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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 856/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 856/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CEROLI GIACINTO, con domicilio eletto in Via
Garibaldi 25 66034 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv.. MELILLO ANTONIO, con domicilio eletto in
Foggia Viale Ofanto 122 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
- IN VIA PRELIMINARE: per la riconvocazione del CTU per chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla relazione peritale in atti, alla luce delle osservazioni sopra esposte;
- IN VIA GRADATA: valutare una proposta conciliativa che tenga conto delle osservazioni qui rese nonché di quelle rese dal CTP Dott.
pagina 1 di 9 (che quantifica i lavori eseguiti dalla in complessivi Per_1 CP_1
Euro 6.294,30);
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in comparsa.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
preliminarmente : chiede concedersi esecuzione provvisoria totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto.
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 678/2022 emesso dal Tribunale di
Lanciano.
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte- sia in via principale che subordinata e nel merito, eccezioni, richieste e domande riconvenzionali- avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2022 del Tribunale di Lanciano.
- In via subordinata -in caso di revoca e/o dichiarazione di invalidità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e/o di accoglimento della avversa domanda riconvenzionale- previa dichiarazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della Parte_1
– in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata,
[...]
condannare la , corrente in Lanciano (CH) Parte_1
alla via De Riseis n. 12, P.IVA e C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni pari al valore dei lavori eseguiti dalla di cui in premessa, per il CP_1
risarcimento dei danni ex art. 2018 cc e per lucro cessante e per danno emergente -almeno- fino alla concorrenza di €. 30.000,00 o e/o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria fino al saldo anche a titolo di indebito arricchimento in via ulteriormente subordinata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con il decreto inguntivo n. 678/2022 RG – 286/2022 D.I. del
Tribunale di Lanciano emesso il 29/08/2022 la ditta Controparte_1
(per l'innanzi ha ingiunto alla società
[...] CP_1
(per l'innanzi di pagare l'importo Parte_1 Parte_1 di € 30.000,00 importo indicato nella fattura n. 3/a del 15/06/2022 per lavori edili eseguiti presso il cantiere in Lanciano Via Santo Spirito, eseguiti in base al contratto di subappalto del 11/04/2022;
la ha opposto il decreto ingiuntivo negando la Parte_1 spettanza della somma ingiunta, per l'inadempimento della al CP_1
contratto e la presenza di vizi nelle opere eseguite;
in particolare l'opponente ha dedotto che la non aveva consegnato la CP_1
documentazione necessaria per la sicurezza, e per questo la Parte_1
aveva comunicato il 2/5/2022 la sospensione dei lavori;
seguiva in data 05/05/2022 la consegna da parte di di parte della CP_1
documentazione necessaria, a fronte della quale la aveva Parte_1 autorizzato l'accesso al cantiere al solo fine di effettuare i lavori al piano attico;
ciò nonostante la he già aveva montato una parte CP_1
del ponteggio, senza autorizzazione, proseguiva nel suo utilizzo;
inoltre la constatava la falsità di documenti relativi alla Parte_1
formazione dei dipendenti fornita da così disponendo ulteriore CP_1
sospensione dei lavori in data 19/05/2022. A ciò era poi seguita, da parte di l'emissione della fattura del 15/06/2022 poi portata a CP_1 base dell'ingiunzione, e da parte di la pec del 17/06/2022 di Parte_1 contestazione della fattura e dell'inadempimento grave ex art. 1218 cc con risoluzione del contratto;
La proponeva il pagamento della CP_1 minor somma di € 15.000,00 per l'attività svolta;
a tale proposta la dopo avere costatato le modalità di esecuzione dei lavori Parte_1 rispondeva offendo la somma di € 3.000,00; ha contestato la mancata esecuzione di lavori descritti in fattura, la tardiva esecuzione di quelli eseguiti rispetto alla tempistica prevista in contratto e la necessità di pagina 3 di 9 intervenire per la riconduzione alla regola d'arte dei lavori mal eseguiti, quantificando per l'effetto una domanda risarcitoria in via riconvenzionale di € 25.000,00, e conseguente richiesta di compensazione
La si è costituita contestando l'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto;
ha richiamato i medesimi rapporti contrattuali intercorsi e menzionati dall'opponente, ed ha dedotto la propria attitudine allo svolgimento dei medesimi, la pertinenza della documentazione prodotta, mentre la predisposizione della documentazione mancante era di competenza della circa la Parte_1 tempistica contrattuale ha osservato l'inizio nel tempo previsto;
sulla dedotta falsità degli attestati di formazione del personale ha dedotto di aver sottoposto nuovamente i lavoratori a formazione, salvo poi verificare la veridicità della documentazione contestata da Parte_1
ha pertanto dedotto l'illegittima sospensione dei lavori, il
[...]
corretto allestimento del cantiere, ed ha dedotto che la somma ingiunta, pari al 20% dell'appalto, corrisponde all'acconto pattuito per l'inizio dei lavori dopo il montaggio del ponteggio;
in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno.
