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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1455/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500 elettivamente domiciliato nello studio dell'avv Gabriella Marini Serra, in via G. Barriom n 6-8 Cosenza pec Email_1
APPELLANTE
contro nata a [...] il [...] e residente in [...]dell'Emilia (BO), alla Controparte_1
via Europa 55,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Valeria Panetta (c.f.
), di Milano, Corso Lodi, 59 PEC: C.F._1 Email_2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1065/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 8 aprile 2024 pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n 1065/2024 Il Tribunale di Bologna, su ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto da ei confronti di , ha così provveduto: Controparte_1 Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30/07/2007 in CASTROLIBERO
(Cosenza) tra (nata a [...] il [...]) e Controparte_1 Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
CASTROLIBERO (CS), atto n. 9, Parte II, Serie C, anno 2007;
2) dispone che il figlio minore della coppia, , sia affidato in via esclusiva alla madre, fermo Per_1
restando che le decisioni di maggiore importanza per il minore continueranno ad essere adottate da entrambi i genitori;
3) dispone che il minore continui ad essere stabilmente collocato unitamente alla madre, nella attuale residenza di Granarolo dell'Emilia;
4) dispone che le visite paterne possano avvenire liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di;
Per_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 400,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
6) pone a carico di l'obbligo di rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge;
7) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTROLIBERO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
2- Con ricorso depositato il 2 ottobre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, “presumibilmente notificata per compiuta giacenza in data 6/5/2024” presso un suo precedente indirizzo, deducendo di aver appreso del procedimento in questione e della sentenza che lo aveva definito in occasione di altro procedimento di scioglimento di matrimonio da egli stesso promosso dinanzi al Tribunale di Bologna e poi dichiarato improcedibile in data 17/9/2024 (appunto pagina 2 di 11 per intervenuta e pregressa sentenza di divorzio in altro procedimento) in quanto il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado e il relativo decreto di fissazione d'udienza non gli erano stati ritualmente notificati, come neppure ulteriori atti del giudizio.
Segnatamente l'appellante affida l'impugnazione ai seguenti ordini di motivi:
1) Nullità del procedimento di divorzio per omessa notifica dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione udienza presidenziale , dell'ordinanza presidenziale e della sentenza.
Deduce l'appellante che risulta residente in [...], Comune di EC , alla Parte_1
via CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500, ma di fatto con residenza e domicilio effettivi , con decorrenza 1/1/2022, in EC –comune a Lanzarote -Spagna , Calle Leon Y
Castillo 10, giusto contratto di locazione che si allega( all. 15 contratto di locazione )
L'effettivo indirizzo di residenza del risultava ben noto alla sig.ra in quanto Pt_1 CP_1 presso il vecchio indirizzo (CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500) nell'estate del
2018, il minore trascorreva le vacanze con i nonni nella vecchia casa paterna in Per_1
Spagna, mentre , nell'estate del 2022 entrambi i figli e trascorrevano le Per_2 Per_1 vacanze estive nella nuova abitazione in Calle Leon Y Castillo 10, così come nell'estate 2023, trascorreva le vacanze dal padre sempre al nuovo indirizzo di residenza , così come Per_2
confermato nella memoria integrativa in cui dà conferma della permanenza presso il padre nel comune a Lanzarote ( EC).
L'appellante lamenta inoltre altre irregolarità nella notifica, oltre al fatto che all'udienza dell'8.3.2023 il difensore della ricorrente depositava copia del ricorso introduttivo sprovvisto di ricevuta di ritorno, riservandone il deposito telematico;
che all'udienza del 16.5.2024 (fissata dinanzi ad altro presidente) quest'ultimo emetteva ordinanza in calce al verbale peraltro non notificata;
che l'assenza nel fascicolo telematico degli atti prodromici del procedimento di divorzio equivale ad inesistenza e non è sanabile, mentre è nulla la notifica ex art. 140 c,p.c. se il notificante conosceva – come nella fattispecie – la reale residenza del destinatario;
2) Omesso ascolto del minore quattordicenne. Affidamento esclusivo riconosciuto in assenza dei presupposti di legge
La madre non avrebbe fornito alcun elemento a sostegno dell'affido esclusivo del figlio minore
, che per di più non è stato sentito senza che sia stata motivata la ragione del mancato Per_3
ascolto del minore.
Inoltre si renderebbe necessaria la nomina di un curatore speciale limitatamente alla posizione del predetto minore , tenuto conto della personalità della madre, come emersa in una relazione del 2014;
pagina 3 di 11 3) Omessa valutazione dello stato economico dell'obbligato e delle esigenze dei figli nonché del percepimento dell'assegno unico da parte della sig.ra
[...]
lamenta che la madre abbia omesso di comunicare che dal gennaio 2022non Parte_2 percepisce soltanto l'assegno di 400 euro mensile per i due figli, ma anche l'ulteriore importo di
4.800,00 euro annui a titolo di assegno unico il 50% dei quali, a suo dire, sarebbe spettato al padre, il quale lo avrebbe potuto utilizzare per contribuire alle spese straordinarie dei figli in assenza di redditi di lavoro, condizione in cui egli si troverebbe a causa delle improvvide azioni giudiziarie proposte dalla che lo avrebbero privato delle opportunità di lavoro e dei CP_1
sussidi fruiti in Spagna.
4) Tentata frode processuale, desumibile in particolare dalle notifiche del procedimento di divorzio promosso da nei confronti del ad un indirizzo di residenza Controparte_1 Pt_1
diverso da quello effettivo da lei conosciuto;
dalle capziose dichiarazioni rese a verbale sui rapporti padre-figli, dalla falsa ricostruzione del patrimonio del;
dal fatto che Pt_1
controparte avrebbe volutamente omesso di far conoscere alla controparte e al suo difensore la pendenza del giudizio di divorzio.
Ha quindi chiesto
Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita , previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare preliminarmente la nullità della sentenza impugnata per vizio del procedimento attesa l'omesso perfezionamento della notifica degli atti processuali al , con ogni consequenziale statuizione in ordine alla pronuncia di Pt_1 divorzio, alla revoca dell'affidamento esclusivo del figlio minore , dell'aumento dell'assegno Per_3
di mantenimento dei figli e della condanna alle spese;
Sempre preliminarmente, voglia riconoscere lo scioglimento del matrimonio , celebrato il 30/07/2007
a CASTROLIBERO (CS) ed annotato nel registro del Comune di Castrolibero ( Cs) all'Atto N. 9 parte
2 serie C - anno 2007 , con ogni statuizione consequenziale e, in riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Bologna ed indicata in epigrafe, Voglia : nominare il curatore speciale del minore , disponendone l'audizione del minore e disporre Per_3 consulenza tecnica;
riconoscere, in riduzione dell'assegno di mantenimento indicato, stante le condizioni economiche paterne e l'impossibilità della nonna paterna ad adempiere spontaneamente in sostituzione, un obbligo al mantenimento ordinario dei figli complessivamente di € 200,00, ( € 100 ciascuno) , oltre l'assegno unico inps da riconoscere per intero nei confronti del genitore collocatario
pagina 4 di 11 con decorrenza dal momento di proposizione del ricorso introduttivo della e dunque CP_1 dall'instaurazione del procedimento di primo grado ( dicembre 2021) essendo lo stato economico rimasto invariato;
riconoscendo le spese straordinarie necessarie , non previste e non preventivabili , di importo superiore ad €50, da dividere al 50% a carico di ciascun genitore;
spese straordinarie necessarie da concordare al 50% a carico di ciascun genitore;
mentre per le spese di natura straordinaria extra assegno, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli , corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità , a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori , documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, da considerarsi non dovute, nella misura del 50% dal 9/6/2023, per come preventivamente comunicato e contestato, ovvero disponendone una previsione di compensazione sull'importo di € 12.000 circa percepito per intero e non al 50% dalla , a titolo di assegno unico dei minori dal 2022 ad CP_1
oggi, senza alcuna autorizzazione del . Pt_1 disporre che l'esercizio del diritto di visita paterno sia favorito dall'altro genitore con la messa a disposizione di un alloggio gratuito per il ricorrente a Bologna, le cui spese dovranno essere poste a carico della , ogni 45 giorni , mentre le spese di spostamento di entrambi i figli verso la CP_1
Spagna e di rientro verso l'Italia dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, per consentire la permanenza di presso la casa paterna per due mesi durante Per_2 Per_1
il periodo estivo , le festività natalizie e pasquali , durante le quali ( per periodi superiori ai 30 gg) dovrà intendersi sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento ordinario;
riconoscere , in favore del ricorrente , il credito di €6000,00 per la quota dell'assegno unico inps incassato per intero dalla sig.ra dal mese di Febbraio 2022 al mese di settembre 2024 e per CP_1
effetto condannarla alla restituzione con interessi e rivalutazione , in favore del ricorrente , trattandosi di somme da destinare ai figli durante i tempi di permanenza con il padre, ovvero disponendo
l'investimento di predetta somma nella misura del 50% in favore di ciascun figlio per far fronte ad eventuali esigenze anche di natura voluttuaria;
con condanna della sig.ra , in favore del sig. , ex art 96 pc al risarcimento del danno CP_1 Pt_1 da liquidare equitativamente e comunque in una misura non inferiore ad €25.000,00 con liquidazione degli onorari da porre a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto ammissione al gratuito ricorrendone i presupposti di legge;
trasmissione degli atti del procedimento di primo grado in Procura, ricorrendone i presupposti di legge e ravvisato il reato di frode processuale.
pagina 5 di 11 *
2.1- Con successiva istanza depositata il 15 ottobre 2024 ha chiesto la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 e della costituzione della resistente, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2024 ha dichiarato l'inammissibilità della stessa e condannato l'istante alla pena pecuniaria di euro 250,00, rimettendo al merito la Parte_1
regolamentazione delle spese di lite.
2.2- Si è costituita anche nel merito contestando preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'appello perché proposto oltre il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorso dalla notifica della sentenza impugnata, notificata all'indirizzo di Parte Resistente, risultante da certificato
AIRE, che - in data 06.05.2024 e in data 22.05.2024 risultava definitivamente “non ritirata” ed essendo stato l'appello notificato e successivamente iscritto a ruolo solo il 02.10.2024.
L'appellata ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello anche per carenza dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., e segnatamente per non essere stati specificamente indicati i capi della sentenza impugnata contestati, e non essendo stata effettuata una motivata critica della decisione di primo grado.
Quanto all'indirizzo del , ha ribadito che la residenza dello stesso risultava dall'iscrizione Pt_1 all'AIRE e dalla certificazione anagrafica aggiornata.
Sotto ogni altro profilo e nel merito ha comunque contestato l'impugnazione, chiedendone il rigetto con condanna alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
*
Il Procuratore Generale, debitamente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di formulare richieste.
*
All'udienza del 6 febbraio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e l'appellata personalmente.
A tale udienza il difensore dell'appellante ha contestato la documentazione prodotta da controparte lamentandone la tardività, deducendo che le relate di notifica avrebbero dovuto essere prodotte nel giudizio di primo grado, sia con riguardo al ricorso introduttivo sia con riguardo al decreto e all'ordinanza presidenziale;
che in ogni caso, tale documentazione non comproverebbe la regolarità del perfezionamento della notifica in mancanza di CAD e di rispetto dei termini;
che per tale ragione l'appello, ancorché in ipotesi tardivamente proposto rispetto al termine di 30 giorni, non può essere precluso a causa delle gravi lacune e della nullità del procedimento di primo grado Ha infine reiterato l'eccezione relativa alla scorretta notifica effettuata nel luogo di formale residenza anziché nel domicilio dell'appellante ben conosciuto da controparte.
pagina 6 di 11 La difesa dell'appellata avv. Panetta ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, e – autorizzata – ha depositato l'originale cartaceo delle notifiche già prodotte e scansionate nel fascicolo telematico sottolineando di aver prodotto in primo grado dinanzi al giudice delegato dal presidente la prova della notifica (perfezionata nei termini).
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*
3 - L'impugnazione di non può dirsi tardivamente proposta. Parte_1
Vero è che il ricorso d'appello è stato depositato il 2 ottobre 2024, oltre il termine di 30 giorni di cui agli artt 325-326 c.p.c., considerando quale termine della notifica della sentenza di primo grado quelle del 6 maggio 2022 e 22 maggio 2024, date indicate sulla documentazione relativa alla notifica della sentenza di primo grado (cartolina di ricevimento e busta ritornate all'appellata).
L'esame dei predetti atti (sub allegato 2 di parte appellata e dagli allegati 2 e 7 di parte appellante, che deduce di averli acquisiti previo accesso al fascicolo di primo grado e in particolare della documentazione relativa all'asserito passaggio in giudicato della sentenza solo dopo aver appreso causalmente in altro procedimento dell'esistenza appunto del presente giudizio in primo grado e della relativa sentenza che lo ha definito) consente di individuare: 1) in primo luogo – in calce alla copia della sentenza - l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, circa l'avvenuta spedizione in data 10 aprile
2024 di copia conforme della sentenza ai sensi del Reg UE n 1784/2020 all'indirizzo di residenza di
, correttamente indicato in Calle Garcia De Hita, 24 – 1B 35500 ARRECIPE- Spagna;
Parte_1
2) un avviso di ricevimento (cartolina rosa) da restituire all'avv. Valeria Panetta (legale di
[...]
nel quale è riportato l'indicato indirizzo e risultano scritte a mano la data del 29 /4/24 e poi CP_1
06/05/24 e un'etichetta riportate la data 22/05/24 e l'annullamento della casella “no retirado”; 3) la busta (delle dimensioni idonee a contenere la copia della sentenza inviata piegata a metà) con l'indirizzo di calle Garzia de Hita, 24-1B 35500 ARRECIFE (Spagna) come sopra Parte_1
specificato, con la stampigliatura delle Poste Italiane e il timbro tondo della data di spedizione del
10.04.24 e l'etichetta con la dicitura “Devuelto/Returnée/Retourned- 22/05/2024
Sotto il primo profilo si osserva che l'indirizzo di residenza Calle Garcia De Hita, 24 – 1B 35500
ARRECIPE- Spagna appare senz'altro corretto, essendo ancora quello della residenza anagrafica del predetto , come risulta dal certificato di residenza AIRE aggiornato al 24 settembre Parte_1
2024 (doc 4 di parte appellata), non smentito da alcun altro documento, essendosi limitato l'appellante ad allegare che tale indirizzo non corrisponderebbe da tempo al suo effettivo attuale domicilio e che ciò sarebbe stato conosciuto alla controparte. E' evidente che era onere del provvedere alla Pt_1
residenza anagrafica, che allo stato resta fissata all'indirizzo dallo stesso indicato alle autorità.
pagina 7 di 11 Dal secondo documento si desume che l'addetto postale pare aver compiuto senza successo (“asente”) due accessi all'indirizzo (il giorno 29 aprile 2024 e il successivo 6 maggio 2024) e che il 22 maggio
2024 il plico è stato ritenuto “non ritirato”.
Dalla busta recante la dicitura “devuelto” si conclude che il medesimo plico che era stato inviato dall'Italia il 10 aprile 2024 è stato nella sua interezza restituito alla mittente Avv. Valeria Panetta il 22 maggio 2024.
Non risulta in alcun modo che siano stati lasciati biglietti di avviso all'indirizzo del destinatario e tanto meno che gli sia stata inviata altra comunicazione, né alcun'altra modalità idonea a rendergli noto dei tentativi di notifica e del fatto che presso l'ufficio postale locale fosse giacente il plico da ritirare.
Non solo: dai tempi ristretti intercorrenti fra le data del 6 maggio 2024 e quella del 22 maggio 2024 si evince che all'eventuale giacenza del plico presso l'ufficio postale spagnolo di circa 15 giorni non è seguita soltanto la restituzione dell'avviso (ai fini della notifica), ma dell'intero plico, cosicchè il destinatario dopo tale ridotto termine non sarebbe stato comunque in grado di ritirarlo, posto che l'intera busta è stata restituita. In sostanza, alla luce della documentazione in atti, non può ritenersi che dopo il 22 maggio 2024 potesse venire a conoscenza della sentenza notificatagli di cui Parte_1
trattasi.
*
Tanto premesso, non può dirsi compiutamente provata la regolare notifica della sentenza all'odierno appellato e, di conseguenza, non può ritenersi utilmente decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'appello ai sensi degli artt325 e 326 c.p.c.
Poichè l'appello è stato depositato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, come sopra indicato, esso deve ritenersi tempestivo.
4 – Le argomentazioni sopra svolte a sostegno della mancata prova della notifica dell'appello valgono a maggior ragione a ritenere non comprovata la regolarità della notifica di tutti gli atti finalizzati alla conoscenza in capo a della pendenza del giudizio di primo grado, e a perfezionare il Parte_1
contraddittorio nei suoi confronti.
Si osserva infatti che:
1) Il ricorso per pronuncia di scioglimento del matrimonio introduttivo del giudizio di primo grado che l'ufficiale giudiziario ha spedito a mezzo del servizio postale il 27 gennaio 2023 (pur al corretto indirizzo della sua residenza) reca quale esito della spedizione la dicitura “mancata consegna per destinatario assente” (v. “esito della spedizione”, di , data 8-2-2023) CP_2
ed è stato restituito nel plico del 24/02/2023. Dunque, non è stato notificato;
2) il verbale dell'udienza presidenziale del 16 maggio 2023 spedito dall'ufficiale giudiziario il 28
pagina 8 di 11 giugno 2023 è stato restituito con busta recante la stampigliatura “devuelto” e con la etichetta di restituzione “no retirado”. Nell'allegato avviso di ricevimento è scritta soltanto la data del
28.6.2023 nessuna indicazione circa la consegna e gli eventi ad essa relativi.
Null'altro parte appellata ha prodotto, limitandosi a ribadire la completezza e ritualità della notifica.
Non essendosi perfezionato il contraddittorio in primo grado, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. sono nulli gli atti del giudizio di primo grado e conseguentemente anche la sentenza va dichiarata nulla.
E' il caso di sottolineare che ciò vale anche qualora, come nel caso di specie, l'atto sia stato notificato ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»).
In particolare, ai sensi dell'art. 22 del suddetto Regolamento “Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi,
e fintantoché non si abbia la prova: a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio;
o b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento....”
Gli atti devono quindi rimessi dinanzi al Tribunale di Bologna, giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo andrà riassunto entro il termine di legge.
Restano assorbiti i restanti motivi d'impugnazione, non potendo questa Corte entrare nel merito della decisione.
5- Per quanto sopra detto in ordine alla corretta indicazione del luogo di residenza del anche Pt_1
ai fini della notifica da parte dell'appellata è palesemente infondato il motivo con il quale l'appellante deduce la “tentata frode processuale” di controparte, a suo dire desumibile in particolare dalle notifiche del procedimento di divorzio promosso da nei confronti del ad un Controparte_1 Pt_1
indirizzo di residenza diverso da quello effettivo da lei conosciuto.
6- Pur nella prevalente soccombenza dell'appellata (mentre, come ora si è detto, soccombente risulta l'appellante in punto di asserita “frode processuale”) devono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio,.
pagina 9 di 11 Non solo, infatti, l'appellante ha inutilmente e reiteratamente propugnato l'infondata tesi secondo la quale avrebbe dovuto procedere a notificare gli atti presso indirizzo diverso da quello Controparte_1
risultante dal certificato aggiornato di residenza (sua attuale), deducendo che ella avrebbe conosciuto tale divergenza, senza mai provvedere a regolarizzare tale eventuale divergenza (come a lui stesso spettava), e senza provarla. In ogni caso, dando per ammesso il trasferimento di fatto, deve ritenersi che così facendo ha deliberatamente reso difficoltosa la notifica, non rendendosi raggiungibile nel Pt_1
luogo indicato quale sua residenza, essendo a ciò tenuto in presenza di un figlio minorenne, al mantenimento del quale (come pure del maggiorenne non autosufficiente) è obbligato e tanto più che egli contesta l'affidamento esclusivo disposto nel giudizio di primo grado, rivendicando l'affidamento condiviso e la volontà di occuparsi del ragazzo.
Sta di fatto che dagli atti risulta che egli ha omesso di provvedere al mantenimento (afferma che a ciò avrebbe provveduto la nonna paterna, ma di ciò – si è detto – non ci si può occupare in questa sede); si
è trasferito in Spagna e, come dichiarato a domanda della Corte all'udienza del 6 febbraio 2025 dall'Avv. Marini Serra , “da cinque anni non lavora per via dei suoi precedenti problemi personali a seguito del covid”; dalla messaggistica prodotta (doc 10 parte appellata, la cui provenienza non è stata contestata) risulta che – a fronte della richiesta del figlio del perché egli sia restato lontano - “visto che non ci possiamo vedere e che noi non possiamo fare niente perché tu non te lo puoi permettere” risponde di averlo fatto “per imparare a conoscere un modo nuovo e diverso di intendere la vita “; dalla corrispondenza fra le parti e da tutti gli atti non risulta che mai egli abbia comunicato l'effettivo luogo della sua residenza e domicilio, limitandosi anche negli atti dei numerosi procedimenti pendenti fra le parti a dichiararsi domiciliato presso l'avv. Gabriella Marini Serra.
Deve anche tenersi conto della maggiore complessità della verifica dell'avvenuta notifica dell'atto all'estero, tanto più che nel corso del giudizio di primo grado la stessa è stata ritenuta rituale dal giudice istruttore e neppure il Collegio ha rilevato l'irritualità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354
c.p.c.;
2) rimette chi atti dinanzi al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1455/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500 elettivamente domiciliato nello studio dell'avv Gabriella Marini Serra, in via G. Barriom n 6-8 Cosenza pec Email_1
APPELLANTE
contro nata a [...] il [...] e residente in [...]dell'Emilia (BO), alla Controparte_1
via Europa 55,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Valeria Panetta (c.f.
), di Milano, Corso Lodi, 59 PEC: C.F._1 Email_2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1065/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 8 aprile 2024 pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n 1065/2024 Il Tribunale di Bologna, su ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto da ei confronti di , ha così provveduto: Controparte_1 Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30/07/2007 in CASTROLIBERO
(Cosenza) tra (nata a [...] il [...]) e Controparte_1 Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
CASTROLIBERO (CS), atto n. 9, Parte II, Serie C, anno 2007;
2) dispone che il figlio minore della coppia, , sia affidato in via esclusiva alla madre, fermo Per_1
restando che le decisioni di maggiore importanza per il minore continueranno ad essere adottate da entrambi i genitori;
3) dispone che il minore continui ad essere stabilmente collocato unitamente alla madre, nella attuale residenza di Granarolo dell'Emilia;
4) dispone che le visite paterne possano avvenire liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi di;
Per_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 400,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
6) pone a carico di l'obbligo di rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge;
7) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTROLIBERO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge”.
2- Con ricorso depositato il 2 ottobre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, “presumibilmente notificata per compiuta giacenza in data 6/5/2024” presso un suo precedente indirizzo, deducendo di aver appreso del procedimento in questione e della sentenza che lo aveva definito in occasione di altro procedimento di scioglimento di matrimonio da egli stesso promosso dinanzi al Tribunale di Bologna e poi dichiarato improcedibile in data 17/9/2024 (appunto pagina 2 di 11 per intervenuta e pregressa sentenza di divorzio in altro procedimento) in quanto il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado e il relativo decreto di fissazione d'udienza non gli erano stati ritualmente notificati, come neppure ulteriori atti del giudizio.
Segnatamente l'appellante affida l'impugnazione ai seguenti ordini di motivi:
1) Nullità del procedimento di divorzio per omessa notifica dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione udienza presidenziale , dell'ordinanza presidenziale e della sentenza.
Deduce l'appellante che risulta residente in [...], Comune di EC , alla Parte_1
via CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500, ma di fatto con residenza e domicilio effettivi , con decorrenza 1/1/2022, in EC –comune a Lanzarote -Spagna , Calle Leon Y
Castillo 10, giusto contratto di locazione che si allega( all. 15 contratto di locazione )
L'effettivo indirizzo di residenza del risultava ben noto alla sig.ra in quanto Pt_1 CP_1 presso il vecchio indirizzo (CALLE GARCIA DE HITA 24 1B CAP 35500) nell'estate del
2018, il minore trascorreva le vacanze con i nonni nella vecchia casa paterna in Per_1
Spagna, mentre , nell'estate del 2022 entrambi i figli e trascorrevano le Per_2 Per_1 vacanze estive nella nuova abitazione in Calle Leon Y Castillo 10, così come nell'estate 2023, trascorreva le vacanze dal padre sempre al nuovo indirizzo di residenza , così come Per_2
confermato nella memoria integrativa in cui dà conferma della permanenza presso il padre nel comune a Lanzarote ( EC).
L'appellante lamenta inoltre altre irregolarità nella notifica, oltre al fatto che all'udienza dell'8.3.2023 il difensore della ricorrente depositava copia del ricorso introduttivo sprovvisto di ricevuta di ritorno, riservandone il deposito telematico;
che all'udienza del 16.5.2024 (fissata dinanzi ad altro presidente) quest'ultimo emetteva ordinanza in calce al verbale peraltro non notificata;
che l'assenza nel fascicolo telematico degli atti prodromici del procedimento di divorzio equivale ad inesistenza e non è sanabile, mentre è nulla la notifica ex art. 140 c,p.c. se il notificante conosceva – come nella fattispecie – la reale residenza del destinatario;
2) Omesso ascolto del minore quattordicenne. Affidamento esclusivo riconosciuto in assenza dei presupposti di legge
La madre non avrebbe fornito alcun elemento a sostegno dell'affido esclusivo del figlio minore
, che per di più non è stato sentito senza che sia stata motivata la ragione del mancato Per_3
ascolto del minore.
Inoltre si renderebbe necessaria la nomina di un curatore speciale limitatamente alla posizione del predetto minore , tenuto conto della personalità della madre, come emersa in una relazione del 2014;
pagina 3 di 11 3) Omessa valutazione dello stato economico dell'obbligato e delle esigenze dei figli nonché del percepimento dell'assegno unico da parte della sig.ra
[...]
lamenta che la madre abbia omesso di comunicare che dal gennaio 2022non Parte_2 percepisce soltanto l'assegno di 400 euro mensile per i due figli, ma anche l'ulteriore importo di
4.800,00 euro annui a titolo di assegno unico il 50% dei quali, a suo dire, sarebbe spettato al padre, il quale lo avrebbe potuto utilizzare per contribuire alle spese straordinarie dei figli in assenza di redditi di lavoro, condizione in cui egli si troverebbe a causa delle improvvide azioni giudiziarie proposte dalla che lo avrebbero privato delle opportunità di lavoro e dei CP_1
sussidi fruiti in Spagna.
4) Tentata frode processuale, desumibile in particolare dalle notifiche del procedimento di divorzio promosso da nei confronti del ad un indirizzo di residenza Controparte_1 Pt_1
diverso da quello effettivo da lei conosciuto;
dalle capziose dichiarazioni rese a verbale sui rapporti padre-figli, dalla falsa ricostruzione del patrimonio del;
dal fatto che Pt_1
controparte avrebbe volutamente omesso di far conoscere alla controparte e al suo difensore la pendenza del giudizio di divorzio.
Ha quindi chiesto
Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita , previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare preliminarmente la nullità della sentenza impugnata per vizio del procedimento attesa l'omesso perfezionamento della notifica degli atti processuali al , con ogni consequenziale statuizione in ordine alla pronuncia di Pt_1 divorzio, alla revoca dell'affidamento esclusivo del figlio minore , dell'aumento dell'assegno Per_3
di mantenimento dei figli e della condanna alle spese;
Sempre preliminarmente, voglia riconoscere lo scioglimento del matrimonio , celebrato il 30/07/2007
a CASTROLIBERO (CS) ed annotato nel registro del Comune di Castrolibero ( Cs) all'Atto N. 9 parte
2 serie C - anno 2007 , con ogni statuizione consequenziale e, in riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Bologna ed indicata in epigrafe, Voglia : nominare il curatore speciale del minore , disponendone l'audizione del minore e disporre Per_3 consulenza tecnica;
riconoscere, in riduzione dell'assegno di mantenimento indicato, stante le condizioni economiche paterne e l'impossibilità della nonna paterna ad adempiere spontaneamente in sostituzione, un obbligo al mantenimento ordinario dei figli complessivamente di € 200,00, ( € 100 ciascuno) , oltre l'assegno unico inps da riconoscere per intero nei confronti del genitore collocatario
pagina 4 di 11 con decorrenza dal momento di proposizione del ricorso introduttivo della e dunque CP_1 dall'instaurazione del procedimento di primo grado ( dicembre 2021) essendo lo stato economico rimasto invariato;
riconoscendo le spese straordinarie necessarie , non previste e non preventivabili , di importo superiore ad €50, da dividere al 50% a carico di ciascun genitore;
spese straordinarie necessarie da concordare al 50% a carico di ciascun genitore;
mentre per le spese di natura straordinaria extra assegno, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli , corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità , a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori , documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, da considerarsi non dovute, nella misura del 50% dal 9/6/2023, per come preventivamente comunicato e contestato, ovvero disponendone una previsione di compensazione sull'importo di € 12.000 circa percepito per intero e non al 50% dalla , a titolo di assegno unico dei minori dal 2022 ad CP_1
oggi, senza alcuna autorizzazione del . Pt_1 disporre che l'esercizio del diritto di visita paterno sia favorito dall'altro genitore con la messa a disposizione di un alloggio gratuito per il ricorrente a Bologna, le cui spese dovranno essere poste a carico della , ogni 45 giorni , mentre le spese di spostamento di entrambi i figli verso la CP_1
Spagna e di rientro verso l'Italia dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, per consentire la permanenza di presso la casa paterna per due mesi durante Per_2 Per_1
il periodo estivo , le festività natalizie e pasquali , durante le quali ( per periodi superiori ai 30 gg) dovrà intendersi sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento ordinario;
riconoscere , in favore del ricorrente , il credito di €6000,00 per la quota dell'assegno unico inps incassato per intero dalla sig.ra dal mese di Febbraio 2022 al mese di settembre 2024 e per CP_1
effetto condannarla alla restituzione con interessi e rivalutazione , in favore del ricorrente , trattandosi di somme da destinare ai figli durante i tempi di permanenza con il padre, ovvero disponendo
l'investimento di predetta somma nella misura del 50% in favore di ciascun figlio per far fronte ad eventuali esigenze anche di natura voluttuaria;
con condanna della sig.ra , in favore del sig. , ex art 96 pc al risarcimento del danno CP_1 Pt_1 da liquidare equitativamente e comunque in una misura non inferiore ad €25.000,00 con liquidazione degli onorari da porre a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto ammissione al gratuito ricorrendone i presupposti di legge;
trasmissione degli atti del procedimento di primo grado in Procura, ricorrendone i presupposti di legge e ravvisato il reato di frode processuale.
pagina 5 di 11 *
2.1- Con successiva istanza depositata il 15 ottobre 2024 ha chiesto la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 19 dicembre 2024 e della costituzione della resistente, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2024 ha dichiarato l'inammissibilità della stessa e condannato l'istante alla pena pecuniaria di euro 250,00, rimettendo al merito la Parte_1
regolamentazione delle spese di lite.
2.2- Si è costituita anche nel merito contestando preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'appello perché proposto oltre il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorso dalla notifica della sentenza impugnata, notificata all'indirizzo di Parte Resistente, risultante da certificato
AIRE, che - in data 06.05.2024 e in data 22.05.2024 risultava definitivamente “non ritirata” ed essendo stato l'appello notificato e successivamente iscritto a ruolo solo il 02.10.2024.
L'appellata ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello anche per carenza dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., e segnatamente per non essere stati specificamente indicati i capi della sentenza impugnata contestati, e non essendo stata effettuata una motivata critica della decisione di primo grado.
Quanto all'indirizzo del , ha ribadito che la residenza dello stesso risultava dall'iscrizione Pt_1 all'AIRE e dalla certificazione anagrafica aggiornata.
Sotto ogni altro profilo e nel merito ha comunque contestato l'impugnazione, chiedendone il rigetto con condanna alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
*
Il Procuratore Generale, debitamente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di formulare richieste.
*
All'udienza del 6 febbraio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e l'appellata personalmente.
A tale udienza il difensore dell'appellante ha contestato la documentazione prodotta da controparte lamentandone la tardività, deducendo che le relate di notifica avrebbero dovuto essere prodotte nel giudizio di primo grado, sia con riguardo al ricorso introduttivo sia con riguardo al decreto e all'ordinanza presidenziale;
che in ogni caso, tale documentazione non comproverebbe la regolarità del perfezionamento della notifica in mancanza di CAD e di rispetto dei termini;
che per tale ragione l'appello, ancorché in ipotesi tardivamente proposto rispetto al termine di 30 giorni, non può essere precluso a causa delle gravi lacune e della nullità del procedimento di primo grado Ha infine reiterato l'eccezione relativa alla scorretta notifica effettuata nel luogo di formale residenza anziché nel domicilio dell'appellante ben conosciuto da controparte.
pagina 6 di 11 La difesa dell'appellata avv. Panetta ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, e – autorizzata – ha depositato l'originale cartaceo delle notifiche già prodotte e scansionate nel fascicolo telematico sottolineando di aver prodotto in primo grado dinanzi al giudice delegato dal presidente la prova della notifica (perfezionata nei termini).
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*
3 - L'impugnazione di non può dirsi tardivamente proposta. Parte_1
Vero è che il ricorso d'appello è stato depositato il 2 ottobre 2024, oltre il termine di 30 giorni di cui agli artt 325-326 c.p.c., considerando quale termine della notifica della sentenza di primo grado quelle del 6 maggio 2022 e 22 maggio 2024, date indicate sulla documentazione relativa alla notifica della sentenza di primo grado (cartolina di ricevimento e busta ritornate all'appellata).
L'esame dei predetti atti (sub allegato 2 di parte appellata e dagli allegati 2 e 7 di parte appellante, che deduce di averli acquisiti previo accesso al fascicolo di primo grado e in particolare della documentazione relativa all'asserito passaggio in giudicato della sentenza solo dopo aver appreso causalmente in altro procedimento dell'esistenza appunto del presente giudizio in primo grado e della relativa sentenza che lo ha definito) consente di individuare: 1) in primo luogo – in calce alla copia della sentenza - l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, circa l'avvenuta spedizione in data 10 aprile
2024 di copia conforme della sentenza ai sensi del Reg UE n 1784/2020 all'indirizzo di residenza di
, correttamente indicato in Calle Garcia De Hita, 24 – 1B 35500 ARRECIPE- Spagna;
Parte_1
2) un avviso di ricevimento (cartolina rosa) da restituire all'avv. Valeria Panetta (legale di
[...]
nel quale è riportato l'indicato indirizzo e risultano scritte a mano la data del 29 /4/24 e poi CP_1
06/05/24 e un'etichetta riportate la data 22/05/24 e l'annullamento della casella “no retirado”; 3) la busta (delle dimensioni idonee a contenere la copia della sentenza inviata piegata a metà) con l'indirizzo di calle Garzia de Hita, 24-1B 35500 ARRECIFE (Spagna) come sopra Parte_1
specificato, con la stampigliatura delle Poste Italiane e il timbro tondo della data di spedizione del
10.04.24 e l'etichetta con la dicitura “Devuelto/Returnée/Retourned- 22/05/2024
Sotto il primo profilo si osserva che l'indirizzo di residenza Calle Garcia De Hita, 24 – 1B 35500
ARRECIPE- Spagna appare senz'altro corretto, essendo ancora quello della residenza anagrafica del predetto , come risulta dal certificato di residenza AIRE aggiornato al 24 settembre Parte_1
2024 (doc 4 di parte appellata), non smentito da alcun altro documento, essendosi limitato l'appellante ad allegare che tale indirizzo non corrisponderebbe da tempo al suo effettivo attuale domicilio e che ciò sarebbe stato conosciuto alla controparte. E' evidente che era onere del provvedere alla Pt_1
residenza anagrafica, che allo stato resta fissata all'indirizzo dallo stesso indicato alle autorità.
pagina 7 di 11 Dal secondo documento si desume che l'addetto postale pare aver compiuto senza successo (“asente”) due accessi all'indirizzo (il giorno 29 aprile 2024 e il successivo 6 maggio 2024) e che il 22 maggio
2024 il plico è stato ritenuto “non ritirato”.
Dalla busta recante la dicitura “devuelto” si conclude che il medesimo plico che era stato inviato dall'Italia il 10 aprile 2024 è stato nella sua interezza restituito alla mittente Avv. Valeria Panetta il 22 maggio 2024.
Non risulta in alcun modo che siano stati lasciati biglietti di avviso all'indirizzo del destinatario e tanto meno che gli sia stata inviata altra comunicazione, né alcun'altra modalità idonea a rendergli noto dei tentativi di notifica e del fatto che presso l'ufficio postale locale fosse giacente il plico da ritirare.
Non solo: dai tempi ristretti intercorrenti fra le data del 6 maggio 2024 e quella del 22 maggio 2024 si evince che all'eventuale giacenza del plico presso l'ufficio postale spagnolo di circa 15 giorni non è seguita soltanto la restituzione dell'avviso (ai fini della notifica), ma dell'intero plico, cosicchè il destinatario dopo tale ridotto termine non sarebbe stato comunque in grado di ritirarlo, posto che l'intera busta è stata restituita. In sostanza, alla luce della documentazione in atti, non può ritenersi che dopo il 22 maggio 2024 potesse venire a conoscenza della sentenza notificatagli di cui Parte_1
trattasi.
*
Tanto premesso, non può dirsi compiutamente provata la regolare notifica della sentenza all'odierno appellato e, di conseguenza, non può ritenersi utilmente decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'appello ai sensi degli artt325 e 326 c.p.c.
Poichè l'appello è stato depositato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, come sopra indicato, esso deve ritenersi tempestivo.
4 – Le argomentazioni sopra svolte a sostegno della mancata prova della notifica dell'appello valgono a maggior ragione a ritenere non comprovata la regolarità della notifica di tutti gli atti finalizzati alla conoscenza in capo a della pendenza del giudizio di primo grado, e a perfezionare il Parte_1
contraddittorio nei suoi confronti.
Si osserva infatti che:
1) Il ricorso per pronuncia di scioglimento del matrimonio introduttivo del giudizio di primo grado che l'ufficiale giudiziario ha spedito a mezzo del servizio postale il 27 gennaio 2023 (pur al corretto indirizzo della sua residenza) reca quale esito della spedizione la dicitura “mancata consegna per destinatario assente” (v. “esito della spedizione”, di , data 8-2-2023) CP_2
ed è stato restituito nel plico del 24/02/2023. Dunque, non è stato notificato;
2) il verbale dell'udienza presidenziale del 16 maggio 2023 spedito dall'ufficiale giudiziario il 28
pagina 8 di 11 giugno 2023 è stato restituito con busta recante la stampigliatura “devuelto” e con la etichetta di restituzione “no retirado”. Nell'allegato avviso di ricevimento è scritta soltanto la data del
28.6.2023 nessuna indicazione circa la consegna e gli eventi ad essa relativi.
Null'altro parte appellata ha prodotto, limitandosi a ribadire la completezza e ritualità della notifica.
Non essendosi perfezionato il contraddittorio in primo grado, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. sono nulli gli atti del giudizio di primo grado e conseguentemente anche la sentenza va dichiarata nulla.
E' il caso di sottolineare che ciò vale anche qualora, come nel caso di specie, l'atto sia stato notificato ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»).
In particolare, ai sensi dell'art. 22 del suddetto Regolamento “Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi,
e fintantoché non si abbia la prova: a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio;
o b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento....”
Gli atti devono quindi rimessi dinanzi al Tribunale di Bologna, giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo andrà riassunto entro il termine di legge.
Restano assorbiti i restanti motivi d'impugnazione, non potendo questa Corte entrare nel merito della decisione.
5- Per quanto sopra detto in ordine alla corretta indicazione del luogo di residenza del anche Pt_1
ai fini della notifica da parte dell'appellata è palesemente infondato il motivo con il quale l'appellante deduce la “tentata frode processuale” di controparte, a suo dire desumibile in particolare dalle notifiche del procedimento di divorzio promosso da nei confronti del ad un Controparte_1 Pt_1
indirizzo di residenza diverso da quello effettivo da lei conosciuto.
6- Pur nella prevalente soccombenza dell'appellata (mentre, come ora si è detto, soccombente risulta l'appellante in punto di asserita “frode processuale”) devono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio,.
pagina 9 di 11 Non solo, infatti, l'appellante ha inutilmente e reiteratamente propugnato l'infondata tesi secondo la quale avrebbe dovuto procedere a notificare gli atti presso indirizzo diverso da quello Controparte_1
risultante dal certificato aggiornato di residenza (sua attuale), deducendo che ella avrebbe conosciuto tale divergenza, senza mai provvedere a regolarizzare tale eventuale divergenza (come a lui stesso spettava), e senza provarla. In ogni caso, dando per ammesso il trasferimento di fatto, deve ritenersi che così facendo ha deliberatamente reso difficoltosa la notifica, non rendendosi raggiungibile nel Pt_1
luogo indicato quale sua residenza, essendo a ciò tenuto in presenza di un figlio minorenne, al mantenimento del quale (come pure del maggiorenne non autosufficiente) è obbligato e tanto più che egli contesta l'affidamento esclusivo disposto nel giudizio di primo grado, rivendicando l'affidamento condiviso e la volontà di occuparsi del ragazzo.
Sta di fatto che dagli atti risulta che egli ha omesso di provvedere al mantenimento (afferma che a ciò avrebbe provveduto la nonna paterna, ma di ciò – si è detto – non ci si può occupare in questa sede); si
è trasferito in Spagna e, come dichiarato a domanda della Corte all'udienza del 6 febbraio 2025 dall'Avv. Marini Serra , “da cinque anni non lavora per via dei suoi precedenti problemi personali a seguito del covid”; dalla messaggistica prodotta (doc 10 parte appellata, la cui provenienza non è stata contestata) risulta che – a fronte della richiesta del figlio del perché egli sia restato lontano - “visto che non ci possiamo vedere e che noi non possiamo fare niente perché tu non te lo puoi permettere” risponde di averlo fatto “per imparare a conoscere un modo nuovo e diverso di intendere la vita “; dalla corrispondenza fra le parti e da tutti gli atti non risulta che mai egli abbia comunicato l'effettivo luogo della sua residenza e domicilio, limitandosi anche negli atti dei numerosi procedimenti pendenti fra le parti a dichiararsi domiciliato presso l'avv. Gabriella Marini Serra.
Deve anche tenersi conto della maggiore complessità della verifica dell'avvenuta notifica dell'atto all'estero, tanto più che nel corso del giudizio di primo grado la stessa è stata ritenuta rituale dal giudice istruttore e neppure il Collegio ha rilevato l'irritualità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354
c.p.c.;
2) rimette chi atti dinanzi al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
pagina 11 di 11