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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto impugnando l'intimazione di pagamento n. 05120259000967290000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Grosseto e notificata via PEC il 24 marzo 2025. La ricorrente contesta la legittimità dell'intimazione per vizi propri e degli atti presupposti.
Motivi del ricorso:
Quadro normativo e giurisprudenziale su decadenza e prescrizione:
Distinzione tra decadenza e prescrizione delle pretese tributarie.
La decadenza comporta la perdita del potere di compiere un atto oltre il termine perentorio, mentre la prescrizione estingue il diritto di credito per decorso del tempo senza atti interruttivi.
Richiamo alla sentenza n. 280 /2005 della Corte Costituzionale che ha introdotto termini decadenziali stringenti per la notifica delle cartelle esattoriali.
Prescrizione quinquennale per crediti tributari non accertati con sentenza passata in giudicato
(Cassazione Sezioni Unite n. 23397 /2016).
Prescrizione delle cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019:
I crediti relativi a queste annualità sono prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi entro il termine quinquennale.
Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione:
Le sanzioni tributarie e gli interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale, e la loro pretesa è illegittima.
Difetto di prova di eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prove di atti interruttivi della prescrizione.
Difetto di proporzionalità della sanzione:
Le sanzioni sono sproporzionate rispetto alla gravità dell'illecito, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 46/2023).
Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024): contestazione della mancata retroattività delle sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. 87/2024, in violazione del principio del favor rei e di vari articoli della Costituzione.
Responsabilità aggravata dell'Agente della Riscossione e del funzionario firmatario dell'atto:
L'azione di riscossione su crediti prescritti è considerata gravemente colposa o dolosa, configurando una responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Obbligo di motivazione dell'atto impugnato non assolto:
L'intimazione di pagamento è viziata da difetto di motivazione, non esplicitando le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa. Carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto:
Mancanza di delega o autorizzazione valida per il funzionario firmatario dell'intimazione.
Omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti: l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione non ha allegato la documentazione relativa agli atti presupposti, violando l'art. 7, co. 1, L.
212/2000.
Violazione del principio di autotutela: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha esercitato il potere- dovere di annullare d'ufficio gli atti illegittimi, costringendo la contribuente a ricorrere.
Avvenuta prescrizione dei crediti relativi all'atto pretermesso:
Il credito erariale relativo all'anno d'imposta 2018 è prescritto, non essendo stata avviata la procedura esecutiva di riscossione entro il termine quinquennale.
Richiamo della Corte di Cassazione per il rispetto delle norme sulla decadenza e prescrizione: la Corte di
Cassazione ha ribadito l'applicazione della prescrizione quinquennale per tributi erariali e locali, sanzioni amministrative e interessi.
Mancanza di motivazione:
L'atto impugnato non è motivato adeguatamente, violando l'art. 7 dello Statuto dei diritti del
Contribuente.
Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024): il motivo ribadisce la contestazione formulata con il motivo sub 9).
L'ADER si è costituita resistendo e depositando prova delle notifiche delle cartelle afferenti i crediti tributari.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posto in rilievo che l'intimazione (con la quale si tenta l'escussione di oltre 5.000 euro) porta crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposte di registro e nei confronti della
Camera di Commercio, nonché crediti nei confronti dell'INPS per 4.690 euro.
Il ricorrente indica il credito complessivo portato dall'intimazione in euro 5.210,74, indicando però il valore della lite in euro 350, valore quest'ultimo approssimativamente pari a quello complessivo dei crediti propriamente tributari e, nel corpo del ricorso, fa riferimento solo a questioni di diritto tributario (benché non tutte coerenti agli atti impugnati).
Deve quindi ritenersi che il ricorso attenga ai soli crediti dell'Agenzia e della Camera di Commercio, come pure ritenuto dall'ADER che non propone la questione di giurisdizione né avanza difese in merito ai crediti INPS.
Rileva quindi la Corte che l'ADER ha prodotto le notifiche delle cartelle presupposte, notifiche avvenute negli anni 2023 e 2024. Stante la mancata impugnazione delle cartelle, i crediti da esse portati -per capitale, interessi e sanzioni- si sono cristallizzati e sono inammissibili le difese che ne contestino i vizi o l'estinzione intervenuta precedente alla loro emissione, essendo ormai proponibili solo i motivi con i quali si contestano vizi propri dell'intimazione o si deduca una prescrizione intervenuta medio tempore tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione.
Esclusa tale prescrizione (tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione sono decorsi non più che due anni), va pure esclusa la fondatezza dei rilievi mossi all'intimazione.
Infatti:
· La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente alla intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
· Non sussiste il vizio di carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono negli avvisi d'accertamento citati nell'atto.
· Va inoltre respinto il motivo con il quale si lamenta che all'intimazione vadano allegati gli atti precedenti od un loro elenco poiché nessuna norma prevede che questi documenti si debbano allegare all'intimazione. È inoltre pacifico il principio generale secondo cui non è necessaria l'allegazione dei documenti già conosciuti o conoscibili dal contribuente che -nel caso in esame- aveva ricevuto le cartelle esattoriali.
Va quindi respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il contribuente alle spese di lite liquidate in euro 230 in favore dell'ADER
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000967290000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto impugnando l'intimazione di pagamento n. 05120259000967290000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Grosseto e notificata via PEC il 24 marzo 2025. La ricorrente contesta la legittimità dell'intimazione per vizi propri e degli atti presupposti.
Motivi del ricorso:
Quadro normativo e giurisprudenziale su decadenza e prescrizione:
Distinzione tra decadenza e prescrizione delle pretese tributarie.
La decadenza comporta la perdita del potere di compiere un atto oltre il termine perentorio, mentre la prescrizione estingue il diritto di credito per decorso del tempo senza atti interruttivi.
Richiamo alla sentenza n. 280 /2005 della Corte Costituzionale che ha introdotto termini decadenziali stringenti per la notifica delle cartelle esattoriali.
Prescrizione quinquennale per crediti tributari non accertati con sentenza passata in giudicato
(Cassazione Sezioni Unite n. 23397 /2016).
Prescrizione delle cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019:
I crediti relativi a queste annualità sono prescritti, non essendo stati notificati atti interruttivi entro il termine quinquennale.
Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione:
Le sanzioni tributarie e gli interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale, e la loro pretesa è illegittima.
Difetto di prova di eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prove di atti interruttivi della prescrizione.
Difetto di proporzionalità della sanzione:
Le sanzioni sono sproporzionate rispetto alla gravità dell'illecito, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 46/2023).
Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024): contestazione della mancata retroattività delle sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. 87/2024, in violazione del principio del favor rei e di vari articoli della Costituzione.
Responsabilità aggravata dell'Agente della Riscossione e del funzionario firmatario dell'atto:
L'azione di riscossione su crediti prescritti è considerata gravemente colposa o dolosa, configurando una responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Obbligo di motivazione dell'atto impugnato non assolto:
L'intimazione di pagamento è viziata da difetto di motivazione, non esplicitando le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa. Carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto:
Mancanza di delega o autorizzazione valida per il funzionario firmatario dell'intimazione.
Omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti: l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione non ha allegato la documentazione relativa agli atti presupposti, violando l'art. 7, co. 1, L.
212/2000.
Violazione del principio di autotutela: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha esercitato il potere- dovere di annullare d'ufficio gli atti illegittimi, costringendo la contribuente a ricorrere.
Avvenuta prescrizione dei crediti relativi all'atto pretermesso:
Il credito erariale relativo all'anno d'imposta 2018 è prescritto, non essendo stata avviata la procedura esecutiva di riscossione entro il termine quinquennale.
Richiamo della Corte di Cassazione per il rispetto delle norme sulla decadenza e prescrizione: la Corte di
Cassazione ha ribadito l'applicazione della prescrizione quinquennale per tributi erariali e locali, sanzioni amministrative e interessi.
Mancanza di motivazione:
L'atto impugnato non è motivato adeguatamente, violando l'art. 7 dello Statuto dei diritti del
Contribuente.
Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024): il motivo ribadisce la contestazione formulata con il motivo sub 9).
L'ADER si è costituita resistendo e depositando prova delle notifiche delle cartelle afferenti i crediti tributari.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posto in rilievo che l'intimazione (con la quale si tenta l'escussione di oltre 5.000 euro) porta crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposte di registro e nei confronti della
Camera di Commercio, nonché crediti nei confronti dell'INPS per 4.690 euro.
Il ricorrente indica il credito complessivo portato dall'intimazione in euro 5.210,74, indicando però il valore della lite in euro 350, valore quest'ultimo approssimativamente pari a quello complessivo dei crediti propriamente tributari e, nel corpo del ricorso, fa riferimento solo a questioni di diritto tributario (benché non tutte coerenti agli atti impugnati).
Deve quindi ritenersi che il ricorso attenga ai soli crediti dell'Agenzia e della Camera di Commercio, come pure ritenuto dall'ADER che non propone la questione di giurisdizione né avanza difese in merito ai crediti INPS.
Rileva quindi la Corte che l'ADER ha prodotto le notifiche delle cartelle presupposte, notifiche avvenute negli anni 2023 e 2024. Stante la mancata impugnazione delle cartelle, i crediti da esse portati -per capitale, interessi e sanzioni- si sono cristallizzati e sono inammissibili le difese che ne contestino i vizi o l'estinzione intervenuta precedente alla loro emissione, essendo ormai proponibili solo i motivi con i quali si contestano vizi propri dell'intimazione o si deduca una prescrizione intervenuta medio tempore tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione.
Esclusa tale prescrizione (tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione sono decorsi non più che due anni), va pure esclusa la fondatezza dei rilievi mossi all'intimazione.
Infatti:
· La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente alla intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
· Non sussiste il vizio di carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono negli avvisi d'accertamento citati nell'atto.
· Va inoltre respinto il motivo con il quale si lamenta che all'intimazione vadano allegati gli atti precedenti od un loro elenco poiché nessuna norma prevede che questi documenti si debbano allegare all'intimazione. È inoltre pacifico il principio generale secondo cui non è necessaria l'allegazione dei documenti già conosciuti o conoscibili dal contribuente che -nel caso in esame- aveva ricevuto le cartelle esattoriali.
Va quindi respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il contribuente alle spese di lite liquidate in euro 230 in favore dell'ADER