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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Deli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 268/2024 promosso da: nato il [...] in [...] e residente a [...]
Salerno n.1, Cod. Fisc.: , in qualità di titolare della omonima ditta CodiceFiscale_1 individuale con domicilio eletto presso lo studio legale in Conegliano Viale Veneto n. 11-13 rappresentato e difeso, giusto mandato di cui a separato foglio allegato a quest'atto, dagli avv.ti Angelo Di Dio, del Foro di Enna, (cod. fisc. e Ennio Tambè, CodiceFiscale_2 del Foro di Enna, (Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_3
- ATTORE APPELLANTE - contro
, con sede in , Piazza Luzzati, 1, in Controparte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, arch. (C.F.: ), Persona_1 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta mandato separato al presente atto, in forza della delibera n. 21 del 7.5.2024 (doc. 1), dall'avv.to Narciso Ghirardi (C.F.: ) del Foro C.F._5 di Treviso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Motta di Livenza (TV), via
Roma, 11,
- CONVENUTA APPELLATA -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
All'udienza del 7 novembre 2024 parte appellante si richiama alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo
Per parte appellata:
All'udienza del 7 novembre 2024 parte appellata si richiama alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione. Svolgimento del processo
Con atto di appello, conveniva in giudizio la Polizia Locale di Parte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, domandando, previa sospensione dei CP_1 verbali della Polizia Locale, l'accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 539/2023 del
Giudice di Pace di Treviso con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione presentata dall'appellante avverso i verbali di accertamento indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Dichiarava che il Giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa fosse inammissibile in quanto era stato preventivamente presentato il ricorso al Prefetto, nonostante, in realtà, quest'ultimo fosse un ricorso in autotutela e, quindi, privo delle condizioni di cui all'art. 203 c.d.s. Dichiarava, inoltre, che parte appellata, nel giudizio di primo grado, era a conoscenza del fatto che la , con CP_2 provvedimento del 5 maggio 2023, aveva dichiarato che il ricorso presentato fosse in autotutela.
Contestava, poi, la violazione degli artt. 318 e 320 c.p.c., allegando che il Giudice di Pace non aveva sentito le parti in udienza nè redatto verbale dichiarando la presenza del ricorrente, il quale, a sua detta, avrebbe affermato di avere solo proposto ricorso in autotutela senza conferire procura per il ricorso al Prefetto;
infine, allegava l'omessa motivazione della sentenza del Giudice di Pace.
Con comparsa di costituzione in appello, si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, dunque, la conferma della sentenza del Giudice di
Pace di Treviso. Riferiva che nella sentenza di primo grado il Giudice di aveva correttamente statuito che il ricorso formalmente qualificato dall'opponente "in autotutela" e trasmesso alla Polizia Locale di presentasse (anche) i caratteri del ricorso al Prefetto Controparte_1 ex art. 203 C.d.S.
Motivi della decisione.
L'appello proposto è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza n.
539/2023 del Giudice di Pace di Treviso emessa in data. per le seguenti ragioni.
Ai sensi di quanto disposto all'interno dell'art. 203 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile
1992, n.285) nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme ivi contenute e sia stato ricevuto il relativo verbale di accertamento, l'interessato può presentare ricorso al
Prefetto. In alternativa, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, l'interessato può proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
2 Tuttavia, come chiarisce il successivo comma 2, il ricorso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'art. 203 Cod. strad.
Ciò posto, dagli atti di causa e, in particolare, dagli allegati prodotti, risulta che parte appellante avesse inviato in data 10 novembre 2022 alla Prefettura di Treviso una lettera raccomandata avente ad oggetto: “ in Autotutela ex lege, avverso Controparte_3 verbali accertamento di violazioni al C.d.S” (cfr. allegato 3 parte appellata – Prot. 21607 del 10 novembre 2022). In particolare, dalla lettura del documento si evince che parte appellante chiedeva, “in prima istanza il riesame degli atti di cui in oggetto per annullamento in autotutela […]” e “in seconda istanza, qualora non vi fosse l'accoglimento della richiesta di annullamento/archiviazione in autotutela da parte del responsabile al procedimento, l'invio del presente ricorso al sig. Prefetto per le valutazioni di competenza al fine di annullare i verbali di accertamento […]”.
Come correttamente statuito nella sentenza del giudice di Pace, il ricorso presentato da parte appellata alla presentava i requisiti di cui all'art. 203 cod. strad. dal Parte_2 momento che l'appellante, con lettera raccomanda a mezzo PEC del 10 novembre 2022 diretta alla Treviso, seppure in seconda istanza, chiedeva al Prefetto Parte_2
l'annullamento dei verbali di accertamento ivi indicati. Invero, con Prot. 21697 veniva comunicato all'appellante il mancato accoglimento dell'istanza di autotutela (a causa della mancanza dei requisiti di cui all'art. 386, comma 3, DPR 495/1992) e, pertanto, si procedeva alla trasmissione del ricorso alla Prefettura, come richiesto dall'appellante nel proprio ricorso.
Non meritano, poi, di essere accolte le doglianze formulate da parte appellante ex artt. 318 e
320 c.p.c. nonché l'asserito vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
Infatti, già dalla documentazione prodotta è possibile verificare che il ricorso al Giudice di
Pace è stato presentato successivamente al ricorso – definito Ricorso/Istanza in
Autotutela ex lege, avverso verbali accertamento di violazioni al C.d.S” - alla di Treviso. CP_2
Dunque, la sentenza del Giudice di Pace con la quale viene dichiarato inammissibile il ricorso presentato da parte appellante deve essere confermata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Deli, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 539/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Treviso in data 11 maggio 2023;
- Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dal Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore;
[...]
- Condanna nato il [...] in [...] e residente Parte_1
a Udine in via Salerno n.1, Cod. Fisc.: , al pagamento delle spese CodiceFiscale_1 di lite in favore , con sede in Controparte_1 Controparte_1
Piazza Luzzati, 1, in persona del Sindaco pro tempore, arch. (C.F.: Persona_1
) che liquida nella somma complessiva di € 1200,00 , oltre spese C.F._4 generali, IVA e Cp.
Così deciso in Treviso,
Treviso, 20/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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