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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 27973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27973 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. APREDA MARIAELENA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Cilea n.117
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] CF Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione, dall'avv. presso la quale elettivamente domicilia in Controparte_2
Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n.92
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 25.06.2015, che precedentemente al Controparte_1 matrimonio, dalla loro relazione era nato un figlio: 11.06.2014) e successivamente due figlie Per_1
1 Per_ gemelle: ed (6.04.2020), rappresentava che la comunione materiale e Persona_2 spirituale con il marito era cessata da diversi anni ed invero da settembre 2020 i due avevano interrotto la convivenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge , il divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- approvare il piano genitoriale allegato e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso dei figli Per_
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 Persona_2 madre con la quale i minori vivranno nella casa sita in Napoli alla via Pigna nr. 167 bis;
- assegnare la casa familiare sita in Napoli alla via Pigna nr. 167 bis, già condotta in locazione dalla sola ricorrente, in virtù di contratto stipulato il 21.01.2023, alla sig.ra Parte_1 unitamente a tutti gli arredi e gli altri beni mobili ivi presenti;
- raccogliere il consenso del resistente circa il rilascio dei documenti di identità e dei passaporti validi per l'espatrio in favore dei minori e, in caso di opposizione o omessa dichiarazione di questi, emettere un provvedimento che tenga luogo del rifiuto illegittimamente opposto;
- prevedersi in capo al genitore non collocatario Sig. l'obbligo di concorrere Controparte_1 al mantenimento ordinario dei tre figli minori nella misura non inferiore ad euro 480,00
(quattrocentottanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque (5) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN
[...], oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- disporre espressamente che le somme erogate dall' a titolo di assegno unico universale CP_3
(anche successivamente diversamente denominato in virtù di qualsivoglia futuro mutamento legislativo) e ogni altra indennità/bonus erogato dallo Stato/altri enti pubblici a sostegno della famiglia e dei fini minori e/o a carico siano assegnate per intero in favore della ricorrente, in considerazione delle ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- disciplinare il regime di affidamento e di collocamento dei figli minori in conformità di quanto esposto in narrativa e specificatamente riportato nell'allegato piano genitoriale;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge del 1 dicembre 1970, n. 898;
2 - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 25.06.2015 e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Napoli, atto n. .26 parte I - anno 2015 dei
Registri del citato comune, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt.473 bis 14 e 49 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alle domande cumulative di separazione e divorzio formulate dalla ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Via Pigna, N.167 bis c.p.c., anche se il primo figlio oggiorna per diverso tempo Per_1
a casa con il padre, in Napoli alla Via Consalvo, N.103 il Sig. sarà altrettanto Controparte_1 disponibile quando lo vorranno le minori gemelline di coabitare presso l'abitazione del padre;
con residenza privilegiata presso l'abitazione materna per quanto concerne l'amministrazione ordinaria;
La responsabilità genitoriale per l'amministrazione straordinaria verrà esercitata da entrambi genitori, e le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo e così come sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e del Presidente del Tribunale di Napoli;
I genitori collaboreranno reciprocamente per assicurare il benessere psicofisico dei minori e pertanto, si daranno reciproca assistenza in caso di insorgenza di problemi di salute o di qualsiasi natura relativa ai minori;
-di fissare l'assegno di mantenimento per € 450,00 mensili a carico del Sig. , Controparte_1 per i tre figli minori considerando che gli assegni unici vengano attribuiti per intero alla madre, e che il primo figlio convive per parecchio tempo con il padre, oltre che le spese straordinarie sono attribuite al 50%; e con adeguamento annuale degli indici Istat;
all'udienza del 27.05.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle condizioni accessorie alla separazione che chiedevano recepire in sentenza.
Il Giudice, sentite le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità agli accordi sopraggiunti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una
3 crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“ I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Via Pigna, N.167 bis, anche se il primo figlio oggiorna per diverso tempo a casa Per_1 con il padre, in Napoli alla Via Consalvo, N.103, il Sig. sarà altrettanto Controparte_1 disponibile quando lo vorranno le minori gemelline di coabitare presso l'abitazione del padre;
con residenza privilegiata presso l'abitazione materna per quanto concerne l'amministrazione ordinaria;
In ogni caso
Nel periodo scolastico, i figli minori staranno con i genitori a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica sera.
Nel corso della settimana, i minori saranno collocati presso la madre e il padre eserciterà il diritto di visita il mercoledì pomeriggio dopo la fine delle lezioni scolastiche e fino alle ore 21.00.
I genitori, di comune accordo e con adeguato anticipo, potranno modificare tali pattuizioni prevendendo orari e giorni differenti, sempre nel rispetto del superiore interesse dei figli.
Vacanze estive: il padre ospiterà i minori per due settimane consecutive del mese di agosto di ogni anno da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per il periodo estivo non compreso nel mese di agosto, si applicheranno le regole di cui al periodo scolastico, ma nel giorno del mercoledì il diritto di visita del padre sarà esteso dalle ore 9.00 del mattino alle ore 21.00 della sera. I genitori potranno concordare con adeguato anticipo un eventuale pernotto dei figli presso la casa paterna dalle ore 21.00 della sera di mercoledì fino alle ore 9.00 della mattina del giovedì.
I genitori si impegnano a garantire ai minori la partecipazione a campi estivi, rispetto ai quali il predetto calendario andrà opportunamente adeguato.
Vacanze con i genitori: Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro con adeguato anticipo la volontà di intraprendere un viaggio in territorio nazionale con uno o tutti i minori, fornendo i dettagli sulla destinazione, le modalità e le tempistiche del viaggio, nonché ogni dettaglio utile.
Ciascun genitore dovrà farsi autorizzare per viaggi e/o permanenze all'estero, fornendo ogni informazione al riguardo. L'eventuale rifiuto dell'altro coniuge dovrà essere motivato e non potrà essere arbitrario o, comunque, collegato a motivi futili.
4 Durante i viaggi, il genitore dovrà sempre consentire ed agevolare i contatti telefonici dei figli con il genitore non presente.
I viaggi dei minori dovranno, in ogni caso, essere organizzati in maniera tale da non pregiudicare i loro impegni scolastici e sportivi.
Vigilia di Natale, Giorno di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
I genitori si alterneranno annualmente nel passare le singole festività con i figli minori, prevedendosi anche la possibilità che i bambini trascorrano più giorni consecutivi durante le festività con ciascun genitore
La responsabilità genitoriale per l'amministrazione straordinaria verrà esercitata da entrambi genitori, e le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo e così come sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e del Presidente del Tribunale di Napoli;
4) I genitori collaboreranno reciprocamente per assicurare il benessere psicofisico dei minori e pertanto, si daranno reciproca assistenza in caso di insorgenza di problemi di salute o di qualsiasi natura relativa ai minori;
5) relativamente agli obblighi di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, tenuto che il rinuncia al proprio 50% dell'Assegno Unico e quindi la percepisce a tale titolo CP_1 Parte_1
€ 700,00, si quantifica ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, l'assegno a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da corrispondersi entro il giorno cinque (5) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN
[...] oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo approvato dal Tribunale di Napoli in data 7/03/2018.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti va evidenziato che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché gli accordi non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della decisione.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, stante l'accodo raggiunto dai genitori conforme ai loro interessi.
Parte ricorrente ha anche proposto domanda divorzile alla quale ha aderito il resistente e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
5 Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, la separazione dei coniugi Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26 ,
P.I, s.sez.Q anno 2015)
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27973 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. APREDA MARIAELENA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Cilea n.117
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] CF Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione, dall'avv. presso la quale elettivamente domicilia in Controparte_2
Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n.92
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 25.06.2015, che precedentemente al Controparte_1 matrimonio, dalla loro relazione era nato un figlio: 11.06.2014) e successivamente due figlie Per_1
1 Per_ gemelle: ed (6.04.2020), rappresentava che la comunione materiale e Persona_2 spirituale con il marito era cessata da diversi anni ed invero da settembre 2020 i due avevano interrotto la convivenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge , il divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- approvare il piano genitoriale allegato e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso dei figli Per_
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 Persona_2 madre con la quale i minori vivranno nella casa sita in Napoli alla via Pigna nr. 167 bis;
- assegnare la casa familiare sita in Napoli alla via Pigna nr. 167 bis, già condotta in locazione dalla sola ricorrente, in virtù di contratto stipulato il 21.01.2023, alla sig.ra Parte_1 unitamente a tutti gli arredi e gli altri beni mobili ivi presenti;
- raccogliere il consenso del resistente circa il rilascio dei documenti di identità e dei passaporti validi per l'espatrio in favore dei minori e, in caso di opposizione o omessa dichiarazione di questi, emettere un provvedimento che tenga luogo del rifiuto illegittimamente opposto;
- prevedersi in capo al genitore non collocatario Sig. l'obbligo di concorrere Controparte_1 al mantenimento ordinario dei tre figli minori nella misura non inferiore ad euro 480,00
(quattrocentottanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque (5) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN
[...], oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- disporre espressamente che le somme erogate dall' a titolo di assegno unico universale CP_3
(anche successivamente diversamente denominato in virtù di qualsivoglia futuro mutamento legislativo) e ogni altra indennità/bonus erogato dallo Stato/altri enti pubblici a sostegno della famiglia e dei fini minori e/o a carico siano assegnate per intero in favore della ricorrente, in considerazione delle ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- disciplinare il regime di affidamento e di collocamento dei figli minori in conformità di quanto esposto in narrativa e specificatamente riportato nell'allegato piano genitoriale;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge del 1 dicembre 1970, n. 898;
2 - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 25.06.2015 e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Napoli, atto n. .26 parte I - anno 2015 dei
Registri del citato comune, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt.473 bis 14 e 49 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alle domande cumulative di separazione e divorzio formulate dalla ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Via Pigna, N.167 bis c.p.c., anche se il primo figlio oggiorna per diverso tempo Per_1
a casa con il padre, in Napoli alla Via Consalvo, N.103 il Sig. sarà altrettanto Controparte_1 disponibile quando lo vorranno le minori gemelline di coabitare presso l'abitazione del padre;
con residenza privilegiata presso l'abitazione materna per quanto concerne l'amministrazione ordinaria;
La responsabilità genitoriale per l'amministrazione straordinaria verrà esercitata da entrambi genitori, e le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo e così come sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e del Presidente del Tribunale di Napoli;
I genitori collaboreranno reciprocamente per assicurare il benessere psicofisico dei minori e pertanto, si daranno reciproca assistenza in caso di insorgenza di problemi di salute o di qualsiasi natura relativa ai minori;
-di fissare l'assegno di mantenimento per € 450,00 mensili a carico del Sig. , Controparte_1 per i tre figli minori considerando che gli assegni unici vengano attribuiti per intero alla madre, e che il primo figlio convive per parecchio tempo con il padre, oltre che le spese straordinarie sono attribuite al 50%; e con adeguamento annuale degli indici Istat;
all'udienza del 27.05.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle condizioni accessorie alla separazione che chiedevano recepire in sentenza.
Il Giudice, sentite le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità agli accordi sopraggiunti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una
3 crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“ I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Via Pigna, N.167 bis, anche se il primo figlio oggiorna per diverso tempo a casa Per_1 con il padre, in Napoli alla Via Consalvo, N.103, il Sig. sarà altrettanto Controparte_1 disponibile quando lo vorranno le minori gemelline di coabitare presso l'abitazione del padre;
con residenza privilegiata presso l'abitazione materna per quanto concerne l'amministrazione ordinaria;
In ogni caso
Nel periodo scolastico, i figli minori staranno con i genitori a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica sera.
Nel corso della settimana, i minori saranno collocati presso la madre e il padre eserciterà il diritto di visita il mercoledì pomeriggio dopo la fine delle lezioni scolastiche e fino alle ore 21.00.
I genitori, di comune accordo e con adeguato anticipo, potranno modificare tali pattuizioni prevendendo orari e giorni differenti, sempre nel rispetto del superiore interesse dei figli.
Vacanze estive: il padre ospiterà i minori per due settimane consecutive del mese di agosto di ogni anno da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per il periodo estivo non compreso nel mese di agosto, si applicheranno le regole di cui al periodo scolastico, ma nel giorno del mercoledì il diritto di visita del padre sarà esteso dalle ore 9.00 del mattino alle ore 21.00 della sera. I genitori potranno concordare con adeguato anticipo un eventuale pernotto dei figli presso la casa paterna dalle ore 21.00 della sera di mercoledì fino alle ore 9.00 della mattina del giovedì.
I genitori si impegnano a garantire ai minori la partecipazione a campi estivi, rispetto ai quali il predetto calendario andrà opportunamente adeguato.
Vacanze con i genitori: Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro con adeguato anticipo la volontà di intraprendere un viaggio in territorio nazionale con uno o tutti i minori, fornendo i dettagli sulla destinazione, le modalità e le tempistiche del viaggio, nonché ogni dettaglio utile.
Ciascun genitore dovrà farsi autorizzare per viaggi e/o permanenze all'estero, fornendo ogni informazione al riguardo. L'eventuale rifiuto dell'altro coniuge dovrà essere motivato e non potrà essere arbitrario o, comunque, collegato a motivi futili.
4 Durante i viaggi, il genitore dovrà sempre consentire ed agevolare i contatti telefonici dei figli con il genitore non presente.
I viaggi dei minori dovranno, in ogni caso, essere organizzati in maniera tale da non pregiudicare i loro impegni scolastici e sportivi.
Vigilia di Natale, Giorno di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
I genitori si alterneranno annualmente nel passare le singole festività con i figli minori, prevedendosi anche la possibilità che i bambini trascorrano più giorni consecutivi durante le festività con ciascun genitore
La responsabilità genitoriale per l'amministrazione straordinaria verrà esercitata da entrambi genitori, e le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo e così come sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e del Presidente del Tribunale di Napoli;
4) I genitori collaboreranno reciprocamente per assicurare il benessere psicofisico dei minori e pertanto, si daranno reciproca assistenza in caso di insorgenza di problemi di salute o di qualsiasi natura relativa ai minori;
5) relativamente agli obblighi di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, tenuto che il rinuncia al proprio 50% dell'Assegno Unico e quindi la percepisce a tale titolo CP_1 Parte_1
€ 700,00, si quantifica ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, l'assegno a titolo di assegno di mantenimento ordinario, da corrispondersi entro il giorno cinque (5) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN
[...] oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo approvato dal Tribunale di Napoli in data 7/03/2018.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti va evidenziato che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché gli accordi non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della decisione.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, stante l'accodo raggiunto dai genitori conforme ai loro interessi.
Parte ricorrente ha anche proposto domanda divorzile alla quale ha aderito il resistente e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
5 Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, la separazione dei coniugi Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26 ,
P.I, s.sez.Q anno 2015)
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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