Art. 26.
Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:
"I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale.
Le modalita' per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potra' superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Parimenti nel protocollo d'intesa, che sara' emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvedera' a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme".
Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:
"I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale.
Le modalita' per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potra' superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Parimenti nel protocollo d'intesa, che sara' emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvedera' a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme".