Articolo 9 della Legge 10 maggio 1976, n. 249
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 maggio 1976
>
Versione
23 luglio 1977
Art. 9. ((Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonche' della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e del credito totale interno per l'anno in corso.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per eta' e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento))
Entrata in vigore il 23 luglio 1977