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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2024, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1406 /2024 R.G. promossa da
, ., rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SALGARELLO ALESSIA
ricorrente contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
TIROZZI DAVIDE
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/09/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/10/2024
conclusioni:
per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione, 2
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare le domande tutte formulate da controparte in quanto inammissibili e,
comunque, infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona in data 27/02/2010
tra i sigg.ri e ordinando agli Ufficiali di Stato civile Parte_1 CP_1
del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla
legge;
- dichiarare, altresì, che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e, per
l'effetto, nessun contributo economico è dovuto da parte dell'uno nei confronti
dell'altro;
- darsi atto che i sigg.ri e hanno definito ogni Parte_1 CP_1
questione patrimoniale ed economica già in sede di separazione con l'Accordo
datato 30 marzo 2021 munito del nulla osta del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona in data 02 aprile 2021;
- nell'ipotesi di dichiarata inammissibilità o di rigetto delle domande di parte
resistente, condannare il sig. ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. primo e/o terzo CP_1
comma c.p.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma
equitativamente determinata dal Giudice pari al doppio delle spese di lite
riconosciute o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese ed onorari.
per il resistente:
“CONDIZIONI
1. La sig.ra avrà la piena e libera proprietà dell'immobile sito in Pt_1
COMMEZZADURA (TN) alle seguenti condizioni: (a) immediata corresponsione
della somma di euro 180.000,00.= in favore del sig. ; (b) CP_1
corresponsione del 60 % del prezzo ricavato dalla futura vendita dell'immobile di
Commezzadura (Tn); (c) restituzione di euro 9.728,00.= anzi tempo corrisposta dal
sig. a titolo di I.M.U. per gli immobili di Commezzadura (TN) e di CP_1
Verona, via Negrelli n. 55;
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2. In via di subordine: il sig. rinuncia al proprio diritto di utilizzo CP_1
dell'immobile di Commezzadura (TN) e al proprio credito di Euro 180.000,00.=, a
fronte del diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile sito in Verona,
via Negrelli n. 55 e in proprietà della sig.ra , della corresponsione del Pt_1
60 % del prezzo ricavato dalla futura vendita dell'immobile di Commezzadura (Tn)
e della restituzione di euro 9.728,00.= anzi tempo corrisposta dal sig. a CP_1
titolo di I.M.U. per gli immobili di Commezzadura (TN) e di Verona, via Negrelli
n. 55”.
per il pubblico ministero:
“nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2024 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del
[...]
matrimonio celebrato il 27/02/2010 con il sig. , senza alcuna CP_1
statuizione di natura economica, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Con decreto in data 14.3.2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al resistente e per la costituzione di quest'ultimo.
Il resistente, regolarmente costituito, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva che fosse statuito l'obbligo della ricorrente di corrispondergli € 180.000, ossia del credito vantato dal resistente per l'acquisto di una mansarda e la ristrutturazione dell'immobile comprensivo della mansarda sito in Comezzadura (TN),
nonché il 60% ricavato della vendita futura a fronte della cessione della proprietà dell'immobile alla ricorrente;
in subordine, chiedeva che a fronte della rinuncia al credito di €180.000 gli fosse riconosciuta la nuda proprietà
dell'immobile di Verona di proprietà della ricorrente e attribuito in comodato al resistente in sede di separazione.
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Con memoria ex art. 473 bis 17 primo comma c.p.c. parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dal resistente.
All'udienza del 17.9.2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, e i procuratori delle parti concludevano nel senso riportato in epigrafe:
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale con procedura di negoziazione assistita e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dal nulla osta del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Verona in data 02 aprile 2021.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
DOMANDE RICONVENZIONALI DEL RESISTENTE
L'eccezione di inammissibilità delle domande di contenuto patrimoniale formulate dal resistente, formulata tempestivamente, è
fondata.
Non sussiste infatti tra la domanda di divorzio e le domande riconvenzionali, soggette a riti diversi, alcuna connessione “forte” o
“subordinata”, che consenta il simultaneus processus. In tal senso è
l'interpretazione consolidata della giurisprudenza dell'art. 40 c.p.c. (cfr., fra le molte, Cass. Civ. 11964/2022, Cass. civ. 3316/2017, Cass. civ. 11828/2009,
Cass. Civ. 1084/2005, Cass. Civ. 20638/2004).
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In assenza di figli nati dal matrimonio e di domande di assegno divorzile, non ci sono altre condizioni sulle quali statuire.
SPESE DI LITE E DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente, nella misura liquidata secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore delle domande dichiarate inammissibili.
Quanto alla domanda della ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c.,
la stessa va respinta, in presenza di soccombenza solo parziale, non ravvisandosi peraltro dolo o colpa grave nelle difese svolte. Per
giurisprudenza consolidata il rigetto della domanda ex art.96 c.p.c. non comporta soccombenza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite (fra le molte, “…nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda,
meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo
una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a
determinare una soccombenza parziale o reciproca., Sez. L - , Sentenza n. 14813
del 10/07/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VERONA
da e in data 27/02/2010, trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA al n. 34
parte I anno 2010;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Dichiara inammissibili le domande di contenuto patrimoniale proposte in via riconvenzionale dal resistente;
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4) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e pone la restante metà a carico del resistente, che condanna alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo – già liquidato per la quota della metà - in € 3526 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali;
5) Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente.
Verona, 15/10/2024
La Presidente est. Antonella Guerra
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