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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 13603 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RIANNA ANTONIO e MASELLI Parte_1
ISABELLA
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 la ricorrente, premesso di possedere i requisiti per fruire dell'assegno per nucleo familiare sulla pensione di reversibilità del coniuge cat.SO n. , esponeva di avere PartitaIVA_1 in data 8.2.2024 presentato domanda amministrativa volta ad ottenere l'erogazione della predetta CP_ prestazione con decorrenza dal 1.11.2009,; che decorsi inutilmente i termini di legge entro cui l' avrebbe dovuto provvedere, ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella
19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito
- con decorrenza dal 8.3.2019, quinquennio antecedente la domanda amministrativa in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata CP_ secondo giustizia;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
” con vittoria di spese.
CP_ L' si costituiva in giudizio, dando atto che la domanda avanzata dalla ricorrente era stata dapprima respinta in data 08/10/2024 per assenza a visita medica dell'istante, per poi essere accolta il 09/12/2024 a seguito di opportuno riesame.
Deduceva che inoltre per mero errore gli assegni familiari erano stati riconosciuti da luglio 2019; che, dopo l'apertura d'ufficio di una ricostituzione, l'errore era stato sanato, riconoscendo la prestazione reclamata da marzo 2019, ossia nel limite della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9.04.2025, la difesa della parte ricorrente deduceva che, non avendo mai ricevuto alcuna convocazione a visita medica, in data 27.11.2024 aveva CP_ presentato ricorso gerarchico;
che l' resosi conto di aver illegittimamente archiviato la domanda presentata, aveva riesaminato la stessa e con primo Te08 del 9.12.2024 aveva liquidato a febbraio 2025 gli arretrati ANF a decorrere dal luglio 2019; che a febbraio 2025 l' veva emesso un nuovo Te08 per la CP_2 liquidazione degli arretrati maturati da marzo 2019 a luglio 2019. Pertanto, stante l'integrale liquidazione della prestazione nel mese compiuta di marzo 2025, la ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 09/04/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione della provvidenza per cui è causa nelle more del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni della ricorrente;
va considerato che la prima liquidazione è avvenuta nel mese di febbraio 2025, mentre gli arretrati maturati dal marzo al luglio 2019 sono stati liquidati soltanto nel mese di marzo 2025, dunque successivamente sia al deposito del ricorso, avvenuto il 10.6.2024, sia alla notifica dello stesso, realizzata in data 10.1.2025.
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo (anche considerando che parte ricorrente non ha quantificato al sua domanda e che l'individuazione fatta in ricorso del valore della causa in euro 10.000,00 resta priva di qualsivoglia aggancio a documenti in atti), vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in euro 1.370,00, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Rianna e Isabella
Maselli anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 11.06..2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 13603 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RIANNA ANTONIO e MASELLI Parte_1
ISABELLA
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 la ricorrente, premesso di possedere i requisiti per fruire dell'assegno per nucleo familiare sulla pensione di reversibilità del coniuge cat.SO n. , esponeva di avere PartitaIVA_1 in data 8.2.2024 presentato domanda amministrativa volta ad ottenere l'erogazione della predetta CP_ prestazione con decorrenza dal 1.11.2009,; che decorsi inutilmente i termini di legge entro cui l' avrebbe dovuto provvedere, ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella
19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito
- con decorrenza dal 8.3.2019, quinquennio antecedente la domanda amministrativa in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata CP_ secondo giustizia;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
” con vittoria di spese.
CP_ L' si costituiva in giudizio, dando atto che la domanda avanzata dalla ricorrente era stata dapprima respinta in data 08/10/2024 per assenza a visita medica dell'istante, per poi essere accolta il 09/12/2024 a seguito di opportuno riesame.
Deduceva che inoltre per mero errore gli assegni familiari erano stati riconosciuti da luglio 2019; che, dopo l'apertura d'ufficio di una ricostituzione, l'errore era stato sanato, riconoscendo la prestazione reclamata da marzo 2019, ossia nel limite della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9.04.2025, la difesa della parte ricorrente deduceva che, non avendo mai ricevuto alcuna convocazione a visita medica, in data 27.11.2024 aveva CP_ presentato ricorso gerarchico;
che l' resosi conto di aver illegittimamente archiviato la domanda presentata, aveva riesaminato la stessa e con primo Te08 del 9.12.2024 aveva liquidato a febbraio 2025 gli arretrati ANF a decorrere dal luglio 2019; che a febbraio 2025 l' veva emesso un nuovo Te08 per la CP_2 liquidazione degli arretrati maturati da marzo 2019 a luglio 2019. Pertanto, stante l'integrale liquidazione della prestazione nel mese compiuta di marzo 2025, la ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 09/04/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione della provvidenza per cui è causa nelle more del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni della ricorrente;
va considerato che la prima liquidazione è avvenuta nel mese di febbraio 2025, mentre gli arretrati maturati dal marzo al luglio 2019 sono stati liquidati soltanto nel mese di marzo 2025, dunque successivamente sia al deposito del ricorso, avvenuto il 10.6.2024, sia alla notifica dello stesso, realizzata in data 10.1.2025.
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo (anche considerando che parte ricorrente non ha quantificato al sua domanda e che l'individuazione fatta in ricorso del valore della causa in euro 10.000,00 resta priva di qualsivoglia aggancio a documenti in atti), vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in euro 1.370,00, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Rianna e Isabella
Maselli anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 11.06..2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara