Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3266/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3266/2021 avente ad oggetto: Donazione
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. AMBROSINO CHIARA (c.f. ) e dall'Avv. FUMERO GIULIO C.F._3
( ) VIA BAGNI N. 1/A 12037 SALUZZO;
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Persona_1
Lo scrivente difensore rileva la cessazione della materia dell'intestato procedimento stante la definizione della divisione in oggetto, come da Certificato di Rogito predisposto tra le parti dinanzi al Notaio Dott. – che si deposita in uno alle Persona_2 presenti note scritte – contenente appunto, tra gli altri, l'immobile qui in contestazione.
Pertanto, si chiede di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva, di cui si ri-produce, per comodità di consultazione, la relativa nota, già in atti quale doc. 7.
In conclusione, si insiste nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese legali compensate con le anticipazioni di causa da ripartire al 50% tra le parti comparenti
CP_1
Gli avv.ti Giulio Fumero e Chiara Ambrosino, per il proprio assistito , CP_1 riferiscono che la quota di metà in capo a sulle unità immobiliari Parte_1
1
in data 05.12.2024 come da certificato di rogito allegato. Persona_2
Potrà, quindi, essere dichiara cessata la materia del contendere con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Spese ed onorari del CTU sono già stati liquidati e corrisposti dalle parti all'Ausiliare, mentre le spese di lite potranno essere compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 25.11.2021 , difeso e Parte_1 rappresentato dall'avv. Rossomando Matteo, conveniva avanti al Tribunale di Cuneo il fratello con il quale era comproprietario di immobile sito in CP_1
Cavallermaggiore, Via Palancola 5 composto da un piano interrato cantine, un piano terra autorimesse ed accessori, un primo e secondo piano alloggio ed un sottotetto abitabile, il tutto distinto al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Cuneo al Foglio 31,
Particella 3123 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 e 16 chiedendo che il Tribunale disponesse disporre la divisione giudiziale dello stesso con assegnazione a della parte Parte_1 di fabbricato già occupato, piano secondo e sottotetto (sub 3, 7, 8 e 15), ed al fratello CP
della parte di fabbricato già occupato, primo piano e piano terra (sub 2, 4, 6 e 16) e con mantenimento in comunione indivisa dei beni già di uso comune e non censibili né indivisibili quali centrale termica, vani scale, locali sgombero al piano terra e cortili (sub
9, 10, 12, 13 e 14); compensate le spese del procedimento.
2. Si costituiva il convenuto chiedendo di disporre la divisione degli immobili indicati in citazione, con assegnazione all'attore dell'alloggio al piano secondo e al convenuto dell'alloggio piano primo, mantenendo in comunione indivisa gli altri beni di uso comune, ivi compreso il piano terra e il sottotetto.
3. Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza 24.03.2023 il Giudice disponeva CTU con il seguente incarico peritale: esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari (ai quali si ordina sin d'ora ex art. 213 c.p.c. di mettere a disposizione dell'esperto le informazioni che richiederà loro, con espressa autorizzazione ad acquisire in copia tutti i documenti necessari al riguardo), sentite le parti ed i loro consulenti, il
CTU:
1) individui e descriva dettagliatamente - anche mediante riproduzione grafica e fotografica - i beni oggetto della massa da dividere, ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, e ne determini il valore attuale di mercato, anche alla luce dei pesi gravanti sugli stessi, esponendo analiticamente i criteri della stima;
2) tenendo conto della pacifica occupazione del piano secondo da parte dell'attore e del primo piano da parte del convenuto, predisponga un progetto di comoda divisione (con
2 eventuali conguagli in denaro), redigendo apposito regolamento disciplinante l'uso delle parti comuni;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità, ai sensi della l. 28.2.1985, n.47 e successive modificazioni (ivi incluso il D.P.R.6.6.2001, n.380);
5) verifichi altresì la conformità dello stato dei luoghi ai dati delle planimetrie catastali, secondo le previsioni contenute nell'art. 19, comma 14, D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in L. 30.7.2010, n. 122, predisponendo eventualmente un frazionamento provvisorio per le parti prive di identificativo catastale;
6) tenti la conciliazione tra le parti e fornisca ogni altro elemento utile alla decisione
Depositata la relazione peritale il 31.12.2023, seguivano una serie di udienze di comparizione delle parti, anche alla presenza del CTU, al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia.
In esito all'udienza del 25.07.2024 stante l'impossibilità di trovare una proposta divisionale condivisa, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
18.12.2024 della quale, sentite le parti, disponeva la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
4. In data 10.12.2024 parte attrice depositava comparsa di costituzione di nuovo difensore;
l'avv. , infatti, revocava la procura ad ogni precedente Parte_1 difensore, costituendosi, al contempo, in proprio.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni definitive, le parti concordemente davano atto di avere proceduto alla divisione dell'immobile con rogito notaio di Torino e chiedevano darsi atto della cessazione della materia del Persona_2 contendere, a spese di lite compensate, con esborsi divisi a metà e con cancellazione della domanda di divisione.
Il Giudice, stante quanto sopra, assumeva la causa in decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
A seguito dell'avvenuta stipulazione di atto notarile di divisione relativo al bene immobile oggetto di presente controversia, è cessata la materia del contendere del presente giudizio di divisione contenziosa, atteso che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia di merito.
Le spese di lite del presente giudizio dovrebbero seguire il principio della soccombenza virtuale (Cassazione sez. 2 n. 30251/2023: La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
3 giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito., senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese); tuttavia, le parti concordano per la loro compensazione integrale nonché per la ripartizione a metà (secondo le quote di comproprietà) delle anticipazioni (inteso il compenso al CTU come già separatamente liquidato con decreto
19.01.2024).
Come richiesto dalle parti, deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica nella persona della dott. Roberta
Bonaudi, definitivamente giudicando nella causa civile n. 3266/2021 R.G. promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio e pone definitivamente a carico delle parti in via solidale e, nei rapporti interni, a carico di ciascuna per il 50% il compenso del CTU;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cuneo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (nota di trascrizione presentazione n. 5 del
24.06.2022 R.G. n. 5075/ R.P. n. 3970) con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Cuneo il 03/01/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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