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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.6.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 11441/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. LEVITA OTTAVIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso come in atti
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 21.06.2020 con il delle Province di Controparte_2
e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare CP_2 CP_2
l'omissione contributiva del di e in ogni Controparte_3 Controparte_2 caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo a titolo di TFR di euro 27.489,94 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento
e rivalutazione monetaria come per legge”; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
CP_ Contr Si costituivano l' e il resistendo alla domanda con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la decisione, vista la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_2 CP_2
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di Controparte_2
autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e
Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5- 12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_2
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1
legittimazione passiva non è in contestazione.
A ciò ha provveduto nelle more del giudizio l' , come dedotto da parte ricorrente e confermato CP_4 dall'esame degli atti.
Pertanto, atteso il pagamento delle somme di cui è causa in favore del ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia vagliata da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento della somma di cui è causa (v. prospetto di liquidazione allegato alla memoria). Va rilevato che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito e alla
CP_ notifica del ricorso, sicchè le spese di lite sono poste a carico di nei rapporti con il ricorrente, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, e del valore della domanda, e dell'attività processuale espletata.
Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Controparte_2
convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
Le spese di lite sono quindi compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_2 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Aversa, 19/06/2025.
Il giudice dott.ssa Federica Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.6.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 11441/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. LEVITA OTTAVIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso come in atti
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 21.06.2020 con il delle Province di Controparte_2
e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare CP_2 CP_2
l'omissione contributiva del di e in ogni Controparte_3 Controparte_2 caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo a titolo di TFR di euro 27.489,94 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento
e rivalutazione monetaria come per legge”; il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
CP_ Contr Si costituivano l' e il resistendo alla domanda con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la decisione, vista la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_2 CP_2
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di Controparte_2
autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e
Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5- 12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_2
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1
legittimazione passiva non è in contestazione.
A ciò ha provveduto nelle more del giudizio l' , come dedotto da parte ricorrente e confermato CP_4 dall'esame degli atti.
Pertanto, atteso il pagamento delle somme di cui è causa in favore del ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia vagliata da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento della somma di cui è causa (v. prospetto di liquidazione allegato alla memoria). Va rilevato che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito e alla
CP_ notifica del ricorso, sicchè le spese di lite sono poste a carico di nei rapporti con il ricorrente, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, e del valore della domanda, e dell'attività processuale espletata.
Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Controparte_2
convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
Le spese di lite sono quindi compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_2 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Aversa, 19/06/2025.
Il giudice dott.ssa Federica Izzo