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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. TT RA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6/2025 R.G. avente ad oggetto “Reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019”;
promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura allegata al reclamo ex art. 51 D.Lsg.vo 14/2019, dagli Avv.ti Salvatore Conticelli e
MA AU;
Reclamante;
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ Parte_1
n.23/2024, Reg. L.G. Tribunale di Marsala, (P.I
[...]
), in persona del Curatore p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura allegata alla memoria difensiva deposita nel presente grado, dall'Avv. Pietro Palminteri;
Resistente;
E con l'intervento della PROCURA GENERALE della
Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con reclamo ex art. 51 CCII, depositato il 2-1-2015,
premettendo che il Tribunale di Parte_1
Marsala, con sentenza n. 24/2024 del 3/12/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante, chiedeva all'adita Corte di
Appello di “revocare la sentenza n. 24/2024 emessa in data
3/12/2024 per vizio consumato durante l'attività di notifica”,
pag. 2/7 assumendo “la nullità e irritualità della notifica del ricorso per
dichiarazione di liquidazione giudiziale” poiché, in sintesi,
“L ha proceduto alla notifica del ricorso per Controparte_1
liquidazione giudiziale a mezzo Pec all'indirizzo della società
odierna appellante, la quale se di fatto risulta che abbia sede legale
in Salemi, in via Santa Croce n. 30, essa svolge la propria attività
ed ha come sede di lavoro principale la e per Controparte_2
questo non ha costantemente accesso alla casella pec. L'attività
della è infatti quella di trasporto di Parte_1
materiali speciali con mezzi propri che fanno scalo giornalmente
presso il Porto di . CP_2
Con memoria difensiva depositata il 17-2-2025, si costituiva la Curatela della liquidazione giudiziale, instando per il rigetto del reclamo ex adverso proposto.
Con memoria di costituzione depositata il 25-11-2025, la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo chiedeva il rigetto del reclamo.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza dell'11
dicembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/7 1. A norma dell'art. 40, comma VI, CCII, “In caso di
domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni
di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il
ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura
dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, via pec, alla società in data 16-10-2024 come da Parte_1
attestazione telematica in atti (cfr. all. 4 alla memoria difensiva del resistente).
E', parimenti, pacifico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della società: Email_1
è stato reperito da e che la notifica si è CP_3
perfezionata come da precitata attestazione telematica.
pag. 4/7 Conseguentemente, non si ravvisa alcun vizio nel procedimento notificatorio, apparendo irrilevante la tesi esposta dalla reclamante secondo cui essa svolgerebbe,
principalmente, la propria attività presso la città di CP_2
atteso, peraltro, che la notifica è stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata;
né è predicabile che la società in questione non avrebbe costantemente accesso alla casella pec, considerato che l'evenienza rappresentata non è
né giuridicamente né materialmente preclusiva dell'accesso alla posta elettronica certificata e della relativa consultazione.
E', infine, ancora irrilevante, in questa sede, la richiesta
(subordinata) della reclamante di disporsi rinvio della trattazione per consentire alla società l'adesione alla c.d.
rottamazione quinquies, avuto riguardo alla natura del presente procedimento di reclamo.
Conclusivamente, quindi, il reclamo va rigettato perché
infondato.
Non si ritiene, in ogni caso, sussistere l'estremo della mala fede, ex art. 51 comma 15 CCII, del legale rappresentante della società che ha conferito la procura.
pag. 5/7 2. Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile
(cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014 e Cass.
1346/2013), dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori, dovendosi, tuttavia,
tenere conto dell'attestazione di mancanza di fondi ex art. 144 T.U.S.G. giusta decreto del G.D. del 5-12-2025.
A tale riguardo, giova osservare che la dimidiazione dei compensi va effettuata nel decreto di liquidazione e non in sentenza (cfr. Corte Costituzionale, 19/04/2024, n.64).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019 proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 24/2024 del 3/12/2024 del Parte_1
Tribunale di Marsala;
Condanna la società reclamante al pagamento in favore della Curatela, e, per essa, in favore dell'Erario, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi €
3.473,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da pag. 6/7 parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51 comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 18-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
TT RA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. TT RA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6/2025 R.G. avente ad oggetto “Reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019”;
promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura allegata al reclamo ex art. 51 D.Lsg.vo 14/2019, dagli Avv.ti Salvatore Conticelli e
MA AU;
Reclamante;
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ Parte_1
n.23/2024, Reg. L.G. Tribunale di Marsala, (P.I
[...]
), in persona del Curatore p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura allegata alla memoria difensiva deposita nel presente grado, dall'Avv. Pietro Palminteri;
Resistente;
E con l'intervento della PROCURA GENERALE della
Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con reclamo ex art. 51 CCII, depositato il 2-1-2015,
premettendo che il Tribunale di Parte_1
Marsala, con sentenza n. 24/2024 del 3/12/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante, chiedeva all'adita Corte di
Appello di “revocare la sentenza n. 24/2024 emessa in data
3/12/2024 per vizio consumato durante l'attività di notifica”,
pag. 2/7 assumendo “la nullità e irritualità della notifica del ricorso per
dichiarazione di liquidazione giudiziale” poiché, in sintesi,
“L ha proceduto alla notifica del ricorso per Controparte_1
liquidazione giudiziale a mezzo Pec all'indirizzo della società
odierna appellante, la quale se di fatto risulta che abbia sede legale
in Salemi, in via Santa Croce n. 30, essa svolge la propria attività
ed ha come sede di lavoro principale la e per Controparte_2
questo non ha costantemente accesso alla casella pec. L'attività
della è infatti quella di trasporto di Parte_1
materiali speciali con mezzi propri che fanno scalo giornalmente
presso il Porto di . CP_2
Con memoria difensiva depositata il 17-2-2025, si costituiva la Curatela della liquidazione giudiziale, instando per il rigetto del reclamo ex adverso proposto.
Con memoria di costituzione depositata il 25-11-2025, la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo chiedeva il rigetto del reclamo.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza dell'11
dicembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/7 1. A norma dell'art. 40, comma VI, CCII, “In caso di
domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni
di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il
ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura
dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, via pec, alla società in data 16-10-2024 come da Parte_1
attestazione telematica in atti (cfr. all. 4 alla memoria difensiva del resistente).
E', parimenti, pacifico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della società: Email_1
è stato reperito da e che la notifica si è CP_3
perfezionata come da precitata attestazione telematica.
pag. 4/7 Conseguentemente, non si ravvisa alcun vizio nel procedimento notificatorio, apparendo irrilevante la tesi esposta dalla reclamante secondo cui essa svolgerebbe,
principalmente, la propria attività presso la città di CP_2
atteso, peraltro, che la notifica è stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata;
né è predicabile che la società in questione non avrebbe costantemente accesso alla casella pec, considerato che l'evenienza rappresentata non è
né giuridicamente né materialmente preclusiva dell'accesso alla posta elettronica certificata e della relativa consultazione.
E', infine, ancora irrilevante, in questa sede, la richiesta
(subordinata) della reclamante di disporsi rinvio della trattazione per consentire alla società l'adesione alla c.d.
rottamazione quinquies, avuto riguardo alla natura del presente procedimento di reclamo.
Conclusivamente, quindi, il reclamo va rigettato perché
infondato.
Non si ritiene, in ogni caso, sussistere l'estremo della mala fede, ex art. 51 comma 15 CCII, del legale rappresentante della società che ha conferito la procura.
pag. 5/7 2. Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile
(cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014 e Cass.
1346/2013), dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori, dovendosi, tuttavia,
tenere conto dell'attestazione di mancanza di fondi ex art. 144 T.U.S.G. giusta decreto del G.D. del 5-12-2025.
A tale riguardo, giova osservare che la dimidiazione dei compensi va effettuata nel decreto di liquidazione e non in sentenza (cfr. Corte Costituzionale, 19/04/2024, n.64).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019 proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 24/2024 del 3/12/2024 del Parte_1
Tribunale di Marsala;
Condanna la società reclamante al pagamento in favore della Curatela, e, per essa, in favore dell'Erario, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi €
3.473,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da pag. 6/7 parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51 comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 18-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
TT RA
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