Il giudizio è stato istruito mediante documenti, prove orali e CTU
Dopo il deposito dell'elaborato tecnico, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2024, tenuta in trattazione scritta, e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per gli scritti conclusionali.
DIRITTO
I. A fronte dell'ingiunzione ricevuta, l'opponente deduce l'inadempimento della ed a tale inadempimento collega CP_1
l'insussistenza del credito della ricorrente in monitorio.
II. Va quindi verificato in primo luogo se sussistano le ragioni del dedotto inadempimento, ed in quale misura esso di configuri,
pagina 4 di 9 posto che dall'esito di tale verifica consegue la possibilità di individuare il corrispettivo spettante alla ricorrente in monitorio per l'attività svolta, l'evenutale sussistenza di un danno occorso alla committente per l'attività svolta in difformità dalle previsioni,
o la configurabilità per la (sub)appaltatrice del diritto alla percezione del mancato guadagno, posto che ove non configurabile motivo per ritenere risolto il contratto ex art. 1218 cc subentrano le regole specifiche dettate dall'art.1671 cc in materia di appalto per recesso del committente.
III. Al riguardo si tiene in considerazione che la (sub)committente ha disposto una prima sospensione dei lavori in data Parte_1
2/5/2022 con pec nella quale erano stati elencati i documenti mancanti
IV. A tale comunicazione la a risposto con pec del 5/5/2022 CP_1
comunicando il reperimento in corso dei documenti richiesti,
Cont con ciò confermando che gli stessi (a parte il a carico della committenza) non erano stati consegnati all'inizio dei lavori
V. E' bene notare che i documenti in questione esulano da quelli la cui consegna era consentita dall'art.6 entro il 10 del mese successivo (Durc – Unilav- buste paga con attestazioni di pagamento – Libro Unico Lavoro)
VI. A fronte della consegna di sola parte della documentazione la aveva autorizzato la ripresa dei lavori con la pec del Parte_1
9/5/22, escludendo l'utilizzo del ponteggio, su cui Parte_1 riservava l'autorizzazione all'esito di fornitura della documentazione completa e relativa della valutazione d'idoneità.
VII. Prima di tale integrazione e verifica, però, la ha Parte_1 disposto nuovamente la sospensione dell'attività, con pec del
18/05/2022 dopo avere riscontrato delle difformità nella documentazione afferente la formazione dei lavoratori che veva fornito il 17/05/2022. CP_1 pagina 5 di 9 VIII. In particolare a seguito di tale riscontro la aveva Parte_1 inviato alla OP – organismo figurante come soggetto che aveva rilasciato gli attestati di formazione del personale, di verificarne l'autenticità, e questa aveva risposto con pec del
19/5 dichiarando la falsità dei 14 attestati sottoposti al suo esame.
IX. A seguito di tale comunicazione, ha disposto Parte_1
l'ulteriore integrale sospensione dei lavori in data 19/05/2022, che da allora risultano interrotti in via definitiva.
X. La mancata presentazione della documentazione posta a carico del subappaltatore (escluso il POS, che per quanto già riferito è
a carico della costituisce inadempimento grave Parte_1
imputabile alla e legittima la contestazione mossa da CP_1
con la pec del 20/06/2022 e la risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento;
XI. non è possibile individuare l'errore non imputabile, come dedotto da per quanto concerne gli attestati di CP_1
formazione figurativamente rilasciati da OP , di cui lo stesso organismo dichiara la falsità, perché a parte dichiarazioni testimoniali dei dipendenti di che riferiscono CP_1
genericamente circa la partecipazione ai corsi, e non forniscono adeguati elementi di valutazione proprio perché provenienti da soggetti sostanzialmente interessati a sostenerne la veridicità, assume rilievo lo specifico motivo che il personale ha Parte_1 dedotto nell'indirizzare all'organismo la richiesta di verifica:
XII. a fronte del quale la non fornisce una spiegazione CP_1
attendibile circa i motivi per cui si sia trovata in disponibilità ben
14 attestati di formazione che l'organismo di riferimento ha dichiarato falsi, privando della possibilità di allontanare pagina 6 di 9 dall'interprete il dubbio di configurabilità della buona fede contrattuale.
XIII. L'importanza dell'inadempimento risiede altresì nella circostanza che la mancata presentazione di documenti completi non ha consentito l'autorizzazione alla realizzazione del ponteggio, ciò che costituiva elemento necessario al primo avvio dei lavori, come si evince dal fatto che il pagamento dell'acconto era stato contrattualmente fissato al completamento del ponteggio. Al riguardo emerge altresì che l'allestimento del ponteggio sia stato intrapreso contro la volontà del committente e comunque in difetto di sua autorizzazione (la ripresa dei lavori era infatti autorizzata escludendo l'utilizzo del ponteggio) e poi l'utilizzo ne era ulteriormente proseguito anch'esso in difetto di autorizzazione, comportando la seconda sospensione, con ciò esponendo il committente al rischio di sanzioni per attività non eseguibili in digetto dei necessari documenti ed autorizzazioni.
XIV. E' doveroso precisare, posto che insiste sul punto Parte_1
anche nella comparsa conclusionale, che la non ha Parte_1
motivo di dolersi per la mancata predisposizione del POS
(piano operativo per la sicurezza) da parte della posto CP_1 che l'art.3 del subappalto prevede tale obbligo a carico del subappaltante, ed in ciò deroga all'art.89, comma 1, lett. h) del
D.Lgs. 81/08 che lo pone a carico dell'impresa esecutrice;
diversamente invece quanto al PIMUS (Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio di cui all'Art. 134, comma 1 e art. 136, comma 1 del D.Lgs. 81/08.). La redazione del PiMUS è un obbligo a carico del DdL dell'impresa che monta e smonta i ponteggi e nel contratto non si legge specifica deroga a tale previsione. V'è peraltro da notare che la teste (la cui deposizione per Tes_1
altri aspetti viene puntualmente richiamata da ha Parte_1 dichiarato che la aveva assunto l'obbligo di redigere Parte_1
pagina 7 di 9 Cont e CP_3
XV. Questo comunque non esclude la configurabilità dell'inadempimento alla data di comunicazione, quando la restante documentazione non risultava ancora fornita.
XVI. La risoluzione per inadempimento della preclude la CP_1
possibilità di riconoscere alla stessa il mancato guadagno che è ipotesi rimessa, per il contratto d'appalto, al caso disciplinato dall'art 1671 CC di recesso dell'appaltante; la controversia va invece regolata in base alle previsioni di cui all'art.1458 cc, comportando il riconoscimento alla il corrispettivo per le CP_1
prestazioni già eseguite (escludendo da queste, le prestazioni non autorizzate, cioè quelle afferenti allestimento parziale e uso del ponteggio)
XVII. Sulla base delle quantificazioni determinate dal CTU vanno quindi riconosciuti alla i corrispettivi delle opere elencate CP_1 al cap 3.4 della perizia , pp 8-9 nn.
1.2.3.e da 7 a 12 (in totale €
12.334,00 oltre IVA); si deve poi osservare che la Parte_1
non ha fornito prova idonea alla adeguata valutazione dello stato dei luoghi al momento della definitiva sospensione dei lavori di e questo non consente di imputare con certezza CP_1
l'esecuzione dei lavori da cui è esitato lo stato dei luoghi rilevato del CTU (che ha peraltro correttamente escluso la tinteggiatura) a soggetti diversi, e determinarne gli importi.
XVIII. La società opponente va quindi dichiarata tenuta al pagamento dei lavori svolti da ella minor somma così indicata CP_1
XIX. Le spese sono liquidate come segue secondo tabella allegata al
DM 147/2022, e sono poste a carico di limitatamente al CP_1
50% posta la sostanziale reciproca soccombenza in ordine alla determinazione del quantum in contesa:
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
pagina 8 di 9 Fase istruttoria - trattazione 1500
Fase decisionale 1500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di € 12.334,00 oltre IVA ed Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo
3. Condanna al pagamento del 50% Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida per l'intero in € 4500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Pone a carico delle parti in misura del 50% ciascuna il compenso liquidato al CTU con decreto del 13/05/2024, con solidarietà esterna nei confronti del CTU
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 22 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 856/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CEROLI GIACINTO, con domicilio eletto in Via
Garibaldi 25 66034 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv.. MELILLO ANTONIO, con domicilio eletto in
Foggia Viale Ofanto 122 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
- IN VIA PRELIMINARE: per la riconvocazione del CTU per chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla relazione peritale in atti, alla luce delle osservazioni sopra esposte;
- IN VIA GRADATA: valutare una proposta conciliativa che tenga conto delle osservazioni qui rese nonché di quelle rese dal CTP Dott.
pagina 1 di 9 (che quantifica i lavori eseguiti dalla in complessivi Per_1 CP_1
Euro 6.294,30);
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in comparsa.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
preliminarmente : chiede concedersi esecuzione provvisoria totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto.
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 678/2022 emesso dal Tribunale di
Lanciano.
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte- sia in via principale che subordinata e nel merito, eccezioni, richieste e domande riconvenzionali- avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2022 del Tribunale di Lanciano.
- In via subordinata -in caso di revoca e/o dichiarazione di invalidità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e/o di accoglimento della avversa domanda riconvenzionale- previa dichiarazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della Parte_1
– in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata,
[...]
condannare la , corrente in Lanciano (CH) Parte_1
alla via De Riseis n. 12, P.IVA e C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni pari al valore dei lavori eseguiti dalla di cui in premessa, per il CP_1
risarcimento dei danni ex art. 2018 cc e per lucro cessante e per danno emergente -almeno- fino alla concorrenza di €. 30.000,00 o e/o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria fino al saldo anche a titolo di indebito arricchimento in via ulteriormente subordinata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con il decreto inguntivo n. 678/2022 RG – 286/2022 D.I. del
Tribunale di Lanciano emesso il 29/08/2022 la ditta Controparte_1
(per l'innanzi ha ingiunto alla società
[...] CP_1
(per l'innanzi di pagare l'importo Parte_1 Parte_1 di € 30.000,00 importo indicato nella fattura n. 3/a del 15/06/2022 per lavori edili eseguiti presso il cantiere in Lanciano Via Santo Spirito, eseguiti in base al contratto di subappalto del 11/04/2022;
la ha opposto il decreto ingiuntivo negando la Parte_1 spettanza della somma ingiunta, per l'inadempimento della al CP_1
contratto e la presenza di vizi nelle opere eseguite;
in particolare l'opponente ha dedotto che la non aveva consegnato la CP_1
documentazione necessaria per la sicurezza, e per questo la Parte_1
aveva comunicato il 2/5/2022 la sospensione dei lavori;
seguiva in data 05/05/2022 la consegna da parte di di parte della CP_1
documentazione necessaria, a fronte della quale la aveva Parte_1 autorizzato l'accesso al cantiere al solo fine di effettuare i lavori al piano attico;
ciò nonostante la he già aveva montato una parte CP_1
del ponteggio, senza autorizzazione, proseguiva nel suo utilizzo;
inoltre la constatava la falsità di documenti relativi alla Parte_1
formazione dei dipendenti fornita da così disponendo ulteriore CP_1
sospensione dei lavori in data 19/05/2022. A ciò era poi seguita, da parte di l'emissione della fattura del 15/06/2022 poi portata a CP_1 base dell'ingiunzione, e da parte di la pec del 17/06/2022 di Parte_1 contestazione della fattura e dell'inadempimento grave ex art. 1218 cc con risoluzione del contratto;
La proponeva il pagamento della CP_1 minor somma di € 15.000,00 per l'attività svolta;
a tale proposta la dopo avere costatato le modalità di esecuzione dei lavori Parte_1 rispondeva offendo la somma di € 3.000,00; ha contestato la mancata esecuzione di lavori descritti in fattura, la tardiva esecuzione di quelli eseguiti rispetto alla tempistica prevista in contratto e la necessità di pagina 3 di 9 intervenire per la riconduzione alla regola d'arte dei lavori mal eseguiti, quantificando per l'effetto una domanda risarcitoria in via riconvenzionale di € 25.000,00, e conseguente richiesta di compensazione
La si è costituita contestando l'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto;
ha richiamato i medesimi rapporti contrattuali intercorsi e menzionati dall'opponente, ed ha dedotto la propria attitudine allo svolgimento dei medesimi, la pertinenza della documentazione prodotta, mentre la predisposizione della documentazione mancante era di competenza della circa la Parte_1 tempistica contrattuale ha osservato l'inizio nel tempo previsto;
sulla dedotta falsità degli attestati di formazione del personale ha dedotto di aver sottoposto nuovamente i lavoratori a formazione, salvo poi verificare la veridicità della documentazione contestata da Parte_1
ha pertanto dedotto l'illegittima sospensione dei lavori, il
[...]
corretto allestimento del cantiere, ed ha dedotto che la somma ingiunta, pari al 20% dell'appalto, corrisponde all'acconto pattuito per l'inizio dei lavori dopo il montaggio del ponteggio;
in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno.
Il giudizio è stato istruito mediante documenti, prove orali e CTU
Dopo il deposito dell'elaborato tecnico, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2024, tenuta in trattazione scritta, e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per gli scritti conclusionali.
DIRITTO
I. A fronte dell'ingiunzione ricevuta, l'opponente deduce l'inadempimento della ed a tale inadempimento collega CP_1
l'insussistenza del credito della ricorrente in monitorio.
II. Va quindi verificato in primo luogo se sussistano le ragioni del dedotto inadempimento, ed in quale misura esso di configuri,
pagina 4 di 9 posto che dall'esito di tale verifica consegue la possibilità di individuare il corrispettivo spettante alla ricorrente in monitorio per l'attività svolta, l'evenutale sussistenza di un danno occorso alla committente per l'attività svolta in difformità dalle previsioni,
o la configurabilità per la (sub)appaltatrice del diritto alla percezione del mancato guadagno, posto che ove non configurabile motivo per ritenere risolto il contratto ex art. 1218 cc subentrano le regole specifiche dettate dall'art.1671 cc in materia di appalto per recesso del committente.
III. Al riguardo si tiene in considerazione che la (sub)committente ha disposto una prima sospensione dei lavori in data Parte_1
2/5/2022 con pec nella quale erano stati elencati i documenti mancanti
IV. A tale comunicazione la a risposto con pec del 5/5/2022 CP_1
comunicando il reperimento in corso dei documenti richiesti,
Cont con ciò confermando che gli stessi (a parte il a carico della committenza) non erano stati consegnati all'inizio dei lavori
V. E' bene notare che i documenti in questione esulano da quelli la cui consegna era consentita dall'art.6 entro il 10 del mese successivo (Durc – Unilav- buste paga con attestazioni di pagamento – Libro Unico Lavoro)
VI. A fronte della consegna di sola parte della documentazione la aveva autorizzato la ripresa dei lavori con la pec del Parte_1
9/5/22, escludendo l'utilizzo del ponteggio, su cui Parte_1 riservava l'autorizzazione all'esito di fornitura della documentazione completa e relativa della valutazione d'idoneità.
VII. Prima di tale integrazione e verifica, però, la ha Parte_1 disposto nuovamente la sospensione dell'attività, con pec del
18/05/2022 dopo avere riscontrato delle difformità nella documentazione afferente la formazione dei lavoratori che veva fornito il 17/05/2022. CP_1 pagina 5 di 9 VIII. In particolare a seguito di tale riscontro la aveva Parte_1 inviato alla OP – organismo figurante come soggetto che aveva rilasciato gli attestati di formazione del personale, di verificarne l'autenticità, e questa aveva risposto con pec del
19/5 dichiarando la falsità dei 14 attestati sottoposti al suo esame.
IX. A seguito di tale comunicazione, ha disposto Parte_1
l'ulteriore integrale sospensione dei lavori in data 19/05/2022, che da allora risultano interrotti in via definitiva.
X. La mancata presentazione della documentazione posta a carico del subappaltatore (escluso il POS, che per quanto già riferito è
a carico della costituisce inadempimento grave Parte_1
imputabile alla e legittima la contestazione mossa da CP_1
con la pec del 20/06/2022 e la risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento;
XI. non è possibile individuare l'errore non imputabile, come dedotto da per quanto concerne gli attestati di CP_1
formazione figurativamente rilasciati da OP , di cui lo stesso organismo dichiara la falsità, perché a parte dichiarazioni testimoniali dei dipendenti di che riferiscono CP_1
genericamente circa la partecipazione ai corsi, e non forniscono adeguati elementi di valutazione proprio perché provenienti da soggetti sostanzialmente interessati a sostenerne la veridicità, assume rilievo lo specifico motivo che il personale ha Parte_1 dedotto nell'indirizzare all'organismo la richiesta di verifica:
XII. a fronte del quale la non fornisce una spiegazione CP_1
attendibile circa i motivi per cui si sia trovata in disponibilità ben
14 attestati di formazione che l'organismo di riferimento ha dichiarato falsi, privando della possibilità di allontanare pagina 6 di 9 dall'interprete il dubbio di configurabilità della buona fede contrattuale.
XIII. L'importanza dell'inadempimento risiede altresì nella circostanza che la mancata presentazione di documenti completi non ha consentito l'autorizzazione alla realizzazione del ponteggio, ciò che costituiva elemento necessario al primo avvio dei lavori, come si evince dal fatto che il pagamento dell'acconto era stato contrattualmente fissato al completamento del ponteggio. Al riguardo emerge altresì che l'allestimento del ponteggio sia stato intrapreso contro la volontà del committente e comunque in difetto di sua autorizzazione (la ripresa dei lavori era infatti autorizzata escludendo l'utilizzo del ponteggio) e poi l'utilizzo ne era ulteriormente proseguito anch'esso in difetto di autorizzazione, comportando la seconda sospensione, con ciò esponendo il committente al rischio di sanzioni per attività non eseguibili in digetto dei necessari documenti ed autorizzazioni.
XIV. E' doveroso precisare, posto che insiste sul punto Parte_1
anche nella comparsa conclusionale, che la non ha Parte_1
motivo di dolersi per la mancata predisposizione del POS
(piano operativo per la sicurezza) da parte della posto CP_1 che l'art.3 del subappalto prevede tale obbligo a carico del subappaltante, ed in ciò deroga all'art.89, comma 1, lett. h) del
D.Lgs. 81/08 che lo pone a carico dell'impresa esecutrice;
diversamente invece quanto al PIMUS (Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio di cui all'Art. 134, comma 1 e art. 136, comma 1 del D.Lgs. 81/08.). La redazione del PiMUS è un obbligo a carico del DdL dell'impresa che monta e smonta i ponteggi e nel contratto non si legge specifica deroga a tale previsione. V'è peraltro da notare che la teste (la cui deposizione per Tes_1
altri aspetti viene puntualmente richiamata da ha Parte_1 dichiarato che la aveva assunto l'obbligo di redigere Parte_1
pagina 7 di 9 Cont e CP_3
XV. Questo comunque non esclude la configurabilità dell'inadempimento alla data di comunicazione, quando la restante documentazione non risultava ancora fornita.
XVI. La risoluzione per inadempimento della preclude la CP_1
possibilità di riconoscere alla stessa il mancato guadagno che è ipotesi rimessa, per il contratto d'appalto, al caso disciplinato dall'art 1671 CC di recesso dell'appaltante; la controversia va invece regolata in base alle previsioni di cui all'art.1458 cc, comportando il riconoscimento alla il corrispettivo per le CP_1
prestazioni già eseguite (escludendo da queste, le prestazioni non autorizzate, cioè quelle afferenti allestimento parziale e uso del ponteggio)
XVII. Sulla base delle quantificazioni determinate dal CTU vanno quindi riconosciuti alla i corrispettivi delle opere elencate CP_1 al cap 3.4 della perizia , pp 8-9 nn.
1.2.3.e da 7 a 12 (in totale €
12.334,00 oltre IVA); si deve poi osservare che la Parte_1
non ha fornito prova idonea alla adeguata valutazione dello stato dei luoghi al momento della definitiva sospensione dei lavori di e questo non consente di imputare con certezza CP_1
l'esecuzione dei lavori da cui è esitato lo stato dei luoghi rilevato del CTU (che ha peraltro correttamente escluso la tinteggiatura) a soggetti diversi, e determinarne gli importi.
XVIII. La società opponente va quindi dichiarata tenuta al pagamento dei lavori svolti da ella minor somma così indicata CP_1
XIX. Le spese sono liquidate come segue secondo tabella allegata al
DM 147/2022, e sono poste a carico di limitatamente al CP_1
50% posta la sostanziale reciproca soccombenza in ordine alla determinazione del quantum in contesa:
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
pagina 8 di 9 Fase istruttoria - trattazione 1500
Fase decisionale 1500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di € 12.334,00 oltre IVA ed Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo
3. Condanna al pagamento del 50% Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida per l'intero in € 4500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Pone a carico delle parti in misura del 50% ciascuna il compenso liquidato al CTU con decreto del 13/05/2024, con solidarietà esterna nei confronti del CTU
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 22 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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