Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1988, n. 4725
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Sentenza 21 luglio 1988

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Con riguardo all'imposta di registro su contratto di compravendita a carico solidale dei contraenti, la definitivita' dell'accertamento di maggior valore, verso uno dei debitori, per non aver impugnato il relativo atto nel termine perentorio decorrente dalla data della notificazione nei suoi confronti, non gli impedisce di beneficiare ex art. 1306 secondo comma c.c., del giudicato riduttivo di quel valore, ottenuto dall'altro debitore in esito a ricorso contro l'accertamento medesimo.

Con riguardo ad imposta di registro inerente a contratto di compravendita, la definitività dell'accertamento di maggior valore nei confronti di uno dei contraenti, per non aver impugnato il relativo atto nel termine perentorio previsto con decorso dalla notificazione a lui effettuata, non gli impedisce di beneficiare del giudicato riduttivo di quel valore, che l'altro contraente abbia ottenuto in esito a ricorso contro l'accertamento medesimo, e, quindi, d'impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, poiché si verte in tema di obbligazione solidale, la quale non si sottrae all'applicazione dell'art. 1306 secondo comma cod. civ. sull'opponibilità al creditore della sentenza favorevole al condebitore (non per ragioni personali).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1988, n. 4725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4725
    Data del deposito : 21 luglio 1988
    Fonte ufficiale :

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