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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1639 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1639 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
A ( NGHINI CodiceFiscale_2
RE (C.F. C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. MENGHINI RE (C.F. C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 8.06.1997, a Gemmano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente.
2) La casa coniugale viene assegnata al signor con l'uso dei mobili che la arredano. Parte_2
La signora provvederà a trasferirsi presso altra abitazione entro trenta giorni dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di omologa.
3) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie il signor le Parte_2
corrisponderà, in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento) mensili, aggiornabile ogni anno in base all'aumento ISTAT.
4) Le spese e competenze legali saranno corrisposte dal signor . Parte_2
5) Le parti concordano di dare immediata attuazione alle condizioni sopra riportate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gemmano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1639 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
A ( NGHINI CodiceFiscale_2
RE (C.F. C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. MENGHINI RE (C.F. C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 8.06.1997, a Gemmano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente.
2) La casa coniugale viene assegnata al signor con l'uso dei mobili che la arredano. Parte_2
La signora provvederà a trasferirsi presso altra abitazione entro trenta giorni dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di omologa.
3) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie il signor le Parte_2
corrisponderà, in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento) mensili, aggiornabile ogni anno in base all'aumento ISTAT.
4) Le spese e competenze legali saranno corrisposte dal signor . Parte_2
5) Le parti concordano di dare immediata attuazione alle condizioni sopra riportate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gemmano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi