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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 565/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 565/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in C.da Pini snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Tinè (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via E. C.F._2
Notarbartolo n.2/G;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t.;
[...]
- resistenti -
Avente ad oggetto: riconoscimento spese di missione
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.04.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver rivestito la qualifica di Perito Capo Forestale presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -
Ufficio per il Servizio del Territorio di Enna - Servizio 11), esponeva che nel periodo intercorrente tra il 18.11.2013 ed il 22.11.2013, aveva partecipato, su incarico ed autorizzazione del predetto
Dipartimento, al Corso di Formazione per “Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione” svoltosi a
Palermo e che ancora, nei mesi di settembre ed ottobre 2015, su incarico ed autorizzazione del medesimo Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, aveva svolto le mansioni di formatore nell'ambito dei relativi “Corsi di formazione” previsti in varie località della Sicilia. Lamentava che l'Ufficio per il Servizio del Territorio di Enna, pur diffidato, non aveva provveduto alla corresponsione del rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo pari rispettivamente ad € 368,90 (trecentosessantotto/90) e ad € 387,00 (trecentottantasette/00).
Pur citata non si costituiva l'amministrazione resistente.
Indi, all'odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Parte attrice chiede l'accertamento del proprio il diritto alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di rimborso spese delle missioni, svolte tra l'anno 2013 e l'anno 2015.
Chiede per l'effetto, volersi condannare l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
della complessiva somma pari ad € 755,90 (settecentocinquantacinque/90) a titolo di rimborso spese delle missioni svolte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla loro decorrenza ex lege e fino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Afferma a tale fine il ricorrente, che negli anni 2013 e 2015, ha preso parte a corsi di formazione su autorizzazione ed incarico dell'amministrazione resistente.
Lamenta di non aver ottenuto i rimborsi spese.
Documenta con ricevute e scontrini le spese sostenute.
Il ricorrente a riprova della sussistenza del proprio credito nei confronti dell'amministrazione già
datrice di lavoro, non richiama alcuna norma giuridica nella parte in diritto e soprattutto non chiarisce tampoco prova che in relazione a tali incarichi fosse stato concordato il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Ciò vale in particolare per l'anno 2013.
Dalla lettura della documentazione versata in atti è dato evincere: per quanto concerne il doc sub 1, semplicemente, che il nominativo del ricorrente figura nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione (anno 2013); nessun incarico viene conferito al ricorrente, tampoco è previsto alcun rimborso spese.
Discorso diverso vale per l'anno 2015.
Per quanto concerne i documenti sub 4, 6 e 9 relativi all'anno 2015, in effetti il nominativo del ricorrente figura tra quelli dei soggetti deputati alla formazione.
In esso è dato leggere quanto segue: i funzionari in indirizzo sono pertanto incaricati a recarsi in
missione nei luoghi e giorni indicati per garantire lo svolgimento delle giornate formative.
Le spese di missione sono a carico dei singoli uffici provinciali.
In relazione all'anno 2015, risulta pertanto documentalmente comprovato il conferimento di incarico al ricorrente e la previsione dell'impegno al rimborso delle relative spese di missione Queste sono state compiutamente e dettagliatamente documentate e richieste dal ricorrente all'amministrazione di riferimento, senza ottenere riscontro.
Quest'ultima peraltro pur citata, non si è costituita in giudizio, rinunciando a far valere eventuali cause estintive od impeditive del diritto al pagamento.
Na discende che avendo il ricorrente compiutamente provato in relazione all'anno 2015, il conferimento di plurimi incarichi (come formatore), nonché l'impegno dell' amministrazione a rimborsare ai destinatari formatori ( tra cui appunto figura il Cacciato) le spese di missione documentate, va riconosciuto il diritto al rimborso in favore del ricorrente nella misura indicata in ricorso ( e documentata ) pari a euro 387,00 di cui:
€ 50,00 per la missione svolta in data 22/23.09.2015 (cfr. doc. 4-5)
€ 222,00 per la missione svolta in data 29/30.09.2015 (cfr. doc. 6-8)
€ 115,00 per la missione svolta in data 21/22.10.2015 (cfr. doc. 9-11).
Attesa la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di missione per gli incarichi conferiti nell'anno 2015, quantificate in euro 387,00 oltre ad accessori di legge.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 21 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 565/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in C.da Pini snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Tinè (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via E. C.F._2
Notarbartolo n.2/G;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t.;
[...]
- resistenti -
Avente ad oggetto: riconoscimento spese di missione
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.04.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver rivestito la qualifica di Perito Capo Forestale presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -
Ufficio per il Servizio del Territorio di Enna - Servizio 11), esponeva che nel periodo intercorrente tra il 18.11.2013 ed il 22.11.2013, aveva partecipato, su incarico ed autorizzazione del predetto
Dipartimento, al Corso di Formazione per “Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione” svoltosi a
Palermo e che ancora, nei mesi di settembre ed ottobre 2015, su incarico ed autorizzazione del medesimo Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, aveva svolto le mansioni di formatore nell'ambito dei relativi “Corsi di formazione” previsti in varie località della Sicilia. Lamentava che l'Ufficio per il Servizio del Territorio di Enna, pur diffidato, non aveva provveduto alla corresponsione del rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo pari rispettivamente ad € 368,90 (trecentosessantotto/90) e ad € 387,00 (trecentottantasette/00).
Pur citata non si costituiva l'amministrazione resistente.
Indi, all'odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Parte attrice chiede l'accertamento del proprio il diritto alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di rimborso spese delle missioni, svolte tra l'anno 2013 e l'anno 2015.
Chiede per l'effetto, volersi condannare l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
della complessiva somma pari ad € 755,90 (settecentocinquantacinque/90) a titolo di rimborso spese delle missioni svolte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla loro decorrenza ex lege e fino all'effettivo ed integrale soddisfo.
Afferma a tale fine il ricorrente, che negli anni 2013 e 2015, ha preso parte a corsi di formazione su autorizzazione ed incarico dell'amministrazione resistente.
Lamenta di non aver ottenuto i rimborsi spese.
Documenta con ricevute e scontrini le spese sostenute.
Il ricorrente a riprova della sussistenza del proprio credito nei confronti dell'amministrazione già
datrice di lavoro, non richiama alcuna norma giuridica nella parte in diritto e soprattutto non chiarisce tampoco prova che in relazione a tali incarichi fosse stato concordato il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Ciò vale in particolare per l'anno 2013.
Dalla lettura della documentazione versata in atti è dato evincere: per quanto concerne il doc sub 1, semplicemente, che il nominativo del ricorrente figura nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione (anno 2013); nessun incarico viene conferito al ricorrente, tampoco è previsto alcun rimborso spese.
Discorso diverso vale per l'anno 2015.
Per quanto concerne i documenti sub 4, 6 e 9 relativi all'anno 2015, in effetti il nominativo del ricorrente figura tra quelli dei soggetti deputati alla formazione.
In esso è dato leggere quanto segue: i funzionari in indirizzo sono pertanto incaricati a recarsi in
missione nei luoghi e giorni indicati per garantire lo svolgimento delle giornate formative.
Le spese di missione sono a carico dei singoli uffici provinciali.
In relazione all'anno 2015, risulta pertanto documentalmente comprovato il conferimento di incarico al ricorrente e la previsione dell'impegno al rimborso delle relative spese di missione Queste sono state compiutamente e dettagliatamente documentate e richieste dal ricorrente all'amministrazione di riferimento, senza ottenere riscontro.
Quest'ultima peraltro pur citata, non si è costituita in giudizio, rinunciando a far valere eventuali cause estintive od impeditive del diritto al pagamento.
Na discende che avendo il ricorrente compiutamente provato in relazione all'anno 2015, il conferimento di plurimi incarichi (come formatore), nonché l'impegno dell' amministrazione a rimborsare ai destinatari formatori ( tra cui appunto figura il Cacciato) le spese di missione documentate, va riconosciuto il diritto al rimborso in favore del ricorrente nella misura indicata in ricorso ( e documentata ) pari a euro 387,00 di cui:
€ 50,00 per la missione svolta in data 22/23.09.2015 (cfr. doc. 4-5)
€ 222,00 per la missione svolta in data 29/30.09.2015 (cfr. doc. 6-8)
€ 115,00 per la missione svolta in data 21/22.10.2015 (cfr. doc. 9-11).
Attesa la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di missione per gli incarichi conferiti nell'anno 2015, quantificate in euro 387,00 oltre ad accessori di legge.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese.
Enna, 21 ottobre 2025.