistiche ampie) dei lavoratori che hanno prestato la loro attività per la società interessata. Ed invero, solo nel corso del 2013,
l'Amministrazione ha proceduto all'ascolto di ben 13 soggetti diversi, tra cui i responsabili
4 della struttura in questione. Numerose sono state, inoltre, le acquisizioni documentali operate nel giugno del 2013. Quanto, poi, alla copiosa documentazione fornita dalla società, omettono gli odierni appellanti di considerare che, ai fini della contestazione della sanzione irrogata, non può ritenersi sufficiente la mera acquisizione di tale materiale, dovendo quest'ultimo essere sottoposto al vaglio dell'Amministrazione, dopo essere stato inserito all'interno di un ben più vasto quadro probatorio.
La contestazione dell'illecito, quindi, così ricostruiti i fatti, è da ritenersi senz'altro tempestiva, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento, e non alla data di commissione della violazione, va(da) intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis, Cass.
6.2.2019 n. 3524). In altre parole,
l'accertamento non coincide – come invece vorrebbero gli appellanti - con la generica ed approssimativa percezione del fatto (e dunque con il mero accesso ispettivo), ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (sul punto v. anche Cass. n. 26734/2011
e n. 25836/2011). E' il caso di precisare che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria, rispondendo la correttezza e completezza dell'accertamento non solo all'interesse pubblico, ma anche all'interesse dell'autore della condotta attenzionata, al fine di una corretta ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità. Senonché, a tale esigenza, si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata
5 difesa. Ebbene, ai fini del contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di apprezzarne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie.
Orbene, alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, e tenuto conto dei principi appena richiamati, può concludersi che nell'impugnata decisione, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, ritenendo che la notifica del verbale di accertamento de quo vertitur sia avvenuta entro il termine di 90 giorni, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento della necessaria attività di indagine, da ritenersi conclusa successivamente all'esame della documentazione richiesta con il summenzionato verbale interlocutorio.
2. Con il secondo motivo di appello, non rubricato, gli appellanti deducono l'inapplicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero, giacché, nella fattispecie per cui è causa, non sarebbero ravvisabili gli estremi per applicare tale sanzione, non avendo gli appellati posto in essere alcuna azione volta ad occultare i rapporti di lavoro oggetto di contestazione.
Gli appellanti ribadiscono anche in questa sede che la mancata volontà di occultare i rapporti di lavoro per cui è causa emergerebbe inequivocabilmente dalla documentazione fiscale regolarmente elaborata dalla società e pure consegnata ai militari della Guardia di
Finanza e depositata in atti.
La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, errata nella parte in cui ha affermato che: “Va poi rilevato sempre in via preliminare l'irrilevanza ai fini della decisione della presenza di valida documentazione fiscale relativa ai compensi erogati, in quanto l'articolo 4 co. 1 lett. b) della legge n. 183 del 2010 assegna valore esimente solo agli adempimenti di carattere contributivo, mentre la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014 del ministero del lavoro esclude l'applicabilità della maxisanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali solo per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi”.
6 L'inapplicabilità della maxi-sanzione in presenza di “valida documentazione fiscale” sarebbe stata, invero, confermata dallo stesso Ministero del Lavoro, che, con nota n. 16920 del 9.10.2014, ha chiarito che il versamento delle ritenute d'acconto tramite F24, o la dichiarazione del 770, dalla quale emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, escludono la configurabilità di un rapporto di lavoro “in nero”. Avrebbe errato, dunque, il Tribunale, nel ritenere che la nota in questione non sarebbe applicabile alla fattispecie de qua in quanto la stessa escluderebbe l'applicabilità della maxisanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali “solo” per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi. Dal tenore letterale della citata nota ministeriale n. 16920 è evidente, sostengono gli appellanti, che la ratio della stessa è quella di escludere l'applicazione della maxi-sanzione in tutte quelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia posto in essere comunque delle azioni volte non solo a non occultare il rapporto di lavoro, ma persino a denunciare lo stesso, sebbene con una diversa qualificazione.
2.1. Anche il presente motivo deve essere disatteso.
Posto che la norma sanzionatrice vigente al momento dell'accertamento prevedeva che dovevano ritenersi in nero i lavoratori impiegati e non registrati in alcuna delle scritture obbligatorie di lavoro e senza la preventiva comunicazione di assunzione ai centri per l'impiego (art. 3 c. 3 D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1 L. 183/2010: “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”), si evidenzia che, nel caso di specie, all'esito dell'accertamento effettuato dagli Ispettori, alcuni lavoratori risultavano completamente in nero, mentre altri avevano sottoscritto un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mai comunicato tramite invio del modello UNILAV.
Ciò posto, gli appellanti invocano l'applicazione della deroga di cui all'art. 4 comma 1 lett.
b) della legge n. 183 del 2010 – la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice a quo – sul presupposto che, nel caso di specie, la società avrebbe non solo regolarmente comunicato all'Amministrazione, tramite il modello 770, i nomi dei dipendenti in relazione alla cui posizione è stato contestato il lavoro nero, unitamente all'ammontare del compenso dagli
7 stessi percepito, ma avrebbe anche regolarmente emesso e consegnato sia agli istruttori di nuoto sia ai collaboratori co.co.co. la certificazione dei compensi erogati nell'anno (CUD
e negli ultimi anni CU).
Ebbene, come noto, la normativa invocata dagli appellanti statuisce che “le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto di disattendere le deduzioni formulate da parte attrice, posto che, come si evince a chiare lettere dal dettato normativo, la documentazione richiamata non ha natura contributiva, ragion per cui deve ritenersi priva dell'efficacia esimente di cui all'art. 4. È evidente, infatti, che gli unici adempimenti idonei ad escludere il lavoro nero sono quelli contributivi (quali, ad esempio, le dichiarazioni delle retribuzioni erogate mensilmente con invio dei modelli Uniemens . CP_5
Eventuali adempimenti fiscali, quali quelli menzionati dagli appellanti (l'invio del modello
770 e la consegna del CUD o CU), pur aventi data certa anteriore all'ispezione, per la lettera della legge, non sono idonei ad escludere l'applicazione della maxi-sanzione.
È palese, peraltro, come evidenziato dalla difesa appellata, che la mera consegna del CUD non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto irregolare, rappresentando una mera dichiarazione fiscale tramite cui viene certificata l'acquisizione di un determinato reddito da parte di dipendenti e assimilati.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte appellante, secondo cui anche il parere espresso dal Ministero del Lavoro con Nota 16920 del 9 ottobre 2014 confermerebbe la non applicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero in presenza di valida documentazione fiscale, quale il versamento della ritenuta d'acconto tramite F24 o la dichiarazione del 770. Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che tale Nota non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, in quanto essa escluderebbe l'applicabilità della maxi-sanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali solo per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi.
8 Invero, la circolare ministeriale n. 38/2010, anch'essa richiamata da parte appellante, nel delineare l'ambito di applicazione della maxisanzione a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della L. 183/2010, stabilisce che, per le tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l'Impiego, il requisito della subordinazione è dato per accertato qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità de rapporto;
limitatamente alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si precisa che la maxisanzione può essere irrogata in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto: ad esempio, l'iscrizione Camera di
Commercio, il possesso di partita IVA, la produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento. Ebbene, la nota ministeriale n. 16920 del 9.10.2004 dispone ulteriormente che, nelle sole ipotesi di lavoro autonomo occasionale, per valida idonea documentazione fiscale idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può che concludersi per la non applicabilità di tale nota ministeriale alle ipotesi di riqualificazione come subordinato di rapporto di lavoro parasubordinato, posto che quest'ultima tipologia di lavoro richiede necessariamente che sia effettuata la comunicazione ai Centri per l'Impiego.
In virtù di quanto chiarito, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata con cui il primo giudice ha ritenuto l'irrilevanza, ai fini della decisione, della normativa tributaria fiscale agevolata prevista per le società sportivo-dilettantistiche e per la gestione dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati con i collaboratori (“né è utile a tal fine, per le ragioni che saranno in seguito espresse, il richiamo quanto descritto nella risposta all'interpello numero 22 del 2010 del Ministero del Lavoro, riguardante i compensi che devono essere erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche ovvero quanto riportato nella circolare Enpals n. 13 del
2006, relativa alle figure professionali tipiche del settore sportivo quali gli istruttori presso gli impianti e i
9 circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive: ciò in quanto, come verrà spiegato, saranno espunte le violazioni relative ai tecnici ed istruttori sportivi”.)
Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel considerare la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese dal personale amministrativo, confermando, pertanto, la maxi- sanzione per “lavoro nero”.
