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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3720/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2020 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARETTO DAVIDE e dall'avv. BIASUTTI ELENA;
ATTRICE
contro
( ), di seguito anche RO P.IVA_1 solo ”, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARCHI ROBERTO;
CP_1
CONVENUTA
e contro
); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni - responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Nel merito in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, dichiararsi la responsabilità nel sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_2 conducente del motociclo BMW R 1200 targato CY03656, assicurato con
[...] e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido, RO [...]
e , al risarcimento di tutti i danni subiti da parte RO Controparte_2 dell'attrice in relazione al sinistro de quo nella misura di euro così Parte_1 specificata: Danno biologico da invalidità permanente (40%) € 288.507,00 Danno biologico da invalidità temporanea totale (60 gg al 100%) € 10.338,00 Danno biologico da invalidità temporanea parziale (80 gg al 75%) € 10.338,00 Danno biologico da invalidità temporanea (80 gg al 50%) € 6.920,00 Personalizzazione del danno (25%) € 48.085,00 Danno alla cenestesi lavorativa (appesantimento 20%) € 57.701,40 Danno patrimoniale € 200.000,00 Spese mediche ante causam € 7.137,00 Acquisto nuova auto € 16.000,00 Spese patente speciale € 503,98 Spese occhiali nuovi € 450,00 Spese pernottamento € 89,00 Spese assistenza stragiudiziale € 40.000,00 Spese CTU contabile € 4.240,01 Spese CTU medico legale € 610,00 Spese CTP medico legale € 1.220,00 Spese CTP contabile ante causam € 4.440,80 Spese CTP contabile in corso di causa € 14.527,76 Totale € 711.191,95
-Detratto acconto versato -€ 314.791,00 Totale complessivo € 396.400,95 oppure nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua dall'Illustrissimo sig. Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dalla sentenza al saldo.
Con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. per le voci di danno che non possono essere provate nel loro preciso ammontare, e con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 c.c. in relazione all'art. 1226 c.c.).
Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del patrocinio attoreo che le ha anticipate.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie allo stato non ammesse
e, quindi, per l'interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova di cui alla II° memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e per la prova testimoniale sui capitoli non ammessi.”
Per parte convenuta CATTOLICA: “NEL MERITO, PER QUANTO ATTIENE AL DANNO PATRIMONIALE
- Darsi atto della disponibilità di a corrispondere la somma concordata per tale CP_1 partita di danno nell'ambito delle operazioni di CTU, ossia euro 200.000,00 (i rispettivi procuratori, hanno raggiunto una conciliazione con particolare riguardo agli aspetti di cui al quesito demandato al CTU contabile, concordando in euro 200.000,00 l'entità del risarcimento all'attrice, come si evince dallo stesso elaborato peritale -cfr. consulenza tecnica, pag. 30-).
pagina 2 di 15 NEL MERITO, PER QUANTO ATTIENE AL DANNO DA LESIONI
- Accertare e dichiarare che ha assolto il proprio obbligo risarcitorio mediante CP_1 la corresponsione, già avvenuta, della somma di euro 314.937,00. Darsi atto della disponibilità di a corrispondere la modesta differenza sulla liquidazione, dovuta CP_1 sostanzialmente alle spese per le varie consulenze tecniche, sulla base del seguente conteggio: Conteggi come da calcolo software ReMida danno alla persona in base alle tabelle applicabili 248.228,00 € temporanea 100% gg. 60 5.940,00 € temporanea 75% gg. 80 5.940,00 € temporanea 50% gg. 80 3.960,00 € 264.068,00 € spese mediche ante causam (riconosciute da CTU) 7.137,00 € cenestesi lavorativa calcolata non includendo il morale, come di prassi - 15% 39.610,20 € maggior costo per avere acquistato un veicolo con comandi speciali 8.000,00 € patente speciale 503,98 € occhiali 450,00 € perizia contabile di parte 4.440,80 € CTP medico -legale 1.220,00 € CTP contabile 14.527,76 € CTU fondo spese pagato da controparte 100,00 € 339.957,74 € ACCONTI già corrisposti - 314.791,00
€ tot. 25.166,74 €
Oltre a spese di patrocinio da riconoscersi sul decisum secondo tabelle di legge e per le fasi del procedimento di trattazione ed istruttoria.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Liquidare il danno subito dall'attrice in base ad attendibili risultanze istruttorie, detraendo dall'ammontare complessivo la somma già corrisposta da in favore dell'attrice a CP_1 mezzo del versamento della somma di euro 314.937,00.
- Spese di lite rifuse.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha evocato in giudizio i convenuti per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 28.07.2016.
In particolare, l'attrice ha allegato che, nella predetta data, alle ore 14.00 circa, percorreva in Asola (MN) la strada provinciale n. 2 con direzione Desenzano Del Garda, trasportata sul motociclo BMW R 1200 targato CY03656, assicurato con la compagnia assicuratrice di proprietà e condotto dal convenuto , RO Controparte_2 quando interveniva un sinistro tra il motoveicolo ed il veicolo Fiat Marea targato BE 887NJ assicurato con e condotto da , di proprietà di Controparte_3 Persona_1
CP_4
Infatti, mentre il motociclo era in fase di sorpasso, in corrispondenza di una intersezione, l'autovettura Fiat Marea effettuava regolare svolta a sinistra per imboccare una laterale e il conducente della moto, pur tentando di frenare, non riusciva ad evitare la collisione tra i pagina 3 di 15 due veicoli, impattando contro la fiancata sinistra dell'auto, all'altezza della portiera del conducente, nei pressi della linea longitudinale di mezzeria della strada a doppio senso di circolazione.
In conseguenza di tale urto, l'attrice cadeva a terra, riportando lesioni gravi, tanto da essere condotta con urgenza presso il Pronto Soccorso di Mantova.
L'attrice ha inoltre precisato di aver già ottenuto, in via stragiudiziale, dalla convenuta la somma di Euro 314.791,00 a titolo di risarcimento dei danni RO occorsi, trattenuta a titolo di acconto e dunque da detrarre dal totale danno risarcibile.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta Compagnia
Assicuratrice che non ha contestato la dinamica del sinistro, né il RO diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, svolgendo tuttavia contestazioni in merito alla spettanza di alcune singole voci di danno e, in generale, in merito quantum risarcitorio, eccependo di aver già integralmente risarcito, nella fase stragiudiziale, il danno subito dall'attrice.
3. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica, ed è dunque stato dichiarato contumace.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nel corso del procedimento, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, nella misura in cui sono state ritenute ammissibili, e sono state disposte una CTU medico-legale, nominando quale ausiliaria la dott.ssa e una CTU contabile, nominando quale ausiliario il dott. Persona_2
Persona_3
5. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla dinamica del sinistro e sul diritto al risarcimento dei danni occorsi all'attrice
7. La dinamica del sinistro del 28.07.2016 come descritta dall'attrice deve ritenersi provata.
La stessa, infatti, è stata accertata nel rapporto dell'incidente stradale redatto in data
28.07.2016 dalla Polizia Municipale di Asola (doc. 1 fascicolo attoreo), intervenuta nell'immediatezza del fatto, che ha recepito oltre alle dichiarazioni della conducente del veicolo Fiat Marea, coinvolto nel sinistro, e di altri testimoni oculari presenti, le dichiarazioni del conducente del motociclo su cui l'attrice era allora trasportata, nonché odierno convenuto, , che confermano – di fatto - le allegazioni Controparte_2 attoree.
pagina 4 di 15 Peraltro, tale dinamica non è stata oggetto di contestazione da parte della compagnia assicuratrice convenuta.
8. Ciò posto, è certo il diritto dell'attrice di ottenere pieno risarcimento dei danni occorsi, che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro ai sensi dell'art. 1223 c.c., da parte della compagnia assicuratrice convenuta e del proprietario del veicolo sul quale era trasportata, litisconsorte necessario.
L'art. 141 c. 1 del Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
9. Sul diritto risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
10. Al fine di procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale, occorre una breve disamina sulla consulenza tecnica svolta dalla medica legale dott.ssa nominata nel corso del presente giudizio. Persona_2
A seguito dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti (cfr. docc. 2 fascicolo attoreo) e della visita svolta sulla perizianda, la consulente ha accertato che l'attrice, in conseguenza diretta del sinistro del 28.07.2016, ha riportato “un trauma cranio-facciale con frattura della parete orbitaria superiore di destra e delle ossa nasali, la frattura pluriframmentaria dell'estremo distale del radio con lussazione radio carpica sinistra;
la frattura pluriframmentaria bicondilare delle tibia destra, nonché le fratture della VIII e IX costa di sinistra. La signora venne ricoverata presso il reparto di Rianimazione Parte_1 dell' di Mantova e quindi trasferita presso il reparto di Ortopedia dello stesso CP_5 nosocomio. In data 28.7.17 venne sottoposta ad intervento di applicazione di fissatore esterno all'avambraccio sinistro;
in data 2.8.16 fu eseguito intervento di riduzione ed osteosintesi incruenta per la frattura del piatto tibiale destro. Dimessa in data 8.8.16, successivamente fu ricoverata presso l'Unità di riabilitazione dal 19.9.16 al 27.10.16 per il proseguimento delle cure fisiche. A causa delle persistenza di grave rigidità articolare del polso sinistro, nel marzo 2017, fu ricoverata presso il reparto di ortopedia della casa di cura privata “Città di Rovigo”, ove venne sottoposta ad intervento di artrodesi secondo Kapamdij del polso sinistro.” (cfr. pagg. 14 ss CTU in atti).
L'ausiliaria ha accertato altresì che, a seguito di un lungo periodo di degenza e di vari trattamenti medici, chirurgici e riabilitativi, ad oggi “residua una severa limitazione
pagina 5 di 15 articolare del polso sinistro, con deficit di prensione, deficit articolare del ginocchio destro in esiti della frattura bicondiloidea della tibia destra, esito cicatriziale al volto, esiti di trauma cranio-cervico-facciale con fratture della parete orbitaria destra e delle ossa nasali, esiti anatomici di pregresse fratture costali (VII e IX costa di sinistra).” (cfr. pag. 15 CTU in atti).
Ciò, ha indotto la CTU a quantificare il danno biologico permanente residuato all'attrice dagli esiti del sinistro nella misura dell'40%, con riferimento alla tabelle di cui alle Linee
Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, oltre ad accertare un periodo di 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea assoluta, di 80 (ottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di ulteriori 80 (ottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
La CTU ha inoltre osservato come “La sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico- relazionale temporaneo è stata di grado elevato durante la degenza ospedaliera, quindi di grado medio-elevato sul restante periodo di temporanea;
la sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente è di grado medio-elevato. (cfr. pag. 15 CTU in atti) e come le lesioni riportate abbiano certo determinato la perdita, quantomeno parziale, della capacità lavorativa specifica, oltre che
“ripercussioni negative sulla sua cinestesia lavorativa in termini di maggiore usura, maggiore sforzo che le viene richiesto per lo svolgimento della sua attività lavorativa.” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
11. Le valutazioni operate dalla CTU medico-legale non sono state oggetto, né nel merito né nel metodo, di osservazioni critiche da parte CTP o dalle parti ed anche a parere della scrivente appaiono ragionevoli, coerenti logicamente, scientificamente rigorose e ben motivate, dunque pienamente condivisibili.
12. La scrivente ritiene inoltre puntualmente allegati e provati anche i presupposti per la richiesta personalizzazione del danno.
13. Sul punto, appare condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
pagina 6 di 15 della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
In breve, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario piuttosto allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
14. Nel caso di specie, parte attrice ha posto a fondamento della domanda di personalizzazione la circostanza che i gravi esiti del sinistro abbiano inciso in modo ancor più profondo sulle proprie abitudini di vita, allegando di essere stata, prima del sinistro, persona estremamente attiva e dinamica, avendo successivamente, a causa dei danni subiti, non solo subito una sostanziale variazione delle mansioni svolte quale infermiera – venendo trasferita dal operativo di emergenza e soccorso AAT 118 al reparto cure palliative domiciliari, per esecuzione di attività di tipo amministrativo – ma anche perso anche gran parte delle opportunità di accrescimento professionale e personale, in passato ampiamente colte.
In particolare, la lamentato di aver perso la possibilità di tenere quale docente i corsi di formazione professionale di cui era titolare prima del sinistro, di essere stata costretta ad abbandonare corsi di specializzazione e perfezionamento intrapresi ed a rinunciare alla propria attività di volontariato in Kenia o a prestare volontariato nell'ambito dell'attività connessa all'attuazione del piano vaccinale contro il Covid-19, tutte occasioni di crescita, oltre che professionale ed economica, anche personale per l'attrice.
15. La circostanza che l'attrice abbia subito i postumi permanenti del sinistro sulla propria vita quotidiana in misura differente e peculiare rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso che abbiano sofferto postumi di identica misura, in ragione della indotta necessità di rinunciare a tutte le predette attività, precedentemente svolte, subendo così un peggioramento delle proprie condizioni di vita superiore rispetto allo standard, è stato confermato nel corso dell'istruttoria in parte dalla documentazione versata in atti dall'attrice (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo, certificazione circa il volontariato presso un campo di lavoro in Kenia del 20.06.2014; doc. 14 fascicolo attoreo, corrispondenza relativa al cambio di mansioni lavorative;
doc. 15 fascicolo attoreo, documentazione relativa alla candidatura all'inserimento tra personale addetto alla vaccinazione da Covid-19), in parte dall'assunzione delle prove orali richieste dall'attrice.
In particolare, tutte le predette circostanze sono state confermate (cfr. verbale udienza del 8.06.2022) dalle dichiarazioni dei testi – sanitario che ha collaborato con Tes_1 l'attrice nell'ambito dell'attività di formazione dalla stessa svolta, che ha confermato come la stessa abbia cessato qualsiasi attività di docenza intrapresa in precedenza dopo il sinistro pagina 7 di 15 di cui è causa;
– allievo dell'attrice durante un corso che la stessa ha tenuto Tes_2 tra il 2015 e il 2016 in tecniche di soccorrimento medico a Legnago, che ha confermato come la stessa abbia sospeso il corso e l'incarico di docenza dopo il sinistro di cui è causa;
– medica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Asola quando l'attrice ivi CP_6 svolgeva la propria attività di infermiera, che ha confermato che l'attrice svolgeva incarichi di docenza in corsi di formazione, seguiva corsi di perfezionamento e svolgeva attività di volontariato in Kenia, sospesi tutti dopo il sinistro di cui è causa;
e – figlia CP_7 dell'attrice che pure ha confermato che l'attrice ha cessato le attività di volontariato e gli incarichi di formazione a seguito del sinistro.
