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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3965/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3965 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Palmeri e Luigi Sorrentino presso il cui studio, sito in Torre del Greco, alla Via A. Brancaccio, n. 52, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
CP_1
E
[...]
(C.F. ) residente Controparte_2 C.F._1
in Torrioni (Av), alla C.da Bosco, n. 8;
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Rumolo presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via R. Bracco, 45., è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 24288/2021 del G.d.P. di Napoli resa e depositata in data 10/09/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'11/02/2025 il procuratore di parte appellante: “si riporta integralmente all'atto di appello, a tutti gli atti e documenti depositati, ivi compresi quelli del giudizio di prime cure, concludendo per l'accoglimento del proposto gravame;
si impugna e contesta, nuovamente, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal procuratore della ivi comprese le conclusioni Controparte_4
rassegnate, e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”; il procuratore dell'appellata compagnia assicurativa: “si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica, chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi ivi esposti, impugna tutto quanto ex adverso dedotto eccepito richiesto nonché le avverse conclusioni, chiede che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, e Controparte_2
la al fine di ottenere la condanna delle Controparte_3
stesse, in solido tra loro o alternativamente, al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti dal veicolo Volvo tg. FH242HK, concesso in locazione finanziaria alla società istante, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Portici al V.le Privato Ascione, in data 04/09/2018, alle ore 19:40 circa.
A tal fine la parte attrice deduceva: - che nelle indicate circostanze di tempo e luogo, la Volvo tg. FH242HK veniva collisa dall' Alfa 147 tg.
CS085GC, di proprietà di che transitava nel senso Controparte_2
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opposto di marcia;
- che a seguito dell'urto subito l'auto di parte attrice rimaneva incastrata tra l'Alfa 147 e un ostacolo fisso posto sul margine destro della propria corsia di percorrenza;
- che in conseguenza del descritto sinistro la Volvo tg. FH242HK riportava danni sia al lato sinistro per l'urto diretto che al lato destro per l'urto indiretto;
- che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'Alfa 147; - che al momento del sinistro il veicolo locato dalla Pt_1
[... era coperto da garanzia assicurativa della - Controparte_4
che, inviata alla sia lettera di messa in mora in Controparte_4 data 24/10/2018 che l'invito alla stipula della negoziazione assistita in data
12/03/2019 non otteneva alcun risarcimento.
sebbene citato, restava contumace nel giudizio Controparte_2
di primo grado.
La invece, si costituiva in giudizio Controparte_4 eccependo l'improcedibilità della domanda attorea, la carenza di legittimazione delle parti, l'infondatezza della domanda per mancanza di prove nonché l'errata quantificazione dei danni richiesti;
in particolare la compagnia assicuratrice evidenziava che la scatola nera presente sul veicolo attoreo, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, non aveva registrato eventi Crash e che, pertanto, quello lamentato dall'attore era un urto modesto, strisciante.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ed espletamento di ctu tecnica, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 24288 de 10/09/2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità di per i soli danni diretti causati al Controparte_2 veicolo attoreo e condannando, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 680,00 per il ripristino dell'auto, vinte le spese di lite.
Nello specifico, il giudice di prime cure riteneva la domanda proposta solo parzialmente fondata non risultando provati i danni indiretti che l'attore assumeva di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa:
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“L'istruttoria, da qualsiasi parte si esamina, non conferma i danni indiretti subiti dall'auto della società attore, così come descritti nel libello introduttivo. Pertanto vanno riconosciuti solo i danni diretti subiti alla parte anteriore sinistra a seguito della collisione, dell'auto attorea”.
Avverso tale sentenza la con atto di appello, ritualmente Parte_1
notificato alle controparti in data 14-15/02/2022, ha proposto impugnazione lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace essendo emersa, in corso di causa, la prova d tutti i danni subiti dalla Volvo, tg FH242H, anche di quelli indiretti.
Contestava, altresì, la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di primo che, immotivatamente, si era discostato dalle risultanze del ctu senza nulla motivare sul punto e riconoscendo un risarcimento danni pari a soli € 650.
Infine, in ragione della fondatezza dell'intera domanda originariamente proposta chiedeva modificarsi anche il capo sulle spese di lite essendo, in ragione dell'accoglimento della domanda, il valore della causa ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. anche nel presente grado di giudizio è Controparte_2
contumace.
In data 26/05/2022 si è costituita, invece, la Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, insistendo per il rigetto del gravame in quanto infondato, vinte le spese del presente grado di giudizio.
Dopo un primo rinvio concesso per acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado, è mutato, nelle more del giudizio, l'istruttore essendo subentrata la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022. La causa, quindi,
a seguito del deposito di note in sostituzione dell'udienza per il giorno
11/02/2025, è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti i termini ordinari di cui all'art. 352 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 14-15/02/2022 ovvero entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (10/09/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 16/02/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
In questo senso la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma
1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
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individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Corte Cass. sent. n.
7675/2019; Corte Cass. SS.UU. sent. n. 27199/2017).
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emergono, in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco, i tre motivi di doglienza prospettati dalla difesa dell'appellante nonché le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione: nello specifico, la ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse Parte_1
erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado riconoscendo all'attore il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti al sinistro per cui è causa con riflessi anche in un punto di quantificazione delle spese di lite.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla la stessa è Controparte_4
assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Alcun dubbio sussiste circa la verificazione del sinistro per cui è causa che ha visto coinvolti l'automobile Volvo, tg.FH242HK, in locazione finanziaria all'odierna appellante, e l'Alfa 147 tg.CS085GC, di proprietà di
Controparte_2
La sentenza resa dal giudice di pace di Napoli ha, altresì, accertato che
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nel transitare per Viale Privato Ascione, in Portici, Controparte_2
nel senso di marcia opposto, collideva la Volvo, tg.FH242HK che aveva arrestato la sua corsa per permettere il passaggio della predetta automobile causandole danni alla parte anteriore sinistra.
Parte appellante ha criticato la sentenza oggetto di gravame laddove non è stata accolta la domanda tesa ad ottenere anche il risarcimento dei danni indiretti al lato destro dell'autovettura ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio acquisito in atti ed avesse ritenuto gli elementi raccolti contrastanti.
Il motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
Il Tribunale concorda con il giudice di prime cure laddove lo stesso, in sentenza, ha ritenuto che “non è stata fornita piena prova dei fatti limitatamente ai danni indiretti” subiti dal veicolo attoreo.
Ed invero, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni l'onere di provare: a) la dinamica del sinistro;
b) la responsabilità (totale o concorrente) dell'altro conducente;
c) l'entità e riconducibilità causale dei danni lamentati all'evento sinistroso dedotto in giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore non ha adeguatamente provato la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del convenuto ed i danni indiretti lamentati.
In primo luogo osserva il Tribunale che nell'atto di citazione innanzi al
Giudice di pace parte attrice affermava di essersi “completamente fermata ed accostata sul margine destro della propria corsia proprio per consentire il transito del veicolo antagonista e che, a seguito dell'urto subito, rimaneva incastrata tra il veicolo Alfa 147 ed il margine destro della corsi, tanto da urtare, con il proprio lato anteriore destro, un ostacolo fisso posto sempre sul margine destro della propria corsia”. Parte attrice, dunque, non precisava nell'atto di citazione quale fosse l'ostacolo fisso posto sul margine destro della propria corsia.
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La ricostruzione della dinamica dei danni indiretti riportati dalla
Volvo, tg.FH242HK per come descritta in citazione non ha, poi, trovato conferma né nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado né tanto meno nelle risultanze della ctu.
Quanto alle prime i testi di parte attrice escussi in primo grado non hanno riferito di alcun ostacolo fisso posto a margine della corsia.
In particolare il teste , terzo trasportato sulla Volvo Testimone_1
tg.FH242HK, sentito nel corso dell'udienza del 24/02/2020 ha dichiarato “
Viale Ascione nel tratto percorso dalla Volvo è a doppio senso di marcia…ricordo che sopraggiungeva un'auto Alfa 149 di colore grigio condotta da una donna con di fianco una ragazzina che procedeva nell'opposto senso di marcia . Appena visto il veicolo Alfa il conducente della Volvo si fermava ed accostava sulla propria destra per consentire il passaggio della stessa Alfa 147 ma la conducente dell'Alfa nel transitare urtava con il proprio lato sinistro la fiancata sinistra della Volvo. Ricordo che a seguito dell'urto subito venimmo schiacciati con il nostro lato anteriore destro contro un furgoncino che era in sosta sul margine destro della corsia da noi percorsa”.
Anche l'altro teste attoreo, , anch'esso terzo Testimone_2
trasportato sulla Volvo che percorreva in senso discendente viale Ascione in Portici, ha confermato “che sopraggiungeva un veicolo dall'opposto senso di marcia, tipo Alfa 147 di colore grigio condotto da una donna che procedeva con direzione monte;
ricordo che il conducente della Volvo si accostò sulla destra fermandosi per consentire il transito dell'auto Alfa
147, ma la stessa passando urtava con la propria parte sinistra il lato sinistro del veicolo Volvo che era completamente fermo;
a seguito dell'urto i due veicoli rimanevano incastrati tanto da dover richiedere una manovra di emergenza;
ricordo che a seguito dell'urto il veicolo Volvo veniva schiacciato con il lato anteriore destro contro un furgone di colore blu fermo in sosta sul lato destro della strada”.
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Dunque, nessuno dei due testi ha riferito che per effetto dell'urto subito con l'Alfa 147 la Volvo urtò, poi, contro un ostacolo fisso posto sul margine della corsia; anzi, entrambi i testi hanno riferito di un urto contro un furgone che, sebbene in sosta, non può certamente essere assimilato all'ostacolo fisso indicato in citazione dall'attore.
Vi è, pertanto, un'insanabile contraddizione tra quanto riportato dalla parte attrice in citazione e quanto riferito dai testi in sede di giudizio;
tale contraddizione non permette di ritenere, a parere del Tribunale, accertata con un grado di sufficiente certezza che anche i danni riscontrati sulla parte anteriore destra della Volvo, in locazione finanziaria alla società appellante, siano stati determinati, seppur indirettamente, dallo scontro con l'Alfa 147 di proprietà di CP_2
Né, tantomeno, quanto affermato in citazione, in relazione alla verificazione dei cd. danni indiretti, può dirsi confermato dalla ctu versata in atti a firma del dott. in cui si legge, a pag. 3, che “il veicolo A Per_1
attoreo rimaneva incastrato tra un cassone in acciaio posto sul margine destro della propria corsia di marcia e il veicolo convenuto incrociato durante il tragitto…”. In primo luogo, osserva il Tribunale, che anche la ctu non conferma la descrizione dei fatti riportata in citazione laddove la parte attrice, lo si ripete, ha fatto genericamente richiamo a un ostacolo fisso posto sempre sul margine destro mentre il consulente tecnico, non si capisce in base a quale concreti ed obiettivi elementi, ha sostenuto che l'autovettura Volvo urtava contro il cassone in acciaio per materiali di risulta edili. Inoltre la presenza di detto cassone in acciaio non è neanche compatibile con la ricostruzione dei fatti riportata dai testi i quali hanno, invece, fatto riferimento, come già detto, alla presenza di un furgone in sosta sul lato destro della strada.
A ciò si aggiunga anche, per mero spirito di completezza espositiva, che la consulenza tecnica non può essere idonea, di per sé, a provare la concreta dinamica del sinistro e dei danni subiti;
la ctu, è bene ricordare, ha
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funzione ausiliaria e non può sopperire al difetto di prova in ordine a circostanze che esulano dalle sue competenze tecniche e richiedono, invece, un accertamento di fatto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/07/2014, n.
16227), né può sostituirsi all'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, ritiene il
Tribunale che l'intero compendio probatorio non abbia provato che i danni cd. indiretti alla parte anteriore destra del veicolo concesso in locazione finanziaria alla società attrice siano ricollegabili allo scontro, avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, con il veicolo di proprietà di CP_2
Va di conseguenza confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di parte attrice limitatamente ai danni diretti alla parte anteriore sinistra dell'autovettura Volvo tg. FH242HK.
Anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare positivo riscontro.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del primo grado, pur accogliendo la domanda attorea in riferimento ai danni diretti, ha liquidato gli stessi in misura inferiore rispetto a quella indicata dal ctu, senza fornire, a parere dell'appellante, adeguata motivazione delle ragioni per cui ha deciso di discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Occorre premettere che il dott. ha stimato i danni riportati dal Per_1
veicolo attoreo sulla sola base dei rilievi fotografici allegati in atti e dell'analisi peritale sul solo veicolo attoreo ancora danneggiato.
Ciò posto il ctu ha affermato che per gli interventi riparatori da eseguire occorreranno complessivamente € 795 di ricambi, h 20,32 di materiali di consumo e h 36,02 di monodopera carrozzaria.
Sulla scorta di tali considerazioni e visto l'accoglimento solo parziale della domanda formulata dall'attore, il giudice di pace il quale, è bene
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precisarlo, non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo valutarle criticamente e discostarsene, a condizione che dia conto, con motivazione congrua e logica, delle ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. Civ. sez.III, 28/05/2018, n. 13292 secondo cui
“Il giudice non è vincolato al parere del consulente tecnico d'ufficio, potendo disattenderlo, in tutto o in parte, purchè motivi adeguatamente la sua decisione in ordine agli elementi di prova che ne giustificano il discostamento”), ha liquidato il danno subito in complessivi € 650 compresivi di iva, già liquidati all'attualità cui vanno aggiunti € 30.00 per la sosta tecnica del veicolo.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, il giudice di primo grado ha motivato l'iter logico seguito per addivenire a tale quantificazione dei danni laddove lo stesso ha precisato che “alla luce dell'ispezione effettuata dal fiduciario della società
sull'auto attore, e dalle risultanze della C.TU., si ritiene di CP_4
individuare i danni da risarcire solo in quelli posti nella parte anteriore sinistra della Volvo così come dalle risultanze istruttorie e acquisite, dalla documentazione fotografica. I danni così individuati, sulla base degli elementi acquisiti, tenuto conto della natura dei danni evidenziati dai rilievi fotografici, facendo ricorso alla comune esperienza, tenendo conto, poi, della necessità di riparazione e non di sostituzione di gran parte delle voci di danni, del tipo di veicolo e dell'anno di immatricolazione, dei prezzi di mercato praticati e del costo della manodopera, va liquidata in favore dell'attore la somma di € 650,00, comprensiva di iva, somma aggiornata all'attualità e sulla quale vanno aggiunti gli interessi di legge dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo e alla quale va aggiunta la somma di €30,00 per sosta tecnica, per un totale complessivo di
€680,00.”.
Pertanto, il primo giudice ha espressamente chiarito di aver proceduto alla quantificazione dei soli danni diretti sulla base degli elementi oggettivi
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disponibili quali la documentazione fotografica prodotta, la natura e localizzazione dei danni riscontrabili nonché la circostanza che la maggior parte delle componenti danneggiate non doveva essere sostituita, ma soltanto riparata.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata anche sul punto relativo alla quantificazione del risarcimento del danno diretto.
Dal rigetto dei primi due motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza gravata, discende che anche il terzo ed ultimo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Essendo, difatti, confermato l'importo risarcitorio liquidato in primo grado anche le spese di lite sono state correttamente liquidate dal giudice di primo grad tenuto conto che il valore della controversia, in base al decisum, è ricompreso nello scaglione fino ad € 1.100,00.
La Cassazione sul punto ha precisato con l'ordinanza n. 6969 dell'8 marzo 2023 che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum”, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta”.
Quanto alla decurtazione del 50% la stessa è stata prevista in parte motiva, ma concretamente non applicata nel dispositivo della sentenza laddove le spese per compensi sono state liquidate in € 395,00. Il giudice di prime cure, infatti, ha liquidato un importo maggiore rispetto a quello
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previsto in base al D.M. 55/2014 che per i giudizi innanzi al giudice di pace in cause di valore fino ad € 1.100,00 pone i compensi medi nella misura di € 346.
Ciò posto anche la statuizione sulle spese va confermata.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 24288/2021 resa dal giudice di Pace di Napoli in data 10/09/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della controversia (valore da 1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse (cfr. quanto al valore del giudizio di appello Cass. ord. n.
6969/2023 secondo cui “il valore della causa è pari per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto. Il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, ovviamente, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l'ipotesi in cui sia rigettato l'appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella in cui sia accolto l'appello volto a ridurre la condanna di tale somma”).
Nella per spese nei confronti di stante la sua Controparte_2
contumacia.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
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impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 24288/2021 emessa il 10/09/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di e la Parte_1 Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_3
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
24288/2021 del Giudice di Pace di Napoli emessa e pubblicata in data 10/09/2021;
3) Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si CP_4 liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la Controparte_2
contumacia dello stesso;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 27 maggio Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
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La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3965 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Palmeri e Luigi Sorrentino presso il cui studio, sito in Torre del Greco, alla Via A. Brancaccio, n. 52, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
CP_1
E
[...]
(C.F. ) residente Controparte_2 C.F._1
in Torrioni (Av), alla C.da Bosco, n. 8;
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Rumolo presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via R. Bracco, 45., è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 24288/2021 del G.d.P. di Napoli resa e depositata in data 10/09/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'11/02/2025 il procuratore di parte appellante: “si riporta integralmente all'atto di appello, a tutti gli atti e documenti depositati, ivi compresi quelli del giudizio di prime cure, concludendo per l'accoglimento del proposto gravame;
si impugna e contesta, nuovamente, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal procuratore della ivi comprese le conclusioni Controparte_4
rassegnate, e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”; il procuratore dell'appellata compagnia assicurativa: “si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica, chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi ivi esposti, impugna tutto quanto ex adverso dedotto eccepito richiesto nonché le avverse conclusioni, chiede che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, e Controparte_2
la al fine di ottenere la condanna delle Controparte_3
stesse, in solido tra loro o alternativamente, al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti dal veicolo Volvo tg. FH242HK, concesso in locazione finanziaria alla società istante, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Portici al V.le Privato Ascione, in data 04/09/2018, alle ore 19:40 circa.
A tal fine la parte attrice deduceva: - che nelle indicate circostanze di tempo e luogo, la Volvo tg. FH242HK veniva collisa dall' Alfa 147 tg.
CS085GC, di proprietà di che transitava nel senso Controparte_2
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opposto di marcia;
- che a seguito dell'urto subito l'auto di parte attrice rimaneva incastrata tra l'Alfa 147 e un ostacolo fisso posto sul margine destro della propria corsia di percorrenza;
- che in conseguenza del descritto sinistro la Volvo tg. FH242HK riportava danni sia al lato sinistro per l'urto diretto che al lato destro per l'urto indiretto;
- che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'Alfa 147; - che al momento del sinistro il veicolo locato dalla Pt_1
[... era coperto da garanzia assicurativa della - Controparte_4
che, inviata alla sia lettera di messa in mora in Controparte_4 data 24/10/2018 che l'invito alla stipula della negoziazione assistita in data
12/03/2019 non otteneva alcun risarcimento.
sebbene citato, restava contumace nel giudizio Controparte_2
di primo grado.
La invece, si costituiva in giudizio Controparte_4 eccependo l'improcedibilità della domanda attorea, la carenza di legittimazione delle parti, l'infondatezza della domanda per mancanza di prove nonché l'errata quantificazione dei danni richiesti;
in particolare la compagnia assicuratrice evidenziava che la scatola nera presente sul veicolo attoreo, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, non aveva registrato eventi Crash e che, pertanto, quello lamentato dall'attore era un urto modesto, strisciante.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ed espletamento di ctu tecnica, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 24288 de 10/09/2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità di per i soli danni diretti causati al Controparte_2 veicolo attoreo e condannando, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 680,00 per il ripristino dell'auto, vinte le spese di lite.
Nello specifico, il giudice di prime cure riteneva la domanda proposta solo parzialmente fondata non risultando provati i danni indiretti che l'attore assumeva di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa:
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“L'istruttoria, da qualsiasi parte si esamina, non conferma i danni indiretti subiti dall'auto della società attore, così come descritti nel libello introduttivo. Pertanto vanno riconosciuti solo i danni diretti subiti alla parte anteriore sinistra a seguito della collisione, dell'auto attorea”.
Avverso tale sentenza la con atto di appello, ritualmente Parte_1
notificato alle controparti in data 14-15/02/2022, ha proposto impugnazione lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace essendo emersa, in corso di causa, la prova d tutti i danni subiti dalla Volvo, tg FH242H, anche di quelli indiretti.
Contestava, altresì, la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di primo che, immotivatamente, si era discostato dalle risultanze del ctu senza nulla motivare sul punto e riconoscendo un risarcimento danni pari a soli € 650.
Infine, in ragione della fondatezza dell'intera domanda originariamente proposta chiedeva modificarsi anche il capo sulle spese di lite essendo, in ragione dell'accoglimento della domanda, il valore della causa ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. anche nel presente grado di giudizio è Controparte_2
contumace.
In data 26/05/2022 si è costituita, invece, la Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, insistendo per il rigetto del gravame in quanto infondato, vinte le spese del presente grado di giudizio.
Dopo un primo rinvio concesso per acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado, è mutato, nelle more del giudizio, l'istruttore essendo subentrata la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022. La causa, quindi,
a seguito del deposito di note in sostituzione dell'udienza per il giorno
11/02/2025, è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti i termini ordinari di cui all'art. 352 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 14-15/02/2022 ovvero entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (10/09/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 16/02/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
In questo senso la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma
1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
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individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Corte Cass. sent. n.
7675/2019; Corte Cass. SS.UU. sent. n. 27199/2017).
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emergono, in modo chiaro, esaustivo ed inequivoco, i tre motivi di doglienza prospettati dalla difesa dell'appellante nonché le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione: nello specifico, la ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse Parte_1
erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado riconoscendo all'attore il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti al sinistro per cui è causa con riflessi anche in un punto di quantificazione delle spese di lite.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla la stessa è Controparte_4
assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Alcun dubbio sussiste circa la verificazione del sinistro per cui è causa che ha visto coinvolti l'automobile Volvo, tg.FH242HK, in locazione finanziaria all'odierna appellante, e l'Alfa 147 tg.CS085GC, di proprietà di
Controparte_2
La sentenza resa dal giudice di pace di Napoli ha, altresì, accertato che
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nel transitare per Viale Privato Ascione, in Portici, Controparte_2
nel senso di marcia opposto, collideva la Volvo, tg.FH242HK che aveva arrestato la sua corsa per permettere il passaggio della predetta automobile causandole danni alla parte anteriore sinistra.
Parte appellante ha criticato la sentenza oggetto di gravame laddove non è stata accolta la domanda tesa ad ottenere anche il risarcimento dei danni indiretti al lato destro dell'autovettura ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio acquisito in atti ed avesse ritenuto gli elementi raccolti contrastanti.
Il motivo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
Il Tribunale concorda con il giudice di prime cure laddove lo stesso, in sentenza, ha ritenuto che “non è stata fornita piena prova dei fatti limitatamente ai danni indiretti” subiti dal veicolo attoreo.
Ed invero, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni l'onere di provare: a) la dinamica del sinistro;
b) la responsabilità (totale o concorrente) dell'altro conducente;
c) l'entità e riconducibilità causale dei danni lamentati all'evento sinistroso dedotto in giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore non ha adeguatamente provato la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del convenuto ed i danni indiretti lamentati.
In primo luogo osserva il Tribunale che nell'atto di citazione innanzi al
Giudice di pace parte attrice affermava di essersi “completamente fermata ed accostata sul margine destro della propria corsia proprio per consentire il transito del veicolo antagonista e che, a seguito dell'urto subito, rimaneva incastrata tra il veicolo Alfa 147 ed il margine destro della corsi, tanto da urtare, con il proprio lato anteriore destro, un ostacolo fisso posto sempre sul margine destro della propria corsia”. Parte attrice, dunque, non precisava nell'atto di citazione quale fosse l'ostacolo fisso posto sul margine destro della propria corsia.
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La ricostruzione della dinamica dei danni indiretti riportati dalla
Volvo, tg.FH242HK per come descritta in citazione non ha, poi, trovato conferma né nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado né tanto meno nelle risultanze della ctu.
Quanto alle prime i testi di parte attrice escussi in primo grado non hanno riferito di alcun ostacolo fisso posto a margine della corsia.
In particolare il teste , terzo trasportato sulla Volvo Testimone_1
tg.FH242HK, sentito nel corso dell'udienza del 24/02/2020 ha dichiarato “
Viale Ascione nel tratto percorso dalla Volvo è a doppio senso di marcia…ricordo che sopraggiungeva un'auto Alfa 149 di colore grigio condotta da una donna con di fianco una ragazzina che procedeva nell'opposto senso di marcia . Appena visto il veicolo Alfa il conducente della Volvo si fermava ed accostava sulla propria destra per consentire il passaggio della stessa Alfa 147 ma la conducente dell'Alfa nel transitare urtava con il proprio lato sinistro la fiancata sinistra della Volvo. Ricordo che a seguito dell'urto subito venimmo schiacciati con il nostro lato anteriore destro contro un furgoncino che era in sosta sul margine destro della corsia da noi percorsa”.
Anche l'altro teste attoreo, , anch'esso terzo Testimone_2
trasportato sulla Volvo che percorreva in senso discendente viale Ascione in Portici, ha confermato “che sopraggiungeva un veicolo dall'opposto senso di marcia, tipo Alfa 147 di colore grigio condotto da una donna che procedeva con direzione monte;
ricordo che il conducente della Volvo si accostò sulla destra fermandosi per consentire il transito dell'auto Alfa
147, ma la stessa passando urtava con la propria parte sinistra il lato sinistro del veicolo Volvo che era completamente fermo;
a seguito dell'urto i due veicoli rimanevano incastrati tanto da dover richiedere una manovra di emergenza;
ricordo che a seguito dell'urto il veicolo Volvo veniva schiacciato con il lato anteriore destro contro un furgone di colore blu fermo in sosta sul lato destro della strada”.
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Dunque, nessuno dei due testi ha riferito che per effetto dell'urto subito con l'Alfa 147 la Volvo urtò, poi, contro un ostacolo fisso posto sul margine della corsia; anzi, entrambi i testi hanno riferito di un urto contro un furgone che, sebbene in sosta, non può certamente essere assimilato all'ostacolo fisso indicato in citazione dall'attore.
Vi è, pertanto, un'insanabile contraddizione tra quanto riportato dalla parte attrice in citazione e quanto riferito dai testi in sede di giudizio;
tale contraddizione non permette di ritenere, a parere del Tribunale, accertata con un grado di sufficiente certezza che anche i danni riscontrati sulla parte anteriore destra della Volvo, in locazione finanziaria alla società appellante, siano stati determinati, seppur indirettamente, dallo scontro con l'Alfa 147 di proprietà di CP_2
Né, tantomeno, quanto affermato in citazione, in relazione alla verificazione dei cd. danni indiretti, può dirsi confermato dalla ctu versata in atti a firma del dott. in cui si legge, a pag. 3, che “il veicolo A Per_1
attoreo rimaneva incastrato tra un cassone in acciaio posto sul margine destro della propria corsia di marcia e il veicolo convenuto incrociato durante il tragitto…”. In primo luogo, osserva il Tribunale, che anche la ctu non conferma la descrizione dei fatti riportata in citazione laddove la parte attrice, lo si ripete, ha fatto genericamente richiamo a un ostacolo fisso posto sempre sul margine destro mentre il consulente tecnico, non si capisce in base a quale concreti ed obiettivi elementi, ha sostenuto che l'autovettura Volvo urtava contro il cassone in acciaio per materiali di risulta edili. Inoltre la presenza di detto cassone in acciaio non è neanche compatibile con la ricostruzione dei fatti riportata dai testi i quali hanno, invece, fatto riferimento, come già detto, alla presenza di un furgone in sosta sul lato destro della strada.
A ciò si aggiunga anche, per mero spirito di completezza espositiva, che la consulenza tecnica non può essere idonea, di per sé, a provare la concreta dinamica del sinistro e dei danni subiti;
la ctu, è bene ricordare, ha
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funzione ausiliaria e non può sopperire al difetto di prova in ordine a circostanze che esulano dalle sue competenze tecniche e richiedono, invece, un accertamento di fatto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/07/2014, n.
16227), né può sostituirsi all'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, ritiene il
Tribunale che l'intero compendio probatorio non abbia provato che i danni cd. indiretti alla parte anteriore destra del veicolo concesso in locazione finanziaria alla società attrice siano ricollegabili allo scontro, avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, con il veicolo di proprietà di CP_2
Va di conseguenza confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di parte attrice limitatamente ai danni diretti alla parte anteriore sinistra dell'autovettura Volvo tg. FH242HK.
Anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare positivo riscontro.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del primo grado, pur accogliendo la domanda attorea in riferimento ai danni diretti, ha liquidato gli stessi in misura inferiore rispetto a quella indicata dal ctu, senza fornire, a parere dell'appellante, adeguata motivazione delle ragioni per cui ha deciso di discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Occorre premettere che il dott. ha stimato i danni riportati dal Per_1
veicolo attoreo sulla sola base dei rilievi fotografici allegati in atti e dell'analisi peritale sul solo veicolo attoreo ancora danneggiato.
Ciò posto il ctu ha affermato che per gli interventi riparatori da eseguire occorreranno complessivamente € 795 di ricambi, h 20,32 di materiali di consumo e h 36,02 di monodopera carrozzaria.
Sulla scorta di tali considerazioni e visto l'accoglimento solo parziale della domanda formulata dall'attore, il giudice di pace il quale, è bene
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precisarlo, non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo valutarle criticamente e discostarsene, a condizione che dia conto, con motivazione congrua e logica, delle ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. Civ. sez.III, 28/05/2018, n. 13292 secondo cui
“Il giudice non è vincolato al parere del consulente tecnico d'ufficio, potendo disattenderlo, in tutto o in parte, purchè motivi adeguatamente la sua decisione in ordine agli elementi di prova che ne giustificano il discostamento”), ha liquidato il danno subito in complessivi € 650 compresivi di iva, già liquidati all'attualità cui vanno aggiunti € 30.00 per la sosta tecnica del veicolo.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, il giudice di primo grado ha motivato l'iter logico seguito per addivenire a tale quantificazione dei danni laddove lo stesso ha precisato che “alla luce dell'ispezione effettuata dal fiduciario della società
sull'auto attore, e dalle risultanze della C.TU., si ritiene di CP_4
individuare i danni da risarcire solo in quelli posti nella parte anteriore sinistra della Volvo così come dalle risultanze istruttorie e acquisite, dalla documentazione fotografica. I danni così individuati, sulla base degli elementi acquisiti, tenuto conto della natura dei danni evidenziati dai rilievi fotografici, facendo ricorso alla comune esperienza, tenendo conto, poi, della necessità di riparazione e non di sostituzione di gran parte delle voci di danni, del tipo di veicolo e dell'anno di immatricolazione, dei prezzi di mercato praticati e del costo della manodopera, va liquidata in favore dell'attore la somma di € 650,00, comprensiva di iva, somma aggiornata all'attualità e sulla quale vanno aggiunti gli interessi di legge dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo e alla quale va aggiunta la somma di €30,00 per sosta tecnica, per un totale complessivo di
€680,00.”.
Pertanto, il primo giudice ha espressamente chiarito di aver proceduto alla quantificazione dei soli danni diretti sulla base degli elementi oggettivi
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disponibili quali la documentazione fotografica prodotta, la natura e localizzazione dei danni riscontrabili nonché la circostanza che la maggior parte delle componenti danneggiate non doveva essere sostituita, ma soltanto riparata.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata anche sul punto relativo alla quantificazione del risarcimento del danno diretto.
Dal rigetto dei primi due motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza gravata, discende che anche il terzo ed ultimo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Essendo, difatti, confermato l'importo risarcitorio liquidato in primo grado anche le spese di lite sono state correttamente liquidate dal giudice di primo grad tenuto conto che il valore della controversia, in base al decisum, è ricompreso nello scaglione fino ad € 1.100,00.
La Cassazione sul punto ha precisato con l'ordinanza n. 6969 dell'8 marzo 2023 che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum”, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta”.
Quanto alla decurtazione del 50% la stessa è stata prevista in parte motiva, ma concretamente non applicata nel dispositivo della sentenza laddove le spese per compensi sono state liquidate in € 395,00. Il giudice di prime cure, infatti, ha liquidato un importo maggiore rispetto a quello
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previsto in base al D.M. 55/2014 che per i giudizi innanzi al giudice di pace in cause di valore fino ad € 1.100,00 pone i compensi medi nella misura di € 346.
Ciò posto anche la statuizione sulle spese va confermata.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 24288/2021 resa dal giudice di Pace di Napoli in data 10/09/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della controversia (valore da 1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse (cfr. quanto al valore del giudizio di appello Cass. ord. n.
6969/2023 secondo cui “il valore della causa è pari per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto. Il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, ovviamente, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l'ipotesi in cui sia rigettato l'appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella in cui sia accolto l'appello volto a ridurre la condanna di tale somma”).
Nella per spese nei confronti di stante la sua Controparte_2
contumacia.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
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impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 24288/2021 emessa il 10/09/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di e la Parte_1 Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_3
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
24288/2021 del Giudice di Pace di Napoli emessa e pubblicata in data 10/09/2021;
3) Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si CP_4 liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la Controparte_2
contumacia dello stesso;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 27 maggio Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
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La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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