Partendo dall'analisi delle doglianze da ultimo riassunte, con riferimento alla dedotta inapplicabilità della maxi-sanzione in virtù dell'asseritamente erronea riqualificazione dei rapporti di lavoro in esame come subordinati, si rileva che, dal tenore delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai documenti versati in atti emerge chiaramente l'artificiosità dei contratti di collaborazione stipulati con i lavoratori, rapporti che presentano gli elementi tipici della subordinazione, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c. (la presenza di un orario di lavoro preciso con turnazione prestabilita, l'obbligo di comunicare le assenze, una retribuzione oraria o mensile costante, il rispetto delle direttive impartite dal responsabile,
) (sugli indici sintomatici della subordinazione cfr., Cass. civ. 9.3.2009, Parte_3
n. 5645; Cass. civ. 28.3.2003, n. 4770; Cass. civ. 22.11.1999, n. 12926; Cass. civ. 11.7.2018,
n. 18253).
Condivisibilmente, pertanto, il Tribunale di Taranto ha ritenuto che l'attività del personale avente mansioni di natura amministrativa, formalmente assunto con contratto di collaborazione continuata e coordinata, “va inquadrata nello schema del lavoro subordinato (art.
2094 c.c.), in quanto etero diretta, sottoposta a specifici orari di lavoro e compensata in misura fissa indipendentemente dai risultati, ma solo in funzione della disponibilità lavorativa.”
Ciò detto, come anticipato, insiste la difesa appellante nel sostenere che l'errato inquadramento di tali prestatori di lavoro sarebbe dipeso dalla mancata applicazione della citata normativa di favore prevista per le associazioni e le società sportivo-dilettantistiche
(pag. 13 ricorso in appello). Segnatamente, gli appellanti richiamano sia la Legge n.
398/1991, che prevede uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi, sia gli articoli 67 e 69 TUIR, con cui è stata introdotta una normativa di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti e per quegli importi erogati a seguito dell'esercizio “diretto” di tali attività. Tale disposizione si applicherebbe, si sostiene nell'atto di appello, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
10 carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportivo-dilettantistiche, purché svolgano le proprie mansioni in funzione della realizzazione e della organizzazione di manifestazioni sportive.
Ebbene, il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, (convertito in L. n. 14 del 2009) chiarisce che nella locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, art. 67, comma 1, lett. m), sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (ex multis, Cassazione civile sez. lav., n. 24365 del 2019; Cassazione civile sez. lav., n. 11492 del 2019).
Con l'introduzione di tale norma, il Legislatore ha inteso ricondurre al regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano in via diretta a manifestazioni sportive a carattere dilettantistico, cioè tutti quei soggetti le cui prestazioni sono immediatamente funzionali a dette manifestazioni.
Ciò posto, va rilevato che, se tale normativa ha effettivamente introdotto una disciplina agevolativa da un punto di vista fiscale, contributivo, ed assicurativo, ne ha tuttavia subordinato l'applicazione alla sussistenza di determinati requisiti, assenti nel caso di specie, non bastando il riconoscimento della mera qualifica di società sportiva dilettantistica, ma essendo richiesta dalla norma anche la riconducibilità in concreto dell'attività svolta all'esercizio diretto da parte della società, come tale qualificata, di attività sportiva dilettantistica, ovvero oltre al requisito oggettivo precisato, anche un requisito soggettivo riguardante le prestazioni rese a favore di tale tipologia di soggetti, e cioè una prestazione lavorativa funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, alla natura non professionale dell'attività svolta e alla assenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione.
Ebbene, come risulta dalla documentazione raccolta dall'Amministrazione appellata, emerge chiaramente che la società in questione, lungi dall'essere impegnata nelle summenzionate attività oggetto della normativa de qua, espleta di fatto un'attività di natura commerciale, in quanto si limita ad organizzare corsi di nuoto, senza impegnare i propri atleti in manifestazioni sportive dilettantistiche e senza svolgere attività che possano
11 considerarsi intrinsecamente e direttamente funzionali alla concreta realizzazione di una manifestazione sportivo-dilettantistica.
Difatti, tutti i lavoratori in relazione alla cui posizione è stata comminata la sanzione amministrativa erano impegnati in attività diverse da quelle direttamente propedeutiche allo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive, svolgendo questi ultimi mansioni amministrative, di segreteria o di tipo organizzativo, volte precipuamente a garantire la mera fruizione dei corsi di nuoto. Inoltre, come testé chiarito, l'inapplicabilità della citata disciplina di favore è esclusa a monte dalla natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui si discute, sicché, a nulla valgono i diversi richiami alla normativa di settore operati da parte appellante.
Va rilevato, da ultimo, che la sussistenza del riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” non costituisce di per sé condizione sufficiente a giustificare l'applicazione della normativa di favore. Come più volte chiarito in giurisprudenza, infatti,
è la valutazione del mancato esercizio di attività sportiva dilettantistica ad essere, di per sé,
a tal fine decisiva, in quanto la norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, si riferisce "alla attività sportiva dilettantistica", cosicché l'esclusione, per la società erogante, dell'esercizio di detta attività comporterebbe l'estraneità dei compensi in oggetto dall'area applicativa del
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67. Ne rileverebbe il mero riconoscimento da parte del CP_6
della qualifica di società sportiva dilettantistica, essendo altresì richiesta dalla norma la riconducibilità dell'attività degli istruttori all'esercizio da parte della associazione (come tale qualificata) dell'attività sportiva dilettantistica (cfr. Cass. 15904/2016; Cass. civ. Sez. VI -
5 Ord., 23/11/2016, n. 23789).
Per tutte le summenzionate ragioni, il presente motivo d'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte,
12 rigetta l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale Parte_4
rappresentante pro tempore della e da Controparte_1 Controparte_1
nei confronti del Controparte_7
di Taranto avverso la sentenza n°
[...]
480/2020 emessa dal Tribunale di Taranto – sez. lavoro - il 13.2.2020; condanna n proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_4
della e in solido fra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
in favore del Controparte_7
di , delle spese processuali del
[...] CP_3
presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti in solido di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 27.1.2022
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 767 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico/legale rappresentante p.t. della
[...]
(C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Spano e Maurizio C.F._2
Valentini
-APPELLANTI-
E
1 Il Controparte_2
(C.F. ) e l P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
- APPELLATI -
La causa è stata decisa all'udienza del 27.01.2022 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta, con successivo deposito della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“La e la prima quale responsabile solidale, gli Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
altri quali autori materiali in distinti periodi di tempo, si sono opposti alle ordinanze con cui la direzione lavoro di aveva loro ingiunto il pagamento di euro 717.635,20 (ordinanza n. Parte_2 CP_3
534 del 2017) e di euro 706.838,50 (ordinanza n. 535) quale importo delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni di legge inerenti l'assunzione e l'impiego dei lavoratori dipendenti indicati nei provvedimenti sanzionatori. Costituitasi, la direzione del lavoro locale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Escussi i testi presentati dalle parti, la causa è stata discussa e decisa.”
Con sentenza n. 480/2020, pubblicata il 13.02.2020, il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle opposizioni riunite, ha dichiarato non dovute le sanzioni amministrative relative alla posizione degli istruttori di nuoto, e ha rigettato nel resto le opposizioni, pur rideterminando l'entità delle sanzioni irrogate, e compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 13.10.2020, - in proprio e nella qualità di Parte_1
Amministratore Unico/legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
- e hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai Controparte_1
motivi di cui appresso, e hanno chiesto alla Corte, in parziale riforma della sentenza n.
480/2020 resa dal Tribunale del Lavoro di Taranto il 13.02.2020, in rito, di dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze ingiunzioni nn. 534, 534 bis, 535 e 535 bis per violazione dell'art. 14 co. 2 della L. 689/1981; nel merito, di annullare le ordinanze ingiunzioni perché 2 infondate in fatto ed in diritto in ragione della insussistenza degli illeciti contestati;
in ogni caso dichiarare non applicabile alla fattispecie de qua la maxi-sanzione per lavoro nero e, conseguentemente, rideterminare l'entità delle sanzioni comminate a minori importi;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il medesimo ricorso in appello è stato proposto, sempre in data 13.10.2020, innanzi alla
Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Lecce. Il Collegio ha disposto, pertanto, la trasmissione degli atti al presidente della Corte di Appello per l'assegnazione dei due fascicoli alla stessa sezione ai fini della loro riunione.
Con memoria deposita in data 5.12.2020, si sono costituiti in giudizio il
[...]
e l' , i quali Controparte_4 Controparte_3
hanno chiesto il rigetto dell'avverso appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
In data 18.05.2021, il Presidente della Sezione Lavoro ha disposto la riunione al procedimento N. 831/2020 R.G. di quello contrassegnato dal N. 396/2021 pendente tra le stesse parti.
In data 25.05.2021, la causa è stata, dunque, assegnata alla Corte Civile, Sezione ordinaria, in virtù della competenza per materia di quest'ultima a decidere sull'appello.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 27.01.2022, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, non rubricato, gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di tardività della contestazione ex art. 14, comma 2, L. n. 689/81. Secondo gli odierni appellanti, gli accertamenti e le contestazioni svolte dall' devono ritenersi, invero, conclusi CP_3
già nel novembre del 2012, atteso che già in tale momento l'Amministrazione avrebbe maturato piena consapevolezza dell'asserita condotta illecita;
sicché, la circostanza che la
3 “conclusione” dell'ispezione sia stata procrastinata al 4.11.2013 è da ricondursi esclusivamente ad un'ingiustificata inerzia dell'Amministrazione.
Il primo Giudice avrebbe errato, di conseguenza, nell'affermare che “Nella specie la contestazione è avvenuta il 4 novembre del 2013 nel rispetto del termine predetto ove si consideri che
l'accertamento iniziato con l'accesso del 24.11.2012 si è concluso il 13 settembre del 2013: e la durata dell'accertamento si giustifica alla luce del numero delle posizioni lavorative esaminate e, soprattutto, della durata delle prestazioni lavorative, il cui accertamento indispensabile anche per la quantificazione della sanzione amministrativa ha richiesto l'assunzione di informazione dei singoli lavoratori coinvolti - da ricercare e convocare, alcuni escussi sino alla fine del mese di agosto del 2013 – e dai responsabili della struttura sportiva nella quale operavano (v. dichiarazione di del febbraio 2013), senza tener Parte_1
conto delle acquisizioni documentali operate nel giugno del 2013. La contestazione deve quindi ritenersi tempestiva”.
Sostiene, infatti, parte appellante, che la documentazione aziendale in questione sarebbe stata consegnata dal consulente agli Ispettori già nel novembre 2012 e che, fatta eccezione per le dichiarazioni rese il giorno del primo accesso ispettivo dai collaboratori
[...]
, , e tutte le dichiarazioni rese dagli altri Parte_3 Testimone_1 Tes_2
collaboratori sarebbero state acquisite solo a far data dal 20.8.2013, dunque, quasi un anno dopo l'avvenuto accesso. Atteso il comportamento negligente dell'Amministrazione, a parere degli appellanti, nel caso di specie, non può giustificarsi una “rimessione in termini” della P.A. per la notifica del verbale.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio, e specificamente dalla documentazione versata in atti dalle parti (in particolare, da tutto il materiale allegato alla memoria di costituzione in primo grado dell'Amministrazione), emerge chiaramente che l' CP_3
è stato impegnato nella disamina di una ingente mole di materiale documentale, incluso quello direttamente fornito dalla stessa società appellante, nel compimento di ricerche e indagini svolte presso altri enti e istituti, nonché nell'onerosa attività di ricerca e convocazione (necessariamente caratterizzata da tempistiche ampie) dei lavoratori che hanno prestato la loro attività per la società interessata. Ed invero, solo nel corso del 2013,
l'Amministrazione ha proceduto all'ascolto di ben 13 soggetti diversi, tra cui i responsabili
4 della struttura in questione. Numerose sono state, inoltre, le acquisizioni documentali operate nel giugno del 2013. Quanto, poi, alla copiosa documentazione fornita dalla società, omettono gli odierni appellanti di considerare che, ai fini della contestazione della sanzione irrogata, non può ritenersi sufficiente la mera acquisizione di tale materiale, dovendo quest'ultimo essere sottoposto al vaglio dell'Amministrazione, dopo essere stato inserito all'interno di un ben più vasto quadro probatorio.
La contestazione dell'illecito, quindi, così ricostruiti i fatti, è da ritenersi senz'altro tempestiva, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento, e non alla data di commissione della violazione, va(da) intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis, Cass.
6.2.2019 n. 3524). In altre parole,
l'accertamento non coincide – come invece vorrebbero gli appellanti - con la generica ed approssimativa percezione del fatto (e dunque con il mero accesso ispettivo), ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (sul punto v. anche Cass. n. 26734/2011
e n. 25836/2011). E' il caso di precisare che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria, rispondendo la correttezza e completezza dell'accertamento non solo all'interesse pubblico, ma anche all'interesse dell'autore della condotta attenzionata, al fine di una corretta ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità. Senonché, a tale esigenza, si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata
5 difesa. Ebbene, ai fini del contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di apprezzarne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie.
Orbene, alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, e tenuto conto dei principi appena richiamati, può concludersi che nell'impugnata decisione, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, ritenendo che la notifica del verbale di accertamento de quo vertitur sia avvenuta entro il termine di 90 giorni, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento della necessaria attività di indagine, da ritenersi conclusa successivamente all'esame della documentazione richiesta con il summenzionato verbale interlocutorio.
2. Con il secondo motivo di appello, non rubricato, gli appellanti deducono l'inapplicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero, giacché, nella fattispecie per cui è causa, non sarebbero ravvisabili gli estremi per applicare tale sanzione, non avendo gli appellati posto in essere alcuna azione volta ad occultare i rapporti di lavoro oggetto di contestazione.
Gli appellanti ribadiscono anche in questa sede che la mancata volontà di occultare i rapporti di lavoro per cui è causa emergerebbe inequivocabilmente dalla documentazione fiscale regolarmente elaborata dalla società e pure consegnata ai militari della Guardia di
Finanza e depositata in atti.
La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, errata nella parte in cui ha affermato che: “Va poi rilevato sempre in via preliminare l'irrilevanza ai fini della decisione della presenza di valida documentazione fiscale relativa ai compensi erogati, in quanto l'articolo 4 co. 1 lett. b) della legge n. 183 del 2010 assegna valore esimente solo agli adempimenti di carattere contributivo, mentre la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014 del ministero del lavoro esclude l'applicabilità della maxisanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali solo per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi”.
6 L'inapplicabilità della maxi-sanzione in presenza di “valida documentazione fiscale” sarebbe stata, invero, confermata dallo stesso Ministero del Lavoro, che, con nota n. 16920 del 9.10.2014, ha chiarito che il versamento delle ritenute d'acconto tramite F24, o la dichiarazione del 770, dalla quale emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, escludono la configurabilità di un rapporto di lavoro “in nero”. Avrebbe errato, dunque, il Tribunale, nel ritenere che la nota in questione non sarebbe applicabile alla fattispecie de qua in quanto la stessa escluderebbe l'applicabilità della maxisanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali “solo” per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi. Dal tenore letterale della citata nota ministeriale n. 16920 è evidente, sostengono gli appellanti, che la ratio della stessa è quella di escludere l'applicazione della maxi-sanzione in tutte quelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia posto in essere comunque delle azioni volte non solo a non occultare il rapporto di lavoro, ma persino a denunciare lo stesso, sebbene con una diversa qualificazione.
2.1. Anche il presente motivo deve essere disatteso.
Posto che la norma sanzionatrice vigente al momento dell'accertamento prevedeva che dovevano ritenersi in nero i lavoratori impiegati e non registrati in alcuna delle scritture obbligatorie di lavoro e senza la preventiva comunicazione di assunzione ai centri per l'impiego (art. 3 c. 3 D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1 L. 183/2010: “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”), si evidenzia che, nel caso di specie, all'esito dell'accertamento effettuato dagli Ispettori, alcuni lavoratori risultavano completamente in nero, mentre altri avevano sottoscritto un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mai comunicato tramite invio del modello UNILAV.
Ciò posto, gli appellanti invocano l'applicazione della deroga di cui all'art. 4 comma 1 lett.
b) della legge n. 183 del 2010 – la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice a quo – sul presupposto che, nel caso di specie, la società avrebbe non solo regolarmente comunicato all'Amministrazione, tramite il modello 770, i nomi dei dipendenti in relazione alla cui posizione è stato contestato il lavoro nero, unitamente all'ammontare del compenso dagli
7 stessi percepito, ma avrebbe anche regolarmente emesso e consegnato sia agli istruttori di nuoto sia ai collaboratori co.co.co. la certificazione dei compensi erogati nell'anno (CUD
e negli ultimi anni CU).
Ebbene, come noto, la normativa invocata dagli appellanti statuisce che “le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto di disattendere le deduzioni formulate da parte attrice, posto che, come si evince a chiare lettere dal dettato normativo, la documentazione richiamata non ha natura contributiva, ragion per cui deve ritenersi priva dell'efficacia esimente di cui all'art. 4. È evidente, infatti, che gli unici adempimenti idonei ad escludere il lavoro nero sono quelli contributivi (quali, ad esempio, le dichiarazioni delle retribuzioni erogate mensilmente con invio dei modelli Uniemens . CP_5
Eventuali adempimenti fiscali, quali quelli menzionati dagli appellanti (l'invio del modello
770 e la consegna del CUD o CU), pur aventi data certa anteriore all'ispezione, per la lettera della legge, non sono idonei ad escludere l'applicazione della maxi-sanzione.
È palese, peraltro, come evidenziato dalla difesa appellata, che la mera consegna del CUD non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto irregolare, rappresentando una mera dichiarazione fiscale tramite cui viene certificata l'acquisizione di un determinato reddito da parte di dipendenti e assimilati.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte appellante, secondo cui anche il parere espresso dal Ministero del Lavoro con Nota 16920 del 9 ottobre 2014 confermerebbe la non applicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero in presenza di valida documentazione fiscale, quale il versamento della ritenuta d'acconto tramite F24 o la dichiarazione del 770. Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che tale Nota non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, in quanto essa escluderebbe l'applicabilità della maxi-sanzione a seguito dei corretti adempimenti fiscali solo per il lavoro autonomo occasionale oggetto di riqualificazione, attesa l'assenza di obblighi contributivi.
8 Invero, la circolare ministeriale n. 38/2010, anch'essa richiamata da parte appellante, nel delineare l'ambito di applicazione della maxisanzione a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della L. 183/2010, stabilisce che, per le tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l'Impiego, il requisito della subordinazione è dato per accertato qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità de rapporto;
limitatamente alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si precisa che la maxisanzione può essere irrogata in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto: ad esempio, l'iscrizione Camera di
Commercio, il possesso di partita IVA, la produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento. Ebbene, la nota ministeriale n. 16920 del 9.10.2004 dispone ulteriormente che, nelle sole ipotesi di lavoro autonomo occasionale, per valida idonea documentazione fiscale idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può che concludersi per la non applicabilità di tale nota ministeriale alle ipotesi di riqualificazione come subordinato di rapporto di lavoro parasubordinato, posto che quest'ultima tipologia di lavoro richiede necessariamente che sia effettuata la comunicazione ai Centri per l'Impiego.
In virtù di quanto chiarito, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata con cui il primo giudice ha ritenuto l'irrilevanza, ai fini della decisione, della normativa tributaria fiscale agevolata prevista per le società sportivo-dilettantistiche e per la gestione dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati con i collaboratori (“né è utile a tal fine, per le ragioni che saranno in seguito espresse, il richiamo quanto descritto nella risposta all'interpello numero 22 del 2010 del Ministero del Lavoro, riguardante i compensi che devono essere erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche ovvero quanto riportato nella circolare Enpals n. 13 del
2006, relativa alle figure professionali tipiche del settore sportivo quali gli istruttori presso gli impianti e i
9 circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive: ciò in quanto, come verrà spiegato, saranno espunte le violazioni relative ai tecnici ed istruttori sportivi”.)
Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel considerare la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese dal personale amministrativo, confermando, pertanto, la maxi- sanzione per “lavoro nero”.
Partendo dall'analisi delle doglianze da ultimo riassunte, con riferimento alla dedotta inapplicabilità della maxi-sanzione in virtù dell'asseritamente erronea riqualificazione dei rapporti di lavoro in esame come subordinati, si rileva che, dal tenore delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai documenti versati in atti emerge chiaramente l'artificiosità dei contratti di collaborazione stipulati con i lavoratori, rapporti che presentano gli elementi tipici della subordinazione, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c. (la presenza di un orario di lavoro preciso con turnazione prestabilita, l'obbligo di comunicare le assenze, una retribuzione oraria o mensile costante, il rispetto delle direttive impartite dal responsabile,
) (sugli indici sintomatici della subordinazione cfr., Cass. civ. 9.3.2009, Parte_3
n. 5645; Cass. civ. 28.3.2003, n. 4770; Cass. civ. 22.11.1999, n. 12926; Cass. civ. 11.7.2018,
n. 18253).
Condivisibilmente, pertanto, il Tribunale di Taranto ha ritenuto che l'attività del personale avente mansioni di natura amministrativa, formalmente assunto con contratto di collaborazione continuata e coordinata, “va inquadrata nello schema del lavoro subordinato (art.
2094 c.c.), in quanto etero diretta, sottoposta a specifici orari di lavoro e compensata in misura fissa indipendentemente dai risultati, ma solo in funzione della disponibilità lavorativa.”
Ciò detto, come anticipato, insiste la difesa appellante nel sostenere che l'errato inquadramento di tali prestatori di lavoro sarebbe dipeso dalla mancata applicazione della citata normativa di favore prevista per le associazioni e le società sportivo-dilettantistiche
(pag. 13 ricorso in appello). Segnatamente, gli appellanti richiamano sia la Legge n.
