Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 5203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 17/04/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. FIRPO ELENA e il secondo dall'Avv.
LOMBARDI TERESA ANNA MARIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
1
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1.Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.Assegnarsi la casa di abitazione posta in Trevenzuolo (Vr) via Aldo Moro n. 50 alla SI.ra con tutti gli arredi e corredi, il SI. potrà asportare i suoi beni Pt_1 Pt_2
personali e dovrà trasferirsi entro il 19 aprile 2025 comunicando alla moglie la sua nuova residenza.
3.I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e provvederanno congiuntamente al loro mantenimento, educazione ed istruzione.
4.Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, compatibilmente con le eSIenze di lavoro e gli impegni dei minori, e comunque:
- due giorni durante la settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle h. 17,00 alle h. 21,00, nelle settimane in cui non trascorreranno con il padre il fine settimana;
un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle h. 17,00 alle h. 21,00 nelle settimane in cui trascorreranno con il padre anche il fine settimana. Durante il periodo delle pause scolastiche verrà previsto anche il pernottamento;
- un week end alternato dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnando i figli presso la madre;
- Le vacanze natalizie sono da intendersi suddivise in due periodi: il primo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera del 30 dicembre, il secondo dalla sera del 30 dicembre sino alla ripresa della scuola;
i figli trascorreranno ad anni alterni il primo periodo (comprendente il Natale) con uno dei genitori ed il secondo periodo
(comprendente il Capodanno) con l'altro (Natale 2025 con la madre);
- durante le vacanze pasquali i figli rimarranno con il padre per tre giorni comprendendo ad anni alterni con il papà e con la mamma i giorni di Pasqua e
AS (Pasqua 2025 con il padre);
- Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di almeno gg
2 15 anche non consecutivi, da concordarsi con la madre possibilmente entro il 30 maggio di ciascun anno. La madre avrà identica facoltà del padre.
Si deposita il piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori (v. doc. 10 piano genitoriale).
5. Dichiararsi tenuto il SI. a versare la somma di € 200,00 mensili per il Pt_2 mantenimento di ciascun figlio (quindi, per complessivi € 400,00) entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate bancarie che la SInora vorrà indicare. L'assegno di Pt_1
cui sopra sarà aggiornato annualmente ed automaticamente in base alle variazioni Istat verificatesi nell'anno precedente.
6. Le parti convengono che le spese straordinarie, come previste dal Protocollo
Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, verranno ripartite al 50% tra i genitori, dietro esibizione delle pezze giustificative dal genitore che ha sostenuto la spesa, come segue:
a. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
d. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi
3 equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
f. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.
Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso B, D ed F (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori.
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore.
Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione.
Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
I coniugi concordano che per far fronte alle spese straordinarie di in specie Per_1
per consentirle la prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso, verranno utilizzate le somme dalla stessa percepite a titolo di indennità di frequenza, salvo somme a conguaglio da corrispondere da entrambi i genitori nella misura del 50%. La somma percepita da verrà in ogni caso destinata alle sue esclusive necessità Per_1
ulteriori rispetto al concorso per il suo mantenimento da parte dei genitori.
7. I coniugi concordano che gli assegni per il nucleo familiare/assegno unico verranno percepiti interamente dalla SInora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite Pt_1
nella misura del 50% ciascun genitore.
8. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto,
4 non avanzano alcuna pretesa reciproca in ordine al contributo al loro mantenimento.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero autorizzandosi sin d'ora al rilascio e/o rinnovo di quelli per i figli minori.
10. Nell'ambito della risoluzione definitiva dei reciproci rapporti patrimoniali e quindi quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il SInor si obbliga a cedere alla SI.ra , con atto Parte_2 Parte_1
notarile da stipularsi entro il 30.05.2025, avanti il notaio che verrà scelto dalla SI.ra
(la quale ne sosterrà le relative spese), la sua quota pari al 50% dell'abitazione Pt_1
posta al piano primo, composta da cucina, soggiorno, due vani letto, ripostiglio, disimpegno e bagno, con corte esclusiva pertinenziale al piano terra;
locale garage pertinenziale al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 8 m.n. 1043 sub 4 - via Aldo Moro P. S1 – T – 1 cat. A/2 – cl. 3 consistenza vani 4,5 – superficie catastale mq. 98 – RCE. 244,03; m.n. 1043 sub 5 – via Aldo Moro
P. S1 – cat. C/6 – cl. 2 consistenza mq. 39 superficie catastale mq. 45 – RCE. 118,84, oltre alla proporzionale quota di comproprietà delle parti e servizi comuni dell'intero edificio ex art. 117 c.c. ed in particolare dei mappali numeri: 1043 sub 9 – via Aldo
Moro P. T. bene non censibile – passaggio – comune ai subalterni 1 -2 - 3 e 4 del m.n.
1043; 1043 sub 10 – via Aldo Moro P. S1 – T – bene non censibile – area di manovra e scivolo comune ai subalterni 5 - 6 – 11 – 12 e 14 del m.n. 1043, libero da pesi di qualsivoglia natura (cfr. doc. 13).
11. Ad ulteriore definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e quindi quale condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la SI.ra verserà al SI. : Parte_1 Parte_2
- € 37.000,00 (diconsi trentasettemila/00) in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile a mezzo assegno circolare.
12. Dichiararsi che l'automobile Renault C1 targata FA293SP, rimarrà in proprietà ed in esclusiva disponibilità della SInora e l'automobile Kia Sportage targata Pt_1
GF952VT, rimarrà nella proprietà e disponibilità esclusiva del SInor . Pt_2
13. I coniugi si danno reciproco atto di aver così risolto ogni loro rapporto patrimoniale, pregresso, dedotto e non dedotto e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, così le spese del presente giudizio che sono integralmente compensate fra le parti.
5 14. Le parti dichiarano che non vi è nessun altro procedimento in corso tra le stesse e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI LL DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può quindi essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative ai figli minori appaiono legittime, eque e conformi all'interesse dei figli stessi.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OL
LL CA (atto matrimonio Anno 2008, Numero 25 – P.
2- S. A) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
6 4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di conSIlio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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