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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ST, Presidente
MONACIS LU, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202396 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 904/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T7ECO2200008 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi, successivamente riuniti, il sig. Nominativo_1, nato a [...] il data_1, ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 19/3/2024, dalla Agenzia delle Entrate – DP I di Torino.
Gli atti suddetti riguardano IVA, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017. Il ricorrente ha chiesto alla Corte di annullare gli atti oggetto di causa, con vittoria di spese ed onorari, previa sospensione degli stessi.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi e della sospensiva, con vittoria di spese del giudizio.
Il 18/6/2024 la Corte non ha concesso la sospensiva.
Il 19 settembre 2024 il sig. Nominativo_1 è deceduto.
Con atto datato 13 agosto 2025 la sig.ra Ricorrente_1 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Ricorrente_3 e Ricorrente_4, tutte eredi del de cuius, ha riassunto i ricorsi.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius svolgeva attività di consulenza commerciale ad imprese italiane ed estere nel settore automotive, navali ed aerospaziali in genere.
L'Agenzia, in seguito a controllo per l'anno di imposta 2017, riscontrava delle problematicità nella fattura n. 35 del 21/9/2016 emessa dalla società Società_1 s.r.l..
Secondo l'Ufficio, tale fattura non solo risultava saldata solo parzialmente e per importi diversi da quanto documentato, ma anche relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Da ciò, l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto oggetto di causa per decadenza del potere accertativo della P.A..
Sostiene che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato il 31/12/2023, mentre è stato notificato il 17/1/2024.
La Corte ritiene di non accogliere tale doglianza.
Nella fattispecie, l'Ufficio si è avvalso della previsione di cui all'art. 5 – comma 3 bis – del decreto legislativo
218/1997.
Come emerge pacificamente, il formale invito a comparire, per il contraddittorio, è stato notificato il 18/10/2023
e l'incontro tra le parti è avvenuto il 14/11/2023.
Secondo la previsione legislativa innanzi indicata, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è prorogato automaticamente di 120 giorni qualora, tra la data indicata nella convocazione per il contraddittorio e quella del potere – per la P.A. – di notificare l'atto impositivo decorrano meno di 90 giorni.
Altro motivo di doglianza è la sproporzione tra la sanzione irrogata e l'imposta contestata, nonché il difetto di motivazione.
La Corte, a tale proposito, deve ricordare che questo processo è stato riassunto dalle eredi del sig. Nom._1, deceduto.
E', pertanto, pienamente condivisibile quanto sostenuto dalle stesse nella memoria aggiuntiva del 2/1/2026.
Le sanzioni amministrative hanno natura strettamente personale e sono dirette alla responsabilità di colui che ha commesso la violazione. A tale proposito, recita l'art. 8 del D. Lgs. 472/1997: “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Tra l'altro, tale principio è pacificamente accolto in giurisprudenza.
Vedi, ad esempio, l'Ordinanza n. 22476 del 4/8/2025 che così ha deciso: “come ha già rilevato questa Corte, in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n.21326 del 2006), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere(Cass. n. 25644 del 2018 e n. 26015 del 2022)".
Tornando al merito della controversia, la Corte rileva come risulti documentalmente che la fattura n. 35/2016 emessa dalla società Società_1 s.r.l. era solo funzionale alla restituzione di quanto percepito dal sig. Nom._1 per un precedente rapporto contrattuale, successivamente risolto.
L'onere probatorio è del ricorrente, e non dell'Ufficio, come più volte ribadito dalla Cassazione (v., da ultimo,
l'Ordinanza n. 2746 del 30/1/2024: “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongono al contribuente l'onere della prova contraria”) ed il de cuius non ha fornito alcuna prova contraria.
Sul difetto di sottoscrizione esistono numerosi precedenti che hanno superato il problema.
Comunque, vale il caso di precisare come l'Agenzia, costituendosi, abbia prodotto i documenti necessari a confermare la piena legittimità dell'atto impugnato (vedi documenti 6 e 7).
P.Q.M.
