Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/02/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del -OMISSIS- con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del -OMISSIS- il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data -OMISSIS- dallo straniero di origine senegalese, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in ragione dei precedenti di natura penale a suo carico, quali:
“- sentenza emessa in data -OMISSIS-, dal Tribunale di Agrigento, divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione in concorso);
- sentenza emessa in data -OMISSIS-, dalla Pretura di Roma per i reati di oltraggio, resistenza e violenza;
- notizia di reato dell’0-OMISSIS- - Stazione dei CC di Pralboino (BS) - per il reato di cui all’art. 6 c. 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno);
- notizia di reato del -OMISSIS- – GF Compag. di Agrigento - per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) ”.
Secondo l’Amministrazione, la condotta del richiedente è indice d’inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, anche tenuto conto che, al momento della presentazione della domanda, l’istante “ ha autocertificato di non aver mai subito mai subito condanne ”, incorrendo in una nuova violazione del codice penale.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per il seguente motivo:
I. VIOLAZIONE ART. 9 L. 91 del 1992; ERRORE DI FATTO CHE DETERMINA ERRORE DI DIRITTO, CARENZA e/o MANCANZA DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione:
- della risalenza nel tempo delle condotte contestate;
- dell’istanza di riabilitazione presentata;
- dell’insufficienza motivazionale, non risultando alcun apprezzamento delle attuali condizioni lavorative e di integrazione sociale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 24 gennaio 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole considerato che i comportamenti ascritti al ricorrente, considerati nel loro insieme e non atomisticamente, denotano una tendenza caratteriale della persona a disattendere i principi di un’ordinata convivenza all’interno dello Stato.
Quanto alla risalenza nel tempo delle condotte contestate, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta adottata dall’Amministrazione.
Il comportamento delittuoso dell’istante, nonostante l’intervenuta estinzione del reato, rimane poi valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle attuali condizioni di vita del ricorrente, osserva il Collegio che, in sede di contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 (e, precisamente, con le osservazioni del 26 novembre 2019), il ricorrente non ha fatto alcun cenno alle condizioni familiari, sociali ed economiche esistenti nel momento in cui il Ministero ha formulato il preavviso di diniego.
Sicché, il ricorrente non ha fornito alcun elemento fattuale e/o circostanziale “nuovo” tale da giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.