Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5321/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. ASPREA SANDRA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Affidamento e reciproca rinuncia al mantenimento:
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b)Dichiararsi come nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore delle parti, essendo le stesse economicamente indipendenti ed autosufficienti.
c) Affidare le figlie minori, e , ad entrambi i genitori, che di Per_1 Persona_2 comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie medesime;
Casa Coniugale e diritto di visita :
d) Assegnare la casa familiare di Piazzale Dante n. 3., alla madre, Sig.ra Pt_1
(proprietaria della stessa), che la continuerà ad abitare insieme alle figlie dove le stesse manterranno la propria residenza anagrafica;
Il Sig. si è già trasferito altrove, portando con sé i propri effetti Parte_2 personali e i beni già individuati di comune accordo tra i ricorrenti.
e) I genitori dovranno, tempestivamente e reciprocamente, comunicarsi le variazioni di residenza o domicilio e garantirsi la reperibilità telefonica per tutte le esigenze delle figlie;
f) e staranno con i genitori secondo lo schema che segue, deciso Per_1 Per_2 di comune accordo tra i coniugi:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica settimana papà mamma mamma papà papà papà mamma 1
settimana papà mamma papà mamma mamma mamma papà 2
Nelle giornate in cui le figlie sono loro affidate, i ricorrenti potranno organizzarsi come meglio ritengono per la loro gestione e organizzazione.
pagina 2 di 7 Le parti si impegnano altresì ad introdurre gradualmente eventuali nuovi partners nella vita delle figlie, concordando tra di loro le tempistiche che ritengono più adatte, in considerazione del carattere e del temperamento delle bambine.
Vacanze natalizie/pasquali/estive g) fermo restando che a Natale 2024 e trascorreranno sia la Per_1 Per_2
Vigilia che il giorno di Natale con entrambi i genitori, a partire dall'anno 2025 le bambine, negli anni dispari, staranno con il padre durante la Vigilia e con la madre per Natale;
viceversa negli anni pari.
Durante il periodo natalizio - degli anni dispari - dalla mattina del 26 dicembre al
31 dicembre ore 10 con la padre e dalle ore 10 del 31dicembre al 6 gennaio con la madre (pernottamento compreso). Viceversa negli anni pari.
Dal 7 gennaio riprenderà a decorrere il calendario ordinario che si considera sospeso dal 24 dicembre al 06 gennaio successivo.
Il periodo e le feste pasquali seguiranno il calendario ordinario.
h) Durante le vacanze estive e trascorreranno almeno due Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 15 del mese di maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
In occasione delle festività nazionali verrà seguito il calendario ordinario.
I ricorrenti si autorizzano reciprocamente per i viaggi all'estero con le minori, previo congruo preavviso (almeno un mese) relativamente alla destinazione della trasferta.
Mantenimento della prole i) Relativamente al mantenimento per le figlie minori, le parti concordemente stabiliscono che la signora potrà trattenere il 100% dell'assegno unico per Pt_1 entrambe le figlie pari a circa 260,00 euro complessivi. Qualora l'assegno unico dovesse subire una variazione al ribasso pari o superiore al 20% , il sig. Pt_2 verserà un importo integrativo. Tale importo non potrà superare la somma di pagina 3 di 7 100,00 euro e l'importo che resterà a favore della signora non sarà in alcun modo superiore a 260,00 euro. I ricorrenti dichiarano inoltre di volere dividere al 50% le spese per l'abbigliamento ordinario delle figlie.
l) I genitori si obbligano altresì a partecipare - in ragione ciascuno del 50% - alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione delle bambine, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si ritrascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 7 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
l b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze.
m) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro per iscritto (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, 3 fax ecc.) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione delle ricevute.
n) Entrambi i genitori si impegnano a produrre alla controparte i documenti reddituali e sanitari in caso di necessità per pratiche che riguardano le figlie.
o) Spese di lite al 50% fra le parti.”
pagina 5 di 7 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
RP (MO) il 15/05/1983 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 25 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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