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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024
da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PISTILLO FRANCESCA;
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. CAMPANILE STEFANIA,
- ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla convenzione veicolata in ricorso, qui ad intendersi richiamata e trascritta. A sostegno della domanda spiegata hanno dedotto di aver contratto matrimonio in data
09/04/2005, in Andria, (trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile, sotto il n. 27, parte II, serie A, per l'anno 2005).
Dunque, i coniugi hanno ulteriormente precisato che dalla loro unione sono nati due figli, Per_
– nato a [...], il [...] – e – nata ad [...], il [...]. Persona_1
Con il predetto atto introduttivo le parti hanno chiesto, tra l'altro, di sostituire l'udienza per la loro comparizione con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/05/2025 non hanno confermato la convenzione depositata in atti;
in particolare, con note depositate in data 02/05/2025, , chiedeva, in via alternativa all'accoglimento del Parte_1 ricorso, rinviarsi la causa per tentare una nuova soluzione bonaria della controversia e tanto in ragione della sopravvenuta necessità di modifica della convenzione originaria, oltre che per via del proprio stato, essendo ristretto in carcere per esigenze cautelari.
Con note depositate in data 14/05/2025, invece, , ha revocato il Parte_2 consenso alla convenzione veicolata nel ricorso introduttivo, disciplinante la separazione tra i coniugi, deducendo di voler introitare un nuovo giudizio volto alla pronuncia di separazione giudiziale e tanto alla luce degli episodi di aggressione perpetrati - nelle more della celebrazione della predetta udienza e della detenzione in carcere - a proprio danno dal coniuge e, comunque, tenuto conto dell'atteggiamento di scarsa collaborazione Per_ osservato da , soprattutto in ordine alla assistenza alla figlia minore . Parte_1
Sulla scorta di quanto sopra e, nello specifico, preso atto della revoca del consenso al recepimento della convenzione in origine sottoscritta da parte dell'intestato Tribunale, il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha provveduto nel senso di rimettere la stessa alla decisione del Collegio.
***
La domanda ex art. art. 473 bis 51 c.p.c., presentata in forma congiunta dai coniugi, non può essere accolta.
“… nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 19540 del 24.7.2018).
Venuto meno l'accordo dei coniugi in merito ad una separazione consensuale e ai patti come già trasfusi nel ricorso introduttivo, il Collegio non può che rigettare la domanda proposta.
Atteso l'esito del giudizio, le spese meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda congiunta proposta, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20/12/2024, da Parte_1
e , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Parte_2
− rigetta la domanda congiunta;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 30/9/2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia