Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere all'udienza del 17 gennaio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7628/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Soracco Nicola per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Madeo Francesco e Crea Mario Luciano per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.8157/2021 pubblicata in data 10/05/2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione proposta dal Parte_2
sito in via di Donna Olimpia n.11 contro il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
n.14207/2017, emesso a favore di cessionaria del credito di Controparte_1 dell'importo di € 54.098,40 oltre interessi e spese, a saldo dei Controparte_2 corrispettivi ancora dovuti per servizi di pulizia eseguiti in forza di contratti di appalto in essere con il . Parte_1
cessione quest'ultima avvenuta per mezzo di scrittura privata del CP_3
09.05.2017, autenticata dal Notaio rep. 19761, racc. 9680. Persona_1
L'opponente non ha compiutamente contestato l'esistenza tra le parti del rapporto dedotto in lite né l'esecuzione specifica delle attività di pulizia oggetto dei contratti di appalto attività peraltro confermata dai testi escussioni. Né può accedersi alla eccezione di prescrizione risultando intervenuti atti interruttivi della stessa. Il debito risulta peraltro oggetto di riconoscimento, da parte dell'amministratore in carica del condominio che indipendentemente dalla relativa validità sotto il profilo del riconoscimento costituisce ulteriore indizio della prova del credito dedotto in lite dalla opposta. Né l'opponente ha provato di avere provveduto alla estinzione del debito, essendo risultata sfornito di prova il controcredito dedotto L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore dei procuratori costituiti”.
§ 2. - L'appello proposto dal si articola in tre motivi. Parte_1
I primi due censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione parziale del credito – relativa ai corrispettivi per totali € 24.800,00 divenuti esigibili prima del quinquennio anteriore alla data di notifica del decreto - in considerazione dell'esistenza di atti interruttivi non meglio specificati (primo motivo) e omettendo di vagliare le eccezioni sollevate dal in merito al Parte_1 riconoscimento di debito operato dall'amministratore, peraltro con atto senza data certa, in mancanza del potere di rappresentare il senza apposita delega da Parte_1 parte dell'assemblea dei condomini (secondo motivo). Il terzo motivo critica la sentenza per non avere tenuto in alcun conto l'eccezione di compensazione del credito ingiunto con il contrapposto credito del Condominio nei confronti di per canoni di locazione dell'appartamento Controparte_1 condominiale, riconosciuto dalla società per l'ammontare di € 21.173,55 nell'ambito del giudizio n.47392/2017 R.G. del Tribunale di Roma, intentato dal Condominio contro la società conduttrice per ottenere lo sfratto per morosità. L'appellante ha quindi concluso chiedendo che si dichiari da esso dovuta alla
[...] la minor somma di € 8.125,00, con vittoria di spese processuali. Controparte_1
§ 3. - Si è costituita in giudizio l'appellata che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché vertente su questione – l'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 14207/2017 – coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n.12043/2019, che ha definito il giudizio n.47392/2017 R.G.. Ha poi contestato specificamente ciascun motivo di appello e concluso per il rigetto con vittoria di spese da liquidare a favore dei procuratori antistatari. La causa è stata discussa all'udienza odierna ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. - Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n.12043/2019 è pacifico. Tuttavia, la sentenza ha accertato incidentalmente il credito di CP_1 nei confronti del Condominio in quanto ha accolto l'eccezione di
[...] compensazione dalla società convenuta in giudizio con domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e oneri insoluti. L'accertamento è quindi limitato fino a concorrenza dell'ammontare del contrapposto credito del dichiarato Parte_1 estinto per compensazione, ed è solo su tale accertamento che si è formato il giudicato. Tuttavia, poiché la compensazione estingue entrambi i crediti contrapposti, l'accertamento del credito di verso il Condominio contenuto nella Controparte_1 sentenza n.12043/2019 è inscindibile dall'accertamento dell'estinzione del credito stesso.
§ 5. - Il primo motivo di appello è infondato. È vero che la sentenza menziona solo genericamente l'esistenza di atti interruttivi, tuttavia ciò non significa che l'opposta non ne avesse dato la prova. L'amministratore del Condominio, con lettera datata 20.9.2013 indirizzata a riconosceva il debito condominiale e prometteva il pagamento della Controparte_2 somma di € 14.040,00 per il servizio di pulizia prestato dal gennaio 2012 all'agosto 2013. La lettera esordiva con una dichiarazione confessoria del ricevimento di un atto di messa in mora da parte della società (“facendo seguito al Suo Atto di messa in mora”), il che rende certa l'esistenza di un atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione anteriore al 20.9.2013, data della lettera dell'amministratore, e successivo all'agosto 2013, data delle ultime prestazioni cui si riferiva la richiesta di pagamento. La dichiarazione, resa nell'ambito di un rapporto contrattuale di cui era parte il , è certamente efficace nei confronti di quest'ultimo, Parte_1 indipendentemente dalla contestata efficacia della promessa di pagamento e della ricognizione di debito che essa implica, pure contenute nella lettera del 20.9.2013. Pertanto, accertata l'interruzione del termine di prescrizione, l'eccezione dell'appellante va respinta, il che rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello.
§ 6. – Il terzo motivo di appello è fondato, essendo fondata l'eccezione di compensazione del credito ingiunto con il contrapposto credito del di € Parte_1
21.173,55 nei confronti di per canoni di locazione Controparte_1 dell'appartamento condominiale, riconosciuto dalla società nell'ambito del giudizio n.47392/2017 R.G. del Tribunale di Roma. Il credito opposto in compensazione possiede il requisito della liquidità e della certezza, non solo perché incontestato, ma perché sulla sentenza del Tribunale di Roma n.12043/2019 che ne ha accertato l'estinzione per compensazione con il credito della società si è formato il giudicato. È infondato l'assunto dell'appellata che la compensazione integrerebbe un fatto estintivo dei contrapposti crediti successivo alla emissione del decreto ingiuntivo e che, per tale ragione, potrebbe essere fatta valere dall'opponente solamente in sede esecutiva. La compensazione estingue i crediti liquidi ed esigibili dal giorno della loro coesistenza (art.1242 I comma c.c.), non dalla data in cui è accertata in giudizio. Inoltre assumono rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche i fatti estintivi del credito ingiunto successivi all'emissione del decreto, dato che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda azionata dal ricorrente in via monitoria. Conclusivamente, il credito oggetto dell'ingiunzione opposta deve essere rideterminato in € 32.924,85 (€ 54.098,40 - € 21.173,55) oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002 sulla minor sorte.
§ 7. - Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_3
via di Donna Olimpia n.11 avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...]
n.8157/2021, pubblicata in data 10/05/2021, così decide: in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 14207/2017 e condanna il a pagare a Controparte_4 la minore somma di € 32.924,85 oltre interessi ex d.lgs. Controparte_1
n.231/2002;
compensa tra la parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 17.01.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo