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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607 /2024 promossa da:
NE NE (c.f. ) nata a [...] il [...], con C.F._1
l'avvocato Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Milano 37 Monza;
RICORRENTE contro
AC RE OL (c.f. ), nato a [...] il C.F._2
25/12/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
E con
CROCI AVV. FRANCESCA MARIA (C.F. ) in qualità di curatrice speciale C.F._3 della minore MI XI AC (c.f. ), nata a [...], il C.F._4
12/03/2015, residente in [...], in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Seregno, Via San Benedetto n. 6;
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Alla udienza del 15.4.2025 il legale della ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio.
pagina 2 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso urgente NE NE, ex artt. 473bis.69 s.s. c.c., chiedeva la pronuncia di un ordine di protezione anche inaudita altera parte, attesa la indifferibile urgenza di provvedere nei confronti del coniuge
AC RE OL;
riferiva di essere vittima dei comportamenti violenti e minacciosi del coniuge – posti in essere anche alla presenza della figlia EM LE (n. 12.03.2015); di aver sporto numerose denunce e che era stato attivato il c.d. Codice Rosso, con richiesta da parte dei Carabinieri di
Desio di emissione di misura a tutela della ricorrente;
che nel procedimento penale che era scaturito dalle denunce era stata fissata udienza preliminare;
che in data 8.04.2017 il resistente colpiva la moglie con un calcio alla mandibola, con prognosi giorni 7; che in data 8.10.2021 il marito la colpiva con schiaffi, calci e pugni anche alla presenza della figlia minore, e le procurava un “trauma cranico-facciale” con 15 giorni di prognosi;
che anche nel marzo 2024 il marito la percuoteva ed i Carabinieri lo allontanavano dalla casa coniugale;
che il 9 aprile 2024 egli tentava con la forza di farvi rientro e le procurava trauma cranico di lieve entità con prognosi di giorni 2; che intervenivano di nuovo i Carabinieri di Desio;
allegava di temere per la propria incolumità e di essere spaventata anche all'idea di uscire di casa;
domandava l'immediato allontanamento di CU dalla casa coniugale, previo ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, prescrivendogli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da sé e dalla figlia, ai sensi dell'art. 473 bis 70 c.p.c., anche inaudita altera parte;
Con decreto inaudita altera parte del 16.4.2024 il Giudice ordinava a AC RE OL la cessazione della condotta a presumibilmente tenuta, avente ad oggetto atti violenti, ingiuriosi e minacciosi, lesivi della integrità fisica della ricorrente e dell'equilibrio psichico della ricorrente e della figlia, ne disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale di Desio Via Leonardo da Vinci n. 12 e gli prescriveva di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figlia
(istituto scolastico frequentato dalla minore, luogo di lavoro della ricorrente, abitazioni di parenti ed amici, ed ogni altro luogo dalle stesse frequentato).
I Carabinieri di Desio curavano la notifica dell'ordine di protezione in data 16.4.2024.
Perveniva quindi comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, in ordine all'avvenuto arresto in flagranza del resistente ex articolo 387 bis c.p. per aver inottemperato in data
19.4.2024 all'ordine di protezione, recandosi sotto la casa coniugale, suonando insistentemente il campanello al fine di interloquire con la moglie;
al resistente veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere;
con sentenza del 29.4.2024 egli veniva condannato in relazione a tale reato a mesi 6 di reclusione (documentazione pervenuta il 2.5.2024).
Il resistente avrebbe avuto anche frequentazioni regolari con soggetto dedito al meretricio, che tuttavia non venivano ritenute in ambito penale sufficienti per configurare il delitto di favoreggiamento della prostituzione: il relativo procedimento veniva archiviato (ibidem). pagina 3 di 10 Perveniva inoltre comunicazione della pendenza a carico del resistente del procedimento ex articolo 572
c.p. per condotte commesse ai danni della moglie, con citazione diretta a giudizio per l'udienza del
28.5.2024.
Alla udienza del 2.5.2024 – ove nessuno compariva per il resistente, rimasto contumace - il legale della ricorrente dichiarava che CU ha violato l'ordine di avvicinamento, è stato tratto in arresto, lui ha rifiutato il braccialetto elettronico ed è stata disposta la custodia in carcere, e poi è stato chiesto il rito abbreviato (…) la signora ha trovato le ruote dell'auto tagliate e riferisce che due persone straniere che non conosce la cercavano. Di aver presentato denuncia rispetto a questi fatti.
Il Giudice confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte, evidenziando che a sostegno delle domande, la ricorrente aveva prodotto referti di pronto soccorso degli anni 2017, 2021 e 2024 (documenti
11,12,18) attestanti i traumi fisici subiti, le numerose denunce sporte (documenti 13, 15,16,17), la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione di udienza preliminare nel procedimento penale ove il resistente era imputato per maltrattamenti ai danni della ricorrente (documenti 9 e 10 ricorrente), la CNR dei
Carabinieri di Desio, nella quale essi domandavano l'emissione di misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale del resistente in relazione agli episodi di violenza e gravi minacce posti in essere ai danni della moglie, anche alla presenza della figlia (documento 8 ricorrente).
Il Giudice incaricava altresì i servizi sociali competenti per il territorio di Desio del monitoraggio del nucleo familiare.
Alla udienza del 3.10.2024 nel procedimento di merito il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente dichiarava: vivo a Desio, in locazione, con canone mensile di euro 500, non sono ancora riuscita a fare la domanda per il bando di edilizia popolare, lavoro in modo occasionale, faccio ore dove trovo, ho guadagni molto irregolari, ad agosto non ho preso niente, e non ho nemmeno la macchina, prendo circa 500 euro al mese, sto prendendo l'assegno unico di euro 199 mensili, prendo 850 euro mensili di reddito di inclusione, ma ho anche arretrati per il canone di locazione. Se fossi messa in regola credo diminuirebbe. Mio marito- da che so io - non è più in carcere, non so dove viva, credo che stia un po' da un amico, ma non so nulla. Forse ha una nuova compagna, non sta vedendo nostra figlia, e non sta versando nulla per il mantenimento. Non ha mai versato nulla da aprile in poi, continuo a ricevere lettere, al cancello, alla finestra, che lo riguardano, ma non so da dove vengano. So che ha perso il lavoro, perché è arrivata una lettera a casa nostra, prende la
NASPI dall'INPS, non so di quanto sia. Vorrei per il bene di mia figlia che potesse vedere il padre, anche in forma protetta.
Anche per vedere come si comporta lui.
Il legale insisteva nel ricorso.
Ad ore 10.54 veniva riaperto il verbale perché entra la ricorrente in lacrime e afferma che il resistente è sotto il
Tribunale, ha parlato con lei e con l'avv. Taccogna, che non è rientrata davanti al Giudice, il resistente l'ha chiamata al
pagina 4 di 10 telefono e le sta chiedendo di poter tornare a casa e di fare la pace;
la signora rammostra il telefono dove parrebbe comparire una telefonata del resistente.
Viene chiamato il Carabiniere Claudio Cicalò che afferma di aver visto la macchina del resistente sotto il Tribunale;
si impegna a chiamare i colleghi per raccogliere le dichiarazioni della signora.
Il Giudice, preso atto, manda la Cancelleria per l'inoltro urgente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in relazione all'inottemperanza del provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c. ed al reato di cui all'articolo 387 bis
c.p.
Il Giudice confermava il provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c. sino ad un anno dalla sua esecuzione, affidava EM al Comune di residenza (attualmente Desio), con l'incarico di effettuare le determinazioni scolastiche, sanitarie ed educative necessarie per la minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo in ogni caso anche in difetto;
l'Ente affidatario disciplinerà i rapporti padre – figlia in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro, solo se ciò verrà ritenuto rispondente all'effettivo benessere della minore, verificherà con gli insegnati di EM la condizione didattica, emotiva e relazionale della minore e verificherà l'eventuale accesso al CPS della ricorrente, per il controllo della propria condizione personale e sanitaria; collocava la minore presso la madre;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale;
poneva a carico del resistente con decorrenza ottobre
2024 l'importo di euro 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia e nominava alla minore un curatore speciale.
Con istanza del 18.2.2025 la ricorrente dichiarava di essersi trasferita a vivere in Romania con la figlia e domandava l'estinzione del procedimento;
con successiva istanza del 26.2.2025 domandava nulla osta al trasferimento anche didattico in Romania.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio sulla istanza.
Alla udienza del 15.4.2025 il legale della ricorrente si riporta alla rinuncia agli atti, chiede ex articolo 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio. Evidenzia di aver saputo del trasferimento della signora in Romania e di averlo subito comunicato all'Ente affidatario;
durante il percorso con i servizi sociali, sia la signora che il legale chiedevano di poter fare colloqui on line il pomeriggio, per difficoltà logistiche, ma la signora non è stata ascoltata. la signora ha avuto difficoltà economiche e quindi ad un certo punto ha dovuto andarsene in quanto esasperata, si è sentita abbandonata. Non se ne è andata per sottrarsi al giudizio. In uno dei procedimenti pendenti (6062/2023) la signora ha rinunciato alla costituzione di parte civile.
Il curatore speciale espone che la minore è persona offesa nel procedimento penale di cui sopra. Aderisce alle conclusioni dei servizi sociali, non si può sapere se EM sta vivendo una condizione di pregiudizio, non è stato nemmeno possibile interloquire con i genitori della signora, la condotta agita dalla mamma in concorso con il padre è pregiudizievole, EM è stata presa da un giorno all'altro e portata in Romania, senza nemmeno salutare i compagni nè le insegnanti. è stata rimessa in condizione di incontrare il padre che ha un divieto di avvicinamento a lei. Non si sa se oggi goda di una situazione di pagina 5 di 10 serenità; il curatore conferma che quando la bambina è stata sentita da remoto la mamma era nella stanza, quindi forse le sue verbalizzazioni rispetto al contesto rumeno non sono genuine;
la bambina comunque ha manifestato nostalgia per i suoi compagni e gli insegnanti. ci sono procedimenti penali gravi e la signora ha rinunciato alla costituzione di parte civile anche per la figlia. Rimette al Tribunale le valutazioni.
L'avv. Taccogna eccepisce che la signora non ha deciso il trasferimento in concorso con il padre, che non versava nemmeno il contributo al mantenimento e EM sentiva la mancanza del padre.
L'avv. Croci eccepisce che il padre è andato in Ambasciata per firmare l'autorizzazione al viaggio, c'era un divieto di avvicinamento, è vero che a EM mancava il padre, ma gli incontri dovevano essere in spazio neutro e anche il padre è tornato in Romania. Rileva anche che c'era un'indicazione per il CPS che la signora non ha seguito.
*********
Viste le dichiarazioni depositate in atti dalla ricorrente, attestanti la volontà di non proseguire nel giudizio, e confermate alla udienza del 15.4.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Trova infatti applicazione quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un. Sent. n. 13969 del 26.07.2004).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite ma di per sé non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice (si veda: Cass. Civ., sent. n. 622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Nel procedimento di separazione appare necessaria una pronuncia di cessazione della materia del contendere mediante sentenza: la mera estinzione del procedimento determina infatti la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ex articolo 473bis.22 c. 2 C.p.c., il che è incompatibile con la volontà di rinunciare agli effetti del procedimento.
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni pagina 6 di 10 ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
Deve peraltro osservarsi come l'avvenuto trasferimento in Romania di madre e figlia, anche in quanto non assentito dall'Ente affidatario, non pare far venire meno la condizione di pregiudizio per EM.
Dalla relazione dei servizi sociali di Desio del 30.4.2024 emerge che la ricorrente narra di aver conosciuto il marito quando ella aveva 19 anni, che l'uomo è un grande lavoratore ed ha un ottimo rapporto con la figlia
EM; che i primi episodi di violenza sono iniziati pochi anni fa;
che l'uomo è impulsivo e talvolta fatica a contenersi;
la ricorrente si sente in colpa per avere denunciato il marito;
già nel 2023, dopo essersi rivolta a
Centro Antiviolenza, la donna si è riavvicinata a lui e la coppia ha trascorso un periodo di vacanza insieme;
sono poi insorti problemi economici perché la società per la quale lavora CU non gli ha pagato lo stipendio per alcuni mesi e l'uomo ha reiterato comportamenti violenti e discontrollati;
ad aprile 2024 in particolare si è verificato un episodio di violenza che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.
Gli operatori evidenziano che la ricorrente è molto agitata nel racconto, preoccupata per la figlia;
tende a darsi spiegazioni rassicuranti, e non ascolta l'interlocutore, in quanto troppo agitata;
anche alla presenza di
EM, la madre ha continuato ad avere un eloquio verboso, che non ha consentito alla minore – molto timida – di esprimersi;
è emerso comunque che la minore è molto stanca a preoccupata per la situazione familiare, non riesce a dormire bene e per questo motivo ha anche interrotto la frequenza della ginnastica artistica.
Gli insegnanti hanno dichiarato che EM non studia molto a casa e non è molto autonoma;
essi non hanno mai incontrato il padre. Riferiscono altresì che negli ultimi mesi EM è apparsa spesso stanca ed assente.
Dalla relazione di aggiornamento del 1.10.2024 emerge che gli operatori non sono riusciti ad avere contatti con CU;
da informazioni assunte dalla ricorrente emerge che egli è stato scarcerato ed ha accettato come misura alternativa alla detenzione il braccialetto elettronico;
egli avrebbe una nuova compagna e avrebbe perso il lavoro;
starebbe percependo la sola disoccupazione;
la ricorrente riferisce di non sapere dove egli viva.
Gli operatori sono stati contattati dal legale nominato dall'uomo nel procedimento penale, il quale ha riferito che il proprio assistito, pur non volendo costituirsi nel presente procedimento, vorrebbe riprendere le visite con la figlia.
Gli operatori durante l'estate 2024 hanno faticato anche a mettersi in contatto con la ricorrente con la figlia;
sono infine riusciti nell'intento e la ricorrente ha riferito loro che la minore è stata in Romania presso i nonni materni;
ella riferisce di percepire assegno di inclusione e di aver trovato lavoro per 4 ore al giorno,
pagina 7 di 10 ma di essere in arretrato nel pagamento del canone di locazione;
è stata invitata alla richiesta di alloggio di edilizia popolare.
Ella ha interrotto gli incontri con il Centro Antiviolenza ed è apparsa agli operatori molto ambivalente rispetto ai rapporti con il marito, che in estate avrebbe anche incontrato EM liberamente in Romania;
ella ha espresso chiaramente il desiderio che venga meno l'ordine di protezione ed ha riferito che CU è un buon padre;
tali atteggiamenti espongono anche la minore a situazioni emotivamente non stabili.
Dalla visita domiciliare è emersa una condizione abitativa poco igienica e con pregnante odore di fumo, ciò nonostante il fatto la ricorrente sapesse dell'arrivo degli operatori;
gli operatori rimarcano la difficoltà di interloquire con EM alla presenza della madre, la quale inonda la bambina di pensieri e frasi, non riesce a porsi in una condizione di ascolto ed espone la figlia ad impulsività ed ambivalenza, continuando ad esortarla ad esprimere la volontà di incontrare il padre, circostanza rispetto alla quale EM appare a disagio.
Gli operatori evidenziano la necessità che la signora possa accedere al CPS per la verifica della propria condizione;
evidenziano altresì la necessità di incontrare il resistente, per elaborare un percorso di sostegno al nucleo.
Dalla documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il 21.3.2025 emerge la pendenza di un nuovo procedimento ex articolo 387 bis c.p. a carico del resistente (il secondo) commesso ai danni dalla ricorrente, in fase di indagini.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Desio del 11.4.2025 emerge che sia la ricorrente che il resistente si sono sottratti ai contatti con l'Ente affidatario, che ha appreso del trasferimento della minore in Romania solo a seguito della comunicazione della scuola frequentata da
EM; che la minore non disponeva nemmeno dei documenti di viaggio, e che il padre, contravvenendo al provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c., avrebbe firmato il consenso presso l'Ambasciata Rumena;
che le visite in Spazio neutro sono state organizzate non senza difficoltà anche in quanto la ricorrente allegava la mancanza di mezzi di trasporto e l'impegno quotidiano nel lavoro, incompatibile con la percezione di assegno di inclusione;
che l'ente organizzava servizio di trasporto pubblico, con ulteriori costi a carico pubblico, che in ogni caso il resistente comunicava che si sarebbe trasferito in Romania e si rendeva di fatto irreperibile;
gli insegnanti di scuola hanno riferito che EM manifestava negli ultimi mesi di frequenza un'importante tristezza;
che la minore avrebbe poi riferito che si sarebbe trasferita in Romania;
che la madre avrebbe evitato qualunque confronto con gli insegnanti sul punto e non si sarebbe nemmeno recata al CPS come prescritto;
a seguito di video chiamata con la minore in Romania, ella ha riferito di aver iniziato la scuola là, e di vedere regolarmente il padre.
Gli operatori evidenziano di non aver potuto contattare nemmeno i nonni materni e dunque di non avere elementi per valutare se il trasferimento sia rispondente al benessere della minore;
che in ogni caso esso è pagina 8 di 10 avvenuto con modalità violente e senza che i genitori abbiano previamente affrontato le importanti fragilità che ciascuno di essi presenta.
È evidente che le condotte poste in essere da entrambi i genitori appaiono gravemente pregiudizievoli per la minore: gli agiti violenti del padre, in quanto verosimilmente posti in essere anche alla presenza della figlia minore, non consentono di ritenere scevro di pregiudizi per EM l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del resistente, siccome la libera frequentazione della figlia.
Quanto alla ricorrente, emerge dalle relazioni dei servizi sociali un atteggiamento confuso ed ambivalente di
Necsa, che ha interrotto gli incontri con il centro antiviolenza, non ha mai preso contatti con il CPS, ha richiesto la revoca dell'ordine di protezione (cfr. anche comunicazione mail irricevibile ex articolo 97 disp.
Att. c.p.c.), ha operato il trasferimento della figlia in Romania, nonostante i provvedimenti in essere, e verosimilmente consente alla figlia libere frequentazioni con il padre, nonostante le gravi allegazioni sugli agiti dell'uomo.
L'ambivalenza della donna è confermata anche dal pianto con il quale ha accompagnato il racconto al
Giudice di essere stata contattata dal marito subito dopo l'udienza del 3.10.2024 (cfr.. Verbale udienza
3.10.2024).
Alla luce di tutto quanto precede, non potendosi attivare la procedura di rientro della minore a seguito di sottrazione internazionale, in difetto di richiesta da parte di uno dei genitori, la situazione di EM va comunque comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV della
Direzione Generale degli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie, affinché attivi la Cancelleria
Consolare di Bucarest, per sensibilizzare le Autorità locali e richieda la collaborazione degli Organi romeni di assistenza sociale e di tutela dei minori, al fine di effettuare visite presso il domicilio in Romania del minore, per accertare le sue attuali condizioni di vita e di salute.
Copia del presente provvedimento viene inviata anche ai Carabinieri di Desio ed alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza in relazione ai procedimenti penali pendenti in carico al resistente e per quanto eventualmente ritenuto di competenza, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza in ipotesi di rientro di EM sul territorio nazionale.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Così provvede, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. spese compensate;
III. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza a: pagina 9 di 10 -i servizi sociali competenti per il territorio di Desio per opportuna conoscenza;
-al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV della Direzione Generale degli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie, Piazzale della Farnesina 1, 00136 Roma, tel.
00390636913900/2930, fax n. 00390636918609/4376, email: Email_1
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e c.a. Email_2
Procuratore Aggiunto dott.ssa Manuela Massenz);
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;
-ai Carabinieri di Desio
In relazione al nucleo familiare composto da
NE NE (c.f. ) nata a [...] il [...]; C.F._1
AC RE OL (c.f. ), nato a [...] il C.F._2
25/12/1989;
AC MI XI (C.F. ) nata a [...] il [...]. C.F._4
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607 /2024 promossa da:
NE NE (c.f. ) nata a [...] il [...], con C.F._1
l'avvocato Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Milano 37 Monza;
RICORRENTE contro
AC RE OL (c.f. ), nato a [...] il C.F._2
25/12/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
E con
CROCI AVV. FRANCESCA MARIA (C.F. ) in qualità di curatrice speciale C.F._3 della minore MI XI AC (c.f. ), nata a [...], il C.F._4
12/03/2015, residente in [...], in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Seregno, Via San Benedetto n. 6;
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Alla udienza del 15.4.2025 il legale della ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio.
pagina 2 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso urgente NE NE, ex artt. 473bis.69 s.s. c.c., chiedeva la pronuncia di un ordine di protezione anche inaudita altera parte, attesa la indifferibile urgenza di provvedere nei confronti del coniuge
AC RE OL;
riferiva di essere vittima dei comportamenti violenti e minacciosi del coniuge – posti in essere anche alla presenza della figlia EM LE (n. 12.03.2015); di aver sporto numerose denunce e che era stato attivato il c.d. Codice Rosso, con richiesta da parte dei Carabinieri di
Desio di emissione di misura a tutela della ricorrente;
che nel procedimento penale che era scaturito dalle denunce era stata fissata udienza preliminare;
che in data 8.04.2017 il resistente colpiva la moglie con un calcio alla mandibola, con prognosi giorni 7; che in data 8.10.2021 il marito la colpiva con schiaffi, calci e pugni anche alla presenza della figlia minore, e le procurava un “trauma cranico-facciale” con 15 giorni di prognosi;
che anche nel marzo 2024 il marito la percuoteva ed i Carabinieri lo allontanavano dalla casa coniugale;
che il 9 aprile 2024 egli tentava con la forza di farvi rientro e le procurava trauma cranico di lieve entità con prognosi di giorni 2; che intervenivano di nuovo i Carabinieri di Desio;
allegava di temere per la propria incolumità e di essere spaventata anche all'idea di uscire di casa;
domandava l'immediato allontanamento di CU dalla casa coniugale, previo ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, prescrivendogli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da sé e dalla figlia, ai sensi dell'art. 473 bis 70 c.p.c., anche inaudita altera parte;
Con decreto inaudita altera parte del 16.4.2024 il Giudice ordinava a AC RE OL la cessazione della condotta a presumibilmente tenuta, avente ad oggetto atti violenti, ingiuriosi e minacciosi, lesivi della integrità fisica della ricorrente e dell'equilibrio psichico della ricorrente e della figlia, ne disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale di Desio Via Leonardo da Vinci n. 12 e gli prescriveva di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figlia
(istituto scolastico frequentato dalla minore, luogo di lavoro della ricorrente, abitazioni di parenti ed amici, ed ogni altro luogo dalle stesse frequentato).
I Carabinieri di Desio curavano la notifica dell'ordine di protezione in data 16.4.2024.
Perveniva quindi comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, in ordine all'avvenuto arresto in flagranza del resistente ex articolo 387 bis c.p. per aver inottemperato in data
19.4.2024 all'ordine di protezione, recandosi sotto la casa coniugale, suonando insistentemente il campanello al fine di interloquire con la moglie;
al resistente veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere;
con sentenza del 29.4.2024 egli veniva condannato in relazione a tale reato a mesi 6 di reclusione (documentazione pervenuta il 2.5.2024).
Il resistente avrebbe avuto anche frequentazioni regolari con soggetto dedito al meretricio, che tuttavia non venivano ritenute in ambito penale sufficienti per configurare il delitto di favoreggiamento della prostituzione: il relativo procedimento veniva archiviato (ibidem). pagina 3 di 10 Perveniva inoltre comunicazione della pendenza a carico del resistente del procedimento ex articolo 572
c.p. per condotte commesse ai danni della moglie, con citazione diretta a giudizio per l'udienza del
28.5.2024.
Alla udienza del 2.5.2024 – ove nessuno compariva per il resistente, rimasto contumace - il legale della ricorrente dichiarava che CU ha violato l'ordine di avvicinamento, è stato tratto in arresto, lui ha rifiutato il braccialetto elettronico ed è stata disposta la custodia in carcere, e poi è stato chiesto il rito abbreviato (…) la signora ha trovato le ruote dell'auto tagliate e riferisce che due persone straniere che non conosce la cercavano. Di aver presentato denuncia rispetto a questi fatti.
Il Giudice confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte, evidenziando che a sostegno delle domande, la ricorrente aveva prodotto referti di pronto soccorso degli anni 2017, 2021 e 2024 (documenti
11,12,18) attestanti i traumi fisici subiti, le numerose denunce sporte (documenti 13, 15,16,17), la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione di udienza preliminare nel procedimento penale ove il resistente era imputato per maltrattamenti ai danni della ricorrente (documenti 9 e 10 ricorrente), la CNR dei
Carabinieri di Desio, nella quale essi domandavano l'emissione di misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale del resistente in relazione agli episodi di violenza e gravi minacce posti in essere ai danni della moglie, anche alla presenza della figlia (documento 8 ricorrente).
Il Giudice incaricava altresì i servizi sociali competenti per il territorio di Desio del monitoraggio del nucleo familiare.
Alla udienza del 3.10.2024 nel procedimento di merito il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente dichiarava: vivo a Desio, in locazione, con canone mensile di euro 500, non sono ancora riuscita a fare la domanda per il bando di edilizia popolare, lavoro in modo occasionale, faccio ore dove trovo, ho guadagni molto irregolari, ad agosto non ho preso niente, e non ho nemmeno la macchina, prendo circa 500 euro al mese, sto prendendo l'assegno unico di euro 199 mensili, prendo 850 euro mensili di reddito di inclusione, ma ho anche arretrati per il canone di locazione. Se fossi messa in regola credo diminuirebbe. Mio marito- da che so io - non è più in carcere, non so dove viva, credo che stia un po' da un amico, ma non so nulla. Forse ha una nuova compagna, non sta vedendo nostra figlia, e non sta versando nulla per il mantenimento. Non ha mai versato nulla da aprile in poi, continuo a ricevere lettere, al cancello, alla finestra, che lo riguardano, ma non so da dove vengano. So che ha perso il lavoro, perché è arrivata una lettera a casa nostra, prende la
NASPI dall'INPS, non so di quanto sia. Vorrei per il bene di mia figlia che potesse vedere il padre, anche in forma protetta.
Anche per vedere come si comporta lui.
Il legale insisteva nel ricorso.
Ad ore 10.54 veniva riaperto il verbale perché entra la ricorrente in lacrime e afferma che il resistente è sotto il
Tribunale, ha parlato con lei e con l'avv. Taccogna, che non è rientrata davanti al Giudice, il resistente l'ha chiamata al
pagina 4 di 10 telefono e le sta chiedendo di poter tornare a casa e di fare la pace;
la signora rammostra il telefono dove parrebbe comparire una telefonata del resistente.
Viene chiamato il Carabiniere Claudio Cicalò che afferma di aver visto la macchina del resistente sotto il Tribunale;
si impegna a chiamare i colleghi per raccogliere le dichiarazioni della signora.
Il Giudice, preso atto, manda la Cancelleria per l'inoltro urgente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in relazione all'inottemperanza del provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c. ed al reato di cui all'articolo 387 bis
c.p.
Il Giudice confermava il provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c. sino ad un anno dalla sua esecuzione, affidava EM al Comune di residenza (attualmente Desio), con l'incarico di effettuare le determinazioni scolastiche, sanitarie ed educative necessarie per la minore, ricercando il consenso dei genitori, ma provvedendo in ogni caso anche in difetto;
l'Ente affidatario disciplinerà i rapporti padre – figlia in forma protetta, alla presenza di un educatore ed in spazio neutro, solo se ciò verrà ritenuto rispondente all'effettivo benessere della minore, verificherà con gli insegnati di EM la condizione didattica, emotiva e relazionale della minore e verificherà l'eventuale accesso al CPS della ricorrente, per il controllo della propria condizione personale e sanitaria; collocava la minore presso la madre;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale;
poneva a carico del resistente con decorrenza ottobre
2024 l'importo di euro 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente potesse percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia e nominava alla minore un curatore speciale.
Con istanza del 18.2.2025 la ricorrente dichiarava di essersi trasferita a vivere in Romania con la figlia e domandava l'estinzione del procedimento;
con successiva istanza del 26.2.2025 domandava nulla osta al trasferimento anche didattico in Romania.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio sulla istanza.
Alla udienza del 15.4.2025 il legale della ricorrente si riporta alla rinuncia agli atti, chiede ex articolo 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio. Evidenzia di aver saputo del trasferimento della signora in Romania e di averlo subito comunicato all'Ente affidatario;
durante il percorso con i servizi sociali, sia la signora che il legale chiedevano di poter fare colloqui on line il pomeriggio, per difficoltà logistiche, ma la signora non è stata ascoltata. la signora ha avuto difficoltà economiche e quindi ad un certo punto ha dovuto andarsene in quanto esasperata, si è sentita abbandonata. Non se ne è andata per sottrarsi al giudizio. In uno dei procedimenti pendenti (6062/2023) la signora ha rinunciato alla costituzione di parte civile.
Il curatore speciale espone che la minore è persona offesa nel procedimento penale di cui sopra. Aderisce alle conclusioni dei servizi sociali, non si può sapere se EM sta vivendo una condizione di pregiudizio, non è stato nemmeno possibile interloquire con i genitori della signora, la condotta agita dalla mamma in concorso con il padre è pregiudizievole, EM è stata presa da un giorno all'altro e portata in Romania, senza nemmeno salutare i compagni nè le insegnanti. è stata rimessa in condizione di incontrare il padre che ha un divieto di avvicinamento a lei. Non si sa se oggi goda di una situazione di pagina 5 di 10 serenità; il curatore conferma che quando la bambina è stata sentita da remoto la mamma era nella stanza, quindi forse le sue verbalizzazioni rispetto al contesto rumeno non sono genuine;
la bambina comunque ha manifestato nostalgia per i suoi compagni e gli insegnanti. ci sono procedimenti penali gravi e la signora ha rinunciato alla costituzione di parte civile anche per la figlia. Rimette al Tribunale le valutazioni.
L'avv. Taccogna eccepisce che la signora non ha deciso il trasferimento in concorso con il padre, che non versava nemmeno il contributo al mantenimento e EM sentiva la mancanza del padre.
L'avv. Croci eccepisce che il padre è andato in Ambasciata per firmare l'autorizzazione al viaggio, c'era un divieto di avvicinamento, è vero che a EM mancava il padre, ma gli incontri dovevano essere in spazio neutro e anche il padre è tornato in Romania. Rileva anche che c'era un'indicazione per il CPS che la signora non ha seguito.
*********
Viste le dichiarazioni depositate in atti dalla ricorrente, attestanti la volontà di non proseguire nel giudizio, e confermate alla udienza del 15.4.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Trova infatti applicazione quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un. Sent. n. 13969 del 26.07.2004).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite ma di per sé non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice (si veda: Cass. Civ., sent. n. 622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Nel procedimento di separazione appare necessaria una pronuncia di cessazione della materia del contendere mediante sentenza: la mera estinzione del procedimento determina infatti la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ex articolo 473bis.22 c. 2 C.p.c., il che è incompatibile con la volontà di rinunciare agli effetti del procedimento.
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni pagina 6 di 10 ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
Deve peraltro osservarsi come l'avvenuto trasferimento in Romania di madre e figlia, anche in quanto non assentito dall'Ente affidatario, non pare far venire meno la condizione di pregiudizio per EM.
Dalla relazione dei servizi sociali di Desio del 30.4.2024 emerge che la ricorrente narra di aver conosciuto il marito quando ella aveva 19 anni, che l'uomo è un grande lavoratore ed ha un ottimo rapporto con la figlia
EM; che i primi episodi di violenza sono iniziati pochi anni fa;
che l'uomo è impulsivo e talvolta fatica a contenersi;
la ricorrente si sente in colpa per avere denunciato il marito;
già nel 2023, dopo essersi rivolta a
Centro Antiviolenza, la donna si è riavvicinata a lui e la coppia ha trascorso un periodo di vacanza insieme;
sono poi insorti problemi economici perché la società per la quale lavora CU non gli ha pagato lo stipendio per alcuni mesi e l'uomo ha reiterato comportamenti violenti e discontrollati;
ad aprile 2024 in particolare si è verificato un episodio di violenza che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.
Gli operatori evidenziano che la ricorrente è molto agitata nel racconto, preoccupata per la figlia;
tende a darsi spiegazioni rassicuranti, e non ascolta l'interlocutore, in quanto troppo agitata;
anche alla presenza di
EM, la madre ha continuato ad avere un eloquio verboso, che non ha consentito alla minore – molto timida – di esprimersi;
è emerso comunque che la minore è molto stanca a preoccupata per la situazione familiare, non riesce a dormire bene e per questo motivo ha anche interrotto la frequenza della ginnastica artistica.
Gli insegnanti hanno dichiarato che EM non studia molto a casa e non è molto autonoma;
essi non hanno mai incontrato il padre. Riferiscono altresì che negli ultimi mesi EM è apparsa spesso stanca ed assente.
Dalla relazione di aggiornamento del 1.10.2024 emerge che gli operatori non sono riusciti ad avere contatti con CU;
da informazioni assunte dalla ricorrente emerge che egli è stato scarcerato ed ha accettato come misura alternativa alla detenzione il braccialetto elettronico;
egli avrebbe una nuova compagna e avrebbe perso il lavoro;
starebbe percependo la sola disoccupazione;
la ricorrente riferisce di non sapere dove egli viva.
Gli operatori sono stati contattati dal legale nominato dall'uomo nel procedimento penale, il quale ha riferito che il proprio assistito, pur non volendo costituirsi nel presente procedimento, vorrebbe riprendere le visite con la figlia.
Gli operatori durante l'estate 2024 hanno faticato anche a mettersi in contatto con la ricorrente con la figlia;
sono infine riusciti nell'intento e la ricorrente ha riferito loro che la minore è stata in Romania presso i nonni materni;
ella riferisce di percepire assegno di inclusione e di aver trovato lavoro per 4 ore al giorno,
pagina 7 di 10 ma di essere in arretrato nel pagamento del canone di locazione;
è stata invitata alla richiesta di alloggio di edilizia popolare.
Ella ha interrotto gli incontri con il Centro Antiviolenza ed è apparsa agli operatori molto ambivalente rispetto ai rapporti con il marito, che in estate avrebbe anche incontrato EM liberamente in Romania;
ella ha espresso chiaramente il desiderio che venga meno l'ordine di protezione ed ha riferito che CU è un buon padre;
tali atteggiamenti espongono anche la minore a situazioni emotivamente non stabili.
Dalla visita domiciliare è emersa una condizione abitativa poco igienica e con pregnante odore di fumo, ciò nonostante il fatto la ricorrente sapesse dell'arrivo degli operatori;
gli operatori rimarcano la difficoltà di interloquire con EM alla presenza della madre, la quale inonda la bambina di pensieri e frasi, non riesce a porsi in una condizione di ascolto ed espone la figlia ad impulsività ed ambivalenza, continuando ad esortarla ad esprimere la volontà di incontrare il padre, circostanza rispetto alla quale EM appare a disagio.
Gli operatori evidenziano la necessità che la signora possa accedere al CPS per la verifica della propria condizione;
evidenziano altresì la necessità di incontrare il resistente, per elaborare un percorso di sostegno al nucleo.
Dalla documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il 21.3.2025 emerge la pendenza di un nuovo procedimento ex articolo 387 bis c.p. a carico del resistente (il secondo) commesso ai danni dalla ricorrente, in fase di indagini.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Desio del 11.4.2025 emerge che sia la ricorrente che il resistente si sono sottratti ai contatti con l'Ente affidatario, che ha appreso del trasferimento della minore in Romania solo a seguito della comunicazione della scuola frequentata da
EM; che la minore non disponeva nemmeno dei documenti di viaggio, e che il padre, contravvenendo al provvedimento ex articolo 473bis.69 c.p.c., avrebbe firmato il consenso presso l'Ambasciata Rumena;
che le visite in Spazio neutro sono state organizzate non senza difficoltà anche in quanto la ricorrente allegava la mancanza di mezzi di trasporto e l'impegno quotidiano nel lavoro, incompatibile con la percezione di assegno di inclusione;
che l'ente organizzava servizio di trasporto pubblico, con ulteriori costi a carico pubblico, che in ogni caso il resistente comunicava che si sarebbe trasferito in Romania e si rendeva di fatto irreperibile;
gli insegnanti di scuola hanno riferito che EM manifestava negli ultimi mesi di frequenza un'importante tristezza;
che la minore avrebbe poi riferito che si sarebbe trasferita in Romania;
che la madre avrebbe evitato qualunque confronto con gli insegnanti sul punto e non si sarebbe nemmeno recata al CPS come prescritto;
a seguito di video chiamata con la minore in Romania, ella ha riferito di aver iniziato la scuola là, e di vedere regolarmente il padre.
Gli operatori evidenziano di non aver potuto contattare nemmeno i nonni materni e dunque di non avere elementi per valutare se il trasferimento sia rispondente al benessere della minore;
che in ogni caso esso è pagina 8 di 10 avvenuto con modalità violente e senza che i genitori abbiano previamente affrontato le importanti fragilità che ciascuno di essi presenta.
È evidente che le condotte poste in essere da entrambi i genitori appaiono gravemente pregiudizievoli per la minore: gli agiti violenti del padre, in quanto verosimilmente posti in essere anche alla presenza della figlia minore, non consentono di ritenere scevro di pregiudizi per EM l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del resistente, siccome la libera frequentazione della figlia.
Quanto alla ricorrente, emerge dalle relazioni dei servizi sociali un atteggiamento confuso ed ambivalente di
Necsa, che ha interrotto gli incontri con il centro antiviolenza, non ha mai preso contatti con il CPS, ha richiesto la revoca dell'ordine di protezione (cfr. anche comunicazione mail irricevibile ex articolo 97 disp.
Att. c.p.c.), ha operato il trasferimento della figlia in Romania, nonostante i provvedimenti in essere, e verosimilmente consente alla figlia libere frequentazioni con il padre, nonostante le gravi allegazioni sugli agiti dell'uomo.
L'ambivalenza della donna è confermata anche dal pianto con il quale ha accompagnato il racconto al
Giudice di essere stata contattata dal marito subito dopo l'udienza del 3.10.2024 (cfr.. Verbale udienza
3.10.2024).
Alla luce di tutto quanto precede, non potendosi attivare la procedura di rientro della minore a seguito di sottrazione internazionale, in difetto di richiesta da parte di uno dei genitori, la situazione di EM va comunque comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV della
Direzione Generale degli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie, affinché attivi la Cancelleria
Consolare di Bucarest, per sensibilizzare le Autorità locali e richieda la collaborazione degli Organi romeni di assistenza sociale e di tutela dei minori, al fine di effettuare visite presso il domicilio in Romania del minore, per accertare le sue attuali condizioni di vita e di salute.
Copia del presente provvedimento viene inviata anche ai Carabinieri di Desio ed alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza in relazione ai procedimenti penali pendenti in carico al resistente e per quanto eventualmente ritenuto di competenza, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per quanto eventualmente ritenuto di competenza in ipotesi di rientro di EM sul territorio nazionale.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Così provvede, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. spese compensate;
III. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza a: pagina 9 di 10 -i servizi sociali competenti per il territorio di Desio per opportuna conoscenza;
-al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV della Direzione Generale degli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie, Piazzale della Farnesina 1, 00136 Roma, tel.
00390636913900/2930, fax n. 00390636918609/4376, email: Email_1
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e c.a. Email_2
Procuratore Aggiunto dott.ssa Manuela Massenz);
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;
-ai Carabinieri di Desio
In relazione al nucleo familiare composto da
NE NE (c.f. ) nata a [...] il [...]; C.F._1
AC RE OL (c.f. ), nato a [...] il C.F._2
25/12/1989;
AC MI XI (C.F. ) nata a [...] il [...]. C.F._4
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
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