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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.31 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1303/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 29.11.2022 e pubblicata l'1.12.2022, e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Menzulli presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Altamura, alla Via G. D'Annunzio n.6 int. 1, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via F. Crispi n.37, presso lo studio dell'Avv. Virginia Attorre;
APPELLATA
(P.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Resoli Macchion ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Sicilia n.9, presso lo studio dell'Avv. Manuelita Martone;
APPELLATA
CP_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
APPELLATI contumaci
trattenuta in decisione il giorno 1.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 31.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.15/2017 R.G.E. promossa da CP_3
dinanzi al Tribunale di Potenza nei confronti del sig. , debitore esecutato, procedura Parte_1 nella quale aveva spiegato intervento la per il recupero del proprio credito pari Controparte_7
ad € 37.894,25, il Giudice dell'Esecuzione emetteva in data 22.6.2022 l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo per mancata notificazione al creditore sequestrante, Controparte_8
dell'avviso ex art.498 c.p.c. entro il termine di sessanta giorni concesso al creditore
[...]
procedente con provvedimento del 20.2.2020.
Avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.15/2017 R.G.E. proponeva reclamo ex art.630 c.p.c. con ricorso depositato il 12.7.2022 la in qualità di CP_1
procuratrice di divenuta cessionaria del credito vantato da Controparte_9 CP_7
la quale assumeva che il termine ex art.498 c.p.c. non avesse natura perentoria e che il
[...]
creditore procedente avesse effettuato la notificazione dell'avviso nel termine concesso, tenuto conto delle sospensioni dei termini processuali disposte dal decreto legge n.18/2020, dal decreto legge n.23/2020 e dall'art.54 ter della legge n.27/2020 in ragione dell'epidemia da COVID 19.
Costituitosi nel giudizio di reclamo, il debitore esecutato, , eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della reclamante sul rilievo che non fosse stata offerta la dimostrazione che la osse divenuta cessionaria del credito vantato da e traente Controparte_9 Controparte_7 origine dal contratto di mutuo fondiario dell'11.3.2004, mutuo concesso dalla Controparte_10
successivamente incorporata nella a sua
[...] Controparte_11 volta poi incorporata nella Controparte_12
Con sentenza n.1303/2022 emessa il 29.11.2022 e pubblicata l'1.12.2022 il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, respinta l'eccezione sollevata da , accoglieva il reclamo e Parte_1 revocava l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.15/2017 R.G.E. emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 22.6.2022, condannando al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
Con ricorso depositato il 15.1.2023 il debitore esecutato, , proponeva appello ex art.130 Parte_1 disp. att. c.p.c. avverso la suindicata sentenza assumendo l'erroneità della decisione del primo giudice sia con riguardo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società reclamante, sia con riguardo alla valutazione della natura ordinatoria del termine concesso dal
Giudice dell'Esecuzione per la notificazione dell'avviso ex art.498 c.p.c. al creditore sequestrante,
Su tali basi, chiedeva che, in riforma dell'impugnata Controparte_8 Parte_1
sentenza, fosse dichiarata l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del reclamo ex art.630 c.p.c. proposto dalla creditrice e fosse confermata l'estinzione della procedura esecutiva CP_1 immobiliare n.15/2017 R.G.E. come dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del
22.6.2022; il tutto con vittoria di spese di lite.
Emesso il 16.1.2023 dal Presidente di Sezione il decreto di fissazione dell'udienza in camera di pag. 2 consiglio per la comparizione delle parti ed instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il
9.3.2023 si costituiva nel giudizio di impugnazione la in qualità di procuratrice di CP_1 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_9 dell'art.348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati da
, concludendo per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza resa Parte_1
dal Tribunale di Potenza, con vittoria di spese processuali.
Con comparsa depositata il 10.3.2023 si costituiva nel giudizio di impugnazione anche la
[...]
la quale contestava la fondatezza dei motivi di gravame articolati a sostegno CP_13 del gravame, concludendo per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza, con vittoria di spese processuali.
Le restanti parti appellate non si costituivano in giudizio.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 12.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 1°.
4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il
31.3.2025, con provvedimento emesso il giorno 1°.
4.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di CP_3 Controparte_4
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nei cui confronti il Controparte_6
contraddittorio risulta instaurato e che non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio di impugnazione.
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dall'appellata con la comparsa di costituzione depositata in data CP_1
9.3.2023. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
*
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
*
pag. 3 1.0 Con un primo motivo di impugnazione ha censurato la decisione del Tribunale di Parte_1
Potenza di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società reclamante,
[...]
in qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_9
Ha sostenuto l'appellante che la effettività della cessione del credito da a Controparte_7
non potesse considerarsi dimostrata, come erroneamente opinato dal primo Controparte_9 giudice, dalla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e dalla produzione in giudizio del prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.150 del
24.12.2020, da cui risultava la cessione di tutti i crediti di titolarità della Controparte_7 derivanti da contratti di finanziamento sorti fra l'1.1.1988 ed il 30.7.2020 (crediti fra i quali era compreso il contratto di mutuo fondiario dell'11.3.2004).
A sostegno dell'assunto l'appellante ha dedotto:
- che nell'evocato prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è dato leggere che hanno formato oggetto di cessione non tutti i crediti ipotecari e chirografari sorti da contratti di finanziamento stipulati fra l'1.1.1988 ed il 30.7.2020, ma soltanto “taluni crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza (…) come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione”, con la conseguenza che quanto emergente dal predetto prospetto informativo non consentisse di includere con certezza il credito azionato in via esecutiva nei confronti dello tra quelli oggetto di cessione;
Parte_1
- che il “documento di identificazione dei crediti”, dal quale si sarebbe dovuto evincere il credito ceduto, non era stato allegato al contratto di cessione, come invece sarebbe dovuto avvenire secondo quanto emergente dal predetto prospetto informativo;
- che sempre nel menzionato prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte
Seconda n.150 del 24.12.2020 era espressamente previsto che “le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”, tanto valendo a confermare che non fossero chiari i crediti effettivamente ricompresi nel negozio di cessione e che per individuare meglio i crediti stessi fosse necessario effettuare un diverso collegamento all'indicato sito internet.
1.2 In punto di diritto, è pacifico il principio per il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio
2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
pag. 4 Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in qualche misura limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari.
Si è ritenuto che l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detti una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito (v. Cass., 31 dicembre 2017, n. 31188). Ciò per la semplice considerazione che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti, rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, a cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (v. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Si è affermato, dunque, che, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno
2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
In particolare, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Con ordinanza n.10860 del 22.4.2024 la Corte di Cassazione, nel richiamare i precedenti di legittimità, ha ribadito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario anche la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o pag. 5 temporali (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019: non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, essendo invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze, ad es., crediti "in sofferenza" ad una certa data;
Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
25863/2020; Cass. n. 20739/2022; Cass n. 4277/2023; per la giurisprudenza di merito, ex multis, v.
App. Palermo 27.7.2023 n. 1310; Trib. Napoli 23.3.2023; App. Milano 9.8.2023 n. 2538).
Qualora il contenuto pubblicato nella G.U. indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. n.15884/2019;
Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 20739/2022).
Tale impostazione, ossia la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto debba essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n.9529/2019; Cass.
n.22151/2019, che richiama i precedenti di Cass. 31188/2017; Cass. 5385/2011; Cass. 18361/2004).
Facendo applicazione degli illustrati principi la Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza n.10860 del 22.4.2024, è giunta a convalidare l'operato del giudice di merito che aveva “accertato che la cessione del credito è stata documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dove si
Contr Co dà atto dell'intervenuta cessione da parte di Cassa a dei crediti Controparte_14
derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.biverbanca.it/Ma.Srl (dati resi disponibili sino all'estinzione del credito)”.
1.3 Emerge dall'incarto processuale che nel giudizio di reclamo ex art.630 c.p.c. la in CP_1 qualità di procuratrice di abbia depositato l'avviso di cessione pubblicato Controparte_9
sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.150 del 24.12.2020 e la copia del contratto di cessione dei crediti con allegato l'elenco delle posizioni cedute.
Con riguardo specifico alla cessione dei crediti riferita al “portafoglio ” è dato leggere nel CP_7
testo del contratto di cessione (v. pagg.8 e s.):
pag. 6 “
2.1.1 cede a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e CP_7
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, alla Cessionaria, che acquista da a titolo oneroso e CP_7
pro soluto:
(A) ogni e qualsiasi credito pecuniario esistente alla Data di Individuazione dei Crediti in relazione ai IA o che maturerà successivamente alla Data di Individuazione dei CP_7
Crediti in relazione ai IA , inclusi a mero titolo esemplificativo: CP_7
(a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei IA in essere alla Data di CP_7
Individuazione dei Crediti;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati sino alla Data di Individuazione dei Crediti e che matureranno con effetti economici a partire dalla Data di
Individuazione dei Crediti;
(c) tutti i crediti per commissioni, penali, danni e indennizzi maturati sino alla Data di
Individuazione dei Crediti (e non pagati alla Data di Individuazione dei Crediti) e che matureranno con effetti economici a partire dalla Data di Individuazione dei Crediti;
(d) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei Crediti maturati sino alla Data di Individuazione dei Crediti (e non pagati CP_7
alla Data di Individuazione dei Crediti) e che matureranno con effetti economici a partire dalla
Data di Individuazione dei Crediti;
(e) tutti i crediti ai sensi ed in relazione alle Polizze Assicurative (ove esistenti);
(B) ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie personali prestate da in relazione ai Debitori Ceduti, escusse fino alla Data di Individuazione dei Crediti;
e CP_7
(C) ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione delle Ipoteche e delle altre
Garanzie Accessorie prestate in relazione ai IA successivamente alla Data di CP_7
Individuazione dei Crediti,
(complessivamente, i crediti di cui alle lettere (A), (B) e (C) sopra come esattamente individuati dal Documento di Identificazione dei Crediti di cui all'Allegato A Parte I, i CP_7
“Crediti ”) CP_7
(…)
2.1.2 I Crediti sono stati esattamente individuati all'interno del Documento di CP_7
Identificazione dei Crediti di cui all'Allegato A Parte I (Documento di identificazione dei CP_7
Crediti , redatto da e contenente l'elenco dei Crediti e, con riferimento a CP_7 CP_7 CP_7 ciascuno di tali Crediti (a) l'indicazione del numero di codice identificativo del Debitore CP_7
Ceduto; (b) l'indicazione del numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore Ceduto Contr alla Data di Determinazione del e, nel caso di Crediti derivanti da IA CP_7
pag. 7 Contr
la forma tecnica del Finanziamento al momento dell'erogazione; e (c) il totale CP_7 CP_7 di tale Credito alla Data di Individuazione dei Crediti”. CP_7
La mera lettura del testo negoziale rende palese come, in riferimento allo specifico rapporto da e la cessione abbia avuto ad oggetto “ogni e qualsiasi Controparte_7 Controparte_9
credito pecuniario esistente alla Data di Individuazione dei Crediti in relazione ai IA
”, vale a dire tutti i crediti vantati da contratti di finanziamento CP_7 Controparte_7 Pt_2 stipulati fra l'1.1.1988 ed il 30.7.2020.
La formulazione più circoscritta che figura sull'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Parte Seconda n.150 del 24.12.2020 (formulazione che fa intendere come la cessione abbia ad oggetto “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza”) è agevolmente spiegabile considerando che l'operazione di cartolarizzazione ha riguardato la cessione in favore di di numerosissimi crediti vantati da più istituti bancari, sicché è Controparte_9
evidente che per alcuni di detti istituti la cessione abbia riguardato solo determinate categorie di crediti pecuniari. Quello che è certo, alla stregua delle illustrate emergenze documentali, è che, in riferimento allo specifico rapporto da e la cessione abbia Controparte_7 Controparte_9
avuto ad oggetto tutti i crediti pecuniari vantati da contratti di Controparte_17 finanziamento stipulati fra l'1.1.1988 ed il 30.7.2020.
Di conseguenza, nessun dubbio o nessuna incertezza sarebbe mai potuta essere coltivata da Pt_1
in ordine all'inclusione del credito vantato nei suoi confronti da tra tutti i
[...] Controparte_7 crediti pecuniari ceduti in blocco dall'istituto bancario alla Controparte_9
Non risponde al vero che il “documento di identificazione dei crediti” non sia stato allegato al contratto di cessione, come invece opinato dall'appellante.
Giova ribadire che nel giudizio di reclamo ex art.630 c.p.c. la in qualità di procuratrice CP_1
di ha depositato tale documento nel quale, come riportato al punto 2.1.2 del Controparte_9
contratto di cessione, ciascuno dei crediti oggetto di cessione è stato identificato mediante CP_7
“(a) l'indicazione del numero di codice identificativo del Debitore Ceduto;
(b) l'indicazione del numero del rapporto identificativo del Credito del Debitore Ceduto alla Data di Determinazione Contr del e, nel caso di Crediti derivanti da IA , la forma tecnica del CP_7 CP_7
Contr Finanziamento al momento dell'erogazione; e (c) il totale di tale Credito alla CP_7 CP_7
Data di Individuazione dei Crediti”.
Orbene, alla pag.85 dell'elenco delle posizioni cedute di cui al “documento di identificazione dei crediti” risulta individuato, attraverso i richiamati codici numerici identificativi, proprio il credito vantato da nei confronti di e sorto dal contratto di mutuo ipotecario Controparte_7 Parte_1
pag. 8 dell'11.3.2004: “5387-139274 5387-139274-3239130-693-85-6031266 3239130 MUTUO
IPOTECARIO 52.127,80”.
La chiave di lettura dei predetti codici numerici è stata offerta dalla nella comparsa di CP_1
costituzione depositata il 9.3.2023 e nessun rilievo, nessuna obiezione e nessuna contestazione è stata al riguardo formulata da nelle difese articolate nelle memorie successivamente Parte_1
depositate. Tanto induce a concludere che esistessero le condizioni perchè attraverso Parte_1
l'elenco delle posizioni cedute di cui al “documento di identificazione dei crediti” potesse agevolmente risalire al credito vantato da nei suoi confronti. Controparte_7
Infine, nessuna rilevanza, ai fini che interessano in questa sede, può essere attribuita alla circostanza che nel prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.150 del
24.12.2020 fosse espressamente previsto che “le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti”.
Innanzitutto, è già stato messo in risalto che la Corte di Cassazione, nella ordinanza n.10860 del
22.4.2024, ha riconosciuto conforme a legge l'operato del giudice di merito che aveva “accertato che la cessione del credito è stata documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dove si
Contr Co dà atto dell'intervenuta cessione da parte di Cassa di Risparmio di Asti a dei crediti derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.biverbanca.it/Ma.Srl (dati resi disponibili sino all'estinzione del credito)”. In altre parole, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, essendo anche consentito il rinvio a quanto pubblicato sul sito internet della stessa banca per una più puntuale identificazione del credito.
In secondo luogo, l'appellante non ha allegato e dimostrato di avere fatto accesso alla pagina web: https://www.bper.it/ e di non avere rinvenuto del tutto, su detta pagina web, i “dati indicativi dei
Crediti” oggetto di cessione ovvero di non avere rinvenuto i dati indicativi dello specifico credito vantato da nei suoi confronti. Ne consegue che non abbia neppure Controparte_7 Parte_1 comprovato un'eventuale inosservanza, da parte della dell'impegno di rendere Controparte_7 disponibili sulla predetta pagina web i “dati indicativi dei Crediti” oggetto di cessione e, quindi, non abbia dimostrato l'insussistenza delle condizioni perchè egli potesse comunque verificare che il pag. 9 credito vantato da nei suoi confronti fosse ricompreso tra quelli ceduti in blocco Controparte_7
a Controparte_9
In conclusione, il motivo di impugnazione è infondato.
*
2.0 Con un secondo motivo di gravame ha censurato la valutazione del primo giudice in Parte_1 ordine alla natura ordinatoria del termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione al creditore procedente per la notificazione dell'avviso ex art.498 c.p.c. al creditore sequestrante,
[...]
CP_8
Ha sostenuto l'appellante che nel caso di specie la natura perentoria del termine scaturisse dal fatto che il termine stesso fosse stato “stabilito” dal giudice per la prosecuzione del processo, ai sensi degli artt.630 co.1 e 153 c.p.c., con la conseguenza che “stante la natura perentoria di tale termine, lo stesso non poteva essere prorogato dal giudice una volta che lo stesso fosse definitivamente spirato” (v. pag.12 dell'atto di appello).
2.1 La doglianza è priva di fondamento giuridico.
Innanzitutto, va ribadito quanto già rilevato dal Tribunale di Potenza sulla natura ordinatoria del termine previsto dall'art.498 c.p.c. per la notifica dell'avviso dell'espropriazione ai creditori iscritti.
Invero, per opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, non si tratta di un termine perentorio, sicché la mancata osservanza di esso non comporta alcuna decadenza per il creditore, ma solo le conseguenze di cui al terzo comma della predetta norma, cioè che il giudice non possa provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
L'assunto del Tribunale di Potenza non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che debba considerarsi non più controvertibile la valutazione del primo giudice in ordine alla natura ordinatoria del termine previsto dall'art.498 c.p.c.
Neppure il predetto termine può, nel caso di specie, considerarsi perentorio solo perchè “stabilito” dal giudice.
L'art.152 co.1 c.p.c. prevede che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente”. In sostanza, la regola fondamentale dettata dal primo comma dell'articolo in esame deve essere intesa nel senso che nella legge deve trovarsi la fonte del potere di stabilire i termini del processo.
È la legge ad attribuire al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti, come ad esempio la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio (art.102 e 331 c.p.c.), la fissazione del termine per l'integrazione dei modi di deduzione della prova per testi (art.244 c.p.c.) o infine la fissazione del termine per la riassunzione pag. 10 della causa (art.307, III comma, c.p.c.).
Ove il giudice stabilisca arbitrariamente un termine perentorio, questo non ha alcuna rilevanza.
Con riguardo alla fattispecie in esame, nessuna norma giuridica attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di conferire natura perentoria al termine che egli conceda al creditore procedente per la notificazione dell'avviso dell'espropriazione ai creditori iscritti. Né l'appellante ha avuto cura di sottoporre all'attenzione di questa Corte una specifica disposizione di legge che valga a sorreggere la tesi contraria. Certamente tale non è la norma dettata dall'art.630 co.1 c.p.c., giacché essa, nello statuire che “il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono
o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”, non conferisce al giudice il potere di stabilire autonomamente un termine perentorio, ma si limita ad operare un generico richiamo alle ipotesi in cui siffatto potere è attribuito al giudice da altre diverse disposizioni di legge. In sostanza, la norma intende fare riferimento al “termine perentorio” direttamente stabilito da una disposizione di legge ovvero stabilito dal giudice nei casi tassativamente previsti dalla legge, cioè nei casi in cui la legge stessa conferisce al giudice il relativo potere.
A tanto si aggiunga che nell'ordinanza resa il 20.2.2020 il Giudice dell'Esecuzione si è limitato ad assegnare al creditore procedente il termine di sessanta giorni per notificare l'avviso ex art.498
c.p.c. al creditore sequestrante, ma non ha né qualificato Controparte_8 espressamente come “perentorio” il termine stesso, né utilizzato altre locuzioni (es. “a pena di decadenza”) che possano ragionevolmente indurre a ritenere che detta qualificazione sia stata data in via implicita.
Del resto, in forza di quanto sopra argomentato, ove anche il giudice dell'esecuzione avesse voluto stabilire un termine perentorio, questo non avrebbe avuto nessuna rilevanza, difettando appunto una specifica disposizione di legge che conferisca al giudice dell'esecuzione il potere di assegnare natura perentoria al termine concesso per la notificazione dell'avviso ex art.498 c.p.c.
Dal riconoscimento giuridico della natura meramente ordinatoria del termine fissato dal giudice dell'esecuzione al creditore procedente per la notificazione dell'avviso ex art.498 c.p.c. al creditore sequestrante, discende in via logica che nessuna decadenza o Controparte_8 estinzione potesse derivare dall'inosservanza del termine stesso e che il giudice fosse abilitato a prorogare il termine già concesso ovvero a fissare un nuovo termine, ove quello concesso fosse definitivamente spirato.
Le restanti argomentazioni spese dall'appellante a supporto del motivo di gravame e fondate sulle ricadute della normativa speciale in materia di sospensione straordinaria dei termini processuali in ragione dell'epidemia da COVID 19 possono considerarsi assorbite giacchè esse comunque pag. 11 riposano sull'errato presupposto che nell'ordinanza resa il 20.2.2020 il Giudice dell'Esecuzione avesse stabilito un termine perentorio per la notificazione dell'avviso ex art.498 c.p.c.
In conclusione, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1
ciascuna delle due parti appellate costituite, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminabile;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata introdotta con ricorso depositato il 15.1.2023.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 15.1.2023, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che , il cui appello è stato respinto, sia tenuto a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
pag. 12 La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1303/2022, emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il
29.11.2022 e pubblicata l'1.12.2022, proposto da con ricorso depositato il 15.1.2023 nei Parte_1
confronti di in qualità di procuratrice di di CP_1 Controparte_9 [...] di dell' , di CP_13 CP_3 Controparte_4
di e di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e
[...]
deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di dell' CP_3 Controparte_4
, di di e di
[...] Controparte_4 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali Controparte_6
rappresentanti p.t.;
- Rigetta l'appello proposto da con ricorso depositato il 15.1.2023 e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n.1303/2022, emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 29.11.2022 e pubblicata l'1.12.2022;
- Condanna al pagamento, in favore della società in qualità di Parte_1 CP_1
procuratrice di in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_9
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_13
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al
[...] presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante,
, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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