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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3391/2021 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Amelio; Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli;
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, n.
11; convenute
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In data 25.09.2023 il PM ha apposto il proprio visto. Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 31.8.2021, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' nonché Controparte_2
l' , all'uopo deducendo: Controparte_3
- che, rilasciato dall' in data 04.01.2021 l'estratto di ruolo nr. 0801493/2020, Controparte_1 esso attore apprendeva per la prima volta l'esistenza una ingente pretesa fiscale, pari ad €
40.183,27, formata a suo carico dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Avellino in virtù di avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 (a.i. 2015) asseritamente notificato in data
18.02.2020, mai ricevuto dallo stesso;
Pt_1
- che con ricorso iscritto in data 17.05.2021 il impugnava l'estratto di ruolo dinanzi alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, al fine di far dichiarare l'annullamento del ruolo nr. 0801493/2020 nonché del prodromico avviso di accertamento;
- che, in via preliminare ed assorbente, il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 per inesistenza della sua notifica;
- che innanzi alla Commissione Tributaria si costituiva l'Ente impositore deducendo la regolare notifica, in data 18.02.2020, dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 sul rilievo che, non essendo stato rinvenuto il all' indirizzo di residenza in Montoro (AV) alla via Vincenzo Pt_1
Galiani n. 12, immesso nella cassetta postale il relativo avviso e spedita la relativa lettera raccomandata, il plico era stato presso l'Ufficio postale, ove era stato poi ritirato in data
18.02.2020, come da relata di notifica riportante la sottoscrizione del destinatario;
- che disconosceva il contenuto dell'attestazione di notifica dell'avviso di ricevimento Parte_1 prodotto eccependo la falsità dell'attestazione contenuta nel riquadro “ Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento e deducendo di non essere mai stato raggiunto dalla notifica del plico contenente l'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 nè in data
18.02.2020 nè in altra data antecedente o successiva e disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta sul rigo "(firma del destinatario o di un suo delegato)", in quanto apocrifa, non avendo mai vergato di suo pugno tale documento;
- che la non autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento era agevolmente evincibile attraverso la semplice comparazione della stessa con la firma apposta dal sulla procura alle Pt_1 liti rilasciata per la proposizione del ricorso tributario;
- che peraltro il processo di notificazione risultava affetto da un'ulteriore grave anomalia attesa la non corrispondenza tra la data del 18.02.2020 riportata nel riquadro “ Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” dell'avviso di ricevimento e la data del 19.02.2020 ricavabile dalla consultazione dell'esito della spedizione di "A.R. ATTI GIUDIZIARI 68730259139-6" rilasciato da
[...] ; CP_4
- che con ordinanza del 08.07.2021, la CTP di Avellino, sez. 1, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di: “
1.accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n.
78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Vicenzo Galiani 12 83025 Montoro Parte_1
(Av) e depositato - in data 02.07.2021 - dall'Agenzia delle Entrate - Direz. prov. di Avellino - nel giudizio incardinato dinnanzi la CTP di Avellino, ident. al n. 241/2021 Rg, Sez. 1, come "allegato
n. 3)RELATA NOTIFICA ATTO IMPUGNATO" dell'atto di controdeduzioni del 30.06.2021, prot.
n. 2021/48869; nel dettaglio:i) accertando e dichiarando la falsità dell'attestazione di notifica contenuta nel riquadro “Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento, in quanto il plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento nr.
TFK010300167/2020 non è stato mai notificato e/o materialmente consegnato al sig. Pt_1
;ii) accertando e dichiarando la falsità della sottoscrizione apposta nel riquadro “ Ritiro in
[...]
Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento, in quanto non affatto vergata dal sig. , totalmente estranea alla sua grafia e comunque non riconducibile allo Parte_1 stesso;
e, per l'effetto, 5. adottare ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della falsità;
6. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, per averne fatto anticipo..”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.9.2021 si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva l'inammissibilità della querela Controparte_1 evidenziando che “il documento oggetto della querela (avviso recante una sottoscrizione apposta nel riquadro “ritiro in Ufficio del plico non recapitato”) reca “una firma” e, visionando tale documento (allegato da controparte) si può verificare che in tale riquadro c'è scritto “(Firma del destinatario o di un suo delegato)” con la conseguenza che se controparte disconosce l'autenticità della propria firma, la non corrispondenza di quest'ultima alla firma risultante sul documento non potrebbe essere assolutamente sufficiente a dimostrare la falsità di quest'ultima, ben potendo la stessa corrispondere a quella apposta da un suo delegato…”. Sottolineava in particolare che il nulla aveva dedotto sulla possibilità che la firma fosse stata apposta da un suo delegato, Pt_1 limitandosi ad asserire che la firma apposta non fosse la sua. Deduceva l'inconferenza dell'argomento relativo alla discordanza delle date. Concludeva pertanto il rigetto della domanda in quanto inammissibile e/o infondata, con vittoria di spese o, in via subordinata, in caso di accoglimento della avversa, per la compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 22.4.2022, si costituiva altresì in giudizio l'
[...]
, richiamando le medesime argomentazioni difensive Controparte_2 dell' e insistendo per il rigetto della querela. Controparte_1
Disposta ed espletata CTU grafologica, all'esito dell'udienza dell'11.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La querela di falso proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Preliminarmente , va evidenziato che la querela proposta in via principale con atto di citazione sottoscritto dal difensore munito di procura speciale non presenta, nella specie, vizi di forma e di presentazione.
La querela proposta inoltre va dichiarata ammissibile.
ha proposto querela tesa a far accertare la falsità della sottoscrizione apposta nel Parte_1 riquadro “Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” presente sull'avviso di ricevimento A.G. n.
78730259139-7 7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a , attestante l'avvenuta notifica al Parte_1 destinatario dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 .
L'attore sostiene che la firma apposta nel predetto riquadro non è la sua e che, pertanto, la notifica del plico raccomandato non si è mai perfezionata.
Ora, in punto di ammissibilità, va evidenziato che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica, costituendo, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n.
890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto, riveste natura di atto pubblico e, quindi, risulta munito della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze di quest'ultimo, affermando (come nella specie, tra l'altro) che la consegna sia stata effettuata a persona diversa dal destinatario, ha l'onere, se intende contestare quanto risulta dal predetto avviso, di impugnare lo stesso a mezzo di querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza del detto agente (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile 2004, n. 8032; Cass.22 aprile 2005, n. 8500).
Recentemente, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1686/2023, ha precisato che, anche con specifico riferimento all'ipotesi di notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto…”.
Non vi è dubbio, dunque, che, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, sono assistiti da fede privilegiata i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e, segnatamente, le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr.
Corte di Appello Napoli n. 2892 del 21.6.2023 che richiama, Cass. 4193/2010; Cass.
25860/2008; Cass-10665/1990).
Nel caso in esame, il querelante contesta la veridicità dell'attestazione resa dall'agente postale in ordine al ritiro del plico presso l'Ufficio postale da parte del destinatario . Parte_1
Trattasi di contestazione che attenie alla consegna dell'atto al destinatario e alle attività compiute dall'agente postale. In tale prospettiva, la querela è dunque pienamente ammissibile.
S'impone, altresì, la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda come sollevata dall' . Controparte_5
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la querela sarebbe inammissibile in quanto – pur essendo consentita, per il perfezionarsi della notifica, la consegna al destinatario o ad un suo delegato, come si evince dal fatto che, per il ritiro presso l'ufficio postale , è previsto uno spazio per la
“firma del destinatario o di un suo delegato” – l'attore, nel caso di specie, si è limitato a contestare che la firma apposta nello spazio indicato non è la sua (ovvero, non è quella del destinatario) ma non ha contestato che la firma sia stata apposta da un suo delegato.
In tale prospettiva, la querela non sarebbe ammissibile in quanto inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria in ordine al perfezionamento del processo notificatorio attraverso la consegna a persona delegata dal destinatario.
La tesi difensiva dell'amministrazione convenuta non è condivisibile.
Va rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 – in caso di ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, “… è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.." (Cass. 26287/2019).
In particolare, si è precisato che “ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale,
l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e che l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005; Cass.29019/2017).
Deve dunque ritenersi che, quando l'atto viene ritirato presso l'ufficio postale da un delegato, quest'ultimo deve non solo sottoscrivere l'avviso di ricevimento ma anche indicare, accanto alla sua firma, la sua qualità di “delegato” o “incaricato” quale imprescindibile elemento identificativo.
In mancanza della indicazione specifica della qualità predetta, deve ritenersi che il plico sia stato ritirato dal destinatario.
Ora, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che, esaminando l'avviso di ricevimento in questione, nello spazio riservato alla firma del soggetto che ha ritirato il plico non è indicata in alcun modo la qualità di “incaricato” o “delegato” del sottoscrittore.
Deve dunque ritenersi che il plico sia stato ritirato da soggetto identificato come il destinatario.
Rebus sic stantibus, correttamente l'attore ha proposto querela di falso solo con riferimento alla riferibilità della sottoscrizione alla sua persona, non risultando dall'avviso di ricevimento che lo stesso sia stato consegnato a persona delegata o incaricata.
Del resto, era interesse e onere dell'Amministrazione finanziaria comprovare la correttezza del procedimento notificatorio dimostrando l'esistenza di una delega al ritiro e la riconducibilità della sottoscrizione al delegato.
Tale onere non è stato assolto e, dunque, ritenuta l'ammissibilità della querela, la stessa va esaminata nel merito.
La querela di falso è fondata.
La CTU grafologica espletata in corso di causa, redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici dalla dr.ssa ha concluso che “…può essere ragionevolmente affermato che, Persona_1 la firma apposta sopra la cartolina di “avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N.
D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. A/R n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-
2020, diretto a , Via Vicenzo Galiani 12, 83025 Montoro Av”, – nel riquadro “Ritiro Parte_1 in Ufficio del plico non recapitato”-, debba essere reputata non riconducibile alla mano del signor ..” Parte_1
In particolare, il CTU, nell'analizzare la firma apposta sull'avviso e l'autografia del Pt_1 emergente dalle scritture di comparazione tempestivamente depositate in corso di causa, ha riscontrato “…come l'analisi effettuata sui tracciati grafici relativi ai documenti in raffronto, rivelava evidenti dissomiglianze sia morfologiche che dinamiche. All'esito di una primissima osservazione, dunque, si rilevavano opposte corrispondenze tra la firma in verifica e i documenti autografi di . Parte_1
Tali evidenti difformità grafiche portavano, da subito, a ritenere l'appartenenza delle firme comparate a persone diverse atteso che, per dottrina unanime, due scritti in comparazione che presentano almeno quattro o cinque segni diversi devono essere considerati non appartenenti alla stessa mano. Nel caso di specie, l'indizio più appariscente che contraddistingueva gli scritti del signor , non desumibile dalla sottoscrizione in esame, era la particolare stesura del Parte_1 composito grafico delle iniziali del nome, la tendenza della scrittura ad essere slegata caratterizzata quindi da accentuati spazi tra le lettere, la dimensione dello sviluppo dello scritto sul rigo, la particolare stesura della lettera “o” a fine firma.
Sta di fatto che, la scrittura in contestazione non rivelala le consistenti prove che ammettevano la presenza dell'autografia..”
Il Collegio condivide in toto le conclusioni del CTU circa la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento esaminato.
La relazione grafologica del c.t.u. risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili.
Invero, circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
In definitiva, per quanto sopra esposto, la querela di falso va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la falsità dell'attestazione, datata 18.02.2020, di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr.
TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Vicenzo Parte_1
Galiani 12 83025 Montoro (Av) in quanto la firma apposta non è quella del destinatario Pt_1
, odierno querelante.
[...]
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 3391/2021 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità dell'attestazione, datata
18.02.2020, di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc.
a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Parte_1
Vicenzo Galiani 12 83025 Montoro (Av) e ne ordina la cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 227 c.p.c;
2) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore del querelante, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Maria D'Amelio;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3391/2021 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Amelio; Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli;
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, n.
11; convenute
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In data 25.09.2023 il PM ha apposto il proprio visto. Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 31.8.2021, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' nonché Controparte_2
l' , all'uopo deducendo: Controparte_3
- che, rilasciato dall' in data 04.01.2021 l'estratto di ruolo nr. 0801493/2020, Controparte_1 esso attore apprendeva per la prima volta l'esistenza una ingente pretesa fiscale, pari ad €
40.183,27, formata a suo carico dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Avellino in virtù di avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 (a.i. 2015) asseritamente notificato in data
18.02.2020, mai ricevuto dallo stesso;
Pt_1
- che con ricorso iscritto in data 17.05.2021 il impugnava l'estratto di ruolo dinanzi alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, al fine di far dichiarare l'annullamento del ruolo nr. 0801493/2020 nonché del prodromico avviso di accertamento;
- che, in via preliminare ed assorbente, il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 per inesistenza della sua notifica;
- che innanzi alla Commissione Tributaria si costituiva l'Ente impositore deducendo la regolare notifica, in data 18.02.2020, dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 sul rilievo che, non essendo stato rinvenuto il all' indirizzo di residenza in Montoro (AV) alla via Vincenzo Pt_1
Galiani n. 12, immesso nella cassetta postale il relativo avviso e spedita la relativa lettera raccomandata, il plico era stato presso l'Ufficio postale, ove era stato poi ritirato in data
18.02.2020, come da relata di notifica riportante la sottoscrizione del destinatario;
- che disconosceva il contenuto dell'attestazione di notifica dell'avviso di ricevimento Parte_1 prodotto eccependo la falsità dell'attestazione contenuta nel riquadro “ Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento e deducendo di non essere mai stato raggiunto dalla notifica del plico contenente l'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 nè in data
18.02.2020 nè in altra data antecedente o successiva e disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta sul rigo "(firma del destinatario o di un suo delegato)", in quanto apocrifa, non avendo mai vergato di suo pugno tale documento;
- che la non autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento era agevolmente evincibile attraverso la semplice comparazione della stessa con la firma apposta dal sulla procura alle Pt_1 liti rilasciata per la proposizione del ricorso tributario;
- che peraltro il processo di notificazione risultava affetto da un'ulteriore grave anomalia attesa la non corrispondenza tra la data del 18.02.2020 riportata nel riquadro “ Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” dell'avviso di ricevimento e la data del 19.02.2020 ricavabile dalla consultazione dell'esito della spedizione di "A.R. ATTI GIUDIZIARI 68730259139-6" rilasciato da
[...] ; CP_4
- che con ordinanza del 08.07.2021, la CTP di Avellino, sez. 1, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di: “
1.accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n.
78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Vicenzo Galiani 12 83025 Montoro Parte_1
(Av) e depositato - in data 02.07.2021 - dall'Agenzia delle Entrate - Direz. prov. di Avellino - nel giudizio incardinato dinnanzi la CTP di Avellino, ident. al n. 241/2021 Rg, Sez. 1, come "allegato
n. 3)RELATA NOTIFICA ATTO IMPUGNATO" dell'atto di controdeduzioni del 30.06.2021, prot.
n. 2021/48869; nel dettaglio:i) accertando e dichiarando la falsità dell'attestazione di notifica contenuta nel riquadro “Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento, in quanto il plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento nr.
TFK010300167/2020 non è stato mai notificato e/o materialmente consegnato al sig. Pt_1
;ii) accertando e dichiarando la falsità della sottoscrizione apposta nel riquadro “ Ritiro in
[...]
