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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 12056 2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emessa la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 12056/2024 r.g., introdotto da
(C.F. ), nata a [...] il 10 Parte_1 C.F._1
Settembre 1979 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Teodori e Maria Raffaella Scaraia
Ricorrente nei confronti di
(C.F: ) nato a [...] il 26 CP_1 C.F._2
Novembre 1975 residente in [...] Lettera A
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo
***
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la ricorrente ha agito nei confronti del sig. al fine di regolare il regime di affidamento ed il CP_1 mantenimento di , figlia minore della coppia, nata il [...]. Persona_1
Più in particolare, la sig.ra ha rappresentato: i) di aver intrattenuto una Pt_1
relazione sentimentale con il resistente con conseguente convivenza more
Per_ uxorio, terminata nel 2019, durante la quale è nata la loro figlia minore;
ii) che a seguito della separazione, nel novembre del 2019, il Tribunale di 2
Roma (RG VG 11549/2019) ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre e l'obbligo per il genitore non collocatario di versare, a titolo di mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
iii) che il sig. CP_1
non ha mai provveduto a versare il mantenimento e la sua presenza nella vita della figlia con il tempo è divenuta sempre più sporadica e irrilevante;
iv) che negli anni la ricorrente ha subito, in diversi episodi, insulti e minacce, anche di morte, da parte del sig. (persino sul suo posto di lavoro), che CP_1
l'hanno costretta a presentare più volte denuncia nei confronti dell'ex convivente;
v) che la minore ha difficoltà a costruire un rapporto sincero col padre, sempre più assente, non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto affettivo, tanto che le frequentazioni si son fatte sempre più diradate e la stessa ha manifestato il suo malessere nei compiti in classe e nei disegni;
vi) che il sig. risulterebbe, allo stato, senza fissa dimora;
CP_1
vii) che in data 15 febbraio 2024 la ricorrente è stata costretta a presentare nei confronti dell'ex convivente un'ulteriore denuncia per mancata contribuzione al mantenimento della minore.
Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
1. di dichiarare l'affido rafforzato della minore alla madre con diritto del Persona_1
padre a farle visita secondo quanto stabilito precedentemente dal Tribunale;
2. porre a carico del padre il pagamento di un complessivo assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 150,00 fino alla piena autonomia economica delle stesse oltre Istat annuo, e nel caso in cui lo stesso non possa provvedere che tale obbligo sia posto in capo ai genitori del sig. e/o dei fratelli;
CP_1
3. condannare il sig. al pagamento di € 12.000,00 (a titolo di mantenimento mai CP_1
corrisposto).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite, oneri ed accessori a favore dei procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
La domanda di affido esclusivo “rafforzato” è fondata per le ragioni di seguito esposte. La minore è attualmente affidata ad entrambi i genitori in forza di quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2019
(Cfr. Doc. 4 allegato al ricorso) ma, come emerso nell'arco del presente Per_ giudizio, i rapporti tra il padre ed sono peggiorati nel tempo. Allo stato, il padre rappresenta una figura ormai rarefatta nella vita della minore dato che 3
la sua presenza è diventata sempre più sporadica e meno rilevante, tanto che lo stesso è difficilmente reperibile, non ha una dimora fissa (Cfr. Doc. 3 allegato al ricorso) e la figlia è decisa a non frequentarlo di persona. A ciò si aggiunge la circostanza del mancato versamento del mantenimento per la minore (fissato nell'importo, tra l'altro esiguo, di € 150,00 mensili) che dimostra il disinteresse del padre ai bisogni della figlia.
Tali circostanze trovano un indiretto riscontro già nella scelta del resistente di ignorare l'esito di questo giudizio, nel quale non si è costituito.
