TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 3684/2024 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 01/04/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, compare per la parte attrice l'avvocato FRANCESCA TOMMASEI, nonché ai fini della pratica professionale i dottori e . Si riporta ai propri Persona_1 Persona_2 atti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento con il rigetto delle avverse domande;
precisa unicamente che quando è stata proposta opposizione a precetto il titolo esecutivo era pienamente efficace ed è stato sospeso solo successivamente dal Tribunale di Alessandria, come documentato in atti.
Per la parte convenuta l'avv. FRANCESCO MARIA PISCOPO (in sostituzione dell'avv.
EZIO PONASSI), il quale si riporta ai propri atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate con rigetto della spiegata opposizione, ribadendo che la stessa non attiene a specifici motivi dell'atto, ma riguarda soltanto il merito della vicenda.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle stesse, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele
VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 3684/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tommasei (OPPONENTE), contro Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Ponassi (OPPOSTA). Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.08.2024, proponeva opposizione ex art. Parte_1
pagina 1 di 5 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 13.08.2024 dalla società con il Controparte_1
quale le era stato intimato il pagamento di € 382.168,68. La pretesa creditoria rinveniva titolo nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 729/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.07.2024, avente ad oggetto alcune fatture emesse dalla Società opposta per la consegna di gioielli in conto visione alla opponente. La lamentava, preliminarmente, la violazione dell'art. Pt_1
480 c.p.c., stante la mancata coincidenza tra il domicilio eletto nell'atto di precetto (Alessandria) e la competenza del Giudice dell'esecuzione (Taranto); nel merito, eccepiva la non debenza degli interessi moratori e contestava la documentazione ex adverso prodotta (con specifico riguardo ad assegni e documenti di trasporto), disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte;
riteneva, inoltre, che i documenti allegati non avessero alcuna valenza probatoria;
eccepiva, altresì l'inadempimento contrattuale della e formulava domanda riconvenzionale per aver versato, negli anni CP_1
ricompresi tra il 2019 e il 2023, una somma complessiva superiore rispetto al valore delle fatture emesse dalla società opposta. Formulava quindi le seguenti conclusioni: «in via preliminare, Voglia
l'On.le Tribunale di Taranto, anche con provvedimento inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c., per i gravi motivi esposti;
nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'apocrifia delle sottoscrizioni presenti sugli assegni e sui documenti di trasporto allegati in copia all'avverso ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna promessa di pagamento e di alcun debito in capo alla sig.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_1
revocando e ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo num. 729/2024 del 18.07.2024; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della revocando CP_1
e ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo num. 729/2024 del 18.07.2024; in via subordinata, ove
l'On.le Giudicante dovesse ravvisare una responsabilità di natura contrattuale da parte dell'odierna opponente, accertare e dichiarare la corresponsabilità da parte di ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del credito pari ad euro 149.349,20 della sig.ra nei confronti di Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la Società CP_1
convenuta al pagamento della somma pari ad euro 149.349,20 in favore della odierna attrice, o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
in via ancora gradata, laddove l'On.le Giudicante dovesse riconoscere un credito, anche parziale e ferma restando
l'applicazione dell'art. 1227 c.c., della accertare e dichiarare la compensazione di CP_1 quest'ultimo con il credito vantato dall'esponente e richiesto in via riconvenzionale».
pagina 2 di 5 Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, essendo Controparte_1
le eccezioni e domande fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo e del ricorso monitorio, rappresentando come sia altresì pendente, innanzi al Tribunale di Alessandria,
l'opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto notificato;
nel merito, contestava la ricostruzione fattuale operata dall'opponente, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni relative alla non debenza degli interessi di mora e all'inadeguatezza probatoria dei documenti allegati;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle ulteriori contestazioni mosse anche con riguardo all'incertezza del credito azionato in via monitoria e ai dedotti comportamenti scorretti nell'àmbito del rapporto contrattuale. Rappresentava, infine, come prive di pregio si appalesassero le argomentazioni a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dalla , ritenendo la documentazione prodotta Pt_1
inidonea a provare la sussistenza di un controcredito. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza, nel merito, della stessa.
2. Con ordinanza del 26.09.2024, a scioglimento della riserva espressa del 24.09.2024, il G.U., ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
3. L'opposizione a precetto proposta da nei confronti della società deve Parte_1 Controparte_1
esser dichiarata inammissibile per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, in particolare, i motivi di nullità del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto e le ragioni di infondatezza del credito ivi accertato sono già stati fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, ovvero mediante opposizione a ex art. 645 c.p.c. e relativa istanza ex art. 649 c.p.c., notificate all'odierna opponente in data 23.08.2024 e iscritte a ruolo dalla presso il Tribunale di Alessandria, foro competente a Pt_1 decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Sul punto, deve osservarsi come possano trovare albergo nel giudizio di opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n.
3277). Devono infatti considerarsi inammissibili in sede di opposizione a precetto le questioni inerenti il merito dell'accertamento e della condanna giurisdizionale ivi racchiusi, dal momento che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni all'esecuzione fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del giudicato e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al pagina 3 di 5 rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo (Cass. n. 17903 del 2012, n. 9912 del
2007, n. 12664 del 2000).
Tuttavia, nella presente controversia la non ha eccepito né la giuridica inesistenza del titolo Pt_1
(nella specie, costituito dal decreto ingiuntivo n. 729/2024, emesso con clausola di immediata esecutorietà dal Tribunale di Alessandria in data 18 luglio 2024), né fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla sua emissione.
Di conseguenza, è a esclusivo appannaggio del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo lo scrutinio tanto dei motivi di nullità del decreto, quanto delle ragioni di infondatezza del relativo credito e dei molteplici profili fattuali che attengono alle vicende commerciali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, questioni che esulano del tutto dall'àmbito del potere di cognizione, di merito e cautelare, del giudice dell'opposizione esecutiva, confinato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948; Cassazione civile, sez. III, 19/06/2001, n. 8331, secondo cui la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione – per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. – non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo).
5. Sussiste, invece, la potestas iudicandi del giudice adito in sede di opposizione con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla , la quale deduce di aver versato alla Pt_1 Controparte_1
negli anni ricompressi tra il 2019 e il 2023, una somma pari a € 337.945,34 a fronte di fatture emesse per l'importo complessivo di € 188.596,14. Ebbene, con riferimento a tale domanda, deve preliminarmente osservarsi che, poiché la stessa è stata avanzata dalla anche nell'opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo presentata innanzi al Tribunale di Alessandria, si sia configurata una ipotesi di litispendenza, regolata dal principio della prevenzione sancito dall'art. 39 c.p.c., per cui la pagina 4 di 5 competenza del giudice deve individuarsi sulla base del criterio dell'anteriorità della notifica dell'atto di citazione. Nel caso di specie, l'atto di citazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato in data 23.08.2024 (v. all. 7 del fascicolo di parte opponente), mentre l'atto di opposizione a precetto, che ha dato origine al presente giudizio, è stato notificato anteriormente, in data 21.08.2024.
Pertanto, ritenuta la competenza a decidere nel merito della questione, la domanda riconvenzionale, alla luce della documentazione versata in atti, appare non meritevole di accoglimento.
A sostegno della propria richiesta, in particolare, la allega delle schermate contabili relative Pt_1
alle annualità dal 2019 al 2023, dalle quali risultano dei movimenti in uscita, con le rispettive date di registrazione, ma non si evince a quali fatture siano riferibili i pagamenti effettuati. I documenti allegati, in sostanza, non provano in alcun modo la sussistenza del controcredito dedotto dall'odierna opponente. Di contro, la ha versato in atti (all. 9 fascicolo di parte) i partitari contabili, Controparte_1
dal 2019 al 2023, da cui risulta per tabulas che la somma complessiva risultante dalle fatture emesse sia ben superiore rispetto a quella indicata dalla a sostegno della propria domanda. Questa, Pt_1
pertanto, deve rigettarsi, apparendo allo stato sfornita di prova.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, unitamente alle spese per il giudizio della fase cautelare, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato al relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
B) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
C) condanna l'opponente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.130,00, di cui € 3.580,00 per fase di studio, € 2.360,00 per fase introduttiva, €
7.005,00 per fase istruttoria e € 5.185,00 per fase istruttoria, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cap se e nella misura in cui sono dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 1° aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Unico
Raffaele Viglione
pagina 5 di 5
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 3684/2024 R.G.
GIUDICE Dott. Raffaele Viglione
All'udienza civile del 01/04/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott. Raffaele
Viglione, compare per la parte attrice l'avvocato FRANCESCA TOMMASEI, nonché ai fini della pratica professionale i dottori e . Si riporta ai propri Persona_1 Persona_2 atti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento con il rigetto delle avverse domande;
precisa unicamente che quando è stata proposta opposizione a precetto il titolo esecutivo era pienamente efficace ed è stato sospeso solo successivamente dal Tribunale di Alessandria, come documentato in atti.
Per la parte convenuta l'avv. FRANCESCO MARIA PISCOPO (in sostituzione dell'avv.
EZIO PONASSI), il quale si riporta ai propri atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate con rigetto della spiegata opposizione, ribadendo che la stessa non attiene a specifici motivi dell'atto, ma riguarda soltanto il merito della vicenda.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle stesse, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele
VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 3684/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tommasei (OPPONENTE), contro Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Ponassi (OPPOSTA). Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come segue.
Motivazione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.08.2024, proponeva opposizione ex art. Parte_1
pagina 1 di 5 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 13.08.2024 dalla società con il Controparte_1
quale le era stato intimato il pagamento di € 382.168,68. La pretesa creditoria rinveniva titolo nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 729/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 18.07.2024, avente ad oggetto alcune fatture emesse dalla Società opposta per la consegna di gioielli in conto visione alla opponente. La lamentava, preliminarmente, la violazione dell'art. Pt_1
480 c.p.c., stante la mancata coincidenza tra il domicilio eletto nell'atto di precetto (Alessandria) e la competenza del Giudice dell'esecuzione (Taranto); nel merito, eccepiva la non debenza degli interessi moratori e contestava la documentazione ex adverso prodotta (con specifico riguardo ad assegni e documenti di trasporto), disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte;
riteneva, inoltre, che i documenti allegati non avessero alcuna valenza probatoria;
eccepiva, altresì l'inadempimento contrattuale della e formulava domanda riconvenzionale per aver versato, negli anni CP_1
ricompresi tra il 2019 e il 2023, una somma complessiva superiore rispetto al valore delle fatture emesse dalla società opposta. Formulava quindi le seguenti conclusioni: «in via preliminare, Voglia
l'On.le Tribunale di Taranto, anche con provvedimento inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c., per i gravi motivi esposti;
nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'apocrifia delle sottoscrizioni presenti sugli assegni e sui documenti di trasporto allegati in copia all'avverso ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna promessa di pagamento e di alcun debito in capo alla sig.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_1
revocando e ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo num. 729/2024 del 18.07.2024; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della revocando CP_1
e ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo num. 729/2024 del 18.07.2024; in via subordinata, ove
l'On.le Giudicante dovesse ravvisare una responsabilità di natura contrattuale da parte dell'odierna opponente, accertare e dichiarare la corresponsabilità da parte di ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del credito pari ad euro 149.349,20 della sig.ra nei confronti di Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la Società CP_1
convenuta al pagamento della somma pari ad euro 149.349,20 in favore della odierna attrice, o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
in via ancora gradata, laddove l'On.le Giudicante dovesse riconoscere un credito, anche parziale e ferma restando
l'applicazione dell'art. 1227 c.c., della accertare e dichiarare la compensazione di CP_1 quest'ultimo con il credito vantato dall'esponente e richiesto in via riconvenzionale».
pagina 2 di 5 Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, essendo Controparte_1
le eccezioni e domande fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo e del ricorso monitorio, rappresentando come sia altresì pendente, innanzi al Tribunale di Alessandria,
l'opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto notificato;
nel merito, contestava la ricostruzione fattuale operata dall'opponente, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni relative alla non debenza degli interessi di mora e all'inadeguatezza probatoria dei documenti allegati;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle ulteriori contestazioni mosse anche con riguardo all'incertezza del credito azionato in via monitoria e ai dedotti comportamenti scorretti nell'àmbito del rapporto contrattuale. Rappresentava, infine, come prive di pregio si appalesassero le argomentazioni a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dalla , ritenendo la documentazione prodotta Pt_1
inidonea a provare la sussistenza di un controcredito. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza, nel merito, della stessa.
2. Con ordinanza del 26.09.2024, a scioglimento della riserva espressa del 24.09.2024, il G.U., ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
3. L'opposizione a precetto proposta da nei confronti della società deve Parte_1 Controparte_1
esser dichiarata inammissibile per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, in particolare, i motivi di nullità del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto e le ragioni di infondatezza del credito ivi accertato sono già stati fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, ovvero mediante opposizione a ex art. 645 c.p.c. e relativa istanza ex art. 649 c.p.c., notificate all'odierna opponente in data 23.08.2024 e iscritte a ruolo dalla presso il Tribunale di Alessandria, foro competente a Pt_1 decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Sul punto, deve osservarsi come possano trovare albergo nel giudizio di opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n.
3277). Devono infatti considerarsi inammissibili in sede di opposizione a precetto le questioni inerenti il merito dell'accertamento e della condanna giurisdizionale ivi racchiusi, dal momento che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni all'esecuzione fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del giudicato e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al pagina 3 di 5 rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo (Cass. n. 17903 del 2012, n. 9912 del
2007, n. 12664 del 2000).
Tuttavia, nella presente controversia la non ha eccepito né la giuridica inesistenza del titolo Pt_1
(nella specie, costituito dal decreto ingiuntivo n. 729/2024, emesso con clausola di immediata esecutorietà dal Tribunale di Alessandria in data 18 luglio 2024), né fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla sua emissione.
Di conseguenza, è a esclusivo appannaggio del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo lo scrutinio tanto dei motivi di nullità del decreto, quanto delle ragioni di infondatezza del relativo credito e dei molteplici profili fattuali che attengono alle vicende commerciali sottese al titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, questioni che esulano del tutto dall'àmbito del potere di cognizione, di merito e cautelare, del giudice dell'opposizione esecutiva, confinato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948; Cassazione civile, sez. III, 19/06/2001, n. 8331, secondo cui la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione – per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. – non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo).
5. Sussiste, invece, la potestas iudicandi del giudice adito in sede di opposizione con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla , la quale deduce di aver versato alla Pt_1 Controparte_1
negli anni ricompressi tra il 2019 e il 2023, una somma pari a € 337.945,34 a fronte di fatture emesse per l'importo complessivo di € 188.596,14. Ebbene, con riferimento a tale domanda, deve preliminarmente osservarsi che, poiché la stessa è stata avanzata dalla anche nell'opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo presentata innanzi al Tribunale di Alessandria, si sia configurata una ipotesi di litispendenza, regolata dal principio della prevenzione sancito dall'art. 39 c.p.c., per cui la pagina 4 di 5 competenza del giudice deve individuarsi sulla base del criterio dell'anteriorità della notifica dell'atto di citazione. Nel caso di specie, l'atto di citazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato in data 23.08.2024 (v. all. 7 del fascicolo di parte opponente), mentre l'atto di opposizione a precetto, che ha dato origine al presente giudizio, è stato notificato anteriormente, in data 21.08.2024.
Pertanto, ritenuta la competenza a decidere nel merito della questione, la domanda riconvenzionale, alla luce della documentazione versata in atti, appare non meritevole di accoglimento.
A sostegno della propria richiesta, in particolare, la allega delle schermate contabili relative Pt_1
alle annualità dal 2019 al 2023, dalle quali risultano dei movimenti in uscita, con le rispettive date di registrazione, ma non si evince a quali fatture siano riferibili i pagamenti effettuati. I documenti allegati, in sostanza, non provano in alcun modo la sussistenza del controcredito dedotto dall'odierna opponente. Di contro, la ha versato in atti (all. 9 fascicolo di parte) i partitari contabili, Controparte_1
dal 2019 al 2023, da cui risulta per tabulas che la somma complessiva risultante dalle fatture emesse sia ben superiore rispetto a quella indicata dalla a sostegno della propria domanda. Questa, Pt_1
pertanto, deve rigettarsi, apparendo allo stato sfornita di prova.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, unitamente alle spese per il giudizio della fase cautelare, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato al relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
B) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
C) condanna l'opponente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.130,00, di cui € 3.580,00 per fase di studio, € 2.360,00 per fase introduttiva, €
7.005,00 per fase istruttoria e € 5.185,00 per fase istruttoria, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cap se e nella misura in cui sono dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 1° aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice Unico
Raffaele Viglione
pagina 5 di 5