Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 1440/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. Volontieri Elena, presso il cui studio hanno eletto do- C.F._2
micilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 19/03/2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_2
tale; rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente.
- Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che assu- Persona_1
meranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguarderanno relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, in- clinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
- Il figlio continuerà a vivere presso la casa materna;
Per_1
- Il OR verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensi- Parte_2 le di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre entro il 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita;
- La ORa continuerà a percepire integralmente l'ASSEGNO UNICO e l'ASSEGNO DI Pt_1
INVALIDITA' erogati per il figlio , somme che gestirà e utilizzerà per i bisogni dello stesso;
Per_1
- Il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alternate nel modo seguente: la prima settimana preleverà il figlio dalla casa materna il venerdì sera alle ore 19.00 e lo terrà con sé fino alla dome- nica sera dopo cena, quando lo riporterà presso la casa materna entro le 21.00; la settimana suc- cessiva preleverà il figlio dalla casa materna il sabato mattina alle 10.30 e lo terrà con sé Per_1
fino alla domenica sera dopo cena, quando lo riporterà presso la casa materna entro le 21.00. Du- rante l'estate il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, con ciascun geni- tore, in un periodo da giugno all'inizio di settembre, periodo che i genitori concorderanno entro il
30 maggio di ogni anno, e un'altra settimana consecutiva durante il resto dell'anno. Festività nata- lizie ad anni alterni con la madre nelle settimane dal 26 al 2 gennaio e dal 2 all'inizio della scuola, nonché dal 24 al 25 dicembre mattina e dal 25 mattina al 26 mattina ad anni alterni. Vacanze pa- squali ad anni alterni con suddivisione del periodo in due parti (dalla fine della scuola al sabato di
Pasqua e da Pasqua alla ripresa della scuola). Ponti ad anni alteri. I genitori, di comune accordo, potranno decidere di modificare il calendario delle visite sopra indicato, compatibilmente con i lo- ro impegni e con quelli dei figli, con un preavviso di almeno sette giorni.
- Il OR , quando l'assegno di € 500,00 percepito dall' non sarà sufficiente a co- Parte_2 CP_1 prire la spesa extra per il figlio , terrà a proprio carico il 50% della stessa, secondo le “Li- Per_1 nee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Mi- lano in data 14/11/2017, 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite speciali- stiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanita- rio Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pre- scritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo spe- cialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, or- todontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamen- ti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scola- stiche e universitarie per la frequentazione di
- istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus or- ganizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lin- gue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”; rilevato che in data 01/04/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 04/03/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_1
e ritenuto che il riferimento ai “coniugi” di cui al primo punto sia un refuso e, comunque, le parti non ne fanno discendere alcuna conseguenza;
rilevato che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con Persona_1 C.F._3
collocamento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito