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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 242 / 2024 RG
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 242/2024 promossa in sede di appello dal sig. Pt_1
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pinerolo
[...]
(TO), Via Cravero n. 31, presso lo studio dell'Avv. Marco Borno che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'Avv. Emanuela De Giorgi per procura in atti, Parte appellante
contro la sig.ra nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Pinerolo (TO), Via Buniva n. 85, presso lo studio dell'Avv. Marilina Pecoraro che la rappresenta e difende per procura in atti, Parte appellata
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 19/01/2024 avente per oggetto separazione personale promossa dalla sig.ra contro il sig. ; CP_1 Pt_1
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, nel merito: accogliere, per motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 435/2024 pubblicata il 23.01.2024, resa nel proc. civ. n. 20711/2021 R.G. Trib. Torino, notificata in data 29.01.2024,
- affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e dimora prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo apposito calendario per le frequentazioni padre-figlio;
- riquantificare l'assegno di mantenimento a favore del figlio , riducendo Per_1
l'attuale previsione in ragione di euro 300,00 mensili, così tenendo in considerazione la nuova situazione reddituale della in primis rispetto al CP_1 percepimento in via esclusiva da parte sua;
- dichiarare tenuta a rifondere all'odierno appellante le spese del Controparte_1 giudizio di primo grado e odierno;
in subordine, nel merito,
-compensare fra le parti le spese del giudizio di primo grado;
in ulteriore subordine,
- ridurre l'importo delle spese di lite imputate in capo al marito, nell'effettivo importo di euro 2.040,00 liquidato dal Tribunale nel provvedimento relativo a persona ammessa al gratuito patrocinio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Per la parte reclamata Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre ed indicare testi: nel merito disattendere, respingere e rigettare tutte le richieste e conclusioni dell'appellante, signor , poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente e ribadire ogni parte, motivazione e conclusione resa nella sentenza n. 435/2024 pubblicata il 23/01/2024 del Tribunale di Torino, relativa al procedimento R.G.N. 20711/2021.
In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e competenze del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modif. con d.m. n. 147 del 2022), oltre spese ed oneri accessori nelle misure di legge
Per il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino:
“Esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in data Controparte_1 Parte_1
16/06/2016. Dal matrimonio è nato il figlio il 15/08/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 29/10/2021 la sig.ra chiedeva al Tribunale di CP_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi, lamentando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Regolarmente costituito in giudizio, il sig. non si opponeva alla domanda di separazione. Pt_1
Il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e affidava il minore alla madre in via esclusiva e rafforzata, prevedendo un assegno di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale adito, avendo acquisito i documenti resi dai Servizi sociali di Pinerolo e della Neuropsichiatria Infantile dell'ASL, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito nei confronti del sig. e Pt_1 affidava altresì il figlio in via esclusiva alla madre. In particolare, veniva demandata l'assunzione delle decisioni di maggior interesse alla sig.ra e CP_1 venivano disposti incontri padre-figlio in idoneo ambiente neutro, alla presenza di personale educativo, scelti dai Servizi Sociali di zona ai quali era affidata la scelta delle modalità e delle modifiche al fine di tutelare l'interesse del minore. Il Tribunale disponeva a carico del sig. un assegno mensile di 300 euro Pt_1 volto al mantenimento della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie.Il CP_1 sig. veniva, altresi' , condannato alla rifusione delle spese di lite a favore Pt_1 della sigra nella misura di € 4080, 00 oltre oneri accessori. CP_1
Nella parte motiva il giudice di Prime Cure osservava che l'appellata aveva sporto querela nei confronti del marito e che al sig. erano stati contestati il reato Pt_1 di maltrattamenti in famiglia ed il reato di lesioni. Con ordinanza del 12/01/2022, il GIP di Torino disponeva nei confronti del sig. Pt_1
l'applicazione la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio, nei confronti di quest'ultimo revocato successivamente.
Avverso la sentenza veniva proposto tempestivo appello, con il quale il sig.
chiedeva la riforma della sentenza impugnata. In particolare, la difesa Pt_1 chiedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, lamentando un'erronea interpretazione dei documenti prodotti in primo grado. Alla luce della più recente relazione inoltrata dal C.I.S.S. la difesa evidenziava il miglioramento dei rapporti padre-figlio e, soprattutto, della presenza positiva dei nonni paterni. Chiedeva, poi, la riquantificazione dell'assegno di mantenimento alla luce dei mutamenti intervenuti nei redditi dichiarati. Infine si lamentava un'erronea imputazione delle spese di giudizio, sia in relazione all'an sia al quantum, sostenendo che non potesse ravvisarsi una soccombenza unilaterale.
Si costituiva l'appellata, sig. ra chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure alla luce della infondatezza dell'appello stesso. La difesa evidenziava una ricostruzione fattuale errata della controparte, evidenziando le condotte persecutorie e maltrattanti poste in essere dal sig.
dinanzi alla presenza del figlio ( su cui si dirà in seguito). Pt_1
Riteneva, dunque, le richieste di affido condiviso ex adverso formulate, peraltro in modo assai generico, del tutto incompatibili con le inadeguatezza del sig. Pt_1
a svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale. Ribadiva la correttezza delle previsioni in punto contributo di mantenimento operata dal primo giudice;
infine chiedeva confermarsi la decisione in punto spese di lite, sottolineando di rinunciare ad effettuare appello incidentale in punto addebito della separazione al marito, domanda rigettata in prima istanza. La difesa, infine, riteneva infondata la richiesta dell'appellante al rimborso delle spese di primo grado e di appello.
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.5.25 , il Collegio assumeva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memrie di replica.
*** L'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono, fatto salvo l'ultimo motivo che deve essere accolto.
In primo luogo, del tutto condivisibile risulta l'iter argomentativo seguito dal Giudice di primo grado in merito all'affidamento esclusivo del minore alla madre. Sul punto pare solo il caso di osservare che la legge n. 54/2006 , si fonda sul principio secondo il quale le decisioni più importanti che riguardano la vita del bambino devono essere assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto (c.d. “bigenitorialità”). Tale principio è derogabile d'ufficio quando sia riscontrato che il superiore interesse del minore sia maggiormente tutelato da una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per lui, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, scelte di norma facenti capo ad entrambi. Quando il Tribunale valuti in concreto che la bigenitorialità non lo tuteli e non risponda al suo superiore interesse può quindi derogarvi e optare per l'affidamento esclusivo. Ebbene nel caso concreto il primo giudice pone alla base della decisione sul punto “ la vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa in data 12.1.2022 per i reati di maltrattamento e lesioni” in capo al . Pt_1
La difesa precisa che siffatta misura è stata revocata relativamente al Pt_1 minore , fermo restando il divieto di avvicinamento alla madre. Siffatta circostanza non ha alcun rilievo rispetto al regime di affido, tanto piu' che nelle more l'appellante ha visto confermare la sentenza di condanna nel procedimento RGNR 20156/21 per i reati di cui agli artt. 572 commi 1 e 2 c.p., 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 u.c. c.p. da parte della Corte d'Appello ( sentenza n. 1609/25) passata in giudicato. Si è nuovamente rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare in corso ex art. 282 ter c.p.p. nei confronti della sigra . CP_1
Il sig. – solo a seguito delle avversarie rivelazioni nella comparsa Pt_1 conclusionale - non nega di trovarsi in regime detentivo ( cfr. note di replica, asserendo, peraltro, che “ si continuano a sovrapporre le tematiche oggetto di disamina dinanzi al magistrato penale e quelle riguardanti la separazione tra i coniugi” ) fa alcun riferimento negli atti finali ad una circostanza sopravvenuta, vale a dire il suo stato di carcerazione, che appare di per sé in contraddizione con le richieste formulate sul regime di affidamento. La detenzione ha comportato anche l'interruzione degli incontri in luogo neutro con il minore. La relazione sociale del in data 30.4.25 dà atto di un sincero affetto del Pt_2 padre nei confronti del minore e di una intensificazione dei rapporti tra la sigra e i nonni paterni. CP_1
Tuttavia la stessa relazione evidenzia un dato preoccupante, vale a dire il fatto che durante gli incontri con il minore il sig è stato piu' volte ripreso Pt_1 mentre porgeva domande inopportune e che mettevano in seria difficoltà il bambino ( “ l'estate ragazzi scelta da mamma fa schifo”, “ mando degli amici a controllare cosa fate con mamma”). Il turbamento di si è spresso nella richiesta che “quando papà non sta Per_1 bene” – ossia quando è denigratorio con tutto e tutti – non sia solo con lui , ma ci siano i nonni . “ Siffatte circostanze sono preoccupanti e del tutto incompatibili con mutamenti del regime in atti, di talché , proprio ex artì. 337 ter c.c. e nell'interesse del minore – deve convalidarsi il regime di affido esclusivo. Alle medesime conclusioni perviene il Procuratore Generale nel parere espresso sull'appello ( parere 7.6.24): “ visti gli atti del procedimento, rilevato che la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento al figlio minore , Per_1 elemento principale (se non unico) posto a fondamento dell'atto di appello per la modifica delle condizioni di affido non pare giustificare l'affido condiviso tenuto conto da un lato della immutata conflittualità/acredine tra i coniugi (per come emerge dalle relazioni dei servizi sociali nonché dalla pendenza del procedimento per il delitto di maltrattamenti) dall'altro che il permanere della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie rende concretamente Controparte_1 pressoche' impossibile un ordinato esercizio di affido condiviso, ritenendo Condivisibili le motivazioni della sentenza appellata anche sulle modalità di incontro padre/figlio e sulla determinazione dell'assegno di mantenimento chiede il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
Passando alle doglianze sotto il profilo economico si osserva quanto segue. Nulla quaestio sulla corretta spettanza alla sigra dell'assegno unico nella CP_1 sua integralità, in considerazione del provvedimento del giudice di prime cure che ha sancito l'affidamento esclusivo in capo alla madre. In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 stabilito nella misura di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, la Corte ritiene che lo stesso debba essere confermato. Se vi è stato un lieve incremento reddituale da parte della sig.ra (cfr. CP_1 dichiarazioni dei redditi prodotte) occorre, d'altro canto, rimarcare che vi è una assoluta mancanza di contribuzione diretta da parte del sig. Pt_1 all'accudimento materiale del figlio. Né lo stato di detenzione in carcere costituisce una scriminante per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento alla prole, poiché la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato ( cfr. ex multis Cass. Civ. ord. 12478/ 2024).
A differenti considerazioni si giunge in ordine al terzo motivo di appello relativo all'imputazione delle spese di lite. Deve, in effetti, essere effettuata una valutazione globale sull'esito del giudizio effettuata in primo e in secondo grado.
“In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. ( cosi' ex multis Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152 – 01) La parziale soccombenza dell'appellante sulla richiesta di addebito in primo grado e sulla richiesta di somme ben maggiori per il mantenimento del figlio determina la Corte, unitamente alla pacifica pronuncia sullo status, a dichiarare la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. La sentenza deve, per il resto, essere confermata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia e Minori
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 19/01/2024 n. 435/24 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello solo in punto spese di lite;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di primo e secondo grado di giudizio;
CONFERMA nel resto;
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 10/10/2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente Dott.ssa Carmela MASCARELLO