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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBA Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in via Lamborghini 81 MODENA presso il difensore avv.
COLOMBA VITTORIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBA Parte_2 C.F._2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in via Lamborghini 81 MODENA presso il difensore avv.
COLOMBA VITTORIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI Controparte_1 C.F._3
ROSSANA, elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI, 16 MIRANDOLA presso il difensore avv. ZANARDI ROSSANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI Controparte_2 C.F._4
ROSSANA, elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI, 16 MIRANDOLA presso il difensore avv. ZANARDI ROSSANA
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento del danno provocato da minore.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data 17.4.2025 e come di seguito indicato pagina 1 di 9 Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
- Accertare e dichiarare la responsabilità del minore per i fatti di cui alla narrativa e, Persona_1 per l'effetto,
- Condannare i genitori dello stesso, sig. ( e sig.ra Controparte_1 C.F._3
( ), in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_2 C.F._4 danni subiti da materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla Parte_3 persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 20.126,70 o maggior o minor somma che dovesse risultare secondo giustizia, oltre interessi legali dal giorno e rivalutazione monetaria della domanda al pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e accessori di legge del presente giudizio. Con riserva di indicare mezzi istruttori e di formulare capitoli di prova”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito ed in via principale:
- Rigettare in toto la spiegata domanda di risarcimento danni, in quanto inammissibile, improponibile, infondata e/o comunque non provata per tutto quanto esposto nel presente atto;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad accessori come per Legge;
Nel merito ed in via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria, accertarla negli esclusivi limiti del dovuto e del provato, anche tenuto in considerazione il concorso colposo di
[...]
e/o dei genitori del medesimo per culpa in vigilando e/o in educando nella causazione Pt_3 dell'evento di cui è causa, da determinarsi e quantificarsi in misura maggioritaria, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il quantum di risarcimento domandato;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad accessori come per Legge;
In via istruttoria:
- Non invertito l'onere probatorio in ordine a ogni domanda, eccezione ed argomentazione infra formulata, promossa ed eseguita.
Riservata la formulazione di istanze istruttorie, anche a controprova, nonché le eventuali produzioni documentali, nella successive memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine da un sinistro verificatosi il 5.5.2021 a Cavezzo (MO), quando il minore mentre percorreva in bicicletta Via della Libertà insieme ad alcuni compagni Parte_3
di scuola, tra cui , subiva una caduta riportando lesioni. Persona_1
Con atto di citazione del 10.10.2022, i sigg.ri e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in giudizio i Parte_3
sigg.ri ed , quali genitori del minore , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio, quantificati in € 20.126,70.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe stata causata da che avrebbe Persona_1
pagina 2 di 9 spinto facendogli perdere il controllo della bicicletta. A sostegno della propria tesi, gli Parte_3
attori producevano documentazione medica attestante le lesioni riportate, preventivi e fatture relative alle cure odontoiatriche necessarie, nonché una registrazione audio di una conversazione tra i due minori.
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa del 8.3.2023, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita da controparte. In particolare, la difesa dei convenuti negava che Per_1
avesse toccato il manubrio della bicicletta di sostenendo che la caduta fosse stata causata Pt_3
esclusivamente dalla condotta imprudente di quest'ultimo che procedeva senza tenere le mani sul manubrio, in violazione dell'art. 182 comma 2 del Codice della Strada. I convenuti eccepivano inoltre il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
All'udienza del 28.3.2023, il Giudice dott.ssa Lucchi rigettava l'eccezione di improcedibilità ritenendo che l'esperimento del tentativo di mediazione, seppur facoltativo nel caso di specie, potesse validamente sostituire la negoziazione assistita, e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva quindi espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 28.11.2023) e e (udienza del 12.3.2024). CP_3 CP_4
Il Giudice disponeva quindi CTU medico-legale, affidata al dott. , il quale Persona_2
depositava la propria relazione in data 9.2.2025, quantificando il danno biologico nella misura dello
0,5% di invalidità permanente, oltre a 5 giorni di invalidità temporanea al 50%, e stimando le spese mediche necessarie in € 3.492,00 comprensive dei futuri rinnovi dei trattamenti.
All'udienza del 3.4.2025, in seguito ad un infruttuoso tentativo di conciliazione, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice fissava quindi l'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., assegnando termine fino al 15.4.2025 per il deposito di note conclusive.
§§§§§§§§
1. Sulla procedibilità dell'azione.
Preliminarmente, va condivisa la determinazione assunta nel corso dell'istruttoria in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Come correttamente rilevato nell'ordinanza del 28.03.2023, che si condivide, l'art. 3 comma 5 del D.L.
132/2014, nel prevedere che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati", esprime un favor del legislatore per la procedura di mediazione.
pagina 3 di 9 Pertanto, l'esperimento del tentativo di mediazione, pur in un'ipotesi non soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, risponde comunque alla ratio della normativa sulla negoziazione assistita, in quanto assicura un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed efficaci.
Ne consegue che la mediazione può validamente sostituire la negoziazione assistita anche nei casi in cui non è previsto l'obbligo di mediazione, come confermato da consolidata giurisprudenza di merito
(v. Trib. Roma, sent. n. 11431/2022).
2. Sulla dinamica del sinistro.
Dall'istruttoria espletata è emersa con sufficiente chiarezza la dinamica dell'incidente, che conferma la ricostruzione fornita dagli attori circa il contatto fisico tra i due minori quale causa della caduta di
Parte_3
Di particolare rilevanza è la testimonianza di , presente al momento del fatto, il quale Testimone_1
ha riferito con precisione che "Stavano andando un po' veloce e senza mani entrambi. Dal senso di marcia opposto è arrivata una Fiat Punto di colore rosso, a velocità alta. C'era dalla Parte_3
parte della ciclabile e dall'altra parte. , dalla paura, ha messo subito le mani sul volante Per_1 Per_1
ma, nella foga, ha messo le mani anche sul volante di Il volante si è sterzato e è Pt_3 Pt_3
caduto in avanti, picchiando la faccia."
Tale versione trova parziale riscontro anche nella deposizione di che, pur non avendo Testimone_2
assistito direttamente alla caduta, ha confermato che "Gli altri mi hanno riferito che gli aveva Per_1
toccato il manubrio facendolo cadere" e ha precisato che al momento del sinistro i due ragazzi "erano affiancati, paralleli".
Le testimonianze dei testi di parte convenuta, e , non sono invece CP_3 CP_4
dirimenti, in quanto entrambi hanno dichiarato di essere giunti sul posto quando era già Parte_3
caduto.
La ricostruzione che emerge dall'istruttoria appare coerente anche sotto il profilo logico: il sopraggiungere improvviso di un'autovettura a velocità sostenuta ha indotto una reazione istintiva in che, nel tentativo di riprendere il controllo della propria bicicletta, ha interferito anche Persona_1
con la guida dell'amico causandone la caduta.
Non può pertanto essere accolta la tesi difensiva dei convenuti secondo cui la caduta sarebbe stata causata esclusivamente dalla condotta imprudente di per non aver tenuto le mani sul Parte_3
manubrio.
Se è vero, infatti, che tale comportamento costituisce violazione dell'art. 182 comma 2 del Codice della pagina 4 di 9 Strada, è altrettanto vero che l'istruttoria ha dimostrato come la causa immediata e diretta della caduta sia stata l'interferenza fisica di con il manubrio della bicicletta di Persona_1 Parte_3
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella localizzazione del punto di caduta, che i testi hanno concordemente collocato all'altezza del civico 31 di Via della Libertà, davanti a un'abitazione di colore arancio, in un tratto in cui i due ragazzi procedevano ancora affiancati, prima che si Persona_1
allontanasse in avanti come sostenuto dalla difesa dei convenuti.
La dinamica così ricostruita consente quindi di affermare che il sinistro è stato causato da un comportamento materiale di il quale, pur senza intento doloso, ha interferito con la Persona_1
conduzione del mezzo dell'amico provocandone la caduta.
Deve escludersi che la sopraggiunta Fiat Punto di colore rosso possa costituire causa autonoma ed esclusiva dell'evento, ovvero interrompere il nesso causale tra la condotta di e la caduta di Per_1
Invero, l'intervento del veicolo – peraltro riferito in termini piuttosto generici – non assume i Pt_3
caratteri di imprevedibilità e inevitabilità tali da configurare un fattore idoneo a elidere la responsabilità dell'autore materiale del gesto. Al contrario, l'azione di porre le mani sul manubrio del compagno, alterandone bruscamente la traiettoria, si pone come fatto del tutto autonomo e sufficiente a spiegare la caduta, rendendo del tutto marginale, e comunque non determinante, la presenza dell'autovettura.
3. Sulla responsabilità ex art. 2048 cc.
Tale condotta, considerata l'età del minore e le circostanze concrete in cui si è verificato l'episodio, integra gli estremi del fatto illecito richiesto dall'art. 2048 c.c. ai fini della responsabilità dei genitori.
Tale responsabilità si inquadra nell'ambito della responsabilità per fatto altrui e si fonda sulla presunzione di culpa in educando e in vigilando, che può essere superata solo con la prova, gravante sui genitori, di non aver potuto impedire il fatto nonostante l'esercizio dei doveri di vigilanza ed educazione adeguati all'età e alla personalità del minore.
In base al consolidato riparto degli oneri probatori in materia, l'attore che invoca la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. deve provare: a) la minore età del danneggiante;
b) il fatto illecito da questi commesso;
c) il danno subito;
d) il nesso causale tra la condotta e il danno.
Una volta fornita tale prova, opera la presunzione di responsabilità a carico dei genitori, i quali possono liberarsi solo dimostrando di aver impartito al figlio un'educazione adeguata e di aver esercitato una vigilanza idonea, in relazione all'età, al carattere e all'indole del minore.
Tale prova liberatoria non può limitarsi a generiche attestazioni, ma deve essere specifica e concreta, dovendo i genitori dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire comportamenti potenzialmente dannosi del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e della sua capacità di pagina 5 di 9 discernimento.
4. Sul concorso di colpa del danneggiato.
Pur essendo stata accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro, non può Persona_1
tuttavia essere trascurata la rilevanza causale della condotta imprudente tenuta da nella Parte_3
determinazione dell'evento dannoso.
È infatti emerso con evidenza dall'istruttoria che il minore procedeva senza tenere le mani sul Pt_3
manubrio della propria bicicletta, in palese violazione dell'art. 182, comma 2, del Codice della Strada, secondo cui "i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano". Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato Testimone_1
che entrambi i ragazzi "stavano andando un po' veloce e senza mani", ed è stata peraltro ammessa dallo stesso nelle dichiarazioni rese al medico legale di parte dott. . Parte_3 Per_3
La condotta di guida tenuta da costituisce una violazione specifica di una norma di Parte_3
comportamento posta a tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
Tale modalità di conduzione del velocipede, oltre a essere di per sé imprudente, ha significativamente contribuito all'evolversi della dinamica del sinistro: è infatti evidente che, se il minore avesse mantenuto almeno una mano sul manubrio come prescritto dalla norma, avrebbe potuto avere maggiori possibilità di mantenere il controllo del mezzo nonostante l'interferenza di . Persona_1
Ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., secondo cui "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Nel caso di specie, considerando la gravità della violazione commessa da e il suo Parte_3
significativo apporto causale alla verificazione dell'evento, appare equo determinare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Tale quantificazione tiene conto del fatto che, se da un lato la condotta di ha Persona_1
rappresentato la causa scatenante immediata della caduta, dall'altro lato la modalità di guida tenuta da ha costituito un antecedente causale di pari rilevanza, avendo creato una situazione di Parte_3
oggettivo pericolo e maggiore vulnerabilità che ha reso più probabile il verificarsi dell'evento dannoso nelle concrete circostanze di tempo e di luogo.
Conseguentemente, il risarcimento dovuto dai convenuti dovrà essere ridotto della metà rispetto all'ammontare complessivo del danno accertato.
5. Sulla quantificazione del danno.
In merito alla quantificazione del danno, occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico-
pagina 6 di 9 legale espletata dal dott. , le cui conclusioni, formulate in modo accurato e immune Persona_2
da vizi logici, meritano di essere integralmente condivise.
Il CTU ha accertato che nell'evento de quo ha riportato un trauma facciale con frattura Parte_3
coronale a carico degli elementi dentali 11, 21 e 22 e mobilità 2, senza lesioni a carico dei tessuti intraorali. Tali lesioni sono state trattate mediante ricostruzione in materiale composito al terzo prossimale di 11 e 21 e otturazione vestibolare del 22, con buon risultato estetico e funzionale.
Per quanto riguarda il danno biologico, il CTU ha quantificato un'invalidità permanente dello 0,5% e un periodo di invalidità temporanea biologica al 50% di 5 giorni.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni derivanti da sinistro stradale, trova applicazione l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede l'utilizzo delle tabelle delle micropermanenti. Applicando i valori vigenti al momento del sinistro (maggio 2021) si ottiene:
Tabella di riferimento 2019-2020
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 0,50%
Punto base danno permanente € 814,27
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 47,49
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 398,99
Invalidità temporanea parziale al 50% € 118,73 Totale danno biologico temporaneo € 118,73
Danno morale (10%) € 39,90
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 557,62
Per quanto concerne il danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche già sostenute pari a € 492,00 per la ricostruzione estetica degli incisivi centrali e l'otturazione vestibolare.
Ha inoltre stimato in € 3.000,00 il costo per i futuri rinnovi dei trattamenti, considerata la persistente vitalità degli elementi dentari.
Il danno complessivo può quindi essere così quantificato: pagina 7 di 9 - Danno non patrimoniale: € 557,62
- Spese mediche sostenute: € 492,00
- Spese mediche future: € 3.000,00
Totale: € 4.049,62.
Tale importo, in applicazione del concorso di colpa nella misura del 50% precedentemente determinato, deve essere ridotto ad € 2.024,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite.
In merito alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese al
50% tra le parti, ponendo il residuo a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza. Infatti, se da un lato è stata accertata la responsabilità del minore nella causazione del sinistro, Persona_1
dall'altro è stato riconosciuto un significativo concorso di colpa del danneggiato.
Tenuto conto dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e dell'attività processuale concretamente svolta, si procede alla liquidazione applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, mentre per la fase decisoria si applicano i parametri minimi.
Le spese della CTU, liquidate in misura pari all'acconto determinato in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Non ripetibili le spese di ctp in quanto eccessive e comunque ritenute superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
R.G. 6507/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di nella causazione del sinistro Persona_1
occorso in data 5.5.2021 a con concorso di colpa di quest'ultimo nella misura del Parte_3
50%,
2) Per l'effetto, CONDANNA ed , in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento Persona_1
in favore di parte attrice della somma di € 2.024,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva indicato;
3) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice la residua metà, che liquida in € 132,00 per pagina 8 di 9 anticipazioni, € 1063,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate in misura pari all'acconto determinato in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBA Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in via Lamborghini 81 MODENA presso il difensore avv.
COLOMBA VITTORIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBA Parte_2 C.F._2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in via Lamborghini 81 MODENA presso il difensore avv.
COLOMBA VITTORIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI Controparte_1 C.F._3
ROSSANA, elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI, 16 MIRANDOLA presso il difensore avv. ZANARDI ROSSANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI Controparte_2 C.F._4
ROSSANA, elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI, 16 MIRANDOLA presso il difensore avv. ZANARDI ROSSANA
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento del danno provocato da minore.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data 17.4.2025 e come di seguito indicato pagina 1 di 9 Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
- Accertare e dichiarare la responsabilità del minore per i fatti di cui alla narrativa e, Persona_1 per l'effetto,
- Condannare i genitori dello stesso, sig. ( e sig.ra Controparte_1 C.F._3
( ), in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_2 C.F._4 danni subiti da materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla Parte_3 persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 20.126,70 o maggior o minor somma che dovesse risultare secondo giustizia, oltre interessi legali dal giorno e rivalutazione monetaria della domanda al pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e accessori di legge del presente giudizio. Con riserva di indicare mezzi istruttori e di formulare capitoli di prova”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito ed in via principale:
- Rigettare in toto la spiegata domanda di risarcimento danni, in quanto inammissibile, improponibile, infondata e/o comunque non provata per tutto quanto esposto nel presente atto;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad accessori come per Legge;
Nel merito ed in via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria, accertarla negli esclusivi limiti del dovuto e del provato, anche tenuto in considerazione il concorso colposo di
[...]
e/o dei genitori del medesimo per culpa in vigilando e/o in educando nella causazione Pt_3 dell'evento di cui è causa, da determinarsi e quantificarsi in misura maggioritaria, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il quantum di risarcimento domandato;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad accessori come per Legge;
In via istruttoria:
- Non invertito l'onere probatorio in ordine a ogni domanda, eccezione ed argomentazione infra formulata, promossa ed eseguita.
Riservata la formulazione di istanze istruttorie, anche a controprova, nonché le eventuali produzioni documentali, nella successive memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine da un sinistro verificatosi il 5.5.2021 a Cavezzo (MO), quando il minore mentre percorreva in bicicletta Via della Libertà insieme ad alcuni compagni Parte_3
di scuola, tra cui , subiva una caduta riportando lesioni. Persona_1
Con atto di citazione del 10.10.2022, i sigg.ri e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in giudizio i Parte_3
sigg.ri ed , quali genitori del minore , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio, quantificati in € 20.126,70.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe stata causata da che avrebbe Persona_1
pagina 2 di 9 spinto facendogli perdere il controllo della bicicletta. A sostegno della propria tesi, gli Parte_3
attori producevano documentazione medica attestante le lesioni riportate, preventivi e fatture relative alle cure odontoiatriche necessarie, nonché una registrazione audio di una conversazione tra i due minori.
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa del 8.3.2023, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita da controparte. In particolare, la difesa dei convenuti negava che Per_1
avesse toccato il manubrio della bicicletta di sostenendo che la caduta fosse stata causata Pt_3
esclusivamente dalla condotta imprudente di quest'ultimo che procedeva senza tenere le mani sul manubrio, in violazione dell'art. 182 comma 2 del Codice della Strada. I convenuti eccepivano inoltre il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
All'udienza del 28.3.2023, il Giudice dott.ssa Lucchi rigettava l'eccezione di improcedibilità ritenendo che l'esperimento del tentativo di mediazione, seppur facoltativo nel caso di specie, potesse validamente sostituire la negoziazione assistita, e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva quindi espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 28.11.2023) e e (udienza del 12.3.2024). CP_3 CP_4
Il Giudice disponeva quindi CTU medico-legale, affidata al dott. , il quale Persona_2
depositava la propria relazione in data 9.2.2025, quantificando il danno biologico nella misura dello
0,5% di invalidità permanente, oltre a 5 giorni di invalidità temporanea al 50%, e stimando le spese mediche necessarie in € 3.492,00 comprensive dei futuri rinnovi dei trattamenti.
All'udienza del 3.4.2025, in seguito ad un infruttuoso tentativo di conciliazione, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice fissava quindi l'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., assegnando termine fino al 15.4.2025 per il deposito di note conclusive.
§§§§§§§§
1. Sulla procedibilità dell'azione.
Preliminarmente, va condivisa la determinazione assunta nel corso dell'istruttoria in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Come correttamente rilevato nell'ordinanza del 28.03.2023, che si condivide, l'art. 3 comma 5 del D.L.
132/2014, nel prevedere che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati", esprime un favor del legislatore per la procedura di mediazione.
pagina 3 di 9 Pertanto, l'esperimento del tentativo di mediazione, pur in un'ipotesi non soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, risponde comunque alla ratio della normativa sulla negoziazione assistita, in quanto assicura un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed efficaci.
Ne consegue che la mediazione può validamente sostituire la negoziazione assistita anche nei casi in cui non è previsto l'obbligo di mediazione, come confermato da consolidata giurisprudenza di merito
(v. Trib. Roma, sent. n. 11431/2022).
2. Sulla dinamica del sinistro.
Dall'istruttoria espletata è emersa con sufficiente chiarezza la dinamica dell'incidente, che conferma la ricostruzione fornita dagli attori circa il contatto fisico tra i due minori quale causa della caduta di
Parte_3
Di particolare rilevanza è la testimonianza di , presente al momento del fatto, il quale Testimone_1
ha riferito con precisione che "Stavano andando un po' veloce e senza mani entrambi. Dal senso di marcia opposto è arrivata una Fiat Punto di colore rosso, a velocità alta. C'era dalla Parte_3
parte della ciclabile e dall'altra parte. , dalla paura, ha messo subito le mani sul volante Per_1 Per_1
ma, nella foga, ha messo le mani anche sul volante di Il volante si è sterzato e è Pt_3 Pt_3
caduto in avanti, picchiando la faccia."
Tale versione trova parziale riscontro anche nella deposizione di che, pur non avendo Testimone_2
assistito direttamente alla caduta, ha confermato che "Gli altri mi hanno riferito che gli aveva Per_1
toccato il manubrio facendolo cadere" e ha precisato che al momento del sinistro i due ragazzi "erano affiancati, paralleli".
Le testimonianze dei testi di parte convenuta, e , non sono invece CP_3 CP_4
dirimenti, in quanto entrambi hanno dichiarato di essere giunti sul posto quando era già Parte_3
caduto.
La ricostruzione che emerge dall'istruttoria appare coerente anche sotto il profilo logico: il sopraggiungere improvviso di un'autovettura a velocità sostenuta ha indotto una reazione istintiva in che, nel tentativo di riprendere il controllo della propria bicicletta, ha interferito anche Persona_1
con la guida dell'amico causandone la caduta.
Non può pertanto essere accolta la tesi difensiva dei convenuti secondo cui la caduta sarebbe stata causata esclusivamente dalla condotta imprudente di per non aver tenuto le mani sul Parte_3
manubrio.
Se è vero, infatti, che tale comportamento costituisce violazione dell'art. 182 comma 2 del Codice della pagina 4 di 9 Strada, è altrettanto vero che l'istruttoria ha dimostrato come la causa immediata e diretta della caduta sia stata l'interferenza fisica di con il manubrio della bicicletta di Persona_1 Parte_3
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella localizzazione del punto di caduta, che i testi hanno concordemente collocato all'altezza del civico 31 di Via della Libertà, davanti a un'abitazione di colore arancio, in un tratto in cui i due ragazzi procedevano ancora affiancati, prima che si Persona_1
allontanasse in avanti come sostenuto dalla difesa dei convenuti.
La dinamica così ricostruita consente quindi di affermare che il sinistro è stato causato da un comportamento materiale di il quale, pur senza intento doloso, ha interferito con la Persona_1
conduzione del mezzo dell'amico provocandone la caduta.
Deve escludersi che la sopraggiunta Fiat Punto di colore rosso possa costituire causa autonoma ed esclusiva dell'evento, ovvero interrompere il nesso causale tra la condotta di e la caduta di Per_1
Invero, l'intervento del veicolo – peraltro riferito in termini piuttosto generici – non assume i Pt_3
caratteri di imprevedibilità e inevitabilità tali da configurare un fattore idoneo a elidere la responsabilità dell'autore materiale del gesto. Al contrario, l'azione di porre le mani sul manubrio del compagno, alterandone bruscamente la traiettoria, si pone come fatto del tutto autonomo e sufficiente a spiegare la caduta, rendendo del tutto marginale, e comunque non determinante, la presenza dell'autovettura.
3. Sulla responsabilità ex art. 2048 cc.
Tale condotta, considerata l'età del minore e le circostanze concrete in cui si è verificato l'episodio, integra gli estremi del fatto illecito richiesto dall'art. 2048 c.c. ai fini della responsabilità dei genitori.
Tale responsabilità si inquadra nell'ambito della responsabilità per fatto altrui e si fonda sulla presunzione di culpa in educando e in vigilando, che può essere superata solo con la prova, gravante sui genitori, di non aver potuto impedire il fatto nonostante l'esercizio dei doveri di vigilanza ed educazione adeguati all'età e alla personalità del minore.
In base al consolidato riparto degli oneri probatori in materia, l'attore che invoca la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. deve provare: a) la minore età del danneggiante;
b) il fatto illecito da questi commesso;
c) il danno subito;
d) il nesso causale tra la condotta e il danno.
Una volta fornita tale prova, opera la presunzione di responsabilità a carico dei genitori, i quali possono liberarsi solo dimostrando di aver impartito al figlio un'educazione adeguata e di aver esercitato una vigilanza idonea, in relazione all'età, al carattere e all'indole del minore.
Tale prova liberatoria non può limitarsi a generiche attestazioni, ma deve essere specifica e concreta, dovendo i genitori dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire comportamenti potenzialmente dannosi del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e della sua capacità di pagina 5 di 9 discernimento.
4. Sul concorso di colpa del danneggiato.
Pur essendo stata accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro, non può Persona_1
tuttavia essere trascurata la rilevanza causale della condotta imprudente tenuta da nella Parte_3
determinazione dell'evento dannoso.
