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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
Alla quale è stata riunita la causa 3246/23, promossa da
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico. pagina 1 di 11 CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
“Voglia Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo alla società odierna opposta, mancando la prova in atti circa la titolarità del credito oggetto di causa e conseguentemente accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N.
740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona;
Nel merito:
-Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri e con l'allora in ragione della violazione e falsa Parte_1 Parte_2 CP_3 applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del
22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona e/o dichiarare che nessuna somma è dovuta a tale titolo dai Sig.ri e in favore Parte_1 Parte_2
della odierna opposta;
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri e relativamente alla deroga prevista per l'art. 1957 c.c. (Art. 7) per Parte_1 Parte_2 violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto dichiarare la decadenza, ex art. 1957 c.c., della e/o della società odierna cessionaria per non aver la stessa proposto le sue CP_3
istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi Parte_4 dalla scadenza dei crediti oggetto della ingiunzione opposta con il presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
Per l'opponente società : Parte_3
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del
23/02/2023 in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 11 2. accertare e dichiarare che la (P. IVA: C.F.: ) quale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_3 mandataria di non è creditrice della somma di € 28.111,06=; Controparte_2
3. Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 4050727 del 30.03.2007 sottoscritto con la in ragione del collegamento negoziale con il contratto di conto CP_3 corrente n. 3833959 predetto, e per l'effetto dichiarare che nessun interesse era dovuto e quindi ricalcolare il piano di ammortamento del mutuo al netto di ogni interesse;
4. Relativamente al contratto di conto corrente n. 3833959 aperto presso la filiale di Pescatina accertare per contro la mancata determinazione per iscritto, ex art. 117 TUB, dell'interesse debitorio ultralegale oltre alle commissioni di massimo scoperto e spese e per l'effetto ricalcolare il predetto rapporto di c/c, dalla data originaria di apertura, sostituendo l'interesse illegittimamente applicato al tasso minimo Bot accertare altresì l'illegittima capitalizzazione degli interessi e per l'effetto rideterminare il saldo di c/c al netto di ogni capitalizzazione;
5. ordinare alla l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti conto nel rispetto del Testo Unico CP_4
Bancario nonché il contratto di apertura di credito;
6. Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione.
In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
In via istruttoria
La scrivente insiste affinché il Tribunale Voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà confermare, sulla scorta della documentazione esibita, in relazione ai rapporti di c/c per cui è causa, le condotte illecite descritte in narrativa e rideterminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo al netto di ogni interesse illegittimamente addebitato;
Per l'opposta quale mandataria di CP_1 Controparte_2
Nei confronti degli opponenti e Parte_2 Parte_1
IN RITO, in via pregiudiziale:
pagina 3 di 11 - rimettere il fascicolo al Presidente affinché venga disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio n. 3246/2023 R.G. al giudizio n. 3132/2023 R.G., per i motivi esposti in atto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ill.mo Tribunale adito a giudicare la pretesa nullità del contratto di fideiussione azionato in via monitoria in favore del Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia d'impresa, per i motivi esposti in atto;
NEL MERITO
- in via preliminare: accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., nei confronti dei sigg.ri e per non Parte_2 Parte_1 essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori, in via solidale con la società , nei confronti della degli importi Parte_3 Controparte_2 azionati in via monitoria, pari a € 28.111,06, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarla a pagare dette somme alla Controparte_2
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge.
Nei confronti dell'opponente società : Parte_3
IN RITO,
- in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione promossa da Parte_3
per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal
[...]
ruolo e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non a dovesse dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, rimettere il fascicolo al Presidente affinché venga disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio n. 3246/2023 R.G. al giudizio n. 3132/2023 R.G., per i motivi esposti in atto;
NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere le domande proposte in via pregiudiziale:
pagina 4 di 11 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.
- in via principale: respingere l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda eccezione e/o contestazione ivi formulata in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che l'opponente è debitrice, in via solidale con i sigg.ri e , nei confronti della degli importi azionati in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 via monitoria, pari a € 28.111,06, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarla a pagare dette somme alla Controparte_2
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2023, Parte_1 Parte_2
emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale era stato ingiunto Controparte_2
loro, quali fideiussori della società il pagamento della somma di €28.111,06=, oltre Parte_3
interessi legali e spese;
importo allegatamente dovuta alla ricorrente, cessionaria del credito, quale saldo debitore del contratto di mutuo n. 4050727, stipulato in data 30.03.2007 dalla società
[...]
con Parte_3 Controparte_3
A sostegno dell'opposizione gli opponenti e hanno eccepito, in via preliminare, Pt_1 Parte_2
il difetto di legittimazione ad agire e/o di legittimazione processuale della società opposta, hanno quindi sostenuto la nullità della fideiussione azionata nei loro confronti per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990 ed hanno eccepito la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957
c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per non aver tempestivamente promosso e coltivato le proprie “istanze” – da intendersi nel senso di iniziative giudiziali – nel termine semestrale previsto dalla norma.
Si è costituita in giudizio rappresentata da eccependo, in Controparte_2 Controparte_1 via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale adito – ritenendo di competenza delle
Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa le doglianze aventi ad oggetto la nullità del contratto di pagina 5 di 11 fideiussione per violazione della normativa antitrust - chiedendo la riunione al procedimento in esame del giudizio di opposizione separatamente proposto dalla società Parte_3
avverso il medesimo decreto ingiuntivo (n. 3246/2023 R.G.), contestando l'eccezione di difetto di legittimazione di e contestando, nel merito, l'eccepita nullità delle Controparte_2
fideiussioni e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dai garanti. Ha quindi concluso parte opposta come riportato in epigrafe.
All'udienza del 09 gennaio 2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello RG
3246/2023, promosso dalla società avverso il medesimo decreto Parte_3
ingiuntivo.
Con successiva ordinanza in data 14 gennaio 2024 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta nei confronti dei fideiussori, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissata udienza per la verifica dell'esito del procedimento e la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione di competenza.
All'esito, la controversia viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Va innanzitutto affermata la titolarità del credito in capo alla società opposta e la sua legittimazione in giudizio.
Occorre premettere che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esime la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito, ma non esime dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione (v:
Cass. civ. 24.06.2024, n. 17390); in caso di contestazione spetta quindi al cessionario fornire la prova dell'inclusione del credito oggetto della controversia fra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione in blocco (v: Cass. civ. 24.06.2024, n. 17262), prova che può essere fornita o tramite le indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, o mediante la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero in altro modo, trattandosi di prova che può essere fornita anche mediante presunzioni (v: Cass. civ. 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, le risultanze di causa consentono indubbiamente di ritenere provata la cessione del credito alla società Controparte_2
L'opposta ha innanzitutto depositato in atti estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08/08/2017 nella quale è stata pubblicata la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco a Controparte_2
dei crediti di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_3
erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra pagina 6 di 11 il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (v: doc. 5 ric. d.i.).
Categoria alla quale può ricondursi il credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, nascente da contratto di mutuo concesso alla società nel 2007 (v: doc. 7 ric. d.i.) - Parte_3 dunque entro l'arco temporale indicato nell'avviso di cessione - revocato nel 2014 (v: doc. 10 ric. d.i.) ed incontestatamente inadempiuto.
Al fine di ulteriormente comprovare la propria legittimazione l'opposta ha poi dimesso estratto del contratto di cessione, lettera di in data 21 aprile 2023 nella quale viene espressamente CP_3
dichiarato ed attestato che tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_2
rientrano anche i crediti vantati da nei confronti di Controparte_3 Parte_3
derivanti dal rapporto di mutuo di che trattasi, nonché elenco dei debitori inclusi nella cessione, fra i quali risulta annoverata la posizione n. 110287687, ossia quella di cui al Codice CERI indicato nella missiva di di conferma della cessione (v: docc. 9, 10, 11 opp.ta). CP_3
Risulta dunque provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Deve ora essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito sollevata dalla difesa di con riferimento alla domanda proposta dagli opponenti Controparte_2 Parte_2
e di accertamento e declaratoria della nullità del contratto di fideiussione azionato nei Parte_1
loro confronti per violazione e falsa applicazione della L. 287/90.
Eccezione che merita accoglimento.
Va invero rilevato che l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le
Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".
Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione
Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
pagina 7 di 11 Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
Nella specie il tenore della domanda degli opponenti consente di ritenere che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri
e con l'allora in ragione della violazione e falsa Parte_1 Parte_2 CP_3 applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del
22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona e/o dichiarare che nessuna somma è dovuta a tale titolo dai Sig.ri e in favore Parte_1 Parte_2 della odierna opposta”; la domanda, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs 168/2003, nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017 (cfr: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25146).
Considerato poi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da e ex Parte_1 Parte_2
art. 295 c.p.c. (Cass. civ., Ordinanza, 05/12/2022, n. 3566; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
17/03/2022, n. 8693).
Passando quindi alla disamina dell'opposizione proposta dalla società Parte_3
avverso il medesimo decreto ingiuntivo, occorre innanzitutto prendere in esame
[...]
l'eccezione di inammissibilità della stessa per tardiva iscrizione a ruolo.
Eccezione che deve essere disattesa.
Consta invero dall'esame del fascicolo telematico che l'atto di citazione in opposizione di
[...]
è stato depositato, con allegata nota di iscrizione a ruolo, in data 27 aprile Parte_3
pagina 8 di 11 2023, sicché risulta rispettato il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. (essendo la notifica dell'opposizione avvenuta, come affermato dall'opposta, in data 18.04.2023 (v: All. 7 opp.ta).
Quanto al merito dell'opposizione, va osservato come essa si incentri sulla prospettazione di nullità del mutuo per effetto del collegamento con il rapporto di conto corrente sul quale ne è stata accreditata la provvista. Secondo la tesi di parte opponente, infatti, la banca avrebbe addebitato sul conto corrente poste illegittime ed il mutuo sarebbe stato destinato ad estinguere l'esposizione debitoria conseguentemente creatasi. Di qui la prospettata nullità.
Non sono stati invece oggetto di contestazione da parte della società opponente né la stipula del mutuo, né l'avvenuta erogazione delle somme, né l'inadempimento degli obblighi restitutori, né l'ammontare del saldo debitorio come allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Su tali circostanze, comunque supportate documentalmente, non si rende dunque necessario alcun approfondimento istruttorio, giusta il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto alle dedotte ragioni di opposizione, le stesse, come si dirà di seguito, non possono trovare accoglimento.
Va rammentato che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (v: Cass. civ. 23/03/2022, n.
9475), riguardo all'utilizzazione di un contratto di mutuo per estinguere passività pregresse di un conto corrente derivanti da operazioni illecite, il collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente ed il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria è provato solo allorché ricorrano sia il requisito oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario), sia il requisito soggettivo (costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore che ne ha gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale).
Presupposti non ravvisabili nella specie.
Consente invero di escludere entrambi i presupposti lo stesso contratto di mutuo, laddove si legge che esso venne erogato allo scopo di destinarne l'importo al pagamento della liquidazione dell'annualità swap. Risulta dunque documentalmente l'insussistenza sia di un collegamento teleologico fra i due rapporti in esame, sia di un comune intento pratico di destinare la provvista del mutuo al ripianamento dell'esposizione debitoria in essere sul conto corrente.
Induce ulteriormente ad escludere che il contratto di mutuo sia stato stipulato con finalità solutoria pagina 9 di 11 dell'esposizione debitoria in essere sul conto corrente la circostanza che il mutuo sia stato erogato per un importo (€150.000,00), significativamente superiore alla detta esposizione debitoria (€64.352,88 alla data del 20.02.2007, ossia circa un mese prima dell'accredito del mutuo sul conto) emergendo all'evidenza come esso non possa ritenersi stipulato al solo fine di ripianare il debito sul conto.
Merita peraltro osservare come nemmeno vi sia prova del fatto che il saldo negativo in essere sul conto corrente al tempo della stipula del mutuo derivasse dall'addebito di illegittime da parte della banca, risultando in ogni caso inidonee a dimostrare la circostanza le richiamate risultanze della perizia contabile esperita nel separato giudizio incardinato dalla società nei confronti di Parte_3
Va infatti rilevato come l'ammontare a credito del correntista indicato in tale elaborato CP_3
risulti quantificato alla data del 26 marzo 2015 e dunque ad una data di circa otto anni successiva a quella della stipula del mutuo. Trattasi peraltro di risultanze non valorizzate nemmeno nella causa in cui la consulenza è stata espletata, avendo il giudicante ritenuto il dato contabile finale non attendibile poiché parziale (il giudizio di primo grado si è infatti concluso con sentenza di rigetto della domanda della società, sentenza avverso la quale risulta essere stato proposto gravame).
In ragione di quanto sopra deve quindi escludersi la nullità del mutuo di cui si discute, senza necessità di espletamento di attività istruttoria.
Né possono all'evidenza essere riproposte in questa sede le medesime domande già oggetto del separato contenzioso relativo al rapporto di conto corrente (nel quale consta essere intervenuta anche l'odierna opposta – v: all. 15 opp.ta).
L'opposizione spiegata dalla società deve pertanto dirsi infondata, Parte_3
con conseguente integrale conferma, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo solo in riferimento alla posizione della società opponente ed in ragione dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Il difetto di competenza per materia del Tribunale di Verona adito relativamente alla domanda degli opponenti e di accertamento della nullità della fideiussione per violazione Parte_1 Parte_2
e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990;
DISPONE
pagina 10 di 11 Quindi la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Milano
SOSPENDE
Ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 612/2023, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede;
RIGETTA
L'opposizione proposta dalla società avverso il medesimo decreto Parte_3
ingiuntivo, che conferma integralmente nei suoi confronti.
CONDANNA
La società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_3 dell'opposta , rappresentata da , spese che liquida in €6.000,00 per Controparte_2 CP_1
compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
Alla quale è stata riunita la causa 3246/23, promossa da
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico. pagina 1 di 11 CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
“Voglia Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo alla società odierna opposta, mancando la prova in atti circa la titolarità del credito oggetto di causa e conseguentemente accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N.
740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona;
Nel merito:
-Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri e con l'allora in ragione della violazione e falsa Parte_1 Parte_2 CP_3 applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del
22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona e/o dichiarare che nessuna somma è dovuta a tale titolo dai Sig.ri e in favore Parte_1 Parte_2
della odierna opposta;
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri e relativamente alla deroga prevista per l'art. 1957 c.c. (Art. 7) per Parte_1 Parte_2 violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto dichiarare la decadenza, ex art. 1957 c.c., della e/o della società odierna cessionaria per non aver la stessa proposto le sue CP_3
istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi Parte_4 dalla scadenza dei crediti oggetto della ingiunzione opposta con il presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
Per l'opponente società : Parte_3
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del
23/02/2023 in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 11 2. accertare e dichiarare che la (P. IVA: C.F.: ) quale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_3 mandataria di non è creditrice della somma di € 28.111,06=; Controparte_2
3. Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 4050727 del 30.03.2007 sottoscritto con la in ragione del collegamento negoziale con il contratto di conto CP_3 corrente n. 3833959 predetto, e per l'effetto dichiarare che nessun interesse era dovuto e quindi ricalcolare il piano di ammortamento del mutuo al netto di ogni interesse;
4. Relativamente al contratto di conto corrente n. 3833959 aperto presso la filiale di Pescatina accertare per contro la mancata determinazione per iscritto, ex art. 117 TUB, dell'interesse debitorio ultralegale oltre alle commissioni di massimo scoperto e spese e per l'effetto ricalcolare il predetto rapporto di c/c, dalla data originaria di apertura, sostituendo l'interesse illegittimamente applicato al tasso minimo Bot accertare altresì l'illegittima capitalizzazione degli interessi e per l'effetto rideterminare il saldo di c/c al netto di ogni capitalizzazione;
5. ordinare alla l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti conto nel rispetto del Testo Unico CP_4
Bancario nonché il contratto di apertura di credito;
6. Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione.
In ogni caso: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario.
In via istruttoria
La scrivente insiste affinché il Tribunale Voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà confermare, sulla scorta della documentazione esibita, in relazione ai rapporti di c/c per cui è causa, le condotte illecite descritte in narrativa e rideterminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo al netto di ogni interesse illegittimamente addebitato;
Per l'opposta quale mandataria di CP_1 Controparte_2
Nei confronti degli opponenti e Parte_2 Parte_1
IN RITO, in via pregiudiziale:
pagina 3 di 11 - rimettere il fascicolo al Presidente affinché venga disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio n. 3246/2023 R.G. al giudizio n. 3132/2023 R.G., per i motivi esposti in atto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ill.mo Tribunale adito a giudicare la pretesa nullità del contratto di fideiussione azionato in via monitoria in favore del Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia d'impresa, per i motivi esposti in atto;
NEL MERITO
- in via preliminare: accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., nei confronti dei sigg.ri e per non Parte_2 Parte_1 essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori, in via solidale con la società , nei confronti della degli importi Parte_3 Controparte_2 azionati in via monitoria, pari a € 28.111,06, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarla a pagare dette somme alla Controparte_2
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge.
Nei confronti dell'opponente società : Parte_3
IN RITO,
- in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione promossa da Parte_3
per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal
[...]
ruolo e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non a dovesse dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, rimettere il fascicolo al Presidente affinché venga disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., del giudizio n. 3246/2023 R.G. al giudizio n. 3132/2023 R.G., per i motivi esposti in atto;
NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere le domande proposte in via pregiudiziale:
pagina 4 di 11 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.
- in via principale: respingere l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda eccezione e/o contestazione ivi formulata in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che l'opponente è debitrice, in via solidale con i sigg.ri e , nei confronti della degli importi azionati in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 via monitoria, pari a € 28.111,06, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarla a pagare dette somme alla Controparte_2
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2023, Parte_1 Parte_2
emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale era stato ingiunto Controparte_2
loro, quali fideiussori della società il pagamento della somma di €28.111,06=, oltre Parte_3
interessi legali e spese;
importo allegatamente dovuta alla ricorrente, cessionaria del credito, quale saldo debitore del contratto di mutuo n. 4050727, stipulato in data 30.03.2007 dalla società
[...]
con Parte_3 Controparte_3
A sostegno dell'opposizione gli opponenti e hanno eccepito, in via preliminare, Pt_1 Parte_2
il difetto di legittimazione ad agire e/o di legittimazione processuale della società opposta, hanno quindi sostenuto la nullità della fideiussione azionata nei loro confronti per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990 ed hanno eccepito la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957
c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per non aver tempestivamente promosso e coltivato le proprie “istanze” – da intendersi nel senso di iniziative giudiziali – nel termine semestrale previsto dalla norma.
Si è costituita in giudizio rappresentata da eccependo, in Controparte_2 Controparte_1 via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale adito – ritenendo di competenza delle
Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa le doglianze aventi ad oggetto la nullità del contratto di pagina 5 di 11 fideiussione per violazione della normativa antitrust - chiedendo la riunione al procedimento in esame del giudizio di opposizione separatamente proposto dalla società Parte_3
avverso il medesimo decreto ingiuntivo (n. 3246/2023 R.G.), contestando l'eccezione di difetto di legittimazione di e contestando, nel merito, l'eccepita nullità delle Controparte_2
fideiussioni e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dai garanti. Ha quindi concluso parte opposta come riportato in epigrafe.
All'udienza del 09 gennaio 2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello RG
3246/2023, promosso dalla società avverso il medesimo decreto Parte_3
ingiuntivo.
Con successiva ordinanza in data 14 gennaio 2024 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta nei confronti dei fideiussori, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissata udienza per la verifica dell'esito del procedimento e la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione di competenza.
All'esito, la controversia viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Va innanzitutto affermata la titolarità del credito in capo alla società opposta e la sua legittimazione in giudizio.
Occorre premettere che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esime la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito, ma non esime dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione (v:
Cass. civ. 24.06.2024, n. 17390); in caso di contestazione spetta quindi al cessionario fornire la prova dell'inclusione del credito oggetto della controversia fra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione in blocco (v: Cass. civ. 24.06.2024, n. 17262), prova che può essere fornita o tramite le indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, o mediante la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero in altro modo, trattandosi di prova che può essere fornita anche mediante presunzioni (v: Cass. civ. 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, le risultanze di causa consentono indubbiamente di ritenere provata la cessione del credito alla società Controparte_2
L'opposta ha innanzitutto depositato in atti estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08/08/2017 nella quale è stata pubblicata la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco a Controparte_2
dei crediti di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_3
erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra pagina 6 di 11 il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (v: doc. 5 ric. d.i.).
Categoria alla quale può ricondursi il credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, nascente da contratto di mutuo concesso alla società nel 2007 (v: doc. 7 ric. d.i.) - Parte_3 dunque entro l'arco temporale indicato nell'avviso di cessione - revocato nel 2014 (v: doc. 10 ric. d.i.) ed incontestatamente inadempiuto.
Al fine di ulteriormente comprovare la propria legittimazione l'opposta ha poi dimesso estratto del contratto di cessione, lettera di in data 21 aprile 2023 nella quale viene espressamente CP_3
dichiarato ed attestato che tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_2
rientrano anche i crediti vantati da nei confronti di Controparte_3 Parte_3
derivanti dal rapporto di mutuo di che trattasi, nonché elenco dei debitori inclusi nella cessione, fra i quali risulta annoverata la posizione n. 110287687, ossia quella di cui al Codice CERI indicato nella missiva di di conferma della cessione (v: docc. 9, 10, 11 opp.ta). CP_3
Risulta dunque provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Deve ora essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito sollevata dalla difesa di con riferimento alla domanda proposta dagli opponenti Controparte_2 Parte_2
e di accertamento e declaratoria della nullità del contratto di fideiussione azionato nei Parte_1
loro confronti per violazione e falsa applicazione della L. 287/90.
Eccezione che merita accoglimento.
Va invero rilevato che l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le
Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".
Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione
Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
pagina 7 di 11 Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
Nella specie il tenore della domanda degli opponenti consente di ritenere che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione specifica sottoscritto dai sig.ri
e con l'allora in ragione della violazione e falsa Parte_1 Parte_2 CP_3 applicazione della L. n. 287 del 1990 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 612/2023 del
22/02/2023 R.G. n. 588/2023 Rep. N. 740/2023 del 23/02/2023 emesso dal Tribunale di Verona e/o dichiarare che nessuna somma è dovuta a tale titolo dai Sig.ri e in favore Parte_1 Parte_2 della odierna opposta”; la domanda, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs 168/2003, nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017 (cfr: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25146).
Considerato poi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da e ex Parte_1 Parte_2
art. 295 c.p.c. (Cass. civ., Ordinanza, 05/12/2022, n. 3566; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
17/03/2022, n. 8693).
Passando quindi alla disamina dell'opposizione proposta dalla società Parte_3
avverso il medesimo decreto ingiuntivo, occorre innanzitutto prendere in esame
[...]
l'eccezione di inammissibilità della stessa per tardiva iscrizione a ruolo.
Eccezione che deve essere disattesa.
Consta invero dall'esame del fascicolo telematico che l'atto di citazione in opposizione di
[...]
è stato depositato, con allegata nota di iscrizione a ruolo, in data 27 aprile Parte_3
pagina 8 di 11 2023, sicché risulta rispettato il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. (essendo la notifica dell'opposizione avvenuta, come affermato dall'opposta, in data 18.04.2023 (v: All. 7 opp.ta).
Quanto al merito dell'opposizione, va osservato come essa si incentri sulla prospettazione di nullità del mutuo per effetto del collegamento con il rapporto di conto corrente sul quale ne è stata accreditata la provvista. Secondo la tesi di parte opponente, infatti, la banca avrebbe addebitato sul conto corrente poste illegittime ed il mutuo sarebbe stato destinato ad estinguere l'esposizione debitoria conseguentemente creatasi. Di qui la prospettata nullità.
Non sono stati invece oggetto di contestazione da parte della società opponente né la stipula del mutuo, né l'avvenuta erogazione delle somme, né l'inadempimento degli obblighi restitutori, né l'ammontare del saldo debitorio come allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Su tali circostanze, comunque supportate documentalmente, non si rende dunque necessario alcun approfondimento istruttorio, giusta il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto alle dedotte ragioni di opposizione, le stesse, come si dirà di seguito, non possono trovare accoglimento.
Va rammentato che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (v: Cass. civ. 23/03/2022, n.
9475), riguardo all'utilizzazione di un contratto di mutuo per estinguere passività pregresse di un conto corrente derivanti da operazioni illecite, il collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente ed il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria è provato solo allorché ricorrano sia il requisito oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario), sia il requisito soggettivo (costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore che ne ha gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale).
Presupposti non ravvisabili nella specie.
Consente invero di escludere entrambi i presupposti lo stesso contratto di mutuo, laddove si legge che esso venne erogato allo scopo di destinarne l'importo al pagamento della liquidazione dell'annualità swap. Risulta dunque documentalmente l'insussistenza sia di un collegamento teleologico fra i due rapporti in esame, sia di un comune intento pratico di destinare la provvista del mutuo al ripianamento dell'esposizione debitoria in essere sul conto corrente.
Induce ulteriormente ad escludere che il contratto di mutuo sia stato stipulato con finalità solutoria pagina 9 di 11 dell'esposizione debitoria in essere sul conto corrente la circostanza che il mutuo sia stato erogato per un importo (€150.000,00), significativamente superiore alla detta esposizione debitoria (€64.352,88 alla data del 20.02.2007, ossia circa un mese prima dell'accredito del mutuo sul conto) emergendo all'evidenza come esso non possa ritenersi stipulato al solo fine di ripianare il debito sul conto.
Merita peraltro osservare come nemmeno vi sia prova del fatto che il saldo negativo in essere sul conto corrente al tempo della stipula del mutuo derivasse dall'addebito di illegittime da parte della banca, risultando in ogni caso inidonee a dimostrare la circostanza le richiamate risultanze della perizia contabile esperita nel separato giudizio incardinato dalla società nei confronti di Parte_3
Va infatti rilevato come l'ammontare a credito del correntista indicato in tale elaborato CP_3
risulti quantificato alla data del 26 marzo 2015 e dunque ad una data di circa otto anni successiva a quella della stipula del mutuo. Trattasi peraltro di risultanze non valorizzate nemmeno nella causa in cui la consulenza è stata espletata, avendo il giudicante ritenuto il dato contabile finale non attendibile poiché parziale (il giudizio di primo grado si è infatti concluso con sentenza di rigetto della domanda della società, sentenza avverso la quale risulta essere stato proposto gravame).
In ragione di quanto sopra deve quindi escludersi la nullità del mutuo di cui si discute, senza necessità di espletamento di attività istruttoria.
Né possono all'evidenza essere riproposte in questa sede le medesime domande già oggetto del separato contenzioso relativo al rapporto di conto corrente (nel quale consta essere intervenuta anche l'odierna opposta – v: all. 15 opp.ta).
L'opposizione spiegata dalla società deve pertanto dirsi infondata, Parte_3
con conseguente integrale conferma, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo solo in riferimento alla posizione della società opponente ed in ragione dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Il difetto di competenza per materia del Tribunale di Verona adito relativamente alla domanda degli opponenti e di accertamento della nullità della fideiussione per violazione Parte_1 Parte_2
e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990;
DISPONE
pagina 10 di 11 Quindi la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Milano
SOSPENDE
Ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 612/2023, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede;
RIGETTA
L'opposizione proposta dalla società avverso il medesimo decreto Parte_3
ingiuntivo, che conferma integralmente nei suoi confronti.
CONDANNA
La società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_3 dell'opposta , rappresentata da , spese che liquida in €6.000,00 per Controparte_2 CP_1
compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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