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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. IO AC, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1095/2025 R.G. e vertente
[...]
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Lovelli e Parte_1 C.F._1
IE IV e nel di loro studio elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello 166/B
, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Ida CP_1
MORELLI, Dr. Luciano PETRUZZI, Dr. Antonio PIPITONE, Dr. Giuseppe ZAZA, funzionari incaricati , giusta provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011 del Direttore della Sede
Provinciale di Potenza e sue successive integrazioni;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile,
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 17.4.2025 e ritualmente notificato l'odierna ricorrente adiva l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'invalidità civile finalizzata all'assegno mensile, prestazione denegata durante la fase amministrativa, oltre la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CP_ Con memoria depositata il 5.9.2025 si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito alla domanda attorea, ma eccepiva preliminarmente la inammissibilità dalla proposizione della domanda giudiziale.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) L'eccezione di inammissibilità è fondata.
L' nel costituirsi in giudizio ha rilevato provando che la ricorrente è titolare di redditi CP_2 Pt_1 superiori derivanti sia da lavoro dipendente superiori ai limiti previsti per il beneficio economico richiesto che non deve essere superiore ad Euro 5.725,46.
Parte ricorrente, viceversa, non ha provato– a fronte dell'eccezione avversaria- la sussistenza del requisito reddituale che per il 2024 è pari ad Euro 5.725,46 in mancanza peraltro del requisito sanitario escluso dalla Commissione dell' e contestato in ricorso con argomentazioni di parte del tutto CP_1 insufficienti, generiche e affatto documentate, tali da giustificare una diminuzione della validità fisica nelle percentuali di legge al fine di ottenere la prestazione economica richiesta. e consegue che in mancanza di puntuali allegazioni della parte interessata e della compiuta prova fornita dall' va CP_2 ritenuto inammissibile il ricorso.
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attesa la dichiarazione della parte in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO AC
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. IO AC, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1095/2025 R.G. e vertente
[...]
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Lovelli e Parte_1 C.F._1
IE IV e nel di loro studio elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello 166/B
, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Ida CP_1
MORELLI, Dr. Luciano PETRUZZI, Dr. Antonio PIPITONE, Dr. Giuseppe ZAZA, funzionari incaricati , giusta provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011 del Direttore della Sede
Provinciale di Potenza e sue successive integrazioni;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile,
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 17.4.2025 e ritualmente notificato l'odierna ricorrente adiva l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'invalidità civile finalizzata all'assegno mensile, prestazione denegata durante la fase amministrativa, oltre la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CP_ Con memoria depositata il 5.9.2025 si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito alla domanda attorea, ma eccepiva preliminarmente la inammissibilità dalla proposizione della domanda giudiziale.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) L'eccezione di inammissibilità è fondata.
L' nel costituirsi in giudizio ha rilevato provando che la ricorrente è titolare di redditi CP_2 Pt_1 superiori derivanti sia da lavoro dipendente superiori ai limiti previsti per il beneficio economico richiesto che non deve essere superiore ad Euro 5.725,46.
Parte ricorrente, viceversa, non ha provato– a fronte dell'eccezione avversaria- la sussistenza del requisito reddituale che per il 2024 è pari ad Euro 5.725,46 in mancanza peraltro del requisito sanitario escluso dalla Commissione dell' e contestato in ricorso con argomentazioni di parte del tutto CP_1 insufficienti, generiche e affatto documentate, tali da giustificare una diminuzione della validità fisica nelle percentuali di legge al fine di ottenere la prestazione economica richiesta. e consegue che in mancanza di puntuali allegazioni della parte interessata e della compiuta prova fornita dall' va CP_2 ritenuto inammissibile il ricorso.
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attesa la dichiarazione della parte in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO AC