È infatti emerso con evidenza dall'istruttoria che il minore procedeva senza tenere le mani sul Pt_3
manubrio della propria bicicletta, in palese violazione dell'art. 182, comma 2, del Codice della Strada, secondo cui "i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano". Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato Testimone_1
che entrambi i ragazzi "stavano andando un po' veloce e senza mani", ed è stata peraltro ammessa dallo stesso nelle dichiarazioni rese al medico legale di parte dott. . Parte_3 Per_3
La condotta di guida tenuta da costituisce una violazione specifica di una norma di Parte_3
comportamento posta a tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
Tale modalità di conduzione del velocipede, oltre a essere di per sé imprudente, ha significativamente contribuito all'evolversi della dinamica del sinistro: è infatti evidente che, se il minore avesse mantenuto almeno una mano sul manubrio come prescritto dalla norma, avrebbe potuto avere maggiori possibilità di mantenere il controllo del mezzo nonostante l'interferenza di . Persona_1
Ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., secondo cui "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Nel caso di specie, considerando la gravità della violazione commessa da e il suo Parte_3
significativo apporto causale alla verificazione dell'evento, appare equo determinare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Tale quantificazione tiene conto del fatto che, se da un lato la condotta di ha Persona_1
rappresentato la causa scatenante immediata della caduta, dall'altro lato la modalità di guida tenuta da ha costituito un antecedente causale di pari rilevanza, avendo creato una situazione di Parte_3
oggettivo pericolo e maggiore vulnerabilità che ha reso più probabile il verificarsi dell'evento dannoso nelle concrete circostanze di tempo e di luogo.
Conseguentemente, il risarcimento dovuto dai convenuti dovrà essere ridotto della metà rispetto all'ammontare complessivo del danno accertato.
5. Sulla quantificazione del danno.
In merito alla quantificazione del danno, occorre fare riferimento alle risultanze della CTU medico-
pagina 6 di 9 legale espletata dal dott. , le cui conclusioni, formulate in modo accurato e immune Persona_2
da vizi logici, meritano di essere integralmente condivise.
Il CTU ha accertato che nell'evento de quo ha riportato un trauma facciale con frattura Parte_3
coronale a carico degli elementi dentali 11, 21 e 22 e mobilità 2, senza lesioni a carico dei tessuti intraorali. Tali lesioni sono state trattate mediante ricostruzione in materiale composito al terzo prossimale di 11 e 21 e otturazione vestibolare del 22, con buon risultato estetico e funzionale.
Per quanto riguarda il danno biologico, il CTU ha quantificato un'invalidità permanente dello 0,5% e un periodo di invalidità temporanea biologica al 50% di 5 giorni.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni derivanti da sinistro stradale, trova applicazione l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede l'utilizzo delle tabelle delle micropermanenti. Applicando i valori vigenti al momento del sinistro (maggio 2021) si ottiene:
Tabella di riferimento 2019-2020
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 0,50%
Punto base danno permanente € 814,27
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 47,49
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 398,99
Invalidità temporanea parziale al 50% € 118,73 Totale danno biologico temporaneo € 118,73
Danno morale (10%) € 39,90
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 557,62
Per quanto concerne il danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche già sostenute pari a € 492,00 per la ricostruzione estetica degli incisivi centrali e l'otturazione vestibolare.
Ha inoltre stimato in € 3.000,00 il costo per i futuri rinnovi dei trattamenti, considerata la persistente vitalità degli elementi dentari.
Il danno complessivo può quindi essere così quantificato: pagina 7 di 9 - Danno non patrimoniale: € 557,62
- Spese mediche sostenute: € 492,00
- Spese mediche future: € 3.000,00
Totale: € 4.049,62.
Tale importo, in applicazione del concorso di colpa nella misura del 50% precedentemente determinato, deve essere ridotto ad € 2.024,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite.
In merito alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese al
50% tra le parti, ponendo il residuo a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza. Infatti, se da un lato è stata accertata la responsabilità del minore nella causazione del sinistro, Persona_1
dall'altro è stato riconosciuto un significativo concorso di colpa del danneggiato.
Tenuto conto dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e dell'attività processuale concretamente svolta, si procede alla liquidazione applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, mentre per la fase decisoria si applicano i parametri minimi.
Le spese della CTU, liquidate in misura pari all'acconto determinato in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Non ripetibili le spese di ctp in quanto eccessive e comunque ritenute superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
R.G. 6507/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di nella causazione del sinistro Persona_1
occorso in data 5.5.2021 a con concorso di colpa di quest'ultimo nella misura del Parte_3
50%,
2) Per l'effetto, CONDANNA ed , in qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , in solido tra loro, al pagamento Persona_1
in favore di parte attrice della somma di € 2.024,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva indicato;
3) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice la residua metà, che liquida in € 132,00 per pagina 8 di 9 anticipazioni, € 1063,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate in misura pari all'acconto determinato in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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