398/1991, che prevede uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi, sia gli articoli 67 e 69 TUIR, con cui è stata introdotta una normativa di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti e per quegli importi erogati a seguito dell'esercizio “diretto” di tali attività. Tale disposizione si applicherebbe, si sostiene nell'atto di appello, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
10 carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportivo-dilettantistiche, purché svolgano le proprie mansioni in funzione della realizzazione e della organizzazione di manifestazioni sportive.
Ebbene, il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, (convertito in L. n. 14 del 2009) chiarisce che nella locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, art. 67, comma 1, lett. m), sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (ex multis, Cassazione civile sez. lav., n. 24365 del 2019; Cassazione civile sez. lav., n. 11492 del 2019).
Con l'introduzione di tale norma, il Legislatore ha inteso ricondurre al regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano in via diretta a manifestazioni sportive a carattere dilettantistico, cioè tutti quei soggetti le cui prestazioni sono immediatamente funzionali a dette manifestazioni.
Ciò posto, va rilevato che, se tale normativa ha effettivamente introdotto una disciplina agevolativa da un punto di vista fiscale, contributivo, ed assicurativo, ne ha tuttavia subordinato l'applicazione alla sussistenza di determinati requisiti, assenti nel caso di specie, non bastando il riconoscimento della mera qualifica di società sportiva dilettantistica, ma essendo richiesta dalla norma anche la riconducibilità in concreto dell'attività svolta all'esercizio diretto da parte della società, come tale qualificata, di attività sportiva dilettantistica, ovvero oltre al requisito oggettivo precisato, anche un requisito soggettivo riguardante le prestazioni rese a favore di tale tipologia di soggetti, e cioè una prestazione lavorativa funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, alla natura non professionale dell'attività svolta e alla assenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione.
Ebbene, come risulta dalla documentazione raccolta dall'Amministrazione appellata, emerge chiaramente che la società in questione, lungi dall'essere impegnata nelle summenzionate attività oggetto della normativa de qua, espleta di fatto un'attività di natura commerciale, in quanto si limita ad organizzare corsi di nuoto, senza impegnare i propri atleti in manifestazioni sportive dilettantistiche e senza svolgere attività che possano
11 considerarsi intrinsecamente e direttamente funzionali alla concreta realizzazione di una manifestazione sportivo-dilettantistica.
Difatti, tutti i lavoratori in relazione alla cui posizione è stata comminata la sanzione amministrativa erano impegnati in attività diverse da quelle direttamente propedeutiche allo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive, svolgendo questi ultimi mansioni amministrative, di segreteria o di tipo organizzativo, volte precipuamente a garantire la mera fruizione dei corsi di nuoto. Inoltre, come testé chiarito, l'inapplicabilità della citata disciplina di favore è esclusa a monte dalla natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui si discute, sicché, a nulla valgono i diversi richiami alla normativa di settore operati da parte appellante.
Va rilevato, da ultimo, che la sussistenza del riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” non costituisce di per sé condizione sufficiente a giustificare l'applicazione della normativa di favore. Come più volte chiarito in giurisprudenza, infatti,
è la valutazione del mancato esercizio di attività sportiva dilettantistica ad essere, di per sé,
a tal fine decisiva, in quanto la norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, si riferisce "alla attività sportiva dilettantistica", cosicché l'esclusione, per la società erogante, dell'esercizio di detta attività comporterebbe l'estraneità dei compensi in oggetto dall'area applicativa del
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67. Ne rileverebbe il mero riconoscimento da parte del CP_6
della qualifica di società sportiva dilettantistica, essendo altresì richiesta dalla norma la riconducibilità dell'attività degli istruttori all'esercizio da parte della associazione (come tale qualificata) dell'attività sportiva dilettantistica (cfr. Cass. 15904/2016; Cass. civ. Sez. VI -
5 Ord., 23/11/2016, n. 23789).
Per tutte le summenzionate ragioni, il presente motivo d'appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte,
12 rigetta l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale Parte_4
rappresentante pro tempore della e da Controparte_1 Controparte_1
nei confronti del Controparte_7
di Taranto avverso la sentenza n°
[...]
480/2020 emessa dal Tribunale di Taranto – sez. lavoro - il 13.2.2020; condanna n proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_4
della e in solido fra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
in favore del Controparte_7
di , delle spese processuali del
[...] CP_3
presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti in solido di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 27.1.2022
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
13