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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3952/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3952 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SERENA ANCILLOTTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati FRANCESCA SCAPPINI e MARCO DEL FUNGO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 10/12/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1 Per_
- disporre che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa;
- collocare i figli presso la madre, la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà;
- disporre che, salvi migliori accordi, i figli frequentino il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30 dopo cena;
i figli staranno poi il lunedì e il martedì, con rientro a scuola il mercoledì mattina, con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana, e staranno dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
quando i figli trascorrono il weekend con la madre, staranno con lei sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
a partire dal primo weekend di settembre 2026, i figli staranno con il padre anche la domenica con pernotto, nel weekend di sua spettanza;
il padre provvederà dunque a riportarli a scuola il lunedì mattina;
salvi migliori accordi, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
durante le vacanze natalizie i figli alterneranno di volta in volta tra i genitori i seguenti periodi: dal 23 dicembre pomeriggio al 25 dicembre ore
10,00, dal 25 dicembre ore 10,00 al 27 dicembre ore 10,00; dal 27 dicembre ore 10,00 al
29 dicembre ore 10,00, dal 29 dicembre ore 10,00 al 31 dicembre ore 10,00, poi dal 31 dicembre ore 10,00 al 2 gennaio ore 10,00, dal 2 gennaio ore 10,00 al 4 gennaio ore
10,00 e dal 4 gennaio ore 10,00 fino al 7 gennaio al rientro a scuola;
nel 2025 i figli staranno con la madre nei giorni dal 23 al 25 dicembre ore 10,00, e proseguiranno poi l'alternanza tra i periodi sopra indicati;
i figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale
Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 10,00 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Pt_1
[...]
2 Per_
- prevedere che la spesa per la retta dell'asilo di gravi integralmente su CP_1
(fatta salva la quota residua della retta relativa all'anno 2024-2025, che salderà
[...] integralmente;
Parte_1
- prevedere che le spese di mensa di entrambi i figli gravino sui genitori al 50% ciascuno con effetto a decorrere dalla data odierna, e che le conseguenti detrazioni siano a beneficio di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
le pregresse spese di mensa saranno sostenute da Parte_1
- prevedere che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano sostenute nella misura del 65% da e del 35% da rinviando per la loro Controparte_1 Parte_1 regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; le detrazioni saranno godute dai coniugi con le medesime proporzioni;
- rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori, , nato il Per_1
Per_ 20/09/2017, e , nata il [...], i quali continueranno a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ad entrambi i figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5. Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a EMPOLI Parte_1
(FI), il 26/07/1984, e , n. a FI (FI), il 18/10/1982 Controparte_1
(matrimonio contratto a GE (FI) il 05/09/2015, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REGGELLO (FI) al n. 20, parte 2, serie A, anno 2015);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3952 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SERENA ANCILLOTTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati FRANCESCA SCAPPINI e MARCO DEL FUNGO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 10/12/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1 Per_
- disporre che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa;
- collocare i figli presso la madre, la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà;
- disporre che, salvi migliori accordi, i figli frequentino il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30 dopo cena;
i figli staranno poi il lunedì e il martedì, con rientro a scuola il mercoledì mattina, con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana, e staranno dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
quando i figli trascorrono il weekend con la madre, staranno con lei sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
a partire dal primo weekend di settembre 2026, i figli staranno con il padre anche la domenica con pernotto, nel weekend di sua spettanza;
il padre provvederà dunque a riportarli a scuola il lunedì mattina;
salvi migliori accordi, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
durante le vacanze natalizie i figli alterneranno di volta in volta tra i genitori i seguenti periodi: dal 23 dicembre pomeriggio al 25 dicembre ore
10,00, dal 25 dicembre ore 10,00 al 27 dicembre ore 10,00; dal 27 dicembre ore 10,00 al
29 dicembre ore 10,00, dal 29 dicembre ore 10,00 al 31 dicembre ore 10,00, poi dal 31 dicembre ore 10,00 al 2 gennaio ore 10,00, dal 2 gennaio ore 10,00 al 4 gennaio ore
10,00 e dal 4 gennaio ore 10,00 fino al 7 gennaio al rientro a scuola;
nel 2025 i figli staranno con la madre nei giorni dal 23 al 25 dicembre ore 10,00, e proseguiranno poi l'alternanza tra i periodi sopra indicati;
i figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale
Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 10,00 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Pt_1
[...]
2 Per_
- prevedere che la spesa per la retta dell'asilo di gravi integralmente su CP_1
(fatta salva la quota residua della retta relativa all'anno 2024-2025, che salderà
[...] integralmente;
Parte_1
- prevedere che le spese di mensa di entrambi i figli gravino sui genitori al 50% ciascuno con effetto a decorrere dalla data odierna, e che le conseguenti detrazioni siano a beneficio di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
le pregresse spese di mensa saranno sostenute da Parte_1
- prevedere che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano sostenute nella misura del 65% da e del 35% da rinviando per la loro Controparte_1 Parte_1 regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017; le detrazioni saranno godute dai coniugi con le medesime proporzioni;
- rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori, , nato il Per_1
Per_ 20/09/2017, e , nata il [...], i quali continueranno a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ad entrambi i figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5. Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a EMPOLI Parte_1
(FI), il 26/07/1984, e , n. a FI (FI), il 18/10/1982 Controparte_1
(matrimonio contratto a GE (FI) il 05/09/2015, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REGGELLO (FI) al n. 20, parte 2, serie A, anno 2015);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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