In secondo luogo, le predette circostanze hanno ricevuto conferma nella deposizione della sig.ra , sentita nell'udienza dell'11.12.2024; in Pt_1 particolare, la stessa ha dichiarato che: “(…) è sostanzialmente CP_1
irreperibile, io ho difficoltà anche per le cose più banali, anche una semplice
Per_ gita, e questo ostacola la vita quotidiana di;
non è una guerra;
noi ci contattiamo telefonicamente o a volte via mail, per definire dei limiti, ma è
comunque sempre difficile reperirlo e ancora di più ottenere una firma quando
serve; non so come viva, non so dove abita;
in precedenza lavorava, ero io che
gli trovavo dei lavori ma lui li lasciava sempre;
lui non ha preso bene la mia
decisione di chiudere il rapporto e ha cercato di farmi cambiare idea anche con
Per_ modi aggressivi, e ho dovuto fare degli esposti;
ha sempre adorato il padre,
c'era una regolazione della frequentazione, quando ci andava nei fine settimana succedeva spesso qualcosa, una volta la ha mandata in chiesa a prendere un
pacco di alimenti, ha assistito ad un litigio con la padrona di casa perché non ha pagato l'affitto, oppure la portava a teatro ma poi non aveva prenotato;
delle disattenzioni;
la frequentazione è cambiata da quando hanno litigato ad agosto del 2020, era la settimana in cui lei doveva stare con il padre, lui me
l'ha riportata subito sul posto di lavoro, ha detto che il padre la strattonava, Per_ e che non voleva più le cose di a casa sua;
il litigio era perché lui voleva
Per_ andare a Subiaco con i mezzi, ma eravamo in pieno covid ed ha detto che preferiva restare a Roma, allora lui si è arrabbiato, ha preso tutte le cose della figlia e le ha messe in uno zaino;
lei si è anche un po' spaventata da Per_ questa reazione e per un po' non c'è andata;
poi lui si è scusato, e chiede di vederlo con minore frequenza;
il padre non la ha forzata ma non si
è neppure impegnato per recuperare;
attualmente lei non ci dorme più e non si vedono se non molto di rado;
lui doveva versare un contributo di 150 euro mensili e 50% delle spese, ma non ha mai versato niente, salvo per 4 o 5 mesi;
4
l'anno scorso ho avuto una multa dall'agenzia delle entrate e risultava che Per_ io avevo chiesto un rimborso per le spese di al 100% e lui lo aveva chiesto a sua volta senza comunicarmelo”.
Ulteriore riscontro di quanto sopra rappresentato, inoltre, si è avuto attraverso la deposizione della minore , avvenuta all'udienza del Persona_1
18.12.2024; la stessa, infatti, ha dichiarato che: “(…) io sto sempre con mamma non voglio vedere più PA da quando una settimana dovevo stare con lui e lui mi ha detto che dovevamo andare a trovare i nonni Subiaco, io non ci volevo andare perché c'era il covid all'epoca e io non volevo uscire da casa, lui mi ha fatto la borsa e mi ha mandato da mamma, il giorno dopo mi ha chiesto di tornare a casa sua e io non ci sono più voluta andare perché ho avuto paura che mi mettesse nuovamente alla porta, io gli ho detto che ci potevamo sentire due volte al giorno ma lui non mi telefona tutti i giorni ed ora ci sentiamo solo tramite messaggi vocali, lui diceva di essere una persona che in realtà non era, non ha mai alzato le mani ma una volta mi ha detto che andavamo a fare benzina e invece lui mi ha portato alla caritas a prendere un pacco, io non so dove abita ora (…) io non voglio vedere PA a me la telefonata mi basta e mi avanza, PA mi chiedeva spesso di vederci ma io dicevo sempre di no, dopo l'episodio in cui mi ha cacciato di casa lui mi ha chiamato per molti giorni per farmi andare da lui, quando ero piccola, lui se litigava con mamma ad un certo punto lui se ne andava via senza dire niente, quando ero piccola mi portava alle giostre, io non parlo molto delle mie cose, anche con mamma parlo ma non dico proprio tutto, con mamma mi trovo bene, so cucinare bene i dolci, tipo il tiramisù e i fagottini al cioccolato, mamma cucina bene, PA abbastanza, non so se in futuro potrò dare una chance a PA, lui mi chiama ma non tutti i giorni, certe settimane neppure mi chiama e la telefonata dura sempre poco (…)”.
Da tali deposizioni emerge la totale assenza di sollecitudine del padre nei riguardi della minore e, per contro, la condizione di oggettiva difficoltà in cui versa la madre, lasciata sola a gestire l'accudimento e il mantenimento della figlia.
In un simile contesto familiare, a parere del collegio, ricorrono i presupposti per derogare al paradigma dell'affido condiviso ed affidare in via esclusiva la minore alla madre, che è da tempo l'unica a prendersene cura;
il padre non solo è per lo più indifferente alle necessità della minore, che contatta 5
raramente e attraverso brevi telefonate, ma è per giunta aduso a rendersi a tratti irreperibile, evitando qualunque tipo di coordinamento con l'altro genitore. In aggiunta a ciò, il medesimo risulta non avere una dimora stabile e non ha mai versato il mantenimento dovuto alla figlia, ad eccezione dei primi 4 o 5 mesi.
In accoglimento della domanda della ricorrente deve pertanto prevedersi Per_ l'affidamento esclusivo di alla madre, nella forma c.d. rafforzata, che le consentirà di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza relative alla vita del minore, comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, al rilascio di documenti di qualsiasi natura, alla scelta della residenza, alla partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura. In relazione al regime fiscale, si evidenzia (avendo la ricorrente posto la relativa questione) che in regime di affido esclusivo rafforzato la minore deve intendersi interamente a carico del genitore affidatario.
Per_ Il padre potrà incontrare previo accordo con la madre sui tempi e le modalità degli incontri, e nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia.
Sarà quindi la madre a valutare se sia o meno opportuno che gli incontri si svolgano in autonomia o alla presenza di una terza persona (la stessa ricorrente o altra persona da lei delegata). In ordine alle altre domande presentate dalla ricorrente, si dispone quanto segue.
Premesso che resta confermato l'obbligo del padre di versare l'importo di €
150,00 a titolo di mantenimento della figlia stabilito nella citata sentenza del
Tribunale di Roma del 14.11.2019, va invece dichiarata inammissibile, in questa sede, la richiesta della ricorrente volta a far in modo che, nel caso in cui il sig. non possa provvedere al mantenimento, l'obbligo sia posto CP_1
a carico dei genitori e/o i fratelli dello stesso: tale richiesta, infatti, avrebbe dovuto essere presentata mediante un ricorso ai sensi dell'art. 316 bis c.c., il quale disciplina un procedimento autonomo e soggetto a rito diverso da quello del processo di famiglia ex art. 473bis e ss cpc, volto a rendere effettivo l'obbligo di contribuzione che grava sui genitori.
Risulta altresì inammissibile la richiesta di condanna del sig. al CP_1 pagamento dell'importo € 12.000,00, quale mantenimento alla figlia mai corrisposto: nel presente caso, infatti, la ricorrente dispone già di un titolo esecutivo per agire nei confronti del resistente, costituito dalla sentenza del 6
Tribunale di Roma del 14.11.2019: pertanto, per evitare duplicazioni del titolo, non si è possibile disporre una nuova condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono distrarsi a favore dei procuratori costituiti della ricorrente che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle precedenti condizioni di affidamento:
affida la minore alla madre in via Persona_1 Parte_1
esclusiva, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore importanza (ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, e alla residenza);
dispone che il padre possa incontrare la figlia con il consenso della madre, accordandosi con lei di volta in volta sui tempi e le modalità dell'incontro, nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia;
conferma l'obbligo del padre di versare la somma di € CP_1
150,00 a titolo di mantenimento per la minore;
Persona_1 dichiara inammissibile la richiesta di porre l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori del sig. e/o dei fratelli nel caso cui lo stesso non CP_1 fosse in grado di provvedere;
dichiara inammissibile la richiesta di condanna del sig. al CP_1 pagamento degli arretrati;
conferma, per il resto, quanto disposto nel provvedimento del Tribunale di Roma del 14.11.2019 (RG VG 11549/2019);
condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese di lite, CP_1 da liquidarsi in € 2.540,00 a titolo di compenso oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore degli avv.ti Simona Teodori e Maria Raffaella Scaraia in qualità di procuratori antistatari.
Roma, 27-12-2024
Il giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi sentenza redatta con la collaborazione del M.o.t. dott. Pietro Olivieri 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emessa la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 12056/2024 r.g., introdotto da
(C.F. ), nata a [...] il 10 Parte_1 C.F._1
Settembre 1979 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Teodori e Maria Raffaella Scaraia
Ricorrente nei confronti di
(C.F: ) nato a [...] il 26 CP_1 C.F._2
Novembre 1975 residente in [...] Lettera A
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo
***
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la ricorrente ha agito nei confronti del sig. al fine di regolare il regime di affidamento ed il CP_1 mantenimento di , figlia minore della coppia, nata il [...]. Persona_1
Più in particolare, la sig.ra ha rappresentato: i) di aver intrattenuto una Pt_1
relazione sentimentale con il resistente con conseguente convivenza more
Per_ uxorio, terminata nel 2019, durante la quale è nata la loro figlia minore;
ii) che a seguito della separazione, nel novembre del 2019, il Tribunale di 2
Roma (RG VG 11549/2019) ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre e l'obbligo per il genitore non collocatario di versare, a titolo di mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
iii) che il sig. CP_1
non ha mai provveduto a versare il mantenimento e la sua presenza nella vita della figlia con il tempo è divenuta sempre più sporadica e irrilevante;
iv) che negli anni la ricorrente ha subito, in diversi episodi, insulti e minacce, anche di morte, da parte del sig. (persino sul suo posto di lavoro), che CP_1
l'hanno costretta a presentare più volte denuncia nei confronti dell'ex convivente;
v) che la minore ha difficoltà a costruire un rapporto sincero col padre, sempre più assente, non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto affettivo, tanto che le frequentazioni si son fatte sempre più diradate e la stessa ha manifestato il suo malessere nei compiti in classe e nei disegni;
vi) che il sig. risulterebbe, allo stato, senza fissa dimora;
CP_1
vii) che in data 15 febbraio 2024 la ricorrente è stata costretta a presentare nei confronti dell'ex convivente un'ulteriore denuncia per mancata contribuzione al mantenimento della minore.
Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
1. di dichiarare l'affido rafforzato della minore alla madre con diritto del Persona_1
padre a farle visita secondo quanto stabilito precedentemente dal Tribunale;
2. porre a carico del padre il pagamento di un complessivo assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 150,00 fino alla piena autonomia economica delle stesse oltre Istat annuo, e nel caso in cui lo stesso non possa provvedere che tale obbligo sia posto in capo ai genitori del sig. e/o dei fratelli;
CP_1
3. condannare il sig. al pagamento di € 12.000,00 (a titolo di mantenimento mai CP_1
corrisposto).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite, oneri ed accessori a favore dei procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
La domanda di affido esclusivo “rafforzato” è fondata per le ragioni di seguito esposte. La minore è attualmente affidata ad entrambi i genitori in forza di quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2019
(Cfr. Doc. 4 allegato al ricorso) ma, come emerso nell'arco del presente Per_ giudizio, i rapporti tra il padre ed sono peggiorati nel tempo. Allo stato, il padre rappresenta una figura ormai rarefatta nella vita della minore dato che 3
la sua presenza è diventata sempre più sporadica e meno rilevante, tanto che lo stesso è difficilmente reperibile, non ha una dimora fissa (Cfr. Doc. 3 allegato al ricorso) e la figlia è decisa a non frequentarlo di persona. A ciò si aggiunge la circostanza del mancato versamento del mantenimento per la minore (fissato nell'importo, tra l'altro esiguo, di € 150,00 mensili) che dimostra il disinteresse del padre ai bisogni della figlia.
Tali circostanze trovano un indiretto riscontro già nella scelta del resistente di ignorare l'esito di questo giudizio, nel quale non si è costituito.
In secondo luogo, le predette circostanze hanno ricevuto conferma nella deposizione della sig.ra , sentita nell'udienza dell'11.12.2024; in Pt_1 particolare, la stessa ha dichiarato che: “(…) è sostanzialmente CP_1
irreperibile, io ho difficoltà anche per le cose più banali, anche una semplice
Per_ gita, e questo ostacola la vita quotidiana di;
non è una guerra;
noi ci contattiamo telefonicamente o a volte via mail, per definire dei limiti, ma è
comunque sempre difficile reperirlo e ancora di più ottenere una firma quando
serve; non so come viva, non so dove abita;
in precedenza lavorava, ero io che
gli trovavo dei lavori ma lui li lasciava sempre;
lui non ha preso bene la mia
decisione di chiudere il rapporto e ha cercato di farmi cambiare idea anche con
Per_ modi aggressivi, e ho dovuto fare degli esposti;
ha sempre adorato il padre,
c'era una regolazione della frequentazione, quando ci andava nei fine settimana succedeva spesso qualcosa, una volta la ha mandata in chiesa a prendere un
pacco di alimenti, ha assistito ad un litigio con la padrona di casa perché non ha pagato l'affitto, oppure la portava a teatro ma poi non aveva prenotato;
delle disattenzioni;
la frequentazione è cambiata da quando hanno litigato ad agosto del 2020, era la settimana in cui lei doveva stare con il padre, lui me
l'ha riportata subito sul posto di lavoro, ha detto che il padre la strattonava, Per_ e che non voleva più le cose di a casa sua;
il litigio era perché lui voleva
Per_ andare a Subiaco con i mezzi, ma eravamo in pieno covid ed ha detto che preferiva restare a Roma, allora lui si è arrabbiato, ha preso tutte le cose della figlia e le ha messe in uno zaino;
lei si è anche un po' spaventata da Per_ questa reazione e per un po' non c'è andata;
poi lui si è scusato, e chiede di vederlo con minore frequenza;
il padre non la ha forzata ma non si
è neppure impegnato per recuperare;
attualmente lei non ci dorme più e non si vedono se non molto di rado;
lui doveva versare un contributo di 150 euro mensili e 50% delle spese, ma non ha mai versato niente, salvo per 4 o 5 mesi;
4
l'anno scorso ho avuto una multa dall'agenzia delle entrate e risultava che Per_ io avevo chiesto un rimborso per le spese di al 100% e lui lo aveva chiesto a sua volta senza comunicarmelo”.
Ulteriore riscontro di quanto sopra rappresentato, inoltre, si è avuto attraverso la deposizione della minore , avvenuta all'udienza del Persona_1
18.12.2024; la stessa, infatti, ha dichiarato che: “(…) io sto sempre con mamma non voglio vedere più PA da quando una settimana dovevo stare con lui e lui mi ha detto che dovevamo andare a trovare i nonni Subiaco, io non ci volevo andare perché c'era il covid all'epoca e io non volevo uscire da casa, lui mi ha fatto la borsa e mi ha mandato da mamma, il giorno dopo mi ha chiesto di tornare a casa sua e io non ci sono più voluta andare perché ho avuto paura che mi mettesse nuovamente alla porta, io gli ho detto che ci potevamo sentire due volte al giorno ma lui non mi telefona tutti i giorni ed ora ci sentiamo solo tramite messaggi vocali, lui diceva di essere una persona che in realtà non era, non ha mai alzato le mani ma una volta mi ha detto che andavamo a fare benzina e invece lui mi ha portato alla caritas a prendere un pacco, io non so dove abita ora (…) io non voglio vedere PA a me la telefonata mi basta e mi avanza, PA mi chiedeva spesso di vederci ma io dicevo sempre di no, dopo l'episodio in cui mi ha cacciato di casa lui mi ha chiamato per molti giorni per farmi andare da lui, quando ero piccola, lui se litigava con mamma ad un certo punto lui se ne andava via senza dire niente, quando ero piccola mi portava alle giostre, io non parlo molto delle mie cose, anche con mamma parlo ma non dico proprio tutto, con mamma mi trovo bene, so cucinare bene i dolci, tipo il tiramisù e i fagottini al cioccolato, mamma cucina bene, PA abbastanza, non so se in futuro potrò dare una chance a PA, lui mi chiama ma non tutti i giorni, certe settimane neppure mi chiama e la telefonata dura sempre poco (…)”.
Da tali deposizioni emerge la totale assenza di sollecitudine del padre nei riguardi della minore e, per contro, la condizione di oggettiva difficoltà in cui versa la madre, lasciata sola a gestire l'accudimento e il mantenimento della figlia.
In un simile contesto familiare, a parere del collegio, ricorrono i presupposti per derogare al paradigma dell'affido condiviso ed affidare in via esclusiva la minore alla madre, che è da tempo l'unica a prendersene cura;
il padre non solo è per lo più indifferente alle necessità della minore, che contatta 5
raramente e attraverso brevi telefonate, ma è per giunta aduso a rendersi a tratti irreperibile, evitando qualunque tipo di coordinamento con l'altro genitore. In aggiunta a ciò, il medesimo risulta non avere una dimora stabile e non ha mai versato il mantenimento dovuto alla figlia, ad eccezione dei primi 4 o 5 mesi.
In accoglimento della domanda della ricorrente deve pertanto prevedersi Per_ l'affidamento esclusivo di alla madre, nella forma c.d. rafforzata, che le consentirà di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza relative alla vita del minore, comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, al rilascio di documenti di qualsiasi natura, alla scelta della residenza, alla partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura. In relazione al regime fiscale, si evidenzia (avendo la ricorrente posto la relativa questione) che in regime di affido esclusivo rafforzato la minore deve intendersi interamente a carico del genitore affidatario.
Per_ Il padre potrà incontrare previo accordo con la madre sui tempi e le modalità degli incontri, e nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia.
Sarà quindi la madre a valutare se sia o meno opportuno che gli incontri si svolgano in autonomia o alla presenza di una terza persona (la stessa ricorrente o altra persona da lei delegata). In ordine alle altre domande presentate dalla ricorrente, si dispone quanto segue.
Premesso che resta confermato l'obbligo del padre di versare l'importo di €
150,00 a titolo di mantenimento della figlia stabilito nella citata sentenza del
Tribunale di Roma del 14.11.2019, va invece dichiarata inammissibile, in questa sede, la richiesta della ricorrente volta a far in modo che, nel caso in cui il sig. non possa provvedere al mantenimento, l'obbligo sia posto CP_1
a carico dei genitori e/o i fratelli dello stesso: tale richiesta, infatti, avrebbe dovuto essere presentata mediante un ricorso ai sensi dell'art. 316 bis c.c., il quale disciplina un procedimento autonomo e soggetto a rito diverso da quello del processo di famiglia ex art. 473bis e ss cpc, volto a rendere effettivo l'obbligo di contribuzione che grava sui genitori.
Risulta altresì inammissibile la richiesta di condanna del sig. al CP_1 pagamento dell'importo € 12.000,00, quale mantenimento alla figlia mai corrisposto: nel presente caso, infatti, la ricorrente dispone già di un titolo esecutivo per agire nei confronti del resistente, costituito dalla sentenza del 6
Tribunale di Roma del 14.11.2019: pertanto, per evitare duplicazioni del titolo, non si è possibile disporre una nuova condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono distrarsi a favore dei procuratori costituiti della ricorrente che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle precedenti condizioni di affidamento:
affida la minore alla madre in via Persona_1 Parte_1
esclusiva, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore importanza (ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, e alla residenza);
dispone che il padre possa incontrare la figlia con il consenso della madre, accordandosi con lei di volta in volta sui tempi e le modalità dell'incontro, nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia;
conferma l'obbligo del padre di versare la somma di € CP_1
150,00 a titolo di mantenimento per la minore;
Persona_1 dichiara inammissibile la richiesta di porre l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori del sig. e/o dei fratelli nel caso cui lo stesso non CP_1 fosse in grado di provvedere;
dichiara inammissibile la richiesta di condanna del sig. al CP_1 pagamento degli arretrati;
conferma, per il resto, quanto disposto nel provvedimento del Tribunale di Roma del 14.11.2019 (RG VG 11549/2019);
condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese di lite, CP_1 da liquidarsi in € 2.540,00 a titolo di compenso oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore degli avv.ti Simona Teodori e Maria Raffaella Scaraia in qualità di procuratori antistatari.
Roma, 27-12-2024
Il giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi sentenza redatta con la collaborazione del M.o.t. dott. Pietro Olivieri 7