Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 636/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/03/2025 da (C.F.: Parte_1
, e da (C.F.: , rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. MARIA CICERARO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 14/06/2000 dal quale Per_ sono nate due figlie (il 08/11/2001) e (il 13/02/2003); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. I coniugi vivranno separatamente ed in mutuo rispetto;
il SI. , il quale già si è Parte_2
allontanato dalla casa coniugale, si impegna a trasferire altrove la propria residenza, nel termine di mesi 3 dalla sottoscrizione della presente, impegnandosi a comunicarla alla coniuge;
B. La casa coniugale sita in Portico di Caserta, alla via Sandro Botticelli n.3, scala B, piano 3°, int. n. 9, di proprietà esclusiva della SI.ra , unitamente agli arredi e suppellettili in essa Parte_1
presenti, resterà assegnata alla coniuge, SI.ra , la quale la abiterà unitamente Parte_1
alle figlie e;
Persona_3 Persona_4
padre lo vorranno, compatibilmente con i rispettivi propri impegni lavorativi e con le eSIenze personali, di studio e di lavoro delle figlie stesse;
D. Il SI si obbliga a versare alla figlia la cifra mensile di € 350,00 (euro Parte_2 Persona_3
trecentocinquanta/00) a titolo di contribuzione al mantenimento della stessa, maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente, da versarsi improrogabilmente entro il giorno 1 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutare secondo l'indice ISTAT a far data dal mese di marzo 2026;
E. La cifra di € 350,00 che il SI. si obbliga a versare alla figlia , a titolo di Pt_2 Persona_3
contributo al mantenimento della stessa, è da intendersi comprensiva altresì delle spese straordinarie
- scolastiche, medico-specialistiche e di medicinali non coperti dal SSN - occorrenti per la figlia
; Per_1
F. Entrambi i coniugi reciprocamente rinunciano espressamente alla corresponsione di un assegno personale di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
G. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nato il [...] in [...], e , nata il [...] in Parte_2 Parte_1
Caserta;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 85, parte II, serie A, anno 2000, vol. 0);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 28/03/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio