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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
4828/2024 R.G.
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 24 aprile 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avv. Federica Balzerano, che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
Per l'appellata è presente l'avv. Tiziana Izzi, la quale si riporta ai propri atti.
La corte invita i procuratori presenti a discutere anche sul tema della tempestività
dell'appello, proposto con atto di citazione pur vertendo in materia di locazione d'immobile urbano e quindi presumibilmente soggetto al rito speciale di cui all'articolo 447-bis c.p.c., che è stato seguito in primo grado.
All'esito, il collegio si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia
ex art. 436bis c.p.c. la seguente sentenza.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4828/2024 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3645/2024 del 4 aprile 2024
tra
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Balzerano ( ) e C.F._2 Massimiliano Esofaco ( ), con studio in Napoli alla Via G. C.F._3
Jannelli nr. 23\M e domicili digitali e Email_1 Email_2
e
), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avvocata Tiziana Izzi ), con studio C.F._5
in Napoli alla Via Sant'Antonio a Capodimonte, n°46, e domicilio digitale
Email_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 4 novembre 2024 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza del 4 aprile 2024 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lui proposta contro perché fosse condannata a porre Parte_2
in essere tutte le opere edili necessarie per permettergli il pieno godimento dell'immobile da lei concessogli in locazione, nonché alla restituzione di € 8.190,00,
pari alla metà dei canoni versati per il contratto di locazione in itinere, per il ridotto godimento dell'immobile.
, costituitasi il 4 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello, con Parte_2
dichiarazione della sua procuratrice ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., per l'attribuzione delle spese di lite.
Il giudizio verte in materia (locazione d'immobile urbano) per la quale si applicano le disposizioni processuali indicate dall'articolo 447-bis c.p.c., tra cui l'articolo 434
c.p.c., secondo cui l'appello si propone con ricorso. E, infatti, il giudice di primo grado, con ordinanza resa all'udienza del 22 giugno 2022, ha provveduto ex art. 426 c.p.c. affinché la causa, introdotta con atto di citazione, proseguisse con le forme
del rito speciale locatizio di cui agli artt. 447 bis ss. c.p.c., poiché ha per oggetto un
inadempimento di un contratto di locazione, rito seguito fino alla sentenza pronunciata il 4 aprile 2024 con espresso richiamo degli articoli 429 e 430 c.p.c.
Peraltro, anche se il giudice di primo grado avesse adottato erroneamente il rito speciale, il giudizio di appello avrebbe dovuto essere comunque introdotto nelle stesse forme, secondo il principio di “ultrattività del rito” (cfr. Cass. 15272/2014,
Cass. 28519/2019).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «nelle cause locatizie, alle quali
si applica il rito del lavoro per espressa previsione legislativa (art. 447 bis cod. proc. civ.),
l'appello si propone con ricorso e, se è formulato con citazione, è inammissibile per
inosservanza della forma prescritta;
l'inammissibilità è, peraltro, evitata e rimane soltanto
un problema di mutamento del rito che può avvenire in corso di giudizio nel caso in cui la
citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello,
essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge;
l'eventuale trattazione
della causa in appello con rito ordinario invece che con rito speciale determina una semplice
irregolarità che assume rilievo ai fini dell'impugnazione esclusivamente se abbia arrecato
alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o
sui diritti di difesa» (Cass. 3077/13, Cass. 9971/2006; v. anche Cass. 9530/2010).
Si è anche affermato che nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, c.p.c., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c.,
non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione
anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156,
ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione
(Cass. 14401/2015).
Nella specie, pubblicata la sentenza di primo grado il 4 aprile 2024, il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, ex art. 327 c.p.c., soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2024, è scaduto il 4 novembre 2024, data nella quale l'appellante ha notificato in via telematica l'atto di citazione, poi depositato solo il 7 novembre 2024. Poiché l'osservanza del termine anzidetto deriva dal deposito e non dalla notificazione dell'atto di citazione, l'appello deve reputarsi intempestivo e, quindi, inammissibile. Non rileva in senso contrario il principio espresso da Cass. SS.UU. 12.1.2022, n.
758, che riguarda i procedimenti disciplinati dal D. Lgs. N. 150 del 2011.
In motivazione, infatti, si legge: «Se ne ricava, dunque, un principio di "fungibilità tra
i riti" contrariamente a quanto previsto dalle norme codicistiche secondo cui la
riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra barriere preclusive (artt. 426 e 427
c.p.c.) ed è consentita anche in appello (art. 439 c.p.c.) - poiché, pur nella loro diversità e
nonostante l'attribuzione ad ognuno di essi di un ambito applicativo preferenziale,
ciascuno assicura il giusto processo: la differente declinazione delle regole processuali perde
così rilievo, a condizione che siano rispettate le regole essenziali del processo e, cioè, il diritto
di difesa e il contraddittorio…la differenza evidenziata nell'ordinanza interlocutoria tra la
disciplina propria dei "riti semplificati" e quella tuttora vigente (D.Lgs. n. 150 del 2011,
ex art. 2, comma 1) riguardante le controversie regolate dal rito del lavoro e disciplinate
dal codice di procedura civile, cui continua ad applicarsi la tradizionale interpretazione
dell'art. 426 c.p.c. (sulla "sanatoria dimidiata"), è stata ritenuta non irragionevole dalla
Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 45 del 2018)».
Nell'ordinanza di rimessione (10 maggio 2021, n. 12233), inoltre, si legge:
«sembrerebbe doversi aggiungere che la seconda soluzione qui prospettata parrebbe
giustificarsi anche perché l'altra, avuto riguardo alla circostanza che del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 2, comma 1, evidenzia che il legislatore ha lasciato la disciplina delle controversie
di lavoro e previdenziali e quella delle controversie locative al di fuori del capo II del D.Lgs.,
implica che in tali controversie il mutamento del rito lasci gli effetti sostanziali e processuali
della domanda disciplinati dal rito precedente, ma, secondo la tradizionale interpretazione,
senza possibilità che la domanda proposta con il rito sbagliato possa automaticamente
ritenersi tempestiva (dovendosi eventualmente la salvezza in punto di tempestività
apprezzarsi alla stregua del principio della idoneità al raggiungimento dello scopo)».
Peraltro, il giorno successivo le Sezioni Unite sono tornate sul tema, statuendo che,
nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù
del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. S.U., 13/01/2022, n. 927).
Le spese seguono la soccombenza (con attribuzione ex art. 93 c.p.c.).
Si dà atto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
per l'ipotesi in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna al pagamento in favore di (con Parte_1 Parte_2
attribuzione all'avv. Tiziana Izzi) delle spese di appello, liquidate in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato (o, comunque, dovuto) per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 24 aprile 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avv. Federica Balzerano, che si riporta ai propri atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
Per l'appellata è presente l'avv. Tiziana Izzi, la quale si riporta ai propri atti.
La corte invita i procuratori presenti a discutere anche sul tema della tempestività
dell'appello, proposto con atto di citazione pur vertendo in materia di locazione d'immobile urbano e quindi presumibilmente soggetto al rito speciale di cui all'articolo 447-bis c.p.c., che è stato seguito in primo grado.
All'esito, il collegio si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia
ex art. 436bis c.p.c. la seguente sentenza.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4828/2024 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3645/2024 del 4 aprile 2024
tra
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Balzerano ( ) e C.F._2 Massimiliano Esofaco ( ), con studio in Napoli alla Via G. C.F._3
Jannelli nr. 23\M e domicili digitali e Email_1 Email_2
e
), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avvocata Tiziana Izzi ), con studio C.F._5
in Napoli alla Via Sant'Antonio a Capodimonte, n°46, e domicilio digitale
Email_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 4 novembre 2024 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza del 4 aprile 2024 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lui proposta contro perché fosse condannata a porre Parte_2
in essere tutte le opere edili necessarie per permettergli il pieno godimento dell'immobile da lei concessogli in locazione, nonché alla restituzione di € 8.190,00,
pari alla metà dei canoni versati per il contratto di locazione in itinere, per il ridotto godimento dell'immobile.
, costituitasi il 4 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello, con Parte_2
dichiarazione della sua procuratrice ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., per l'attribuzione delle spese di lite.
Il giudizio verte in materia (locazione d'immobile urbano) per la quale si applicano le disposizioni processuali indicate dall'articolo 447-bis c.p.c., tra cui l'articolo 434
c.p.c., secondo cui l'appello si propone con ricorso. E, infatti, il giudice di primo grado, con ordinanza resa all'udienza del 22 giugno 2022, ha provveduto ex art. 426 c.p.c. affinché la causa, introdotta con atto di citazione, proseguisse con le forme
del rito speciale locatizio di cui agli artt. 447 bis ss. c.p.c., poiché ha per oggetto un
inadempimento di un contratto di locazione, rito seguito fino alla sentenza pronunciata il 4 aprile 2024 con espresso richiamo degli articoli 429 e 430 c.p.c.
Peraltro, anche se il giudice di primo grado avesse adottato erroneamente il rito speciale, il giudizio di appello avrebbe dovuto essere comunque introdotto nelle stesse forme, secondo il principio di “ultrattività del rito” (cfr. Cass. 15272/2014,
Cass. 28519/2019).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «nelle cause locatizie, alle quali
si applica il rito del lavoro per espressa previsione legislativa (art. 447 bis cod. proc. civ.),
l'appello si propone con ricorso e, se è formulato con citazione, è inammissibile per
inosservanza della forma prescritta;
l'inammissibilità è, peraltro, evitata e rimane soltanto
un problema di mutamento del rito che può avvenire in corso di giudizio nel caso in cui la
citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello,
essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge;
l'eventuale trattazione
della causa in appello con rito ordinario invece che con rito speciale determina una semplice
irregolarità che assume rilievo ai fini dell'impugnazione esclusivamente se abbia arrecato
alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o
sui diritti di difesa» (Cass. 3077/13, Cass. 9971/2006; v. anche Cass. 9530/2010).
Si è anche affermato che nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, c.p.c., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c.,
non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione
anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156,
ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione
(Cass. 14401/2015).
Nella specie, pubblicata la sentenza di primo grado il 4 aprile 2024, il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, ex art. 327 c.p.c., soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2024, è scaduto il 4 novembre 2024, data nella quale l'appellante ha notificato in via telematica l'atto di citazione, poi depositato solo il 7 novembre 2024. Poiché l'osservanza del termine anzidetto deriva dal deposito e non dalla notificazione dell'atto di citazione, l'appello deve reputarsi intempestivo e, quindi, inammissibile. Non rileva in senso contrario il principio espresso da Cass. SS.UU. 12.1.2022, n.
758, che riguarda i procedimenti disciplinati dal D. Lgs. N. 150 del 2011.
In motivazione, infatti, si legge: «Se ne ricava, dunque, un principio di "fungibilità tra
i riti" contrariamente a quanto previsto dalle norme codicistiche secondo cui la
riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra barriere preclusive (artt. 426 e 427
c.p.c.) ed è consentita anche in appello (art. 439 c.p.c.) - poiché, pur nella loro diversità e
nonostante l'attribuzione ad ognuno di essi di un ambito applicativo preferenziale,
ciascuno assicura il giusto processo: la differente declinazione delle regole processuali perde
così rilievo, a condizione che siano rispettate le regole essenziali del processo e, cioè, il diritto
di difesa e il contraddittorio…la differenza evidenziata nell'ordinanza interlocutoria tra la
disciplina propria dei "riti semplificati" e quella tuttora vigente (D.Lgs. n. 150 del 2011,
ex art. 2, comma 1) riguardante le controversie regolate dal rito del lavoro e disciplinate
dal codice di procedura civile, cui continua ad applicarsi la tradizionale interpretazione
dell'art. 426 c.p.c. (sulla "sanatoria dimidiata"), è stata ritenuta non irragionevole dalla
Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 45 del 2018)».
Nell'ordinanza di rimessione (10 maggio 2021, n. 12233), inoltre, si legge:
«sembrerebbe doversi aggiungere che la seconda soluzione qui prospettata parrebbe
giustificarsi anche perché l'altra, avuto riguardo alla circostanza che del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 2, comma 1, evidenzia che il legislatore ha lasciato la disciplina delle controversie
di lavoro e previdenziali e quella delle controversie locative al di fuori del capo II del D.Lgs.,
implica che in tali controversie il mutamento del rito lasci gli effetti sostanziali e processuali
della domanda disciplinati dal rito precedente, ma, secondo la tradizionale interpretazione,
senza possibilità che la domanda proposta con il rito sbagliato possa automaticamente
ritenersi tempestiva (dovendosi eventualmente la salvezza in punto di tempestività
apprezzarsi alla stregua del principio della idoneità al raggiungimento dello scopo)».
Peraltro, il giorno successivo le Sezioni Unite sono tornate sul tema, statuendo che,
nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù
del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. S.U., 13/01/2022, n. 927).
Le spese seguono la soccombenza (con attribuzione ex art. 93 c.p.c.).
Si dà atto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
per l'ipotesi in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna al pagamento in favore di (con Parte_1 Parte_2
attribuzione all'avv. Tiziana Izzi) delle spese di appello, liquidate in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato (o, comunque, dovuto) per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore