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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice IE AC, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 7997/2025:
parte ricorrente con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Marco Nappi e Massimo Nappi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 05.03.2025, la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla CP_ domanda amministrativa del 30.09.2022; di condannare per l'effetto l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Deduceva che con decreto di omologa del 05.06.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso dei prescritti requisiti sanitari dalla domanda amministrativa del CP_ 30.09.2022; di aver notificato detto decreto all' in data 04.07.2024; di aver altresì trasmesso CP_ CP_ all' il modulo Ap70 con indicazione dei prescritti requisiti socio economici;
che l' non aveva provveduto ad erogare i ratei dell'accompagno; che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Ciò premesso chiedeva al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva rinvio per concludere il procedimento amministrativo.
Disposto senza esito il rinvio richiesto dall'Istituto, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La sussistenza del prescritto requisito sanitario è acclarata dal decreto di omologa emesso da questo ufficio. CP_ La parte ricorrente ha peraltro dimostrato di aver notificato all' sia detto decreto di omologa che il modulo Ap70.
Sussistono quindi tutte le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente CP_ dalla domanda amministrativa;
pertanto l' va condannato al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 121°mo giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di Parte_2 all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.09.2022;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1 conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.458,00, di cui € 671,00 per diritti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 ottobre 2025 La Giudice
IE AC
2
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice IE AC, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 7997/2025:
parte ricorrente con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Marco Nappi e Massimo Nappi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 05.03.2025, la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla CP_ domanda amministrativa del 30.09.2022; di condannare per l'effetto l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Deduceva che con decreto di omologa del 05.06.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso dei prescritti requisiti sanitari dalla domanda amministrativa del CP_ 30.09.2022; di aver notificato detto decreto all' in data 04.07.2024; di aver altresì trasmesso CP_ CP_ all' il modulo Ap70 con indicazione dei prescritti requisiti socio economici;
che l' non aveva provveduto ad erogare i ratei dell'accompagno; che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Ciò premesso chiedeva al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che chiedeva rinvio per concludere il procedimento amministrativo.
Disposto senza esito il rinvio richiesto dall'Istituto, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La sussistenza del prescritto requisito sanitario è acclarata dal decreto di omologa emesso da questo ufficio. CP_ La parte ricorrente ha peraltro dimostrato di aver notificato all' sia detto decreto di omologa che il modulo Ap70.
Sussistono quindi tutte le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente CP_ dalla domanda amministrativa;
pertanto l' va condannato al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 121°mo giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di Parte_2 all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.09.2022;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1 conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.458,00, di cui € 671,00 per diritti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 ottobre 2025 La Giudice
IE AC
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