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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 1/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
DI OR RT (C.F. [...]), nato il [...] a [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Fabiani (C.F. [...]) sito in Pesaro (PU) P. le Matteotti,
2 che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ............................................................................................... 2
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII) ........................................................................................... 2
a) il presupposto soggettivo. ......................................................................................................... 2
1 b) il presupposto oggettivo. .......................................................................................................... 3
c) la procedura della liquidazione controllata. ............................................................................. 4
SCELTA DEL LIQUIDATORE ...................................................................................................... 7
************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il data 09/01/2025, LB Di ET ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, allegando la relazione dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella persona dell'avv. Rita Barbara, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda.
Il giudice delegato ha chiesto in più occasioni documentazione integrativa e, al fine di ottenere maggiori chiarimenti, ha fissato l'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale, sentito l'OCC e la parte ricorrente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII)
1. Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co.
2 e 3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente a [...], comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss. CCII.
a) il presupposto soggettivo.
Il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, come risulta dalla documentazione depositata in atti e come confermato anche dall'OCC nella relazione.
Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
2 b) il presupposto oggettivo.
Sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett.
c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori, alcuni dei quali hanno, infatti, intrapreso azioni esecutive individuali in danno dell'istante
(pignoramento presso terzi).
L'OCC ha attestato la sussistenza di debiti per € 147.372,26, oltre le spese della procedura e dell'avv. Claudia Fabiani. Tale debito è composto da:
- AM AG UC (in cui garante è il figlio) – residuo circa Euro
19.433,00;
- RZ FI (credito ceduto da Ibl) - Euro 30.000,00 circa;
- FI SP (credito ceduto adAxactor SP) –Euro 70.347,24 circaper prestito personale, oltre ad Euro 2242,00 per spese legali, Euro 406,50 per esborsi, oltre Iva, cpa 4& e spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- Volkswagen SP, ceduto a UE TO SPper Euro 14.850,00 (prestito personale) oltre spese legali per Euro 567,00 ed Euro 145,50 per esborsi, oltre a Iva, cpa e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- SS SP prestito personale residuo Euro 10.472,52, oltre spese legali per Euro
567,00 ed esborsi per Euro 145,00, oltre Iva, Cpa 4% e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
3 Quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:
- percepisce una pensione di € 2.950,00 netti mensili;
- risulta proprietario del seguente bene mobile registrato: autovettura veicolo hyundai
IX35, targata EM469LR, anno 2012;
- non risulta proprietario di alcun bene immobile;
- risulta titolare di un rapporto di conto corrente bancario ING, cointestato con la moglie, all'interno del quale viene accreditata la pensione.
Il debitore risulta gravato dal pignoramento presso terzi iscritto presso il Tribunale di
Avezzano (r.g.e.m. 423/2024) e promosso da UE TO SP per un credito di euro
17.219,24; pertanto, la pensione del ricorrente attualmente è sottoposta a pignoramento per euro 395,00 mensili.
L'ammontare del passivo risulta superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione debitore di cui è gravato.
L'unico atto dispositivo che l'OCC ha rilevato negli ultimi 5 anni è stata la vendita dell'autovettura al prezzo di euro 16.000,00 “che sono serviti per il pagamento alla società
Legge 3.it -Amoro Srl che ha studiato la fattibilità della procedura di esdebitazione e di un immobile di scarso valore in comproprietà con il fratello venduto per la modica cifra di €.8.000,00, spettanti
€4.000,00 ciascuno”.
Inoltre, il TFR maturato in relazione all'attività prestata presso le Forze dell'Ordine e liquidato nella somma di € 73.900,00, è stato interamente donato ai due figli.
c) la procedura della liquidazione controllata.
La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.
Pertanto, la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore
4 (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4 CCII.
Tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740 c.c. in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
Inoltre, la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile sono inopponibili alla presente procedura e, pertanto, devono cessare dovendosi acquisire alla procedura l'intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento.
Infatti, l'art. 144 CCI esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire
5 la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2.
Infine, la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto “all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3.
Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in €
1.450,00 mensili.
Le mensilità aggiuntive (es. tredicesima) saranno, invece, acquisite interamente alla procedura.
In conclusione, considerato che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, il debitore dovrà provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.), nelle
6 modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.).
Inoltre, dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente.
Il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti.
Si precisa che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.
Spetterà poi al liquidatore valutare la sussistenza di azioni necessarie al recupero di attivo.
Infine, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione.
Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.
SCELTA DEL LIQUIDATORE
Non può essere nominato liquidatore l'OCC nella persona dell'avv. Rita Barbara, considerate, da un lato, le numerose integrazioni richieste, e, dall'altro, la circostanza che la predetta, pur risultando iscritta nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, non risulta iscritta all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino, 11 maggio 2023, Trib. Terni, 10 luglio 2023).
Si ritiene, invero, che l'art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356
CCII che prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”.
7
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI OR
RT (C.F. [...]), nato il [...] a [...] e residente a [...].
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.
NOMINA liquidatore l'avv. Filippo Paolini, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 1.450,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
8 - apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
9 DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività del pignoramento del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Ministero della
Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024. 2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi;
Tribunale di Terni, 17 luglio 2023. 3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est.
Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 1/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
DI OR RT (C.F. [...]), nato il [...] a [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Fabiani (C.F. [...]) sito in Pesaro (PU) P. le Matteotti,
2 che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ............................................................................................... 2
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII) ........................................................................................... 2
a) il presupposto soggettivo. ......................................................................................................... 2
1 b) il presupposto oggettivo. .......................................................................................................... 3
c) la procedura della liquidazione controllata. ............................................................................. 4
SCELTA DEL LIQUIDATORE ...................................................................................................... 7
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il data 09/01/2025, LB Di ET ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, allegando la relazione dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella persona dell'avv. Rita Barbara, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda.
Il giudice delegato ha chiesto in più occasioni documentazione integrativa e, al fine di ottenere maggiori chiarimenti, ha fissato l'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale, sentito l'OCC e la parte ricorrente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII)
1. Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co.
2 e 3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente a [...], comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss. CCII.
a) il presupposto soggettivo.
Il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, come risulta dalla documentazione depositata in atti e come confermato anche dall'OCC nella relazione.
Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
2 b) il presupposto oggettivo.
Sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett.
c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori, alcuni dei quali hanno, infatti, intrapreso azioni esecutive individuali in danno dell'istante
(pignoramento presso terzi).
L'OCC ha attestato la sussistenza di debiti per € 147.372,26, oltre le spese della procedura e dell'avv. Claudia Fabiani. Tale debito è composto da:
- AM AG UC (in cui garante è il figlio) – residuo circa Euro
19.433,00;
- RZ FI (credito ceduto da Ibl) - Euro 30.000,00 circa;
- FI SP (credito ceduto adAxactor SP) –Euro 70.347,24 circaper prestito personale, oltre ad Euro 2242,00 per spese legali, Euro 406,50 per esborsi, oltre Iva, cpa 4& e spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- Volkswagen SP, ceduto a UE TO SPper Euro 14.850,00 (prestito personale) oltre spese legali per Euro 567,00 ed Euro 145,50 per esborsi, oltre a Iva, cpa e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- SS SP prestito personale residuo Euro 10.472,52, oltre spese legali per Euro
567,00 ed esborsi per Euro 145,00, oltre Iva, Cpa 4% e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
3 Quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:
- percepisce una pensione di € 2.950,00 netti mensili;
- risulta proprietario del seguente bene mobile registrato: autovettura veicolo hyundai
IX35, targata EM469LR, anno 2012;
- non risulta proprietario di alcun bene immobile;
- risulta titolare di un rapporto di conto corrente bancario ING, cointestato con la moglie, all'interno del quale viene accreditata la pensione.
Il debitore risulta gravato dal pignoramento presso terzi iscritto presso il Tribunale di
Avezzano (r.g.e.m. 423/2024) e promosso da UE TO SP per un credito di euro
17.219,24; pertanto, la pensione del ricorrente attualmente è sottoposta a pignoramento per euro 395,00 mensili.
L'ammontare del passivo risulta superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione debitore di cui è gravato.
L'unico atto dispositivo che l'OCC ha rilevato negli ultimi 5 anni è stata la vendita dell'autovettura al prezzo di euro 16.000,00 “che sono serviti per il pagamento alla società
Legge 3.it -Amoro Srl che ha studiato la fattibilità della procedura di esdebitazione e di un immobile di scarso valore in comproprietà con il fratello venduto per la modica cifra di €.8.000,00, spettanti
€4.000,00 ciascuno”.
Inoltre, il TFR maturato in relazione all'attività prestata presso le Forze dell'Ordine e liquidato nella somma di € 73.900,00, è stato interamente donato ai due figli.
c) la procedura della liquidazione controllata.
La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.
Pertanto, la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore
4 (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4 CCII.
Tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740 c.c. in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
Inoltre, la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile sono inopponibili alla presente procedura e, pertanto, devono cessare dovendosi acquisire alla procedura l'intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento.
Infatti, l'art. 144 CCI esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire
5 la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2.
Infine, la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto “all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3.
Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in €
1.450,00 mensili.
Le mensilità aggiuntive (es. tredicesima) saranno, invece, acquisite interamente alla procedura.
In conclusione, considerato che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, il debitore dovrà provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.), nelle
6 modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.).
Inoltre, dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente.
Il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti.
Si precisa che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.
Spetterà poi al liquidatore valutare la sussistenza di azioni necessarie al recupero di attivo.
Infine, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione.
Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.
SCELTA DEL LIQUIDATORE
Non può essere nominato liquidatore l'OCC nella persona dell'avv. Rita Barbara, considerate, da un lato, le numerose integrazioni richieste, e, dall'altro, la circostanza che la predetta, pur risultando iscritta nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, non risulta iscritta all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino, 11 maggio 2023, Trib. Terni, 10 luglio 2023).
Si ritiene, invero, che l'art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356
CCII che prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI OR
RT (C.F. [...]), nato il [...] a [...] e residente a [...].
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.
NOMINA liquidatore l'avv. Filippo Paolini, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 1.450,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
8 - apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
9 DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività del pignoramento del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Ministero della
Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024. 2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi;
Tribunale di Terni, 17 luglio 2023. 3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est.
Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..