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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/12/2024, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2024, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1233/2023 R.G.A.C., sono presenti la dott.ssa Parte_1
per delega dell'Avvocatura dello Stato, e l'avv. Michele Ceruso, per delega
[...]
degli avv.ti Spataro e Calabria.
Su invito del Giudice a discutere la causa su tutte le questioni controverse, i procuratori delle parti si riportano a tutti gli atti ed ai verbali di causa e insistono in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il giudice
Preso atto, decide come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1233 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del
Plebiscito, n. 15, è per legge domiciliata;
attrice
e
Controparte_1
(Cod. Fisc.
[...]
- P.IV , in persona del Commissario Liquidatore legale P.IVA_2 P.IVA_3
1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro;
convenuto
nonchè
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria;
convenuta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione all'esecuzione preannunciata attraverso la cartella esattoriale n. 094 2023 0024949087 000, notificata il 18.9.2023, di importo pari ad € 1.010.412,88, relativa a “Quota Consortile anno 2021”.
Contr Con l'atto introduttivo, notificato al concessionario ed all'Ente impositore a mezzo
PEC del 9.10.2023, l'opponente lamenta: 1) l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta, dal momento che l'opponente non rientra tra i soggetti Parte_2
partecipanti al CORAP, né il ha mai (anteriormente al 2020) formulato richieste CP_1
in tal senso, né comunque sono note le aree assoggettate a quote di partecipazione;
2) nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione, dal momento che anche la nota richiamata per relationem nel testo della cartella (nota prot. n. 2229 del 29.3.2022) non contiene alcuna precisa indicazione sulle ragioni del credito, mentre la successiva specificazione “CREDITI E CORR.VI L. ANTE 2021 EX ART.11 LEGGE 341/95” non consente di comprendere se il pagamento richiesto afferisca alla quota consortile dell'anno
2021 o se, viceversa, esso riguardi quote asseritamente non pagate prima del 2021; 3) prescrizione del credito.
Chiede dunque dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento o, comunque, accertarsi la prescrizione del diritto di credito.
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva, con riferimento a fatti attinenti al merito o comunque antecedenti all'iscrizione a ruolo;
nel merito, ha contestato la domanda, affermando che il termine di
2 prescrizione – sospeso durante la fase emergenziale per effetto del disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020, è stato interrotto dalla notifica dell'invito al pagamento prot. 2229 del 29/03/2022 e che il contenuto della cartella corrisponde a quello dei modelli ministeriali approvati con i decreti attuativi.
In corso di causa, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, alla prima udienza di merito del 18.6.2024 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_4
Quest'ultimo successivamente, con comparsa depositata telematicamente il 9.7.2024, si è costituito in giudizio, eccependo la mancata notifica del ricorso all'indirizzo pec della procedura di liquidazione coatta amministrativa e rilevando la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della neo costituita “
[...]
Controparte_5 in acronimo , cui la legge istitutiva (Legge Regionale Calabria n. 16 del 29 marzo CP_6
2024) ha attribuito “la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA” (art. 2).
Sempre in via preliminare, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria, atteso che “le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella esattoriale impugnata, non sono altro che corrispettivi per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione chiesti dall'allora
[...]
all'Autorità Portuale di Gioia Tauro”, in forza del potere Controparte_7
impositivo previsto dall'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, secondo il quale i Consorzi determinano la misura e l'ammontare dei canoni consortili curandone la riscossione.
Nel merito, l'ente opposto ha osservato che l'esistenza del diritto di credito è provata dal prospetto generale e dalle singole fatture emesse dal Consorzio Asi Reggio Calabria nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro “con l'esatta indicazione dei mq. occupati
(275.251) e l'esatta determinazione del dovuto a titolo di corrispettivo per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione”.
Quindi, con successiva ordinanza del 12.8.2024, preso atto della sopravvenuta costituzione in giudizio del , è stata revocata la dichiarazione di contumacia e fissata l'udienza CP_1 per la discussione sulla questione dell'eventuale difetto di giurisdizione.
All'odierna udienza, sulle conclusioni trascritte al verbale che precede, la causa è stata
3 decisa.
2. Passando all'esame delle eccezioni sollevate dal in l.c.a., occorre CP_1
preliminarmente chiarire che non ricorre alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' Agenzia istituita con legge della Regione Calabria n. 16 del 29 CP_6
marzo 2024: invero, il legislatore regionale, nell'attribuire al nuovo ente “la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in
LCA”, ha altresì disciplinato il regime transitorio, prevedendo – tra le altre cose - il trasferimento graduale dei rapporti di lavoro del personale dipendente (art. 12, comma 4), il subentro dell' nella gestione dei beni demaniali già in capo al , l'uso dei CP_2 CP_1
beni strumentali appartenenti al patrimonio disponibile del ed il subentro nelle CP_1
convenzioni stipulate con le imprese (art. 12, comma 5); lo stesso testo normativo ha tuttavia chiaramente disposto che “I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al producono effetto esclusivamente nei confronti della gestione CP_1 liquidatoria del stesso “ (art. 12, comma 6). CP_1
Pertanto, il diritto di credito azionato dal in l.c.a. con la cartella opposta, rientrando CP_1
(in tesi) nei rapporti giuridici attivi già sorti, resta in capo alla gestione liquidatoria del stesso, correttamente citato quale ente creditore, legittimato passivo nell'ambito del CP_1
presente giudizio, introdotto con citazione notificata il 9.10.2023.
Sotto quest'ultimo profilo, deve anche aggiungersi che non sussiste il vizio di notificazione dell'atto introduttivo denunciato dal , posto che le notificazioni degli atti giudiziari a CP_1
mezzo PEC devono rispettare le prescrizioni del codice di rito, e in particolare vanno effettuate all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri ovvero al domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 3 bis del codice dell'amministrazione digitale (art. 149 bis c.p.c.): nel caso che occupa, la notificazione via pec è stata spedita all'indirizzo istituzionale dell'ente, accettata e consegnata il 9.10.2023, mentre l'indicazione di un diverso indirizzo di posta elettronica certificata ( , nella nota Email_1
prot. n. 2229 del 30.03.2022 inviata dall'ente, non integra gli estremi dell'elezione di domicilio digitale, in quanto la stessa nota espressamente chiarisce che si tratta di indirizzo
“a cui scrivere per avere maggiori informazioni”, senza operare alcun riferimento rispetto alla notifica di atti giudiziari;
inoltre ed in ogni caso, non risulta adottata la procedura di iscrizione del predetto indirizzo nei registri, prevista per l'elezione di domicilio digitale dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005,
4 n. 82).
La costituzione in giudizio del , sopravvenuta solo all'udienza del 9.7.2024, CP_1
nonostante regolare notifica dell'atto di citazione, è pertanto da considerarsi tardiva.
3. Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado, è infondata.
Dalle stesse allegazioni del convenuto, si apprende infatti che “le somme iscritte CP_1
a ruolo e portate dalla cartella esattoriale impugnata non sono altro che corrispettivi per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione”: si tratta, in particolare, di “crediti e corrispettivi l. 341/95 …ante 2021 ex art. 11 legge 341/95”, come riportato nella parte della cartella riferita al dettaglio degli importi e, cioè, di contributi per l'erogazione dei servizi, che trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato, costituendo controprestazioni in denaro rese per le prestazioni effettuate in favore delle imprese dai consorzi, classificati, in base all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, enti pubblici economici, e perciò operanti, nei rapporti con i terzi, secondo le regole di diritto civile, in quanto compatibili con la loro natura di enti pubblici.
In particolare, la ripartizione delle spese in misura proporzionale tra tutti gli utenti, beneficiari delle opere consortili, avviene in applicazione del principio generale della sinallagmaticità, sia pure potenziale, sulla base di quanto previsto nelle Convenzioni che, secondo la disciplina di settore, devono essere sottoscritte: pertanto, la controversia in materia di determinazione o tenutezza al pagamento di contributi consortili, non essendo questi ultimi espressione di potere impositivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 203 dell'1/04/1999 e sez. I, sent. n. 4373 del
26/02/2007).
L'eccezione va quindi rigettata.
4. Nel merito, la domanda è fondata.
Premesso che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, gravava sull'Amministrazione
l'onere di dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito, va osservato che il suddetto onere non è stato assolto.
L'ente opposto ha invero solo allegato trattarsi di crediti per manutenzione e servizi erogati, depositando nel fascicolo telematico di parte esclusivamente un prospetto contabile (all. n. 6, denominato “scheda credito portuale”) e alcune fatture (n. 166 del
5 23/12/2011, peraltro totalmente compensata dalla successiva nota di credito n. 28 del
23/12/2011; n. 169 del 23/12/2011, in cui sono contabilizzate prestazioni riferite a
“corrispettivi per serv. str. e imp. illum.” per gli anni dal 2005 al 2011; n. 51 del
10/12/2012, relativa a “corrispettivi per serv. str. e imp. illum. Anno 2012”; n. 29 del
19/4/2013, riferita a rimborso spese per sentenza n. 211/2013; nn. 57 dell'8/10/2013, n.
199 del 23/7/2015 e n. 84 del 14/12/2016, queste ultime tutte relative a “corrispettivi per servizi di gestione e manutenzione strade e impianti di illuminazione” rispettivamente per gli anni 2013, 2015 e 2016, tutte peraltro comprensive di IVA, a riprova della natura non tributaria delle somme richieste).
La produzione documentale deve tuttavia essere dichiarata inammissibile, perché tardivamente curata oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 171 ter c.p.c. per le produzioni del convenuto.
Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva comunque che, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova sull'esistenza e sul contenuto di una eventuale convenzione, che giustifichi e dia fondamento alle prestazioni fatturate, la mera produzione delle fatture non può ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito contestato (v. ad esempio, ex multis, Cass. Sentenza n. 299 del 12/01/2016, secondo la quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”).
La domanda va dunque accolta, e la cartella opposta va dichiarata illegittima, per mancanza di prova sull'esistenza del credito fatto valere.
5. Attesa la soccombenza, le spese di lite, comprensive del procedimento incidentale, vanno poste in capo al e liquidate complessivamente (in applicazione dei CP_1
minimi tabellari di cui al D.M. 147/22, scaglione di valore fino a euro 2 milioni) in euro
10.180,00 – di cui euro 2.995,00 per fase di studio, euro 1.976,00 per fase introduttiva ed euro 5.209,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria per assenza di attività - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Contr Vanno invece compensate le spese del Concessionario , che non ha dato causa alla lite.
6 6. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con atto di citazione notificato il 9.10.2023, da Parte_2
contro
[...] Controparte_1
,
[...] Controparte_1
nonché contro , in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_2
tempore, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella opposta;
2. condanna il a rifondere alla parte opponente le spese del presente Controparte_4
giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.180,00, oltre spese generali al 15%
Contr IVA e CPA, compensando integralmente le spese del Concessionario;
3. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 3 dicembre 2024.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
7
Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2024, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1233/2023 R.G.A.C., sono presenti la dott.ssa Parte_1
per delega dell'Avvocatura dello Stato, e l'avv. Michele Ceruso, per delega
[...]
degli avv.ti Spataro e Calabria.
Su invito del Giudice a discutere la causa su tutte le questioni controverse, i procuratori delle parti si riportano a tutti gli atti ed ai verbali di causa e insistono in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il giudice
Preso atto, decide come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1233 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del
Plebiscito, n. 15, è per legge domiciliata;
attrice
e
Controparte_1
(Cod. Fisc.
[...]
- P.IV , in persona del Commissario Liquidatore legale P.IVA_2 P.IVA_3
1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro;
convenuto
nonchè
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria;
convenuta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione all'esecuzione preannunciata attraverso la cartella esattoriale n. 094 2023 0024949087 000, notificata il 18.9.2023, di importo pari ad € 1.010.412,88, relativa a “Quota Consortile anno 2021”.
Contr Con l'atto introduttivo, notificato al concessionario ed all'Ente impositore a mezzo
PEC del 9.10.2023, l'opponente lamenta: 1) l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta, dal momento che l'opponente non rientra tra i soggetti Parte_2
partecipanti al CORAP, né il ha mai (anteriormente al 2020) formulato richieste CP_1
in tal senso, né comunque sono note le aree assoggettate a quote di partecipazione;
2) nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione, dal momento che anche la nota richiamata per relationem nel testo della cartella (nota prot. n. 2229 del 29.3.2022) non contiene alcuna precisa indicazione sulle ragioni del credito, mentre la successiva specificazione “CREDITI E CORR.VI L. ANTE 2021 EX ART.11 LEGGE 341/95” non consente di comprendere se il pagamento richiesto afferisca alla quota consortile dell'anno
2021 o se, viceversa, esso riguardi quote asseritamente non pagate prima del 2021; 3) prescrizione del credito.
Chiede dunque dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento o, comunque, accertarsi la prescrizione del diritto di credito.
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva, con riferimento a fatti attinenti al merito o comunque antecedenti all'iscrizione a ruolo;
nel merito, ha contestato la domanda, affermando che il termine di
2 prescrizione – sospeso durante la fase emergenziale per effetto del disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020, è stato interrotto dalla notifica dell'invito al pagamento prot. 2229 del 29/03/2022 e che il contenuto della cartella corrisponde a quello dei modelli ministeriali approvati con i decreti attuativi.
In corso di causa, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, alla prima udienza di merito del 18.6.2024 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_4
Quest'ultimo successivamente, con comparsa depositata telematicamente il 9.7.2024, si è costituito in giudizio, eccependo la mancata notifica del ricorso all'indirizzo pec della procedura di liquidazione coatta amministrativa e rilevando la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della neo costituita “
[...]
Controparte_5 in acronimo , cui la legge istitutiva (Legge Regionale Calabria n. 16 del 29 marzo CP_6
2024) ha attribuito “la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA” (art. 2).
Sempre in via preliminare, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria, atteso che “le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella esattoriale impugnata, non sono altro che corrispettivi per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione chiesti dall'allora
[...]
all'Autorità Portuale di Gioia Tauro”, in forza del potere Controparte_7
impositivo previsto dall'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, secondo il quale i Consorzi determinano la misura e l'ammontare dei canoni consortili curandone la riscossione.
Nel merito, l'ente opposto ha osservato che l'esistenza del diritto di credito è provata dal prospetto generale e dalle singole fatture emesse dal Consorzio Asi Reggio Calabria nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro “con l'esatta indicazione dei mq. occupati
(275.251) e l'esatta determinazione del dovuto a titolo di corrispettivo per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione”.
Quindi, con successiva ordinanza del 12.8.2024, preso atto della sopravvenuta costituzione in giudizio del , è stata revocata la dichiarazione di contumacia e fissata l'udienza CP_1 per la discussione sulla questione dell'eventuale difetto di giurisdizione.
All'odierna udienza, sulle conclusioni trascritte al verbale che precede, la causa è stata
3 decisa.
2. Passando all'esame delle eccezioni sollevate dal in l.c.a., occorre CP_1
preliminarmente chiarire che non ricorre alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' Agenzia istituita con legge della Regione Calabria n. 16 del 29 CP_6
marzo 2024: invero, il legislatore regionale, nell'attribuire al nuovo ente “la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in
LCA”, ha altresì disciplinato il regime transitorio, prevedendo – tra le altre cose - il trasferimento graduale dei rapporti di lavoro del personale dipendente (art. 12, comma 4), il subentro dell' nella gestione dei beni demaniali già in capo al , l'uso dei CP_2 CP_1
beni strumentali appartenenti al patrimonio disponibile del ed il subentro nelle CP_1
convenzioni stipulate con le imprese (art. 12, comma 5); lo stesso testo normativo ha tuttavia chiaramente disposto che “I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al producono effetto esclusivamente nei confronti della gestione CP_1 liquidatoria del stesso “ (art. 12, comma 6). CP_1
Pertanto, il diritto di credito azionato dal in l.c.a. con la cartella opposta, rientrando CP_1
(in tesi) nei rapporti giuridici attivi già sorti, resta in capo alla gestione liquidatoria del stesso, correttamente citato quale ente creditore, legittimato passivo nell'ambito del CP_1
presente giudizio, introdotto con citazione notificata il 9.10.2023.
Sotto quest'ultimo profilo, deve anche aggiungersi che non sussiste il vizio di notificazione dell'atto introduttivo denunciato dal , posto che le notificazioni degli atti giudiziari a CP_1
mezzo PEC devono rispettare le prescrizioni del codice di rito, e in particolare vanno effettuate all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri ovvero al domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 3 bis del codice dell'amministrazione digitale (art. 149 bis c.p.c.): nel caso che occupa, la notificazione via pec è stata spedita all'indirizzo istituzionale dell'ente, accettata e consegnata il 9.10.2023, mentre l'indicazione di un diverso indirizzo di posta elettronica certificata ( , nella nota Email_1
prot. n. 2229 del 30.03.2022 inviata dall'ente, non integra gli estremi dell'elezione di domicilio digitale, in quanto la stessa nota espressamente chiarisce che si tratta di indirizzo
“a cui scrivere per avere maggiori informazioni”, senza operare alcun riferimento rispetto alla notifica di atti giudiziari;
inoltre ed in ogni caso, non risulta adottata la procedura di iscrizione del predetto indirizzo nei registri, prevista per l'elezione di domicilio digitale dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005,
4 n. 82).
La costituzione in giudizio del , sopravvenuta solo all'udienza del 9.7.2024, CP_1
nonostante regolare notifica dell'atto di citazione, è pertanto da considerarsi tardiva.
3. Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado, è infondata.
Dalle stesse allegazioni del convenuto, si apprende infatti che “le somme iscritte CP_1
a ruolo e portate dalla cartella esattoriale impugnata non sono altro che corrispettivi per servizi di manutenzione opere e gestione impianti di illuminazione”: si tratta, in particolare, di “crediti e corrispettivi l. 341/95 …ante 2021 ex art. 11 legge 341/95”, come riportato nella parte della cartella riferita al dettaglio degli importi e, cioè, di contributi per l'erogazione dei servizi, che trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato, costituendo controprestazioni in denaro rese per le prestazioni effettuate in favore delle imprese dai consorzi, classificati, in base all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, enti pubblici economici, e perciò operanti, nei rapporti con i terzi, secondo le regole di diritto civile, in quanto compatibili con la loro natura di enti pubblici.
In particolare, la ripartizione delle spese in misura proporzionale tra tutti gli utenti, beneficiari delle opere consortili, avviene in applicazione del principio generale della sinallagmaticità, sia pure potenziale, sulla base di quanto previsto nelle Convenzioni che, secondo la disciplina di settore, devono essere sottoscritte: pertanto, la controversia in materia di determinazione o tenutezza al pagamento di contributi consortili, non essendo questi ultimi espressione di potere impositivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 203 dell'1/04/1999 e sez. I, sent. n. 4373 del
26/02/2007).
L'eccezione va quindi rigettata.
4. Nel merito, la domanda è fondata.
Premesso che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, gravava sull'Amministrazione
l'onere di dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito, va osservato che il suddetto onere non è stato assolto.
L'ente opposto ha invero solo allegato trattarsi di crediti per manutenzione e servizi erogati, depositando nel fascicolo telematico di parte esclusivamente un prospetto contabile (all. n. 6, denominato “scheda credito portuale”) e alcune fatture (n. 166 del
5 23/12/2011, peraltro totalmente compensata dalla successiva nota di credito n. 28 del
23/12/2011; n. 169 del 23/12/2011, in cui sono contabilizzate prestazioni riferite a
“corrispettivi per serv. str. e imp. illum.” per gli anni dal 2005 al 2011; n. 51 del
10/12/2012, relativa a “corrispettivi per serv. str. e imp. illum. Anno 2012”; n. 29 del
19/4/2013, riferita a rimborso spese per sentenza n. 211/2013; nn. 57 dell'8/10/2013, n.
199 del 23/7/2015 e n. 84 del 14/12/2016, queste ultime tutte relative a “corrispettivi per servizi di gestione e manutenzione strade e impianti di illuminazione” rispettivamente per gli anni 2013, 2015 e 2016, tutte peraltro comprensive di IVA, a riprova della natura non tributaria delle somme richieste).
La produzione documentale deve tuttavia essere dichiarata inammissibile, perché tardivamente curata oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 171 ter c.p.c. per le produzioni del convenuto.
Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva comunque che, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova sull'esistenza e sul contenuto di una eventuale convenzione, che giustifichi e dia fondamento alle prestazioni fatturate, la mera produzione delle fatture non può ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito contestato (v. ad esempio, ex multis, Cass. Sentenza n. 299 del 12/01/2016, secondo la quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”).
La domanda va dunque accolta, e la cartella opposta va dichiarata illegittima, per mancanza di prova sull'esistenza del credito fatto valere.
5. Attesa la soccombenza, le spese di lite, comprensive del procedimento incidentale, vanno poste in capo al e liquidate complessivamente (in applicazione dei CP_1
minimi tabellari di cui al D.M. 147/22, scaglione di valore fino a euro 2 milioni) in euro
10.180,00 – di cui euro 2.995,00 per fase di studio, euro 1.976,00 per fase introduttiva ed euro 5.209,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria per assenza di attività - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Contr Vanno invece compensate le spese del Concessionario , che non ha dato causa alla lite.
6 6. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con atto di citazione notificato il 9.10.2023, da Parte_2
contro
[...] Controparte_1
,
[...] Controparte_1
nonché contro , in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_2
tempore, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella opposta;
2. condanna il a rifondere alla parte opponente le spese del presente Controparte_4
giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.180,00, oltre spese generali al 15%
Contr IVA e CPA, compensando integralmente le spese del Concessionario;
3. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 3 dicembre 2024.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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