Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 132/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 132 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. ) e, Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
rispettivamente rapp.ti e difesi dall'Avv. Michele Pagano, (c.f. ) e C.F._3
dall'Avv. Stab. , (c.f. ) presso il cui studio in San Cipriano CP_1 C.F._4
D'Aversa (CE), alla Via G. Pascoli n. 4, elettivamente domiciliano, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5
Il PM apponeva il visto in data 3 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 15.01.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Cipriano D'Aversa Parte_2
(CE) il 23.02.2017, dalla cui unione nasceva un figlio, a LI il 20.07.2011 e, dedotta una Per_1 crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17 aprile 2025, sostituita con note scritte, depositate il 21 febbraio 2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e si comunicheranno eventuali cambi di residenza.
2. La potestà genitoriale è esercitata congiuntamente ed in maniera condivisa da entrambi i genitori, pertanto tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
pagina 2 di 5 dell'inclinazione e delle aspirazioni degli stessi, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la potestà separatamente. In caso di disaccordo tra gli stessi, la decisione sarà rimessa al Tribunale;
3. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
4. La casa coniugale sita in via Enrico Toti nr. 15 San Cipriano D'Aversa (CE), viene assegnata in uso alla moglie potrà tenere con sé tutti i beni mobili, oggetti, arredi, servizi e suppellettili ivi esistenti, con esclusione degli effetti personali di proprietà del marito, nonché dei beni cui egli è legato da particolari vincoli affettivi, che li ritirerà entro i trenta giorni successivi all'omologa.
5. Allo scopo di consentire al figlio minore di mantenere un adeguato rapporto con il padre e con i nonni paterni, i coniugi stabiliscono fin da ora che:
a) il padre potrà tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre dalle ore 18:00 alle ore 22:30 nonché, compatibilmente anche con il desiderio del figlio, a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna oppure in altri giorni ed orari che le parti si impegnano fin da ora a concordare volta per volta a seconda della compatibilità delle visite col variare degli impegni contratti dai genitori stessi e/o del figlio;
b) i genitori trascorreranno ad anni alterni con il figlio i giorni cadenti dal 24 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, con eventuale pernottamento con il genitore che in quei giorni li avrà in affidamento;
c) il padre, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio le vacanze pasquali dal giovedì Santo al
Lunedì in Albis;
d) durante il periodo estivo, luglio e/o agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per 30 giorni consecutivi e complessivi fino e oltre le ore 23:00 del giorno stabilito, secondo il calendario che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre dovrà comunque sempre comunicare alla moglie il luogo preciso dove trascorreranno tali vacanze ed i recapiti telefonici dove rintracciare il figlio;
e) il minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno e del loro onomastico;
f) il minore trascorrerà con il padre, in ogni anno, il giorno della “festa del papà”, del compleanno e dell'onomastico dello stesso anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente il minore trascorrerà ogni anno con la madre il giorno della “festa della mamma”, nonché del compleanno ed onomastico della stessa anche laddove tali pagina 3 di 5 festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre;
g) durante i periodi di vacanza di cui ai precedenti punti b), c), d), il diritto di visita di entrambi i genitori si intenderà sospeso, salvo diversi accordi tra le parti;
h) Nell'esclusivo interesse del figlio a conservare un adeguato rapporto con entrambi i genitori, le parti stabiliscono fin da ora che le predette pattuizioni sub a), b), c), d), e), f), g) vengono considerate come “condizioni minime” impegnandosi reciprocamente a venirsi incontro anche nell'eventuale cambiamento di orari, giorni di visita, modalità e date di pernotto, il tutto al fine di favorire la frequentazione del figlio col padre;
6. Tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di matrimonio, dei loro tempi di permanenza presso di sé, le parti concordano che il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
300,00, oltre rivalutazione Istat. Tale importo dovrà essere corrisposto anticipatamente dall'obbligato entro il giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario con valuta fissa, o altro mezzo di pagamento tra le parti concordato. Tale importo si intende omnicomprensivo di tutto quanto occorrente al figlio minore ed in particolare si intende comprensivo di tutte le eventuali spese di tipo straordinario (quali a titolo semplificativo e non esaustivo, le spese mediche, le tasse scolastiche, le spese ortodontiche, etc.); inoltre vista la momentanea situazione di disoccupazione della moglie, il marito si impegnerà a versare la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della stessa;
7. I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio per la propria persona e sin da questo momento si concedono reciprocamente assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e di Pubblica Sicurezza. Essi precisano invece che eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero del figlio, sia accompagnati da uno dei genitori che da soli, dovranno essere tra loro concordati ed accettati espressamente, anche eventualmente per iscritto, tenendo conto delle modalità del viaggio, dell'alloggio e quant'altro;
8. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...]
pagina 4 di 5 LI (c.f. ) e, nata il [...] a [...]F._1 Parte_2
LI (c.f. ) ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di C.F._2
cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cipriano D'Aversa (Atto n. 263, P. 1, S A, anno
1988);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5