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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3355/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 08/09/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOSIA MARIA PIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
CONFESERFIDI con sede in Scicli via Dei Lillà n. 22, P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DIMAGRO SALVATORE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1068/2023 dell'8/09/2023, provvisoriamente esecutivo, è stato ingiunto a e di pagare alla CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 la somma di € 34.550,78, oltre interessi e spese.
[...]
Risulta dagli atti che con delibera del 10.01.2017 (doc. 1 del ricorso monitorio), Parte_1 approvava la richiesta di finanziamento diretto in favore della società in persona CP_3 del legale rappresentante, con sede in Vittoria (RG), Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 1, P.IVA:
, avanzata in data 18.11.2016, concedendo, con contratto del 19.01.2017, la linea P.IVA_2 di credito relativa ad un finanziamento diretto di € 81.575,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili (doc. 2 del ricorso monitorio). Con la sottoscrizione del predetto contratto di finanziamento, la società si obbligava alla restituzione della somma erogata con il pagamento di n° 60 rate mensili comprensive di sorte capitale ed interessi decorrenti dal 05.03.2017 e sino al 05.02.2022 (doc. 3 del ricorso monitorio) concordando, al contempo, il tasso nominale annuo per l'erogazione dello stesso in 1,00 punti percentuali oltre all'eventuale tasso di mora parametrato al TAN aumentato di 2 punti percentuali. La predetta obbligazione è stata garantita da e Controparte_1 [...]
, con la sottoscrizione in data 19.01.2017 di idonee fideiussioni sino alla CP_4 concorrenza dell'importo di € 106.047,50 (doc. 4 del ricorso monitorio). In considerazione dell'inadempienza della società finanziata che si limitava al pagamento delle prime rate, CONFESERFIDI, in data 4.05.2023, inviava al debitore principale ed ai coobbligati intimazioni di pagamento (doc. 8 del monitorio). Il credito vantato dalla alla data del 20.6.2023 era pari ad € 34.550,78 per le Parte_1 seguenti causali: € 26.938,57 per rate scadute dal 05.01.2022 al 05.07.2023 e rimaste impagate;
€ 6.959,88 per capitale a scadere;
€ 652,33 per interessi convenzionali di mora. Tanto premesso in punto di fatto, è infondata e deve pertanto essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Controparte_1
Giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento pagina 2 di 3 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa ed il relativo piano di ammortamento (cfr. all. n.
2-3 del fascicolo monitorio), nonché il contratto di fideiussione sottoscritto da ed altresì allegando l'inadempimento dell'opponente. Controparte_1
Quest'ultimo, di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito, avendo svolto rilievi formulati in maniera generica, che non mettono specificamente in luce le ragioni della contestata inesistenza e/o indeterminatezza del credito ingiunto. Riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi, deve rilevarsi la genericità e l'indeterminatezza della stessa. Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi “è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. 19597/2020; Sez. III n. 26525/2024). Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato in modo generico l'illegittimità delle somme pretese dalla opposta senza indicare (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia applicabili al rapporto, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 8/09/2023 proposta da dichiarando in via definitiva Controparte_1
l'esecutività del decreto. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3355/2023: RIGETTA l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del Controparte_1
8/09/2023, dichiarando in via definitiva l'esecutività del decreto. CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_1 Controparte_5 lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 1/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3355/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 08/09/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOSIA MARIA PIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
CONFESERFIDI con sede in Scicli via Dei Lillà n. 22, P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DIMAGRO SALVATORE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1068/2023 dell'8/09/2023, provvisoriamente esecutivo, è stato ingiunto a e di pagare alla CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 la somma di € 34.550,78, oltre interessi e spese.
[...]
Risulta dagli atti che con delibera del 10.01.2017 (doc. 1 del ricorso monitorio), Parte_1 approvava la richiesta di finanziamento diretto in favore della società in persona CP_3 del legale rappresentante, con sede in Vittoria (RG), Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 1, P.IVA:
, avanzata in data 18.11.2016, concedendo, con contratto del 19.01.2017, la linea P.IVA_2 di credito relativa ad un finanziamento diretto di € 81.575,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili (doc. 2 del ricorso monitorio). Con la sottoscrizione del predetto contratto di finanziamento, la società si obbligava alla restituzione della somma erogata con il pagamento di n° 60 rate mensili comprensive di sorte capitale ed interessi decorrenti dal 05.03.2017 e sino al 05.02.2022 (doc. 3 del ricorso monitorio) concordando, al contempo, il tasso nominale annuo per l'erogazione dello stesso in 1,00 punti percentuali oltre all'eventuale tasso di mora parametrato al TAN aumentato di 2 punti percentuali. La predetta obbligazione è stata garantita da e Controparte_1 [...]
, con la sottoscrizione in data 19.01.2017 di idonee fideiussioni sino alla CP_4 concorrenza dell'importo di € 106.047,50 (doc. 4 del ricorso monitorio). In considerazione dell'inadempienza della società finanziata che si limitava al pagamento delle prime rate, CONFESERFIDI, in data 4.05.2023, inviava al debitore principale ed ai coobbligati intimazioni di pagamento (doc. 8 del monitorio). Il credito vantato dalla alla data del 20.6.2023 era pari ad € 34.550,78 per le Parte_1 seguenti causali: € 26.938,57 per rate scadute dal 05.01.2022 al 05.07.2023 e rimaste impagate;
€ 6.959,88 per capitale a scadere;
€ 652,33 per interessi convenzionali di mora. Tanto premesso in punto di fatto, è infondata e deve pertanto essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Controparte_1
Giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento pagina 2 di 3 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa ed il relativo piano di ammortamento (cfr. all. n.
2-3 del fascicolo monitorio), nonché il contratto di fideiussione sottoscritto da ed altresì allegando l'inadempimento dell'opponente. Controparte_1
Quest'ultimo, di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito, avendo svolto rilievi formulati in maniera generica, che non mettono specificamente in luce le ragioni della contestata inesistenza e/o indeterminatezza del credito ingiunto. Riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi, deve rilevarsi la genericità e l'indeterminatezza della stessa. Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi “è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. 19597/2020; Sez. III n. 26525/2024). Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato in modo generico l'illegittimità delle somme pretese dalla opposta senza indicare (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia applicabili al rapporto, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 8/09/2023 proposta da dichiarando in via definitiva Controparte_1
l'esecutività del decreto. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3355/2023: RIGETTA l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del Controparte_1
8/09/2023, dichiarando in via definitiva l'esecutività del decreto. CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_1 Controparte_5 lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 1/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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