Ufficio del plico non recapitato” del predetto avviso di ricevimento, in quanto non affatto vergata dal sig. , totalmente estranea alla sua grafia e comunque non riconducibile allo Parte_1 stesso;
e, per l'effetto, 5. adottare ogni consequenziale provvedimento di legge in esito all'accertamento della falsità;
6. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, per averne fatto anticipo..”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.9.2021 si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva l'inammissibilità della querela Controparte_1 evidenziando che “il documento oggetto della querela (avviso recante una sottoscrizione apposta nel riquadro “ritiro in Ufficio del plico non recapitato”) reca “una firma” e, visionando tale documento (allegato da controparte) si può verificare che in tale riquadro c'è scritto “(Firma del destinatario o di un suo delegato)” con la conseguenza che se controparte disconosce l'autenticità della propria firma, la non corrispondenza di quest'ultima alla firma risultante sul documento non potrebbe essere assolutamente sufficiente a dimostrare la falsità di quest'ultima, ben potendo la stessa corrispondere a quella apposta da un suo delegato…”. Sottolineava in particolare che il nulla aveva dedotto sulla possibilità che la firma fosse stata apposta da un suo delegato, Pt_1 limitandosi ad asserire che la firma apposta non fosse la sua. Deduceva l'inconferenza dell'argomento relativo alla discordanza delle date. Concludeva pertanto il rigetto della domanda in quanto inammissibile e/o infondata, con vittoria di spese o, in via subordinata, in caso di accoglimento della avversa, per la compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 22.4.2022, si costituiva altresì in giudizio l'
[...]
, richiamando le medesime argomentazioni difensive Controparte_2 dell' e insistendo per il rigetto della querela. Controparte_1
Disposta ed espletata CTU grafologica, all'esito dell'udienza dell'11.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La querela di falso proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Preliminarmente , va evidenziato che la querela proposta in via principale con atto di citazione sottoscritto dal difensore munito di procura speciale non presenta, nella specie, vizi di forma e di presentazione.
La querela proposta inoltre va dichiarata ammissibile.
ha proposto querela tesa a far accertare la falsità della sottoscrizione apposta nel Parte_1 riquadro “Ritiro in Ufficio del plico non recapitato” presente sull'avviso di ricevimento A.G. n.
78730259139-7 7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a , attestante l'avvenuta notifica al Parte_1 destinatario dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 .
L'attore sostiene che la firma apposta nel predetto riquadro non è la sua e che, pertanto, la notifica del plico raccomandato non si è mai perfezionata.
Ora, in punto di ammissibilità, va evidenziato che l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica, costituendo, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n.
890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto, riveste natura di atto pubblico e, quindi, risulta munito della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze di quest'ultimo, affermando (come nella specie, tra l'altro) che la consegna sia stata effettuata a persona diversa dal destinatario, ha l'onere, se intende contestare quanto risulta dal predetto avviso, di impugnare lo stesso a mezzo di querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza del detto agente (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile 2004, n. 8032; Cass.22 aprile 2005, n. 8500).
Recentemente, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1686/2023, ha precisato che, anche con specifico riferimento all'ipotesi di notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto…”.
Non vi è dubbio, dunque, che, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, sono assistiti da fede privilegiata i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e, segnatamente, le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr.
Corte di Appello Napoli n. 2892 del 21.6.2023 che richiama, Cass. 4193/2010; Cass.
25860/2008; Cass-10665/1990).
Nel caso in esame, il querelante contesta la veridicità dell'attestazione resa dall'agente postale in ordine al ritiro del plico presso l'Ufficio postale da parte del destinatario . Parte_1
Trattasi di contestazione che attenie alla consegna dell'atto al destinatario e alle attività compiute dall'agente postale. In tale prospettiva, la querela è dunque pienamente ammissibile.
S'impone, altresì, la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda come sollevata dall' . Controparte_5
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la querela sarebbe inammissibile in quanto – pur essendo consentita, per il perfezionarsi della notifica, la consegna al destinatario o ad un suo delegato, come si evince dal fatto che, per il ritiro presso l'ufficio postale , è previsto uno spazio per la
“firma del destinatario o di un suo delegato” – l'attore, nel caso di specie, si è limitato a contestare che la firma apposta nello spazio indicato non è la sua (ovvero, non è quella del destinatario) ma non ha contestato che la firma sia stata apposta da un suo delegato.
In tale prospettiva, la querela non sarebbe ammissibile in quanto inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria in ordine al perfezionamento del processo notificatorio attraverso la consegna a persona delegata dal destinatario.
La tesi difensiva dell'amministrazione convenuta non è condivisibile.
Va rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 – in caso di ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, “… è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.." (Cass. 26287/2019).
In particolare, si è precisato che “ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale,
l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e che l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005; Cass.29019/2017).
Deve dunque ritenersi che, quando l'atto viene ritirato presso l'ufficio postale da un delegato, quest'ultimo deve non solo sottoscrivere l'avviso di ricevimento ma anche indicare, accanto alla sua firma, la sua qualità di “delegato” o “incaricato” quale imprescindibile elemento identificativo.
In mancanza della indicazione specifica della qualità predetta, deve ritenersi che il plico sia stato ritirato dal destinatario.
Ora, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che, esaminando l'avviso di ricevimento in questione, nello spazio riservato alla firma del soggetto che ha ritirato il plico non è indicata in alcun modo la qualità di “incaricato” o “delegato” del sottoscrittore.
Deve dunque ritenersi che il plico sia stato ritirato da soggetto identificato come il destinatario.
Rebus sic stantibus, correttamente l'attore ha proposto querela di falso solo con riferimento alla riferibilità della sottoscrizione alla sua persona, non risultando dall'avviso di ricevimento che lo stesso sia stato consegnato a persona delegata o incaricata.
Del resto, era interesse e onere dell'Amministrazione finanziaria comprovare la correttezza del procedimento notificatorio dimostrando l'esistenza di una delega al ritiro e la riconducibilità della sottoscrizione al delegato.
Tale onere non è stato assolto e, dunque, ritenuta l'ammissibilità della querela, la stessa va esaminata nel merito.
La querela di falso è fondata.
La CTU grafologica espletata in corso di causa, redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici dalla dr.ssa ha concluso che “…può essere ragionevolmente affermato che, Persona_1 la firma apposta sopra la cartolina di “avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N.
D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. A/R n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-
2020, diretto a , Via Vicenzo Galiani 12, 83025 Montoro Av”, – nel riquadro “Ritiro Parte_1 in Ufficio del plico non recapitato”-, debba essere reputata non riconducibile alla mano del signor ..” Parte_1
In particolare, il CTU, nell'analizzare la firma apposta sull'avviso e l'autografia del Pt_1 emergente dalle scritture di comparazione tempestivamente depositate in corso di causa, ha riscontrato “…come l'analisi effettuata sui tracciati grafici relativi ai documenti in raffronto, rivelava evidenti dissomiglianze sia morfologiche che dinamiche. All'esito di una primissima osservazione, dunque, si rilevavano opposte corrispondenze tra la firma in verifica e i documenti autografi di . Parte_1
Tali evidenti difformità grafiche portavano, da subito, a ritenere l'appartenenza delle firme comparate a persone diverse atteso che, per dottrina unanime, due scritti in comparazione che presentano almeno quattro o cinque segni diversi devono essere considerati non appartenenti alla stessa mano. Nel caso di specie, l'indizio più appariscente che contraddistingueva gli scritti del signor , non desumibile dalla sottoscrizione in esame, era la particolare stesura del Parte_1 composito grafico delle iniziali del nome, la tendenza della scrittura ad essere slegata caratterizzata quindi da accentuati spazi tra le lettere, la dimensione dello sviluppo dello scritto sul rigo, la particolare stesura della lettera “o” a fine firma.
Sta di fatto che, la scrittura in contestazione non rivelala le consistenti prove che ammettevano la presenza dell'autografia..”
Il Collegio condivide in toto le conclusioni del CTU circa la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento esaminato.
La relazione grafologica del c.t.u. risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili.
Invero, circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
In definitiva, per quanto sopra esposto, la querela di falso va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la falsità dell'attestazione, datata 18.02.2020, di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr.
TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc. a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Vicenzo Parte_1
Galiani 12 83025 Montoro (Av) in quanto la firma apposta non è quella del destinatario Pt_1
, odierno querelante.
[...]
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 3391/2021 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità dell'attestazione, datata
18.02.2020, di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nr. TFK010300167/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. di Avellino -, contenuta nell'avviso di ricevimento A.G. n. 78730259139-7 (cron. N. D1731 CRLGRD) dell'atto spedito con racc.
a/r n. 68730259139-6 dall'U.P. di CDM AV il 13-02-2020 diretto a Via Parte_1
Vicenzo Galiani 12 83025 Montoro (Av) e ne ordina la cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 227 c.p.c;
2) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore del querelante, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Maria D'Amelio;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano