Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1132/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona dei magistrati:
- dott.ssa Valentina BORONI presidente
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice estensore
- dott. Federico Andrea Maria SALMERI giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 18 - 24.12.2020 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione del 15.1.2020, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via
Rossetti, 17
- ATTORE -
CONTRO
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa Riva Carlomagno, come da procura alle liti del
7.4.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Monza - via Italia, 44/C
- CONVENUTO -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via principale
1) dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo pubblicato dal notaio dott.ssa in data 28.3.2019, repertorio 13672 (doc. 4) e per l'effetto, ri- Per_1
costruito l'asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divisionali;
2) disporre lo scioglimento della comunione con individuazione dei lotti divisionali e dei conguagli che i condividenti reciprocamente si devono, con particolare riferimento ai seguenti beni:
- un immobile sito in Milano, via Cesàri, n. 7, piano T-S1 (foglio 44, particella 101, su-
balterno 14, già di proprietà di , quota 1/3, e di , quota Parte_1 CP_1
1/3);
- un terreno agricolo sito in PA (GE), catasto terreni, foglio 20, particella 208, clas- se 3, superficie in ettari 0.11.30;
- un terreno agricolo sito in PA (GE), catasto terreni, foglio 20, mappale 191,
0.12.80;
- n. 1 conto corrente (n. 79546198), per un importo di 19.964,31 Euro;
CP_2
- n. 1 deposito titoli (n. 2627748); CP_2
- 2 depositi assicurativi ( ) a premio unico, sottoscritti dal de cuius rispettiva- CP_3
mente nel 2007 e nel 2013, per una somma totale di 160.000 Euro:
o il primo (n. ) avente come beneficiari congiuntamente entrambi i P.IVA_1
figli e per la somma di 60.000 Euro;
CP_1 Parte_1
o il secondo n. 50008331709 dell'importo di 100.000 Euro unicamente intestato, quale beneficiario, a CP_1
- dei seguenti ulteriori beni: coppia di orecchini in oro (doc. 12.1); bracciale in oro (doc.
12.2); orecchini in oro (doc. 12.3); medaglia in ricorrenza del 50° anniversario della vittoria (doc. 12.4); targhetta A Sua santità AO VI (doc. 12.5); 3 bracciali in oro (doc.12.6); orecchini in oro (doc.12.7); orecchini in oro (doc.12.8); braccia- le in oro (doc.12.9); orecchini in oro (doc.12.10); fermaglio in oro (doc.12.11); anello in oro (doc.12.12); orecchini in oro (doc.12.13); collana in oro (doc.12.14);
pagina 2 di 19 R.G. N. 1132/2021
anello in oro (doc.12.15); 2 spille in oro (doc.12.16); fermaglio in oro (doc.12.17);
3 paia di orecchini/gemelli in oro (doc.12.18) e collana in oro (doc.12.19); 2 cion- doli in oro (doc.12.20); collana in oro (doc.12.21); 2 anelli in oro (doc12.22); col- lana in oro (doc.12.23); orecchini in oro (doc.12.24); anello in oro (doc.12.25); collana in oro (doc. 12.26); collana in oro (doc. 12.27); collana in oro (doc.
12.28); collana in oro (doc. 12.29); anello in oro (doc. 12.30, orecchini d'oro
(doc.12.31); oggettistica in oro (doc. 12.32); anello con catena in oro (doc. 12.33); fermaglio in oro (doc. 12.34); bracciale in oro (doc. 12.35); fermaglio in oro (doc.
12.36); ciondolo in oro ( doc,12.37); ciondolo in oro (doc. 12.38); ciondolo in oro
(doc. 12.39); ciondolo in oro (doc. 12.40); orologio da polso in oro (doc. 12.41); con la precisazione che nell'asse ereditario devono essere ricompresi anche i prelievi dai conti correnti e dalle polizze effettuati da e amministrati dalla convenuta che non Parte_2
risultino giustificati;
in via subordinata (e salvo gravame), previa collazione, con ricostruzione dell'asse ereditario, tenuto conto del testamento olografo Notaio in data 28.3.2019, repertorio numero Per_1
13572, ricostruito l'asse ereditario:
3) ridurre le disposizioni testamentarie nei limiti della legittima cui ha diritto l'attore pari a
1/3 dell'intero asse ereditario;
4) disporre la divisione o lo scioglimento della comunione con individuazione dei lotti di- visionali e dei conguagli che i condividenti reciprocamente si devono, con particolare ri- ferimento ai seguenti beni:
- un immobile sito in Milano, via Cesàri, n. 7, piano T-S1 (foglio 44, particella 101, su- balterno 14, già di proprietà di , quota 1/3, e di , quota Parte_1 CP_1
1/3);
- un terreno agricolo sito in PA (GE), catasto terreni, foglio 20, particella 208, clas- se 3, superficie in ettari 0.11.30;
- un terreno agricolo sito in PA (GE), catasto terreni, foglio 20, mappale 191,
0.12.80;
- n. 1 conto corrente (n. 79546198), per un importo di 19.964,31 Euro;
CP_2
- n. 1 deposito titoli (n. 2627748); CP_2
pagina 3 di 19 R.G. N. 1132/2021
- 2 depositi assicurativi ( ) a premio unico, sottoscritti dal de cuius rispettiva- CP_3
mente nel 2007 e nel 2013, per una somma totale di 160.000 Euro:
o il primo (n. ) avente come beneficiari congiuntamente entrambi i P.IVA_1
figli e per la somma di 60.000 Euro;
CP_1 Parte_1
o il secondo n. 50008331709 dell'importo di 100.000 Euro unicamente intestato, quale beneficiario, a CP_1
- dei seguenti ulteriori beni: coppia di orecchini in oro (doc. 12.1); bracciale in oro (doc.
12.2); orecchini in oro (doc. 12.3); medaglia in ricorrenza del 50° anniversario della vittoria (doc. 12.4); targhetta A Sua santità AO VI (doc. 12.5); 3 bracciali in oro (doc.12.6); orecchini in oro (doc.12.7); orecchini in oro (doc.12.8); braccia- le in oro (doc.12.9); orecchini in oro (doc.12.10); fermaglio in oro (doc.12.11); anello in oro (doc.12.12); orecchini in oro (doc.12.13); collana in oro (doc.12.14); anello in oro (doc.12.15); 2 spille in oro (doc.12.16); fermaglio in oro (doc.12.17);
3 paia di orecchini/gemelli in oro (doc.12.18) e collana in oro (doc.12.19); 2 cion- doli in oro (doc.12.20); collana in oro (doc.12.21); 2 anelli in oro (doc.12.22); col- lana in oro (doc.12.23); orecchini in oro (doc.12.24); anello in oro (doc.12.25); collana in oro (doc. 12.26); collana in oro (doc. 12.27); collana in oro (doc.
12.28); collana in oro (doc. 12.29); anello in oro (doc. 12.30, orecchini d'oro
(doc.12.31); oggettistica in oro (doc. 12.32); anello con catena in oro (doc. 12.33); fermaglio in oro (doc. 12.34); bracciale in oro (doc. 12.35); fermaglio in oro (doc.
12.36); ciondolo in oro ( doc,12.37); ciondolo in oro (doc. 12.38); ciondolo in oro
(doc. 12.39); ciondolo in oro (doc. 12.40); orologio da polso in oro (doc. 12.41); con la precisazione che nell'asse ereditario devono essere ricompresi anche i prelievi dai conti correnti e dalle polizze effettuati da e amministrati dalla convenuta che non Parte_2
risultino giustificati;
in ogni caso
5) ordinare a di rendere il conto dei beni amministrati per conto di CP_1 Pt_2
a partire dall'anno 2010, condannandola al versamento in favore dell'attore del-
[...]
le somme non giustificate, che si quantificano nell'importo risultando in corso di causa pagina 4 di 19 R.G. N. 1132/2021
e di giustizia, oltre interessi a norma dell'articolo 1284 c.c. e rivalutazione monetaria (se dovuta), tenuto conto degli artt. 253 e ss. c.p.c.;
6) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Competente Conservatoria dei registri immobiliari e i necessari adeguamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio;
7) con vittoria delle spese del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri di leg- ge;
in via istruttoria
8) reitera l'istanza di rinnovazione della c.t.u. grafologica, di sostituzione del c.t.u. e di convocazione del c.t.u. a chiarimenti sulle osservazioni già svolte dal c.t.p. e fatte pro- prie dalla presente difesa e allegate alla c.t.u., che non abbiano avuto compiuta risposta;
sul punto si riporta alla memoria autorizzata 8.2.2023 e al verbale di udienza del
30.11.2022;
9) reitera l'istanza di prova orale dedotta nella memoria 183, comma 6 n. 2), c.p.c., in data
30.5.2021 e nella memoria di replica 183, comma 6 n. 3), c.p.c., in data 30.6.2021; rei- tera anche l'istanza di ammissione di c.t.u., già chiesta nella memoria 183, comma 6 n.
2), c.p.c. in data 30.5.2021, volta alla ricostruzione dell'intero asse ereditario (con indi- viduazione di tutto l'attivo della massa ereditaria, conti, polizze Banco Poste, ori e altri beni mobili), che tenga conto dei prelievi di il perito deve inoltre accer- CP_1
tare ai fini dell'individuazione dell'asse ereditario, le somme ingiustificatamente prele- vate dal 2008 in poi dal conto corrente di e dalle polizze (gestiti da Mi- Parte_2
lena Bettani) sino alla data del decesso, di cui la convenuta non abbia saputo offrire adeguate giustificazioni, definendo la situazione dare / avere tra i coeredi;
la c.t.u. deve infine procedere all'individuazione dei lotti divisionali e dei conguagli che i condividen- ti reciprocamente si devono;
alla predisposizione del progetto divisionale delle quote;
10) reitera l'istanza di ordine di esibizione a Banco Poste delle condizioni del contratto
Banco Poste n. 50003970541 e n. 50008331709; si oppone, ove reiterate, alle istanze istruttorie ex adverso (prova orale e ordine di esibizione delle buste paga) per i motivi dedotti nella memoria 183, comma 6 n. 3), c.p.c. in data 30.6.2021.
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per CP_1
nel merito
1) respinta ogni avversa e contraria domanda, istanza e difesa, e ferma la dichiarata manca- ta accettazione del contraddittorio;
in via riconvenzionale
2) accertata e dichiarata la validità del testamento olografo 28.4.2008 di Parte_2
pubblicato dal notaio , disporre lo scioglimento della comunione attri- Persona_2
buendo 2/3 a e 1/3 a quanto ai beni relitti, valutati gli im- CP_1 Parte_1
mobili (Milano e PA subalterno 208 già di proprietà delle parti per 1/3 ciascuno)
CP_ come da c.t.u. arch. il conto corrente n. 79546189 giacenza data di CP_2
smobilizzo (19.964,31 Euro alla data del decesso) e quanto all'oro in 10.050 Euro di cui
3.350 Euro pari a 1/3 da riconoscere a stante l'assegnazione integrale Parte_1
dell'oro a come concordato dalle parti a verbale di udienza 6.6.2024; CP_1
3) accertare e dichiarare l'obbligo di collazione da parte di per le somme do- Parte_1
nategli dal padre pari a 9.038 Euro (17.500.000 Lire) come documentato in atti: accerta- to e dichiarato che ha percepito dalla figlia il 50% dell'affitto di Mi- Parte_1 Per_3
lano - via Cesari n. 7 quindi oltre la sua quota di 1/3 relitta dal novembre 2017 al rila- scio pari a 1.499,85 Euro, disporne il rimborso a favore di oltre interessi CP_1
di legge dal dovuto al saldo;
4) accertato e dichiarato che ha pagato con denaro proprio debiti ereditari CP_1
per un totale di 13.300,38 Euro, come documentato in atti, disporne ex art. 752 c.c. il rimborso da parte di a favore della stessa quanto a 1/3 pari a 4.433,46 Eu- Parte_1
ro, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
5) disporre la redazione di un progetto divisionale in lotti che tenga conto delle quote di legge spettanti alle parti, delle superiori richieste monetarie con compensazione per l'importo concordato di 3.350 Euro a favore di per 1/3 dell'oro da asse- Parte_1
gnarsi per l'intero a CP_1
6) condannare al rimborso di 854 Euro a favore di da questa Parte_1 CP_1
versate ad ADR Center Milano per la mediazione obbligatoria avviata dall'attore e in-
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terrotta senza giustificato motivo dall'avv. Rezzonico, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
7) condannare alla sanzione ex art. 8, comma 4bis, d. lgs. n. 28/2010 per aver Parte_1
abbandonato e interrotto senza giustificato motivo la procedura di mediazione obbliga- toria dal medesimo avviata e stante la sua mancata personale partecipazione agli ultimi due incontri;
8) condannare al rimborso di 2.188,68 Euro a favore di per Parte_1 CP_1
spesa c.t.u. grafologica dott.ssa (doc. 42); Persona_4
9) ordinare al competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
10) condannare al pagamento delle spese di lite integralmente rifuse da distrar- Parte_1
si ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Riva Carlomagno;
in via istruttoria
11) si oppone alla richiesta di rendiconto perché non ha affatto gestito i beni / conti paterni, come documentalmente dalla stessa dimostrato (assegni fronte / retro prodotti), e CP_2
prima ancora perché difetta in toto valida allegazione e prova da parte dell'attore di tale richiesta;
12) si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione delle condizioni polizze vita in quanto irrilevanti, ininfluenti e comunque prive di rilievo essendo noti i beneficiari, co- munque non in possesso della medesima;
13) si oppone alla richiesta di c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario / prelievi, del tutto inammissibile in quanto esplorativa e infondata, in mancanza di valida allegazione e assolvimento sul punto dell'onere a carico dell'attore;
14) si oppone alla convocazione del c.t.u. dott.ssa a chiarimenti, al supplemento e Per_4
rinnovazione della c.t.u. grafologica in quanto la relazione peritale agli atti è completa ed esauriente sotto ogni profilo, compresa la risposta ai rilievi di parte attrice;
si deve ri- tenere pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo novem- bre 2004 - luglio 2008 della badante con (moglie Persona_5 Testimone_1
dell'attore) per mancata specifica contestazione della circostanza ex art. 115 c.p.c. da parte dell'attore, che nella memoria n. 3 ha riconosciuto che trattasi di fatti risalenti a dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio dando quindi implicitamente pagina 7 di 19 R.G. N. 1132/2021
atto dell'esistenza del citato rapporto di lavoro, per cui non si insiste nell'ordine di pro- duzione ex art. 210 c.p.c.;
15) chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c.;
16) si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti da richiamata Parte_1
la memoria n. 3, perché tutti inammissibili in quanto generici e non circostanziati, in- conferenti e irrilevanti, contenenti giudizi non demandabili al teste;
nella denegata ipo- tesi di loro ammissione si chiede prova contraria con i testi indicati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18 - 24.12.2020 conveniva in giudizio Parte_1
la sorella ed esponeva quanto segue. CP_1
e erano i figli di deceduto a Milano il Parte_1 CP_1 Parte_2
25.10.2017.
In seguito della morte del padre si era costituita una comunione ereditaria tra lui e la sorella, avente ad oggetto i seguenti beni:
- quota di 1/3 della proprietà di un immobile sito in Milano - via Cesàri n. 7 (ulteriori contitolari erano per la quota di 1/3, e per la quota di 1/3); Parte_1 CP_1
- quota di 1/3 della proprietà di un terreno agricolo sito in PA (GE) (ulteriori contito-
lari erano per la quota di 1/3, e per la quota di 1/3); Parte_1 CP_1
- proprietà di un terreno agricolo sito in PA (GE);
- giacenza del conto corrente n. 79546198, aperto presso e recante un saldo CP_2
attivo nell'ottobre 2017 di 19.946,31 Euro.
Vi erano inoltre due depositi assicurativi sottoscritti dal de cuius per un importo totale di
160.000 Euro:
- il primo avente come beneficiari congiuntamente entrambi i figli e , per la CP_1 Pt_1
somma di 60.000 Euro;
- il secondo dell'importo di 100.000 Euro avente come beneficiaria unicamente CP_1
[...]
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era in possesso di oggetti d'oro e monili dettagliatamente elencati nei docu- CP_1
menti da 12.1 a 12.41.
In data 28.3.2019 era stato pubblicato, su richiesta di un testamento olografo CP_1
apparentemente riferibile ad datato 28.4.2008, con il quale il de cuius lasciava Parte_2 alla figlia tutta la sua parte del “terreno di Genova”, “tutto l'oro rimasto”, “tutti i soldi CP_1 che rimangono” e la sua parte di appartamento, giardino e cantina oltre a tutto quanto vi si trovava all'interno (“mobili, oggetti e quadri”).
Il testamento del 28.4.2008 era nullo per difetto di autografia, in quanto non era stato redatto dal de cuius, o comunque annullabile in quanto redatto in momenti differenti, con interpola- zioni di persone estranee, come emergeva dal parere grafotecnico richiesto da parte attrice a una propria consulente.
Anche la tempistica della pubblicazione - effettuata a distanza di quasi due anni dal decesso di
- era un elemento di fondato sospetto in ordine alla genuinità della scheda te- Parte_2
stamentaria.
L'invalidità del testamento comportava l'apertura della successione legittima, con devoluzio- ne del patrimonio ereditario - previa quantificazione in dettaglio dello stesso - ai chiamati all'eredità secondo le quote previste dall'art. 581 c.c. era tenuta alla presentazione del rendiconto quale soggetto responsabile della CP_1
gestione del patrimonio del de cuius, nonché alla collazione mediante imputazione di quanto ricevuto per effetto (i) di numerosi prelievi di somme di denaro dai conti correnti intestati al padre nel periodo 2008 - 2017, (ii) delle polizze assicurative stipulate da e (iii) Parte_2
della riscossione della polizza di cui era unica beneficiaria.
Parte attrice chiariva di non avere ricevuto nulla per donazione.
Nella denegata ipotesi in cui il testamento fosse stato ritenuto valido, lamentava di essere stato pretermesso, con lesione della propria quota di riserva, pari a 1/3. Chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie e lo scioglimento della comunione ereditaria. si costituiva con comparsa depositata in data 7.4.2021. CP_1
Contestava gli assunti avversari ed evidenziava che il testamento del 28.4.2008 era perfetta- mente valido ed efficace.
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Non aveva mai gestito il patrimonio del padre e non era quindi tenuta alla presentazione del conto della gestione. I prelievi indicati dall'attore non potevano essere ricondotti a lei e co- munque non ne aveva tratto alcun profitto.
Quanto ricavato dall'incasso della polizza assicurativa non rientrava nella massa ereditaria in quanto prestazione ricevuta iure proprio e non iure hereditatis.
Ammetteva di essere in possesso dei preziosi elencati dall'attore e prestava il suo assenso a una valorizzazione convenzionale degli stessi.
L'attore aveva ricevuto consistenti elargizioni liberali dal padre, come da elenco di cui al do- cumento 9, che era tenuto a imputare all'asse ereditario.
Riconosceva il diritto del fratello alla quota di riserva pari a 1/3 dell'asse ereditario. era comunque tenuto a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di canone di Parte_1
affitto dell'appartamento oggetto di comunione ereditaria.
Riferiva di essersi fatta carico di vari debiti ereditari, dettagliatamente elencati, dei quali chie- deva il rimborso.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione ereditaria, il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la condanna dall'attore al pagamento della sanzione di cui all'art. 8, comma
4bis, d. lgs. n. 28/2010 per aver interrotto il procedimento di mediazione.
Nel corso del processo venivano disposte una perizia grafologica sul testamento e una perizia avente a oggetto la determinazione del valore di mercato delle unità immobiliari oggetto di causa.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
2. La domanda di accertamento della nullità del testamento del 28.4.2008 non è fondata.
La c.t.u. espletata in corso di causa ha consentito di appurare che “il testamento datato
28.4.2008 è del tutto autografo e attribuibile alla mano di deceduto il Parte_2
25.10.2017”.
Più precisamente dalla perizia emerge che “seppur il testamento indagato sia stato vergato con due diversi mezzi scrittori, le concordanze di scrittura sopra descritte, spesso anche di natura neurofisiologica, e quindi intimamente connesse alla struttura biologica di chi ha
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scritto, evidenziano la presenza di una sola gestualità grafica, agita allo stesso modo sia nel grafismo vergato a inchiostro nero, che in quello vergato a inchiostro blu. L'intero documen- to quindi è stato redatto da una sola persona scrivente” e che “le convergenze grafiche ri- scontrate tra il grafismo autografo del signor e la scrittura della scheda te- Parte_2 stamentaria permettono di concludere per la completa autografia di quest'ultima”.
L'elaborato peritale - completo, coerente e immune da vizi logici - è integralmente condiviso dal Collegio, con conseguente richiamo del suo percorso argomentativo, anche con riferimen- to alla puntuale confutazione delle osservazioni presentate dal c.t.p. di parte attrice, osserva- zioni da ritenere - nel loro complesso - smentite dalle argomentazioni del perito (v. in partico- lare, pag. 72 e ss. della relazione peritale).
Le osservazioni svolte dal c.t.p. dell'attore sono riferite ai seguenti profili.
(i) Differenza morfologica e di tratto nella comparazione di alcuni percorsi scrittori autografi rispetto ad altri omologhi presenti nel testamento in verifica.
Il c.t.u. ha replicato su tale specifico punto evidenziando - con specifico riguardo ad alcune scritture in comparazione - che “non solo condividono lo stesso progetto motorio e mostrano le stesse incertezze e sconnessioni dalla traiettoria immaginaria, ma essendo vergate con due penne diverse, che lasciano un segno inchiostrato differente, mostrano comunque “irregolari- tà” e striature di tracciato negli stessi punti e costituiscono la dimostrazione di un'analoga, malferma, conduzione del gesto scrittorio, la cui imitazione è impossibile”.
(ii) La presenza di segni di matita sul foglio su cui è stato redatto il testamento indagato e del- la riga di appoggio della firma in calce al testamento.
La presenza di questi elementi è stata correttamente ritenuta irrilevante rispetto ai fenomeni di artificiosità di cui normalmente tali tracce possono essere forieri, fenomeni del tutto assenti sul documento indagato, come risulta anche dall'ispezione del testamento esposto a luce tra- smessa condotta in sede di operazioni peritali.
(iii) L'utilizzo di documenti di provenienza non ufficiale, aventi un valore relativo quando usati come documenti comparativi.
Sul punto è sufficiente rilevare che tutti i documenti utilizzati come scritture di comparazione erano presenti nei fascicoli di parte e non hanno formano oggetto di alcuna contestazione.
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Ne consegue che, alla stregua dei rilievi che precedono, il testamento di datato Parte_2
28.4.2008 e pubblicato in data 28.3.2019 deve essere considerato interamente scritto e sotto- scritto di proprio pugno da Parte_2
La domanda di nullità svolta da deve essere pertanto respinta con la conseguente Parte_1
conferma dell'apertura della successione testamentaria di Parte_2
3. Quanto all'assolvimento di un obbligo di rendiconto da parte di derivante - CP_1 secondo la tesi dell'attore - dall'attività a lei affidata di gestione degli affari del de cuius, non vi è prova del fatto che parte convenuta abbia ricevuto alcun mandato gestionale da parte di
Parte_2
Parte attrice si è limitata sul punto a fornire alcuni elementi indiziari quali (i) l'ubicazione del- la filiale della in cui il de cuius aveva aperto il conto corrente, (ii) il luogo di recapito - CP_5
ovvero la residenza di - degli estratti di conto corrente e (iii) il luogo in cui so- CP_1
no stati effettuati la maggior parte dei prelievi. Tali circostanze fattuali non sono però suffi- cienti a suffragare la tesi dell'esistenza di un mandato generale conferito dal padre alla figlia, dovendosi piuttosto rilevare il difetto di qualunque riscontro documentale di un titolo idoneo a giusitificare l'esistenza in capo alla convenuta di una responsabilità per la gestione del patri- monio di Parte_2
Ne consegue, in definitiva, che non è tenuta alla presentazione di un rendicon- CP_1
to di gestione del patrimonio del de cuius.
4. È ora necessario effettuare la riunione fittizia, in modo da procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario e al conseguente calcolo della porzione disponibile, in conformità alle previsioni dell'art. 556 c.c., in base al quale per determinare l'ammontare della quota di cui il de cuius poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti;
si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia sta- to disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto po- teva disporre.
5. Non vi è disputa tra le parti sull'esatta identificazione dei beni relitti.
Il compendio ereditario è innanzitutto composto dai seguenti immobili:
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- quota di 1/3 della proprietà di un immobile sito in Milano - via Cesàri, n. 7, piano T-S1, identificato in catasto al foglio 44, particella 101, subalterno 14; per quanto riguarda la quota residua di 2/3, ne sono attualmente titolari in misura uguale (quota di Parte_1
1/3) e (quota di 1/3); CP_1
- quota di 1/3 della proprietà di un terreno agricolo sito in PA (GE), identificato in catasto al foglio 20, particella 208, classe 3, superficie in ettari 0.11.30; per quanto ri- guarda la quota residua di 2/3, ne sono attualmente titolari in misura uguale Parte_3
[... (quota di 1/3) e (quota di 1/3); CP_1
- un terreno agricolo sito in PA (GE), identificato in catasto al foglio 20, mappale
191, 0.12.80;
L'elaborato peritale, non contestato dai c.t.p., ha acclarato che il valore attuale dell'immobile di Milano - via Cesari n. 7 è pari a 228.459,05 Euro, quello dei terreni è - rispettivamente - per il subalterno 191 di 962,21 Euro e per il subalterno 208 di 849,45 Euro.
Considerato che il de cuius era proprietario solo di una quota di 1/3 dell'appartamento di Mi- lano e del terreno subalterno 208, nonché dell'intera proprietà del terreno subalterno 191, il valore complessivo degli immobili appartenenti all'asse ereditario è stimabile in 77.398,38
Euro (76.153,02 + 962,21 + 283,15).
A tale importo deve essere aggiunto quello del saldo attivo dei conti correnti intestati al de cuius - 19.946,31 Euro - nonché quello del controvalore dei gioielli, sul quali le parti concor- dano e che quantificano in 10.050 Euro
Il relictum è pertanto pari a 107.394,69 Euro (77.398,38 + 19.946,31 + 10.050).
6. L'attore chiede l'imputazione all'asse ereditario di quanto ricevuto da con CP_1
l'incasso delle polizze assicurative sottoscritte dal de cuius a suo favore, e dei prelievi effet- tuati e degli assegni negoziati sui conti correnti di dal 2008 al 2017, sostenen- Parte_2
do che tali somme sono state tutte ricevute dalla convenuta a titolo di donazioni / liberalità di- sposte dal de cuius in favore della figlia.
In merito ai prelievi effettuati dal conto corrente e degli assegni emessi negli anni 2008-2017, per quanto concerne la quasi totalità delle movimentazioni indicate, non emerge la prova che queste siano state, in primo luogo, effettuate a opera di parte convenuta, né soprattutto e tan- tomeno che siano state rivolte a suo favore.
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Un unico bonifico tra quelli rilevati in uscita dal conto corrente del de cuius risulta effettuato a favore della figlia per un importo di 15.000 Euro in data 28.8.2014 e con la CP_1 causale “personale”.
Parte convenuta non ha provato l'esistenza di alcun titolo idoneo a giustificare tale versamen- to di denaro in suo favore, ed è quindi del tutto logico ritenere che si sia trattato di una dazio- ne liberale e, in quanto tale, da imputare all'asse ereditario, segnatamente nel c.d. donatum.
Quanto alle somme riscosse da parte convenuta dalle polizze assicurative stipulate dal de cuius, anche se è pacifico che i proventi siano stati incassati iure proprio e non iure heredita- tis, è comunque consolidato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte - che questo
Tribunale condivide e recepisce - secondo il quale le polizze sulla vita, aventi contenuto fi- nanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al con- traente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come
“donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse e che è il pagamento del premio costituisce il c.d. “negozio mezzo” (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effet- ti del “negozio fine” (la donazione) (cfr. Cass. Civile, sez. II, sent. n. 29583 del 22.10.2021).
Ne consegue che i premi versati da al momento della stipula dei contratti di Parte_2
assicurazione in esame devono essere considerati l'oggetto di una liberalità.
Per la prima polizza, avete come unico beneficiario sono stati inizialmente CP_1
versati 100.000 Euro, con successivo prelievo da parte del de cuius di 30.000 Euro. Per la se- conda polizza, avente come beneficiari in eguale misura e sono Parte_1 CP_1
stati inizialmente versati 60.000 Euro con successivo prelievo da parte del de cuius di 20.000
Euro.
In applicazione dei principi interpretativi sopra indicati, devono essere imputati al donatum i versamenti (netti) di, rispettivamente, 70.000 Euro e 40.000 Euro, da sommare al relictum, come sopra già quantificato.
La domanda di parte attrice di accertamento della consistenza del donatum deve essere per- tanto parzialmente accolta, con ricomprensione in tale componente dell'asse ereditario delle somme donate in vita da ai due figli per l'importo totale di 125.000 Euro Parte_2
(15.000 + 70.000 + 40.000).
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7. In via simmetrica e opposta, parte convenuta ha chiesto l'imputazione all'asse ereditario delle somme ricevute a titolo di liberalità dal fratello allegando a tale scopo un Parte_1 documento riepilogativo dei “regali” fatti dal padre all'odierno attore. Pt_2
Come ammesso dalla stessa convenuta, tale documento è stato redatto dalla badante del de cuius e non può assumere, di per sé, alcun valore probatorio delle donazioni asseritamente ef- fettuate da in favore del figlio . Le cifre ivi riportate non trovano peraltro Parte_2 Pt_1
alcun riscontro estrinseco, neppure all'esito di una comparazione con eventuali movimenti di conto corrente aventi come beneficiario Parte_1
La domanda svolta in tal senso da deve essere quindi respinta. CP_1
8. In ordine alle passività ereditarie, parte convenuta ha dato prova dell'esistenza di debiti inerenti al rapporto di lavoro con la badante e per le spese notarili relative alla successione, quantificabili in una somma totale di 12.584,61 Euro.
Non rientrano invece tra i debiti ereditari le imposte di successione ù, trattandosi di un'obbligazione tributaria posta direttamente a carico solidale degli eredi, rispetto alle quali rimane da valutare il diritto alla restituzione di quanto anticipato dalla convenuta nell'interesse del coerede Parte_1
8. Deve quindi essere esaminata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie svolta da parte attrice.
Tenuto conto dei valori complessivi del relictum (107.394,69 Euro), delle passività ereditarie
(12.584,61 Euro) e del donatum (125.000 Euro), il valore complessivo dell'asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia è pari a 219.810,08 Euro.
Ai sensi dell'art. 537 c.c., quando i figli sono più di uno la quota loro riservata è pari a 2/3 della massa ereditaria, da dividersi in parti uguali. La quota riservata all'attore è quindi pari al valore di 73.270,03 Euro (219.810,08/3).
Il testamento di dispone della totalità dei beni relitti al momento dell'apertura Parte_2
della successione, con integrale devoluzione degli stessi alla figlia Risulta CP_1
inoltre che l'attore abbia ricevuto in vita dal de cuius la somma di 20.000 Euro a titolo di libe- ralità, sotto forma di premi versati al momento della sottoscrizione dalla polizza assicurativa a lui cointestata.
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Vi è quindi manifesta lesione della quota di riserva spettante a a seguito Parte_1
dell'apertura della successione testamentaria di Parte_2
Il Collegio ritiene, quindi, accertata la lesione della quota di legittima spettante ex lege a
[...]
con conseguente accoglimento della domanda di riduzione proporzionale delle dispo- Pt_1
si-zioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 28.4.2008, sino a concorrenza dell'importo totale di 53.270,03, in modo da assicurare la completa reintegrazione della quota riservata.
9. Per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione svolta dall'attore, si viene a costi- tuire una comunione ereditaria tra le parti sui beni ereditari oggetto delle disposizioni testa- mentarie ridotte. La consistenza della quota spettante a si ricava dalla proporzio- Parte_1
ne tra il valore complessivo dei predetti beni (107.394,69 Euro) e l'entità della lesione della quota di riserva come sopra accertata (53.270,03 Euro). All'esito della operazione matematica
è quindi possibile accertare che tale quota è pari a 62/125.
La quota così individuata, unita alle quote di 1/3 già di titolarità di su due dei tre Parte_1
immobili caduti in successione, comportano l'attribuzione a delle seguenti quote Parte_1
complessive sui beni ereditari:
- 187/375 dell'intera unità immobiliare di via Cesàri n. 7 a Milano, con la rimanente parte di 188/375 di titolarità di CP_1
- 187/375 dell'intero terreno di PA (GE) subalterno 208, con la rimanente parte di
188/375 di titolarità di CP_1
- 62/125 del terreno di PA (GE) subalterno 191, con la rimanente parte di 63/125 di titolarità di CP_1
- 62/125 della giacenza del conto corrente intestato al de cuius, con la rimanente parte di
63/125 di titolarità di CP_1
- 62/125 dei gioielli in oro, con la rimanente parte di 63/125 di titolarità di Parte_4
[...
10. Rimane da esaminare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i coeredi, e tutte le domande connesse a tale scioglimento, rispetto alle quali è necessario ri- mettere la causa sul ruolo per un supplemento di attività istruttoria.
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Il Tribunale ritiene di non potersi avvalere della sola stima degli immobili compresi nel pa- trimonio ereditario già elaborata dalla c.t.u. in quanto non esaustiva ai fini di una loro even- tuale assegnazione o vendita.
Il c.t.u. dovrà infatti compiere in contradditorio con le parti tutte le ulteriori verifiche tecniche occorrenti (i) per la corretta identificazione - catastale e urbanistica - degli immobili caduti in successione, (ii) per la valutazione della loro regolarità catastale, edilizia e urbanistica, (iii) per la determinazione del loro attuale valore di mercato e (iv) per la predisposizione di un progetto divisionale, anche mediante eventuale assegnazione.
Ogni altra questione - scioglimento della comunione, definizione delle modalità di attuazione della divisione anche mediante collazione, definizione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti e spese di lite - è pertanto rimessa alla sentenza definitiva, nella quale si terrà anche considerazione dell'accordo medio tempore intervenuto tra le parti (di cui hanno dato atto all'udienza del 6.6.2024) di assegnazione dei preziosi alla convenuta con pagamento all'attore della somma di 3.350 Euro.
11. Per effetto del rigetto della domanda di accertamento della nullità del testamento svolta da visti gli artt. 2668 e 2652 n. 7) c.c., deve essere ordinata la cancellazione della Parte_1
trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso (i) l'Ufficio provinciale di Milano 1, con presentazione n. 7 del 3.2.2021, registro generale n. 7353, registro particolare 4867, e presso (ii) l'Ufficio provinciale di Genova, con presentazione n. 21 del 19.2.2021, registro generale n. 5773, registro particolare 4380, nella sola parte in cui tali trascrizioni si riferiscono alla domanda “a) di dichiarare l'invalidità o la nullità e/o l'annullamento del testamento olo- grafo pubblicato dal notaio dott.ssa in data 28.3.2019, repertorio 13672 e per l'effetto Per_1 ricostruito l'asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divisionali”, condiziona- tamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Non vi è invece la prova dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di riduzione avanzata da parte attrice, con conseguente impossibilità di disporre l'annotazione della pre- sente sentenza a margine della stessa.
PQM
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Il Tribunale di Milano, visti gli artt. 277 c.p.c. e 279 comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c., pronunciando in via definitiva limitatamente ad alcune delle domande nella causa tra le parti indicate in epi- grafe:
- respinge la domanda svolta da di accertamento della nullità del testamento Parte_1
olografo di datato 28.4.2008 e pubblicato dal notaio in da- Parte_2 Persona_2
ta 28.3.2019, repertorio 13672, raccolta 10137, e, per l'effetto, dichiara l'apertura della successione testamentaria di in virtù delle disposizioni di ultima volontà Parte_2
ivi riportate;
- respinge la domanda di di accertamento dell'obbligo di di Parte_1 CP_1
presentazione del rendiconto della gestione del patrimonio di Parte_2
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta dei versamenti dei premi assicurativi effettuati da al momento della stipula delle polizze vita n. 50008331709 Parte_2
e n. 5000397054 per l'importo di 90.000,00 Euro a favore di e per CP_1
l'importo di 20.000,00 Euro a favore di Parte_1
- accerta la natura di liberalità del versamento di 15.000,00 Euro effettuato da Pt_2
a favore di in data 28.8.2014;
[...] CP_1
- respinge le domande svolte da di accertamento dell'esistenza di dona- CP_1
zioni indirette o della nullità di donazioni effettuate da a favore di Parte_2 [...]
Pt_1
- accoglie la domanda di di riduzione delle disposizioni testamentarie conte- Parte_1
nute nel testamento olografo di del 28.4.2008, sino a concorrenza Parte_2 dell'importo 53.270,03 Euro, con la conseguente costituzione di una comunione eredita- ria tra e sui beni ereditari oggetto delle disposizioni testa- Parte_1 CP_1
mentarie dichiarate inefficaci, con quota di 62/125 in favore di e di 63/125 Parte_1
in favore di CP_1
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Milano di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso l'Ufficio provinciale di Mi- lano 1, con presentazione n. 7 del 3.2.2021, registro generale n. 7353, registro particola- re 4867, e al Conservatore dei registri immobiliari di Genova di procedere alla cancella- zione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso l'Ufficio provinciale pagina 18 di 19 R.G. N. 1132/2021
di Genova, con presentazione n. 21 del 19.2.2021, registro generale n. 5773, registro particolare 4380, in entrambi i casi per la sola parte in cui le trascrizioni si riferiscono alla domanda “a) di dichiarare l'invalidità o la nullità e/o l'annullamento del testamen- to olografo pubblicato dal notaio dott.ssa in data 28/03/2019, repertorio 13672 e Per_1
per l'effetto ricostruito l'asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divi- sionali”, il tutto condizionatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. grafologica come già Parte_1
liquidate in corso di causa;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della c.t.u. estimativa immobi- liare, come già liquidate in corso di causa;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 4 marzo 2025.
Il presidente dott.ssa Valentina Boroni
Il giudice estensore dott. Pierluigi Perrotti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Sofia Grandolini
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