Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1976, n. 1179
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Sentenza 5 aprile 1976

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Nell'ipotesi di occupazione illegittima sine titulo di un terreno e di realizzazione su di esso di un'opera pubblica, ricollegandosi il diritto al risarcimento del danno, pari al valore venale attuale del bene, al fatto permanente dell'abusivita dell'occupazione medesima protraentesi nel tempo fino al perdurare della situazione illegittima, e rinnovandosi l'illecito di momento in momento, il termine quinquennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre da ciascun momento dell'occupazione ed inizia il suo decorso finale ed ultimo soltanto nel momento terminale della fattispecie illecita (permanente), e cioe solo all'epoca della cessazione dell'occupazione illegittima. Con la conseguenza che, in caso di avvenuta costruzione dell'opera pubblica, il diritto anzidetto non puo considerarsi prescritto se l'opera pubblica - ancora esistente - sia stata realizzata in epoca anteriore di oltre un quinquennio all'instaurazione del giudizio risarcitorio. ( V 3576/72, mass n 361569).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1976, n. 1179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1179
    Data del deposito : 5 aprile 1976

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