Ulteriore riscontro circa il nesso causale tra le conseguenze del sinistro di cui è causa e le ripercussioni negative sulle abitudini di vita specifiche dell'attrice, peraltro, è fornito dalla CTU medico legale, che, nella propria relazione, ha accertato come proprio in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa non potrebbe più Parte_1 svolgere l'attività di formatrice del personale del 118, così come l'attività di volontariato quale infermiera presso ospedali missionari “a causa, in particolare, della severa limitazione funzionali a carico dell'arto superiore sinistro” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
16. A ciò si aggiunga che il riconoscimento di una percentuale di personalizzazione massima si giustifica anche quale risarcimento del danno da c.d. da cenestesi lavorativa, pure accertato dalla CTU medico-legale nel caso di specie e consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Tale danno è da ritenersi, secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e da liquidarsi onnicomprensivamente come danno alla salute, “potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (così Cass. 1666/2023).
A tal proposito, va evidenziato come non appaia condivisibile la prospettazione attorea per la quale la liquidazione del danno da c.d. cenestesi lavorativa debba avvenire sommando al valore del danno biologico già aumentato per la percentuale massima di personalizzazione una ulteriore percentuale in aumento del valore base del danno biologico, posto che ciò determinerebbe una sostanziale duplicazione delle voci di danno liquidabili, determinando una percentuale in aumento del valore base del danno biologico esorbitante rispetto alla percentuale massima di personalizzazione indicata dalle Tabelle di riferimento (nel caso di specie le Tabelle di Milano nell'edizione 2024, come si dirà nel prosieguo) e comunque da ritenersi non corrispondente ad equità.
17. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
pagina 8 di 15 18. Ciò posto in termini astratti, si può procedere alla concreta liquidazione delle varie voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice.
19. In primo luogo, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente, in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
Esso deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (46 anni) ed avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente) ed alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla “sofferenza soggettiva”, con un “appesantimento” del punto di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle di Milano in caso di invalidità accertate tra il 35 ed il 100 %.
Tale appesantimento è determinato dall'entità medio-alta della sofferenza subita a causa dei postumi permanenti (come accertata anche alla CTU) dall'attrice.
Oltre a ciò, alla luce di quanto esposto nei capi precedenti, dovrà operarsi una ulteriore personalizzazione al 25% della sola componente del danno biologico.
Dunque, così operando, il danno non patrimoniale comprensivo delle componenti di danno biologico, di danno morale da “sofferenza soggettiva” e di personalizzazione, comprensiva
– come illustrato - anche di danno da c.d. cenestesi lavorativa, risulta pari ad Euro 336.592,00 complessivi.
20. In secondo luogo, deve procedersi alla liquidazione del danno biologico a titolo di invalidità totale e parziale temporanea, anch'esso liquidabile in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
La relativa liquidazione deve effettuarsi considerando il punto base di 115,00 Euro (comprensivo tanto della componente di danno biologico e dinamico relazionale quanto della componente di sofferenza soggettiva media presumibile) per ciascun giorno di invalidità totale ovvero, in percentuale, di invalidità parziale, poi moltiplicando il risultato per i giorni accertati dalla CTU di effettiva invalidità totale e parziale, come sopra riportati.
Il danno non patrimoniale da invalidità totale e parziale temporanea risulta così pari ad
Euro 18.400,00.
21. Dunque, il totale liquidabile all'attrice a titolo di danno non patrimoniale risulta pari a complessivi Euro € 354.992,00.
22. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni,
pagina 9 di 15 la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.07.2016, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione ed interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 389.810,00, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo
23. Sul risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro - risarcimento da perdita della capacità lavorativa specifica – danno emergente e lucro cessante
24. Venendo alle domande risarcitorie formulate dall'attrice e relative ai danni patrimoniali, appare opportuno prendere preliminarmente posizione in merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa specifica.
25. Sul punto, va premesso che, anche alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. 9 e 14 fascicolo attoreo) e degli accertamenti operati nel corso della CTU contabile (cfr. relazione peritale in atti) dal dott. nominato nel corso Persona_3 del presente procedimento, appare ampiamente provato come l'attrice abbia subito un danno, a titolo di lucro cessante, da perdita di capacità lavorativa specifica, avendo subito un demansionamento e così una sensibile riduzione dei redditi da lavoro in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro di cui è causa.
Devono intendersi richiamate, in merito, tutte le valutazioni operate dal CTU contabile, che appaiono condivisibili e rigorose.
26. Ciò premesso, nel corso della CTU è emerso come le parti costituite abbiano trovato un accordo in merito alla complessiva quantificazione inerente alle voci di danno il cui accertamento e la cui quantificazione è stata demandata al CTU contabile, convenendo sulla congruità della somma di Euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, da intendersi già comprensiva di interessi e rivalutazione.
In assenza di contestazioni tra le parti costituite, considerato che parte attrice ha dichiarato di accettare la predetta somma, che risulta peraltro inferiore a quella risultante dai calcoli operati dal CTU contabile, e considerato che la quantificazione del danno risarcibile non può che calcolarsi equitativamente, deve dunque ritenersi quantificabile in Euro
200.000,00, già comprensivi di rivalutazione ed interessi, il danno risarcibile a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, secondo le indicazioni concordemente fornite dalle parti.
pagina 10 di 15 27. Sulla ulteriore domanda di risarcimento da danno emergente per le spese dall'attrice sostenute in conseguenza del sinistro
28. Parte ricorrente ha infine domandato il risarcimento di ulteriori voci di danno patrimoniale da danno emergente, per spese asseritamente sostenute quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui è causa, da esaminarsi separatamente.
29. In primo luogo, la stessa ha chiesto il risarcimento delle spese mediche sostenute ante causam in conseguenza del sinistro, esse sono state quantificate in Euro 7.137,00, risultano documentate (cfr. doc. 2 e 11 fascicolo attoreo) e sono state ritenute congrue ed eque dalla
CTU medico-legale.
La predetta somma, dunque, è da ritenersi integralmente risarcibile.
30. In secondo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova auto con comandi speciali.
A fondamento di tale domanda, l'attrice ha prodotto (doc. 12 fascicolo attoreo) un certificato medico per riclassificazione della patente di guida rilasciato il 18.09.2017 dalla Commissione Medica Locale, con prescrizione di adattamento dei veicolo nella disposizione dei comandi ed in particolare con prescrizione di utilizzo del cambio automatico, della centralina solidale con il pomello con mano valida destra, del servosterzo e del pomello al volante, nonché un preventivo di un'auto avente quali accessori non di serie quelli indicati nella predetta certificazione, con indicazione di prezzo di 16.600,00 Euro.
La predetta certificazione per riclassificazione della patente di guida è stata riconosciuta dai testi e (cfr. verbale udienza del 8.06.2022), rispettivamente medico Tes_3 Tes_4
e tecnico componenti della commissione medica locale patenti di Mantova, che hanno confermato che, in presenza dei deficit valutati dalla commissione medica sulla persona dell'attrice, hanno fornito le predette prescrizioni sugli accessori per la guida.
D'altro canto, come puntualmente contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che l'attrice abbia di fatto acquistato l'auto di cui al predetto preventivo e che abbia dunque effettivamente corrisposto il prezzo ivi indicato.
Infatti, né è stata prodotta prova documentale dell'acquisto dell'auto, né il fatto che proprio l'auto oggetto del predetto preventivo sia stata acquistata dall'attrice è stato provato dall'assunzione delle prove orali.
Nessuno dei testi indicati dall'attrice ha infatti saputo confermare tale circostanza, salvo riferire, de relato actoris, che la stessa avrebbe acquistato un'auto dotata dei predetti presidi, senza meglio identificarla.
pagina 11 di 15 Neppure parte parte attrice ha tempestivamente e puntualmente formulato autonomi capitoli di prova in merito al prezzo effettivamente corrisposto per l'acquisto dell'auto, dovendosi precisare peraltro che, in ogni caso, tale prova orale del pagamento non sarebbe stata ammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Nessun risarcimento può dunque riconoscersi per la predetta voce di danno.
31. In terzo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'ottenimento di patente speciale.
Tale voce di danno deve ritenersi provata e pienamente risarcibile: l'attrice ha infatti non solo prodotto la certificazione (di cui al già citato doc. 12 fascicolo attoreo) relativa alla riclassificazione della patente di guida rilasciata il 18.09.2017 dalla Commissione Medica
Locale, ma anche copia detta fattura n. 31/2019 del 17.10.2019 da 503,98 Euro, emessa dall'UT Boschetti (doc. 11 fascicolo attoreo), intestata proprio all'attrice e relativa ai costi per “Esperimento guida per riclassificazione patente da categoria B a categoria B/speciale con adattamenti al veicolo”, come emerge dall'oggetto della predetta fattura.
Deve dunque ritenersi provato per presunzioni, considerata la natura dei danni biologici riportati dall'attrice a seguito del sinistro e la coerenza con gli stessi del contenuto della predetta documentazione, che vi sia un nesso causale diretto tra gli esiti del sinistro e la spesa che l'attrice è stata costretta a sostenere per l'ottenimento della patente speciale.
32. In quarto luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento dei costi sostenuti per l'acquisto di occhiali da vista nuovi in sostituzione di quelli che, secondo la tesi attorea, sarebbero andati distrutti nel sinistro.
Deve ritenersi la risarcibilità di tale voce di spesa per 450,00 Euro, a fronte della documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo), tanto più che la debenza non è mai stata contestata in modo puntuale da parte della convenuta e deve dunque ritenersi pacifica.
33. In quinto luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento per i costi sostenuti dalla figlia per il pernottamento presso il Best Western Hotel Cristallo di Rovigo in data
16.03.2017 (doc. 11 fascicolo attoreo), in occasione del suo ricovero presso l'Ospedale della predetta città.
Tale voce di danno non si ritiene risarcibile, dal momento che non vi è prova che sia stata l'attrice a sostenere tale voce di spesa e che unica intestataria della fattura risulta essere figlia dell'attrice, potendosi da ciò desumere che la stessa abbia, secondo l'id CP_7 quoad plerumque accidit, sopportato tale spesa, essendo l'unica eventualmente legittimata a chiederne il risarcimento.
pagina 12 di 15 34. In sesto luogo, è stato chiesto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14444 /2021, ma anche Cass. 6422/2017) per il quale “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.”
Nel caso di specie, non può esservi dubbio che l'intervento della società di infortunistica stradale Q2&Scai S.a.s. delegata dall'attrice, che ha provveduto alla raccolta di documenti utili ai fini della pratica e a una complessa opera di intermediazione con la società assicuratrice oggi convenuta (ampiamente documentata in atti, cfr. docc. 3 e 4 fascicolo attoreo) sia stata tutt'altro che superflua.
Secondo una valutazione da operarsi ex ante, l'intervento della società di infortunistica è stata anzi di certo utile, tanto da aver consentito all'attrice, già in fase stragiudiziale, di percepire importanti acconti a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo), pur non avendo potuto scongiurare l'avvio del presente giudizio a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo con la compagnia assicuratrice.
D'altro canto, l'entità del risarcimento richiesto sulla base della nota pro forma proveniente dalla società di infortunistica stradale, di Euro 40.000,00, appare del tutto incongrua ed esorbitante, dovendosi ritenere che la relativa liquidazione debba avvenire piuttosto secondo le tariffe forensi (in termini Cass. 15265/2023 che richiama Cass., Sez. Un., n.
16990/2017; Cass., Sez. Un. n. 24481/2020 e da ultimo, Cass, sez. n. 15732/2022).
Tenuto conto del valore della controversia ad applicando i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, nel loro valore medio, il risarcimento per tale voce di danno deve essere contenuto in Euro 18.000,00 (pari al 3% sul valore dell'affare, quantificando il valore della controversia in circa 600.000,00
Euro, sulla base dei danni ritenuti in questa sede risarcibili).
35. Infine, parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per il proprio consulente di parte ante causam, per complessivi 4.440,80 Euro e documentate in atti (doc.
10), voce di danno di certo in questa sede risarcibile.
pagina 13 di 15 36. Il danno patrimoniale (c.d. danno emergente) complessivamente liquidabile è dunque pari ad Euro 30.531,78, arrotondati ad Euro 30.532,00.
37. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.07.2016, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 33.526,44, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
38. Sull'entità del danno in concreto risarcibile – compensatio lucri cum damno
39. Alla luce di quanto esposto nei precedenti capi, il danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione ed interessi complessivamente liquidabile è pari ad Euro 620.342,00 (pari a 389.810,00 a titolo di danno non patrimoniale, Euro 200.000,00
a titolo di danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa specifica ed Euro
30.532,00 a titolo di danno patrimoniale emergente).
40. D'altro canto, è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta abbia già versato a titolo risarcitorio la somma complessiva di Euro 314.791,00, trattenuta da parte attrice a titolo di acconto.
41. Dunque, l'entità del danno residuo risarcibile da parte dei convenuti in solido a favore dell'attrice deve considerarsi pari a Euro 305.551,00, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
42. Sulle spese di lite
43. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico delle parti in solido.
44. Le stesse sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi.
45. Devono infine porsi, in via definitiva, le spese di CTU già liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido, i quali devono altresì essere condannati alla pagina 14 di 15 rifusione all'attrice delle spese sostenute per il CTP medico-legale, per 1.220,00 Euro (doc.
16 fascicolo attoreo) e contabile, per 14.527,76 (doc. 17 fascicolo attoreo), che hanno prestato alla stessa assistenza in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa, avvenuto il 28.07.2016, in capo al conducente del motociclo BMW R 1200 targato Controparte_2
CY03656 e assicurato con RO
2) per l'effetto, condanna i convenuti, RO
e , in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte
[...] Controparte_2 dell'attrice in relazione al sinistro de quo, nella misura di Parte_1 complessivi Euro 305.551,00, oltre interessi come per legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna i convenuti e RO
, in solido, a rimborsare a parte attrice le Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in Euro 15.747,76 per spese di CTP, Euro 1.713,00 per spese ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti RO
e , in solido, le spese relative alle
[...] Controparte_2
CTU medico-legale e contabile già liquidate come da separati decreti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 29/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2020 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARETTO DAVIDE e dall'avv. BIASUTTI ELENA;
ATTRICE
contro
( ), di seguito anche RO P.IVA_1 solo ”, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARCHI ROBERTO;
CP_1
CONVENUTA
e contro
); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni - responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Nel merito in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, dichiararsi la responsabilità nel sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_2 conducente del motociclo BMW R 1200 targato CY03656, assicurato con
[...] e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido, RO [...]
e , al risarcimento di tutti i danni subiti da parte RO Controparte_2 dell'attrice in relazione al sinistro de quo nella misura di euro così Parte_1 specificata: Danno biologico da invalidità permanente (40%) € 288.507,00 Danno biologico da invalidità temporanea totale (60 gg al 100%) € 10.338,00 Danno biologico da invalidità temporanea parziale (80 gg al 75%) € 10.338,00 Danno biologico da invalidità temporanea (80 gg al 50%) € 6.920,00 Personalizzazione del danno (25%) € 48.085,00 Danno alla cenestesi lavorativa (appesantimento 20%) € 57.701,40 Danno patrimoniale € 200.000,00 Spese mediche ante causam € 7.137,00 Acquisto nuova auto € 16.000,00 Spese patente speciale € 503,98 Spese occhiali nuovi € 450,00 Spese pernottamento € 89,00 Spese assistenza stragiudiziale € 40.000,00 Spese CTU contabile € 4.240,01 Spese CTU medico legale € 610,00 Spese CTP medico legale € 1.220,00 Spese CTP contabile ante causam € 4.440,80 Spese CTP contabile in corso di causa € 14.527,76 Totale € 711.191,95
-Detratto acconto versato -€ 314.791,00 Totale complessivo € 396.400,95 oppure nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua dall'Illustrissimo sig. Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dalla sentenza al saldo.
Con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. per le voci di danno che non possono essere provate nel loro preciso ammontare, e con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 c.c. in relazione all'art. 1226 c.c.).
Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del patrocinio attoreo che le ha anticipate.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie allo stato non ammesse
e, quindi, per l'interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova di cui alla II° memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e per la prova testimoniale sui capitoli non ammessi.”
Per parte convenuta CATTOLICA: “NEL MERITO, PER QUANTO ATTIENE AL DANNO PATRIMONIALE
- Darsi atto della disponibilità di a corrispondere la somma concordata per tale CP_1 partita di danno nell'ambito delle operazioni di CTU, ossia euro 200.000,00 (i rispettivi procuratori, hanno raggiunto una conciliazione con particolare riguardo agli aspetti di cui al quesito demandato al CTU contabile, concordando in euro 200.000,00 l'entità del risarcimento all'attrice, come si evince dallo stesso elaborato peritale -cfr. consulenza tecnica, pag. 30-).
pagina 2 di 15 NEL MERITO, PER QUANTO ATTIENE AL DANNO DA LESIONI
- Accertare e dichiarare che ha assolto il proprio obbligo risarcitorio mediante CP_1 la corresponsione, già avvenuta, della somma di euro 314.937,00. Darsi atto della disponibilità di a corrispondere la modesta differenza sulla liquidazione, dovuta CP_1 sostanzialmente alle spese per le varie consulenze tecniche, sulla base del seguente conteggio: Conteggi come da calcolo software ReMida danno alla persona in base alle tabelle applicabili 248.228,00 € temporanea 100% gg. 60 5.940,00 € temporanea 75% gg. 80 5.940,00 € temporanea 50% gg. 80 3.960,00 € 264.068,00 € spese mediche ante causam (riconosciute da CTU) 7.137,00 € cenestesi lavorativa calcolata non includendo il morale, come di prassi - 15% 39.610,20 € maggior costo per avere acquistato un veicolo con comandi speciali 8.000,00 € patente speciale 503,98 € occhiali 450,00 € perizia contabile di parte 4.440,80 € CTP medico -legale 1.220,00 € CTP contabile 14.527,76 € CTU fondo spese pagato da controparte 100,00 € 339.957,74 € ACCONTI già corrisposti - 314.791,00
€ tot. 25.166,74 €
Oltre a spese di patrocinio da riconoscersi sul decisum secondo tabelle di legge e per le fasi del procedimento di trattazione ed istruttoria.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Liquidare il danno subito dall'attrice in base ad attendibili risultanze istruttorie, detraendo dall'ammontare complessivo la somma già corrisposta da in favore dell'attrice a CP_1 mezzo del versamento della somma di euro 314.937,00.
- Spese di lite rifuse.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha evocato in giudizio i convenuti per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 28.07.2016.
In particolare, l'attrice ha allegato che, nella predetta data, alle ore 14.00 circa, percorreva in Asola (MN) la strada provinciale n. 2 con direzione Desenzano Del Garda, trasportata sul motociclo BMW R 1200 targato CY03656, assicurato con la compagnia assicuratrice di proprietà e condotto dal convenuto , RO Controparte_2 quando interveniva un sinistro tra il motoveicolo ed il veicolo Fiat Marea targato BE 887NJ assicurato con e condotto da , di proprietà di Controparte_3 Persona_1
CP_4
Infatti, mentre il motociclo era in fase di sorpasso, in corrispondenza di una intersezione, l'autovettura Fiat Marea effettuava regolare svolta a sinistra per imboccare una laterale e il conducente della moto, pur tentando di frenare, non riusciva ad evitare la collisione tra i pagina 3 di 15 due veicoli, impattando contro la fiancata sinistra dell'auto, all'altezza della portiera del conducente, nei pressi della linea longitudinale di mezzeria della strada a doppio senso di circolazione.
In conseguenza di tale urto, l'attrice cadeva a terra, riportando lesioni gravi, tanto da essere condotta con urgenza presso il Pronto Soccorso di Mantova.
L'attrice ha inoltre precisato di aver già ottenuto, in via stragiudiziale, dalla convenuta la somma di Euro 314.791,00 a titolo di risarcimento dei danni RO occorsi, trattenuta a titolo di acconto e dunque da detrarre dal totale danno risarcibile.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta Compagnia
Assicuratrice che non ha contestato la dinamica del sinistro, né il RO diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, svolgendo tuttavia contestazioni in merito alla spettanza di alcune singole voci di danno e, in generale, in merito quantum risarcitorio, eccependo di aver già integralmente risarcito, nella fase stragiudiziale, il danno subito dall'attrice.
3. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica, ed è dunque stato dichiarato contumace.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nel corso del procedimento, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, nella misura in cui sono state ritenute ammissibili, e sono state disposte una CTU medico-legale, nominando quale ausiliaria la dott.ssa e una CTU contabile, nominando quale ausiliario il dott. Persona_2
Persona_3
5. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla dinamica del sinistro e sul diritto al risarcimento dei danni occorsi all'attrice
7. La dinamica del sinistro del 28.07.2016 come descritta dall'attrice deve ritenersi provata.
La stessa, infatti, è stata accertata nel rapporto dell'incidente stradale redatto in data
28.07.2016 dalla Polizia Municipale di Asola (doc. 1 fascicolo attoreo), intervenuta nell'immediatezza del fatto, che ha recepito oltre alle dichiarazioni della conducente del veicolo Fiat Marea, coinvolto nel sinistro, e di altri testimoni oculari presenti, le dichiarazioni del conducente del motociclo su cui l'attrice era allora trasportata, nonché odierno convenuto, , che confermano – di fatto - le allegazioni Controparte_2 attoree.
pagina 4 di 15 Peraltro, tale dinamica non è stata oggetto di contestazione da parte della compagnia assicuratrice convenuta.
8. Ciò posto, è certo il diritto dell'attrice di ottenere pieno risarcimento dei danni occorsi, che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro ai sensi dell'art. 1223 c.c., da parte della compagnia assicuratrice convenuta e del proprietario del veicolo sul quale era trasportata, litisconsorte necessario.
L'art. 141 c. 1 del Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
9. Sul diritto risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
10. Al fine di procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale, occorre una breve disamina sulla consulenza tecnica svolta dalla medica legale dott.ssa nominata nel corso del presente giudizio. Persona_2
A seguito dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti (cfr. docc. 2 fascicolo attoreo) e della visita svolta sulla perizianda, la consulente ha accertato che l'attrice, in conseguenza diretta del sinistro del 28.07.2016, ha riportato “un trauma cranio-facciale con frattura della parete orbitaria superiore di destra e delle ossa nasali, la frattura pluriframmentaria dell'estremo distale del radio con lussazione radio carpica sinistra;
la frattura pluriframmentaria bicondilare delle tibia destra, nonché le fratture della VIII e IX costa di sinistra. La signora venne ricoverata presso il reparto di Rianimazione Parte_1 dell' di Mantova e quindi trasferita presso il reparto di Ortopedia dello stesso CP_5 nosocomio. In data 28.7.17 venne sottoposta ad intervento di applicazione di fissatore esterno all'avambraccio sinistro;
in data 2.8.16 fu eseguito intervento di riduzione ed osteosintesi incruenta per la frattura del piatto tibiale destro. Dimessa in data 8.8.16, successivamente fu ricoverata presso l'Unità di riabilitazione dal 19.9.16 al 27.10.16 per il proseguimento delle cure fisiche. A causa delle persistenza di grave rigidità articolare del polso sinistro, nel marzo 2017, fu ricoverata presso il reparto di ortopedia della casa di cura privata “Città di Rovigo”, ove venne sottoposta ad intervento di artrodesi secondo Kapamdij del polso sinistro.” (cfr. pagg. 14 ss CTU in atti).
L'ausiliaria ha accertato altresì che, a seguito di un lungo periodo di degenza e di vari trattamenti medici, chirurgici e riabilitativi, ad oggi “residua una severa limitazione
pagina 5 di 15 articolare del polso sinistro, con deficit di prensione, deficit articolare del ginocchio destro in esiti della frattura bicondiloidea della tibia destra, esito cicatriziale al volto, esiti di trauma cranio-cervico-facciale con fratture della parete orbitaria destra e delle ossa nasali, esiti anatomici di pregresse fratture costali (VII e IX costa di sinistra).” (cfr. pag. 15 CTU in atti).
Ciò, ha indotto la CTU a quantificare il danno biologico permanente residuato all'attrice dagli esiti del sinistro nella misura dell'40%, con riferimento alla tabelle di cui alle Linee
Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, oltre ad accertare un periodo di 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea assoluta, di 80 (ottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di ulteriori 80 (ottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
La CTU ha inoltre osservato come “La sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico- relazionale temporaneo è stata di grado elevato durante la degenza ospedaliera, quindi di grado medio-elevato sul restante periodo di temporanea;
la sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente è di grado medio-elevato. (cfr. pag. 15 CTU in atti) e come le lesioni riportate abbiano certo determinato la perdita, quantomeno parziale, della capacità lavorativa specifica, oltre che
“ripercussioni negative sulla sua cinestesia lavorativa in termini di maggiore usura, maggiore sforzo che le viene richiesto per lo svolgimento della sua attività lavorativa.” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
11. Le valutazioni operate dalla CTU medico-legale non sono state oggetto, né nel merito né nel metodo, di osservazioni critiche da parte CTP o dalle parti ed anche a parere della scrivente appaiono ragionevoli, coerenti logicamente, scientificamente rigorose e ben motivate, dunque pienamente condivisibili.
12. La scrivente ritiene inoltre puntualmente allegati e provati anche i presupposti per la richiesta personalizzazione del danno.
13. Sul punto, appare condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
pagina 6 di 15 della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
In breve, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario piuttosto allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
14. Nel caso di specie, parte attrice ha posto a fondamento della domanda di personalizzazione la circostanza che i gravi esiti del sinistro abbiano inciso in modo ancor più profondo sulle proprie abitudini di vita, allegando di essere stata, prima del sinistro, persona estremamente attiva e dinamica, avendo successivamente, a causa dei danni subiti, non solo subito una sostanziale variazione delle mansioni svolte quale infermiera – venendo trasferita dal operativo di emergenza e soccorso AAT 118 al reparto cure palliative domiciliari, per esecuzione di attività di tipo amministrativo – ma anche perso anche gran parte delle opportunità di accrescimento professionale e personale, in passato ampiamente colte.
In particolare, la lamentato di aver perso la possibilità di tenere quale docente i corsi di formazione professionale di cui era titolare prima del sinistro, di essere stata costretta ad abbandonare corsi di specializzazione e perfezionamento intrapresi ed a rinunciare alla propria attività di volontariato in Kenia o a prestare volontariato nell'ambito dell'attività connessa all'attuazione del piano vaccinale contro il Covid-19, tutte occasioni di crescita, oltre che professionale ed economica, anche personale per l'attrice.
15. La circostanza che l'attrice abbia subito i postumi permanenti del sinistro sulla propria vita quotidiana in misura differente e peculiare rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso che abbiano sofferto postumi di identica misura, in ragione della indotta necessità di rinunciare a tutte le predette attività, precedentemente svolte, subendo così un peggioramento delle proprie condizioni di vita superiore rispetto allo standard, è stato confermato nel corso dell'istruttoria in parte dalla documentazione versata in atti dall'attrice (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo, certificazione circa il volontariato presso un campo di lavoro in Kenia del 20.06.2014; doc. 14 fascicolo attoreo, corrispondenza relativa al cambio di mansioni lavorative;
doc. 15 fascicolo attoreo, documentazione relativa alla candidatura all'inserimento tra personale addetto alla vaccinazione da Covid-19), in parte dall'assunzione delle prove orali richieste dall'attrice.
In particolare, tutte le predette circostanze sono state confermate (cfr. verbale udienza del 8.06.2022) dalle dichiarazioni dei testi – sanitario che ha collaborato con Tes_1 l'attrice nell'ambito dell'attività di formazione dalla stessa svolta, che ha confermato come la stessa abbia cessato qualsiasi attività di docenza intrapresa in precedenza dopo il sinistro pagina 7 di 15 di cui è causa;
– allievo dell'attrice durante un corso che la stessa ha tenuto Tes_2 tra il 2015 e il 2016 in tecniche di soccorrimento medico a Legnago, che ha confermato come la stessa abbia sospeso il corso e l'incarico di docenza dopo il sinistro di cui è causa;
– medica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Asola quando l'attrice ivi CP_6 svolgeva la propria attività di infermiera, che ha confermato che l'attrice svolgeva incarichi di docenza in corsi di formazione, seguiva corsi di perfezionamento e svolgeva attività di volontariato in Kenia, sospesi tutti dopo il sinistro di cui è causa;
e – figlia CP_7 dell'attrice che pure ha confermato che l'attrice ha cessato le attività di volontariato e gli incarichi di formazione a seguito del sinistro.
Ulteriore riscontro circa il nesso causale tra le conseguenze del sinistro di cui è causa e le ripercussioni negative sulle abitudini di vita specifiche dell'attrice, peraltro, è fornito dalla CTU medico legale, che, nella propria relazione, ha accertato come proprio in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa non potrebbe più Parte_1 svolgere l'attività di formatrice del personale del 118, così come l'attività di volontariato quale infermiera presso ospedali missionari “a causa, in particolare, della severa limitazione funzionali a carico dell'arto superiore sinistro” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
16. A ciò si aggiunga che il riconoscimento di una percentuale di personalizzazione massima si giustifica anche quale risarcimento del danno da c.d. da cenestesi lavorativa, pure accertato dalla CTU medico-legale nel caso di specie e consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Tale danno è da ritenersi, secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e da liquidarsi onnicomprensivamente come danno alla salute, “potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (così Cass. 1666/2023).
A tal proposito, va evidenziato come non appaia condivisibile la prospettazione attorea per la quale la liquidazione del danno da c.d. cenestesi lavorativa debba avvenire sommando al valore del danno biologico già aumentato per la percentuale massima di personalizzazione una ulteriore percentuale in aumento del valore base del danno biologico, posto che ciò determinerebbe una sostanziale duplicazione delle voci di danno liquidabili, determinando una percentuale in aumento del valore base del danno biologico esorbitante rispetto alla percentuale massima di personalizzazione indicata dalle Tabelle di riferimento (nel caso di specie le Tabelle di Milano nell'edizione 2024, come si dirà nel prosieguo) e comunque da ritenersi non corrispondente ad equità.
17. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
pagina 8 di 15 18. Ciò posto in termini astratti, si può procedere alla concreta liquidazione delle varie voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice.
19. In primo luogo, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente, in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
Esso deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (46 anni) ed avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente) ed alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla “sofferenza soggettiva”, con un “appesantimento” del punto di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle di Milano in caso di invalidità accertate tra il 35 ed il 100 %.
Tale appesantimento è determinato dall'entità medio-alta della sofferenza subita a causa dei postumi permanenti (come accertata anche alla CTU) dall'attrice.
Oltre a ciò, alla luce di quanto esposto nei capi precedenti, dovrà operarsi una ulteriore personalizzazione al 25% della sola componente del danno biologico.
Dunque, così operando, il danno non patrimoniale comprensivo delle componenti di danno biologico, di danno morale da “sofferenza soggettiva” e di personalizzazione, comprensiva
– come illustrato - anche di danno da c.d. cenestesi lavorativa, risulta pari ad Euro 336.592,00 complessivi.
20. In secondo luogo, deve procedersi alla liquidazione del danno biologico a titolo di invalidità totale e parziale temporanea, anch'esso liquidabile in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
La relativa liquidazione deve effettuarsi considerando il punto base di 115,00 Euro (comprensivo tanto della componente di danno biologico e dinamico relazionale quanto della componente di sofferenza soggettiva media presumibile) per ciascun giorno di invalidità totale ovvero, in percentuale, di invalidità parziale, poi moltiplicando il risultato per i giorni accertati dalla CTU di effettiva invalidità totale e parziale, come sopra riportati.
Il danno non patrimoniale da invalidità totale e parziale temporanea risulta così pari ad
Euro 18.400,00.
21. Dunque, il totale liquidabile all'attrice a titolo di danno non patrimoniale risulta pari a complessivi Euro € 354.992,00.
22. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni,
pagina 9 di 15 la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.07.2016, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione ed interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 389.810,00, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo
23. Sul risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro - risarcimento da perdita della capacità lavorativa specifica – danno emergente e lucro cessante
24. Venendo alle domande risarcitorie formulate dall'attrice e relative ai danni patrimoniali, appare opportuno prendere preliminarmente posizione in merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa specifica.
25. Sul punto, va premesso che, anche alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. 9 e 14 fascicolo attoreo) e degli accertamenti operati nel corso della CTU contabile (cfr. relazione peritale in atti) dal dott. nominato nel corso Persona_3 del presente procedimento, appare ampiamente provato come l'attrice abbia subito un danno, a titolo di lucro cessante, da perdita di capacità lavorativa specifica, avendo subito un demansionamento e così una sensibile riduzione dei redditi da lavoro in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro di cui è causa.
Devono intendersi richiamate, in merito, tutte le valutazioni operate dal CTU contabile, che appaiono condivisibili e rigorose.
26. Ciò premesso, nel corso della CTU è emerso come le parti costituite abbiano trovato un accordo in merito alla complessiva quantificazione inerente alle voci di danno il cui accertamento e la cui quantificazione è stata demandata al CTU contabile, convenendo sulla congruità della somma di Euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, da intendersi già comprensiva di interessi e rivalutazione.
In assenza di contestazioni tra le parti costituite, considerato che parte attrice ha dichiarato di accettare la predetta somma, che risulta peraltro inferiore a quella risultante dai calcoli operati dal CTU contabile, e considerato che la quantificazione del danno risarcibile non può che calcolarsi equitativamente, deve dunque ritenersi quantificabile in Euro
200.000,00, già comprensivi di rivalutazione ed interessi, il danno risarcibile a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, secondo le indicazioni concordemente fornite dalle parti.
pagina 10 di 15 27. Sulla ulteriore domanda di risarcimento da danno emergente per le spese dall'attrice sostenute in conseguenza del sinistro
28. Parte ricorrente ha infine domandato il risarcimento di ulteriori voci di danno patrimoniale da danno emergente, per spese asseritamente sostenute quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui è causa, da esaminarsi separatamente.
29. In primo luogo, la stessa ha chiesto il risarcimento delle spese mediche sostenute ante causam in conseguenza del sinistro, esse sono state quantificate in Euro 7.137,00, risultano documentate (cfr. doc. 2 e 11 fascicolo attoreo) e sono state ritenute congrue ed eque dalla
CTU medico-legale.
La predetta somma, dunque, è da ritenersi integralmente risarcibile.
30. In secondo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova auto con comandi speciali.
A fondamento di tale domanda, l'attrice ha prodotto (doc. 12 fascicolo attoreo) un certificato medico per riclassificazione della patente di guida rilasciato il 18.09.2017 dalla Commissione Medica Locale, con prescrizione di adattamento dei veicolo nella disposizione dei comandi ed in particolare con prescrizione di utilizzo del cambio automatico, della centralina solidale con il pomello con mano valida destra, del servosterzo e del pomello al volante, nonché un preventivo di un'auto avente quali accessori non di serie quelli indicati nella predetta certificazione, con indicazione di prezzo di 16.600,00 Euro.
La predetta certificazione per riclassificazione della patente di guida è stata riconosciuta dai testi e (cfr. verbale udienza del 8.06.2022), rispettivamente medico Tes_3 Tes_4
e tecnico componenti della commissione medica locale patenti di Mantova, che hanno confermato che, in presenza dei deficit valutati dalla commissione medica sulla persona dell'attrice, hanno fornito le predette prescrizioni sugli accessori per la guida.
D'altro canto, come puntualmente contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che l'attrice abbia di fatto acquistato l'auto di cui al predetto preventivo e che abbia dunque effettivamente corrisposto il prezzo ivi indicato.
Infatti, né è stata prodotta prova documentale dell'acquisto dell'auto, né il fatto che proprio l'auto oggetto del predetto preventivo sia stata acquistata dall'attrice è stato provato dall'assunzione delle prove orali.
Nessuno dei testi indicati dall'attrice ha infatti saputo confermare tale circostanza, salvo riferire, de relato actoris, che la stessa avrebbe acquistato un'auto dotata dei predetti presidi, senza meglio identificarla.
pagina 11 di 15 Neppure parte parte attrice ha tempestivamente e puntualmente formulato autonomi capitoli di prova in merito al prezzo effettivamente corrisposto per l'acquisto dell'auto, dovendosi precisare peraltro che, in ogni caso, tale prova orale del pagamento non sarebbe stata ammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Nessun risarcimento può dunque riconoscersi per la predetta voce di danno.
31. In terzo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'ottenimento di patente speciale.
Tale voce di danno deve ritenersi provata e pienamente risarcibile: l'attrice ha infatti non solo prodotto la certificazione (di cui al già citato doc. 12 fascicolo attoreo) relativa alla riclassificazione della patente di guida rilasciata il 18.09.2017 dalla Commissione Medica
Locale, ma anche copia detta fattura n. 31/2019 del 17.10.2019 da 503,98 Euro, emessa dall'UT Boschetti (doc. 11 fascicolo attoreo), intestata proprio all'attrice e relativa ai costi per “Esperimento guida per riclassificazione patente da categoria B a categoria B/speciale con adattamenti al veicolo”, come emerge dall'oggetto della predetta fattura.
Deve dunque ritenersi provato per presunzioni, considerata la natura dei danni biologici riportati dall'attrice a seguito del sinistro e la coerenza con gli stessi del contenuto della predetta documentazione, che vi sia un nesso causale diretto tra gli esiti del sinistro e la spesa che l'attrice è stata costretta a sostenere per l'ottenimento della patente speciale.
32. In quarto luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento dei costi sostenuti per l'acquisto di occhiali da vista nuovi in sostituzione di quelli che, secondo la tesi attorea, sarebbero andati distrutti nel sinistro.
Deve ritenersi la risarcibilità di tale voce di spesa per 450,00 Euro, a fronte della documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo), tanto più che la debenza non è mai stata contestata in modo puntuale da parte della convenuta e deve dunque ritenersi pacifica.
33. In quinto luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento per i costi sostenuti dalla figlia per il pernottamento presso il Best Western Hotel Cristallo di Rovigo in data
16.03.2017 (doc. 11 fascicolo attoreo), in occasione del suo ricovero presso l'Ospedale della predetta città.
Tale voce di danno non si ritiene risarcibile, dal momento che non vi è prova che sia stata l'attrice a sostenere tale voce di spesa e che unica intestataria della fattura risulta essere figlia dell'attrice, potendosi da ciò desumere che la stessa abbia, secondo l'id CP_7 quoad plerumque accidit, sopportato tale spesa, essendo l'unica eventualmente legittimata a chiederne il risarcimento.
pagina 12 di 15 34. In sesto luogo, è stato chiesto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14444 /2021, ma anche Cass. 6422/2017) per il quale “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.”
Nel caso di specie, non può esservi dubbio che l'intervento della società di infortunistica stradale Q2&Scai S.a.s. delegata dall'attrice, che ha provveduto alla raccolta di documenti utili ai fini della pratica e a una complessa opera di intermediazione con la società assicuratrice oggi convenuta (ampiamente documentata in atti, cfr. docc. 3 e 4 fascicolo attoreo) sia stata tutt'altro che superflua.
Secondo una valutazione da operarsi ex ante, l'intervento della società di infortunistica è stata anzi di certo utile, tanto da aver consentito all'attrice, già in fase stragiudiziale, di percepire importanti acconti a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo), pur non avendo potuto scongiurare l'avvio del presente giudizio a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo con la compagnia assicuratrice.
D'altro canto, l'entità del risarcimento richiesto sulla base della nota pro forma proveniente dalla società di infortunistica stradale, di Euro 40.000,00, appare del tutto incongrua ed esorbitante, dovendosi ritenere che la relativa liquidazione debba avvenire piuttosto secondo le tariffe forensi (in termini Cass. 15265/2023 che richiama Cass., Sez. Un., n.
16990/2017; Cass., Sez. Un. n. 24481/2020 e da ultimo, Cass, sez. n. 15732/2022).
Tenuto conto del valore della controversia ad applicando i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, nel loro valore medio, il risarcimento per tale voce di danno deve essere contenuto in Euro 18.000,00 (pari al 3% sul valore dell'affare, quantificando il valore della controversia in circa 600.000,00
Euro, sulla base dei danni ritenuti in questa sede risarcibili).
35. Infine, parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per il proprio consulente di parte ante causam, per complessivi 4.440,80 Euro e documentate in atti (doc.
10), voce di danno di certo in questa sede risarcibile.
pagina 13 di 15 36. Il danno patrimoniale (c.d. danno emergente) complessivamente liquidabile è dunque pari ad Euro 30.531,78, arrotondati ad Euro 30.532,00.
37. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.07.2016, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 33.526,44, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
38. Sull'entità del danno in concreto risarcibile – compensatio lucri cum damno
39. Alla luce di quanto esposto nei precedenti capi, il danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione ed interessi complessivamente liquidabile è pari ad Euro 620.342,00 (pari a 389.810,00 a titolo di danno non patrimoniale, Euro 200.000,00
a titolo di danno patrimoniale c.d. da perdita della capacità lavorativa specifica ed Euro
30.532,00 a titolo di danno patrimoniale emergente).
40. D'altro canto, è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta abbia già versato a titolo risarcitorio la somma complessiva di Euro 314.791,00, trattenuta da parte attrice a titolo di acconto.
41. Dunque, l'entità del danno residuo risarcibile da parte dei convenuti in solido a favore dell'attrice deve considerarsi pari a Euro 305.551,00, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
42. Sulle spese di lite
43. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico delle parti in solido.
44. Le stesse sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi.
45. Devono infine porsi, in via definitiva, le spese di CTU già liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido, i quali devono altresì essere condannati alla pagina 14 di 15 rifusione all'attrice delle spese sostenute per il CTP medico-legale, per 1.220,00 Euro (doc.
16 fascicolo attoreo) e contabile, per 14.527,76 (doc. 17 fascicolo attoreo), che hanno prestato alla stessa assistenza in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa, avvenuto il 28.07.2016, in capo al conducente del motociclo BMW R 1200 targato Controparte_2
CY03656 e assicurato con RO
2) per l'effetto, condanna i convenuti, RO
e , in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte
[...] Controparte_2 dell'attrice in relazione al sinistro de quo, nella misura di Parte_1 complessivi Euro 305.551,00, oltre interessi come per legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna i convenuti e RO
, in solido, a rimborsare a parte attrice le Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in Euro 15.747,76 per spese di CTP, Euro 1.713,00 per spese ed Euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti RO
e , in solido, le spese relative alle
[...] Controparte_2
CTU medico-legale e contabile già liquidate come da separati decreti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 29/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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