In parziale accoglimento annulla le sanzioni, respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ST, Presidente
MONACIS LU, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202396 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 904/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T7ECO2200008 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi, successivamente riuniti, il sig. Nominativo_1, nato a [...] il data_1, ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 19/3/2024, dalla Agenzia delle Entrate – DP I di Torino.
Gli atti suddetti riguardano IVA, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017. Il ricorrente ha chiesto alla Corte di annullare gli atti oggetto di causa, con vittoria di spese ed onorari, previa sospensione degli stessi.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi e della sospensiva, con vittoria di spese del giudizio.
Il 18/6/2024 la Corte non ha concesso la sospensiva.
Il 19 settembre 2024 il sig. Nominativo_1 è deceduto.
Con atto datato 13 agosto 2025 la sig.ra Ricorrente_1 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Ricorrente_3 e Ricorrente_4, tutte eredi del de cuius, ha riassunto i ricorsi.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius svolgeva attività di consulenza commerciale ad imprese italiane ed estere nel settore automotive, navali ed aerospaziali in genere.
L'Agenzia, in seguito a controllo per l'anno di imposta 2017, riscontrava delle problematicità nella fattura n. 35 del 21/9/2016 emessa dalla società Società_1 s.r.l..
Secondo l'Ufficio, tale fattura non solo risultava saldata solo parzialmente e per importi diversi da quanto documentato, ma anche relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Da ciò, l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto oggetto di causa per decadenza del potere accertativo della P.A..
Sostiene che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato il 31/12/2023, mentre è stato notificato il 17/1/2024.
La Corte ritiene di non accogliere tale doglianza.
Nella fattispecie, l'Ufficio si è avvalso della previsione di cui all'art. 5 – comma 3 bis – del decreto legislativo
218/1997.
Come emerge pacificamente, il formale invito a comparire, per il contraddittorio, è stato notificato il 18/10/2023
e l'incontro tra le parti è avvenuto il 14/11/2023.
Secondo la previsione legislativa innanzi indicata, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è prorogato automaticamente di 120 giorni qualora, tra la data indicata nella convocazione per il contraddittorio e quella del potere – per la P.A. – di notificare l'atto impositivo decorrano meno di 90 giorni.
Altro motivo di doglianza è la sproporzione tra la sanzione irrogata e l'imposta contestata, nonché il difetto di motivazione.
La Corte, a tale proposito, deve ricordare che questo processo è stato riassunto dalle eredi del sig. Nom._1, deceduto.
E', pertanto, pienamente condivisibile quanto sostenuto dalle stesse nella memoria aggiuntiva del 2/1/2026.
Le sanzioni amministrative hanno natura strettamente personale e sono dirette alla responsabilità di colui che ha commesso la violazione. A tale proposito, recita l'art. 8 del D. Lgs. 472/1997: “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Tra l'altro, tale principio è pacificamente accolto in giurisprudenza.
Vedi, ad esempio, l'Ordinanza n. 22476 del 4/8/2025 che così ha deciso: “come ha già rilevato questa Corte, in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n.21326 del 2006), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere(Cass. n. 25644 del 2018 e n. 26015 del 2022)".
Tornando al merito della controversia, la Corte rileva come risulti documentalmente che la fattura n. 35/2016 emessa dalla società Società_1 s.r.l. era solo funzionale alla restituzione di quanto percepito dal sig. Nom._1 per un precedente rapporto contrattuale, successivamente risolto.
L'onere probatorio è del ricorrente, e non dell'Ufficio, come più volte ribadito dalla Cassazione (v., da ultimo,
l'Ordinanza n. 2746 del 30/1/2024: “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongono al contribuente l'onere della prova contraria”) ed il de cuius non ha fornito alcuna prova contraria.
Sul difetto di sottoscrizione esistono numerosi precedenti che hanno superato il problema.
Comunque, vale il caso di precisare come l'Agenzia, costituendosi, abbia prodotto i documenti necessari a confermare la piena legittimità dell'atto impugnato (vedi documenti 6 e 7).
P.Q.M.
In parziale accoglimento annulla le sanzioni, respinge nel resto. Spese compensate.