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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1531/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
l. r. p. t. di (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arturo Spinazzola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001104577 di €
10.000,00, emessa dall' a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni CP_2 accertate in riferimento all'annualità 2016; in subordine, ricondurre ad equità la sanzione;
in ragione dell'avvenuto pagamento dei contributi, condannare l' ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, pari ad € 3.000,00 o ad altra somma da determinarsi in via equitativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, il sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità, esponeva di aver ricevuto dall' in data 12.5.2023, notificazione CP_2 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001104577 di € 10.000,00, a titolo di sanzione
1 pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità
2016, dovute da di cui era stato indicato quale coobbligato in Controparte_1 solido in veste di legale rappresentante della società.
Precisava che l'opposta ordinanza era scaturita da due atti di accertamento (nn.
e 0800.07/06/2018.0142797), entrambi Controparte_3 CP_2 notificati il 28.6.2018, relativi, appunto, all'omesso versamento di ritenute per le mensilità di agosto e novembre 2016.
Riferiva, a tal proposito, di aver provveduto ai pagamenti richiesti, in data 18.9.2018, come da bollettini allegati, entro il termine trimestrale espressamente previsto dalla suindicata norma di legge.
Rilevava che, nonostante ciò, l' resistente aveva provveduto a notificare CP_4
l'ordinanza opposta, richiedendo la suddetta somma a titolo di sanzione amministrativa derivante da omesso versamento.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata ex art. 11 L.
689/1981, anche alla luce dell'adempimento degli obblighi contributivi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente non si costituiva in CP_4 giudizio, benché regolarmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve Parte_1 considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, munito, dunque, della legitimatio ad causam.
Difatti, il ricorrente risulta titolare dell'astratta qualità di debitore, in quanto soggetto coobbligato in solido con , di cui era pacificamente Controparte_1
l.r.p.t., ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
2 diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data
3 della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del CP_2 decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta è astrattamente riconducibile alla legislazione in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. 8/2016, trattandosi, a detta dell' di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, CP_2 di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 442,32, come emerge dall'avviso di accertamento sopra indicato e prodotto agli atti dal ricorrente.
4 Ne conseguirebbe, dunque, la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Tuttavia, la tardività della contestazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 14 citato, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la sanzione, non può essere rilevata d'ufficio in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta con specifico motivo d'opposizione (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, non essendo presente in ricorso un pur minimo riferimento alla norma in questione ed al termine da essa stabilito, questo giudice, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Parimenti, non v'è in ricorso eccezione di prescrizione.
D'altra parte, però, si riscontra la fondatezza della domanda alla luce dell'insussistenza dell'omissione contributiva sanzionata.
Il ricorrente ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme che emergono dall'accertamento in atti (€ 176,32 a saldo dei contributi dovuti per la mensilità 8/2016 ed € 266,00 a saldo dei contributi dovuti per la mensilità 11/2016).
Ciò attraverso la produzione in giudizio delle ricevute di pagamento di tali somme, versate a mezzo bollettini postali in atti.
Da tali ricevute emerge senza dubbio la corrispondenza degli importi pagati e l'identicità di indicazione delle relative cartelle esattoriali di pagamento, come risultanti dai bollettini postali stessi e dall'atto di accertamento.
Emerge altresì la data di esecuzione dei pagamenti stessi, eseguiti il 18.9.2018, ossia entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'accertamento (avvenuta il
28.6.2018, come avviso di ricevimento della relativa spedizione postale in atti).
5 Come si vede, sussistono i presupposti per l'applicazione del succitato art. 2 co. 1 bis, nella parte in cui viene esclusa l'applicazione della sanzione amministrativa proprio nel caso in cui il pagamento dei contributi venga eseguito entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, il che si avvera nella fattispecie concreta.
Di conseguenza, nel caso di specie, non può ritenersi consumata alcuna condotta illecita a cui riconnettere l'irrogazione di sanzioni amministrative.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Assorbito ogni altro profilo.
3. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., per pretesa responsabilità aggravata dell' . CP_4
In tema, va premesso che la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, che si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”).
La contumacia dell' e l'assenza di attività difensiva, a monte della soccombenza, CP_4 escludono che esso abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
Pertanto, non è dato riscontrare una resistenza temeraria in giudizio da parte dell' non essendo ravvisabile una sua condotta processuale colposa o dolosa. CP_2
Né la norma si presta ad essere applicata allo scopo di sanzionare condotte estranee al processo, come, nella fattispecie, l'elevazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per una condotta illecita insussistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane, e con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum, nella
6 fattispecie da correggersi alla luce della necessaria ed inevitabile rideterminazione ex post del quantum della sanzione amministrativa, che, in ogni caso, sarebbe stata ricondotta entro i limiti edittali tracciati dal succitato art. 23 D. L. 48/2023, suscettibile di applicazione retroattiva contenendo una novella legislativa in bonam partem.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione n. O.I.-001104577;
2) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_2 che liquida in € 340,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1531/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
l. r. p. t. di (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arturo Spinazzola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001104577 di €
10.000,00, emessa dall' a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni CP_2 accertate in riferimento all'annualità 2016; in subordine, ricondurre ad equità la sanzione;
in ragione dell'avvenuto pagamento dei contributi, condannare l' ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, pari ad € 3.000,00 o ad altra somma da determinarsi in via equitativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, il sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità, esponeva di aver ricevuto dall' in data 12.5.2023, notificazione CP_2 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001104577 di € 10.000,00, a titolo di sanzione
1 pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità
2016, dovute da di cui era stato indicato quale coobbligato in Controparte_1 solido in veste di legale rappresentante della società.
Precisava che l'opposta ordinanza era scaturita da due atti di accertamento (nn.
e 0800.07/06/2018.0142797), entrambi Controparte_3 CP_2 notificati il 28.6.2018, relativi, appunto, all'omesso versamento di ritenute per le mensilità di agosto e novembre 2016.
Riferiva, a tal proposito, di aver provveduto ai pagamenti richiesti, in data 18.9.2018, come da bollettini allegati, entro il termine trimestrale espressamente previsto dalla suindicata norma di legge.
Rilevava che, nonostante ciò, l' resistente aveva provveduto a notificare CP_4
l'ordinanza opposta, richiedendo la suddetta somma a titolo di sanzione amministrativa derivante da omesso versamento.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata ex art. 11 L.
689/1981, anche alla luce dell'adempimento degli obblighi contributivi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente non si costituiva in CP_4 giudizio, benché regolarmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve Parte_1 considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, munito, dunque, della legitimatio ad causam.
Difatti, il ricorrente risulta titolare dell'astratta qualità di debitore, in quanto soggetto coobbligato in solido con , di cui era pacificamente Controparte_1
l.r.p.t., ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
2 diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data
3 della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del CP_2 decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta è astrattamente riconducibile alla legislazione in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. 8/2016, trattandosi, a detta dell' di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, CP_2 di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 442,32, come emerge dall'avviso di accertamento sopra indicato e prodotto agli atti dal ricorrente.
4 Ne conseguirebbe, dunque, la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Tuttavia, la tardività della contestazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 14 citato, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la sanzione, non può essere rilevata d'ufficio in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta con specifico motivo d'opposizione (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, non essendo presente in ricorso un pur minimo riferimento alla norma in questione ed al termine da essa stabilito, questo giudice, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Parimenti, non v'è in ricorso eccezione di prescrizione.
D'altra parte, però, si riscontra la fondatezza della domanda alla luce dell'insussistenza dell'omissione contributiva sanzionata.
Il ricorrente ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme che emergono dall'accertamento in atti (€ 176,32 a saldo dei contributi dovuti per la mensilità 8/2016 ed € 266,00 a saldo dei contributi dovuti per la mensilità 11/2016).
Ciò attraverso la produzione in giudizio delle ricevute di pagamento di tali somme, versate a mezzo bollettini postali in atti.
Da tali ricevute emerge senza dubbio la corrispondenza degli importi pagati e l'identicità di indicazione delle relative cartelle esattoriali di pagamento, come risultanti dai bollettini postali stessi e dall'atto di accertamento.
Emerge altresì la data di esecuzione dei pagamenti stessi, eseguiti il 18.9.2018, ossia entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'accertamento (avvenuta il
28.6.2018, come avviso di ricevimento della relativa spedizione postale in atti).
5 Come si vede, sussistono i presupposti per l'applicazione del succitato art. 2 co. 1 bis, nella parte in cui viene esclusa l'applicazione della sanzione amministrativa proprio nel caso in cui il pagamento dei contributi venga eseguito entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, il che si avvera nella fattispecie concreta.
Di conseguenza, nel caso di specie, non può ritenersi consumata alcuna condotta illecita a cui riconnettere l'irrogazione di sanzioni amministrative.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Assorbito ogni altro profilo.
3. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., per pretesa responsabilità aggravata dell' . CP_4
In tema, va premesso che la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, che si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”).
La contumacia dell' e l'assenza di attività difensiva, a monte della soccombenza, CP_4 escludono che esso abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
Pertanto, non è dato riscontrare una resistenza temeraria in giudizio da parte dell' non essendo ravvisabile una sua condotta processuale colposa o dolosa. CP_2
Né la norma si presta ad essere applicata allo scopo di sanzionare condotte estranee al processo, come, nella fattispecie, l'elevazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per una condotta illecita insussistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane, e con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum, nella
6 fattispecie da correggersi alla luce della necessaria ed inevitabile rideterminazione ex post del quantum della sanzione amministrativa, che, in ogni caso, sarebbe stata ricondotta entro i limiti edittali tracciati dal succitato art. 23 D. L. 48/2023, suscettibile di applicazione retroattiva contenendo una novella legislativa in bonam partem.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione n. O.I.-001104577;
2) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_2 che liquida in € 340,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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