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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela FOGGETTI, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 8171/2024 R.G., chiamata all'udienza del
17/2/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. E. G. Lamuraglia Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Contumace
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola anno 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa, nel corso dell'anno 2022, con le mansioni di bracciante agricolo e la qualifica di operaio comune per complessive n. 103 giornate, esponeva di aver inoltrato, in data 2/2/2023, richiesta all' di disoccupazione agricola con riferimento all'anno 2022. CP_1 Rappresentava che l' , con provvedimento datato 23/6/2023, aveva CP_2
disatteso la domanda, sostenendo che non vi fossero giornate da indennizzare e non aveva provveduto a liquidare il suddetto trattamento.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_2
di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in relazione alle suindicate giornate, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace e all'odierna CP_1
udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, è noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 D.P.R. n. 1049/1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi.
Nel caso che ci occupa, dall'estratto contributivo versato in atti da parte ricorrente, emerge che il risulta iscritto negli elenchi OTD per n. 103 Pt_1 giornate per l'anno 2022 e per n. 63 per l'anno 2021.
A fronte di tali risultanze e tenuto conto che l' , rimanendo contumace, nulla CP_1
ha provato in merito allo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoratore autonomo con prevalenza rispetto a quella di OTD, il ricorso è fondato e va accolto.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del dovuto, oltre interessi dal CP_1
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data 20/1/2024 da nei confronti di , ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 CP_1
così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in relazione a n. 103 giornate e, per l'effetto, condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi legali come per legge;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela FOGGETTI, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 8171/2024 R.G., chiamata all'udienza del
17/2/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. E. G. Lamuraglia Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Contumace
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola anno 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa, nel corso dell'anno 2022, con le mansioni di bracciante agricolo e la qualifica di operaio comune per complessive n. 103 giornate, esponeva di aver inoltrato, in data 2/2/2023, richiesta all' di disoccupazione agricola con riferimento all'anno 2022. CP_1 Rappresentava che l' , con provvedimento datato 23/6/2023, aveva CP_2
disatteso la domanda, sostenendo che non vi fossero giornate da indennizzare e non aveva provveduto a liquidare il suddetto trattamento.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_2
di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in relazione alle suindicate giornate, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace e all'odierna CP_1
udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, è noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 D.P.R. n. 1049/1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi.
Nel caso che ci occupa, dall'estratto contributivo versato in atti da parte ricorrente, emerge che il risulta iscritto negli elenchi OTD per n. 103 Pt_1 giornate per l'anno 2022 e per n. 63 per l'anno 2021.
A fronte di tali risultanze e tenuto conto che l' , rimanendo contumace, nulla CP_1
ha provato in merito allo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoratore autonomo con prevalenza rispetto a quella di OTD, il ricorso è fondato e va accolto.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del dovuto, oltre interessi dal CP_1
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data 20/1/2024 da nei confronti di , ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 CP_1
così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in relazione a n. 103 giornate e, per l'effetto, condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi legali come per legge;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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